Sentenza n. 8/1958
Altra decisione · depositata il 27/01/1958 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione della Valle d'Aosta, riapprovata con deliberazione del 29
maggio 1957. recante norme procedurali per la ricerca, la coltivazione
e l'utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta, promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 14 giugno 1957,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo
giorno 22 ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione Valle d'Aosta;
udita nell'udienza pubblica del 27 novembre 1957 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Belli per
il ricorrente e l'avv. Arturo Colonna per la Regione Valle d'Aosta.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella seduta del 14 febbraio 1957, il Consiglio regionale della
Valle d'Aosta approvava una legge recante norme procedurali per la
ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle miniere della Valle.
In seguito a rinvio da parte del Presidente della Commissione di
coordinamento, la legge veniva riapprovata nella seduta del 29 maggio
1957, ed il relativo testo era rimesso, in data 1 giugno, al detto
Presidente.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, autorizzato da
quest'ultimo con deliberazione del 10 giugno 1957, con atto notificato
il 14 e depositato il 22 dello stesso mese, ha proposto ricorso alla
Corte costituzionale, chiedendo la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della suddetta legge.
Del ricorso è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 13 luglio 1957, n. 174, e nel Bollettino Ufficiale
della Regione del giugno 1957.
Nel ricorso si premette che dall'armonico coordinamento dell'art.
3, lett. e, e dell'art. 11 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
risulta che questa Regione in materia di miniere ha una competenza
legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della
Repubblica, limitata alla disciplina dell'utilizzazione delle miniere
stesse, delle quali essa non è proprietaria, ma soltanto
concessionaria ope legis per un periodo di novantanove anni. Da questa
premessa si trae la conseguenza dell'illegittimità costituzionale
dell'impugnata legge regionale, nelle disposizioni che si riferiscono:
1) all'enunciazione del principio secondo il quale la Regione
eserciterebbe sulle miniere le stesse attribuzioni già di spettanza
dello Stato (art. 1);
2) alla disciplina dei permessi di ricerca mineraria (articoli 3,
4, 5, 6, 7, n. 1, 3, 4 e 6, e 9, primo comma);
3) all'attribuzione alla Regione del potere di pronunciare la
decadenza delle concessioni minerarie anteriori al 7 settembre 1945,
non sfruttate nei termini di legge (art. 8).
L'illegittimità sarebbe dimostrata:
a) dall'impossibilità di considerare sullo stesso piano giuridico
la Regione, soltanto concessionaria ex lege, e lo Stato, proprietario
delle miniere;
b) dal rilievo che, poiché l'espressione usata nel citato art. 3,
lett. e, dello Statuto "utilizzazione delle miniere" va interpretata
nel senso di "coltivazione di un giacimento individuato e ritenuto
suscettibile di utilizzazione mineraria", devesi ritenere che
l'attribuzione di competenza legislativa alla Regione concerne una fase
che è del tutto autonoma rispetto a quella della ricerca mineraria, e
quindi non può essere anche riferita alla ricerca, la quale rimane
perciò disciplinata soltanto dalla legislazione statale;
c) dal richiamo del terzo comma dell'art. 11 dello Statuto, dove si
prevede in favore della Regione soltanto il potere di "promuovere" la
decadenza dalle concessioni, affermandosi implicitamente che la
relativa pronunzia resta riservata allo Stato.
La Regione ha resistito al ricorso, costituendosi nella cancelleria
della Corte, con atto depositato il 27 giugno 1957, nel quale ha
dedotto:
1) L'interpretazione delle norme statutarie riguardanti la
competenza legislativa regionale in materia mineraria deve essere fatta
partendo dal presupposto che la concessione ope legis delle miniere
alla Regione va considerata non come una normale concessione
amministrativa, ma come una vera e propria "delegazione di poteri da
parte dello Stato alla Regione nel quadro del decentramento
amministrativo che l'istituto regionale è rivolto a realizzare". A
sostegno di questa tesi si è citato il parere espresso dalla II
Sezione del Consiglio di Stato il 16 marzo 1955 nell'analoga materia
della concessione di parte delle acque pubbliche alla Valle d'Aosta
(art. 7 dello Statuto).
2) Poiché nell'art. 11 dello Statuto regionale si è stabilito che
le subconcessioni da parte della Valle sono istruite secondo la
procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato, è
chiaro che rientra perfettamente nella competenza legislativa e ancor
più nella competenza amministrativa della Regione la materia delle
ricerche minerarie, che costituisce il primo capitolo della legge
nazionale sulle miniere (R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) e la prima fase
di qualsiasi sfruttamento minerario.
3) Ove si consideri, da una parte, che dalla concessione alla Valle
d'Aosta sono state escluse le miniere concesse prima del 7 settembre
1945 e, dall'altra, che senza una ricerca è impossibile tecnicamente e
giuridicamente mettere in valore e quindi subconcedere una miniera, non
si può non ritenere che sottrarre alla Regione la potestà legislativa
e amministrativa in materia di ricerche minerarie significherebbe
svuotare l'art. 11 dello Statuto della quasi totalità del suo
contenuto logico ed economico.
4) L'impugnativa dell'art. 8 della legge regionale è frutto di un
equivoco, in quanto dalla semplice lettura di questo articolo appare
chiaro che esso non prevede il trasferimento alla Regione della
competenza di disporre la decadenza dalle concessioni già assentite
dallo Stato in materia di coltivazione di miniere, ma si limita
semplicemente a stabilire una norma interna regionale per l'inoltro
allo Stato, da parte della Regione, delle eventuali richieste o
domande, tendenti ad ottenere la declaratoria della decadenza dalle
concessioni, in attuazione di quanto previsto al terzo comma dell'art.
11 del più volte citato Statuto speciale.
In conseguenza di questi rilievi la Regione ha concluso per il
rigetto del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con memorie, depositate entrambe il 14 novembre 1957, le difese
dello Stato e della Regione hanno illustrato le loro tesi, insistendo
nelle rispettive precedenti conclusioni. Ulteriore illustrazione si è
avuta nella discussione orale' svoltasi all'udienza. Considerato in diritto :
Per risolvere le questioni proposte con il primo motivo del
ricorso, occorre innanzi tutto giudicare sul dissenso fondamentale
manifestato dalle parti in ordine all'interpretazione dell'art. 11
dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
La difesa dello Stato sostiene che con l'art. 11 "si è inteso
trasferire alla Regione l'esercizio delle miniere esistenti e che già
fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, ma non anche
attribuire alla Regione diritti patrimoniali sui giacimenti minerari,
che entreranno a far parte del detto patrimonio soltanto dopo la loro
scoperta e la accertata loro coltivabilità". Questa interpretazione
sarebbe in armonia con il concetto che della miniera offre la legge
mineraria nazionale e sarebbe in armonia con le altre norme dello
Statuto regionale (artt. 2, lett. i; 3, lett. e; 4). La difesa della
Valle oppone che la concessione ex art. 11 equivarrebbe a delegazione
dei poteri e delle attribuzioni dello Stato in materia mineraria; per
effetto di tale delegazione gli organi regionali eserciterebbero
legittimamente i poteri già spettanti allo Stato non soltanto rispetto
ai giacimenti già scoperti ma anche rispetto a tutti quelli che
potessero essere scoperti durante il periodo novantanovennale della
concessione.
La Corte reputa che il punto di partenza, da cui è necessario
prendere le mosse per risolvere la questione, è l'accertamento del
carattere della concessione disposta dall'art. 11.
Per la difesa statale si tratterebbe di una concessione identica a
quella disciplinata dalla legge mineraria, fatta con legge anziché con
atto amministrativo. E bisogna subito riconoscere che, se fosse esatta
questa premessa, gli argomenti addotti dall'Avvocatura dello Stato
sarebbero, in massima parte, ben fondati, essendo incontestabile che,
nel sistema della legge mineraria nazionale, può parlarsi di miniera
solo quando un giacimento coltivabile sia stato scoperto. Ma, a
giudizio della Corte, è inaccettabile il presupposto da cui muove la
difesa dello Stato.
Per cogliere il senso dell'art. 11, la Corte ritiene che giovi
partire dall'interpretazione dell'ultimo comma, il quale dispone che le
subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme
tecniche per le concessioni fatte dallo Stato. Ora, è evidente,
anzitutto, che la frase "le subconcessioni saranno istruite" significa
che esse sono disciplinate, in tutto il loro svolgimento, secondo la
procedura e le norme tecniche dettate per le concessioni statali. E,
altresì, evidente che se la norma statutaria avesse voluto che i
poteri inerenti alle subconcessioni fossero mantenuti dagli organi
dello Stato, non avrebbe richiamato le norme statali, essendo ovvio che
tale richiamo presuppone la competenza di organi diversi da quelli
dello Stato; e tali organi, nel sistema previsto dalla norma in esame,
non possono essere che quelli della Valle, con cessionaria nei
confronti dello Stato e subconcedente nei confronti degli imprenditori
minerari.
In questa situazione l'atto che corrisponde alla concessione
mineraria disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del R.D. 29 luglio
1927, n. 1443, non è la concessione fatta dallo Stato alla Regione,
bensì la subconcessione che farà la Regione all'imprenditore
minerario. Con la concessione disciplinata dalla legge mineraria lo
Stato attribuisce al concessionario il potere di coltivazione della
miniera, autorizzandolo di conseguenza ad esercitare nella miniera la
relativa impresa economica. Invece, nel sistema dell'art. 11 dello
Statuto valdostano, la Regione non assume, di fronte allo Stato, la
veste di imprenditore minerario.
Sarebbe, poi, manifestamente contrario al carattere dei rapporti
tra lo Stato e la Regione il considerare la Valle come un
intermediario, cioè come un soggetto al quale spetti soltanto di
inserirsi, a soli fini economici, in un rapporto tra lo Stato e
l'imprenditore minerario.
La concessione ex art. 11 deve essere piuttosto considerata come
attribuzione alla Regione di un complesso di poteri, che essa deve
esercitare, in luogo degli organi statali, per fini di decentramento;
tesi questa che risulta accolta dal Consiglio di Stato in sede
consultiva rispetto alla analoga materia delle acque pubbliche,
disciplinata dall'art. 7 dello stesso Statuto regionale.
Con questa interpretazione dell'art. 11 non si viene ad annullare
la differenza che le leggi costituzionali hanno stabilito tra il regime
minerario della Valle d'Aosta e quello di altre regioni a statuto
speciale. Nella Valle, nel cui territorio le miniere restano di
pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato, l'attribuzione dei
poteri alla Regione trae origine non da un trasferimento patrimoniale
ma dalla concessione. Da ciò consegue che il passaggio delle funzioni
dallo Stato alla Regione non pone la Regione sullo stesso piano
giuridico dello Stato, in quanto tale passaggio non importa che siano
venuti meno quei poteri che, nei confronti della Regione, spettano allo
Stato nella sua veste di concedente (per esempio, alta direzione e
vigilanza); ed è ovvio che dovrà essere lo Stato a stabilire, nei
giusti limiti, in qual modo questi poteri saranno esercitati.
La esposta interpretazione dell'art. 11 dello Statuto valdostano è
suffragata da altre considerazioni, fondate sul significato della norma
stessa, quale appare dalla sua lettera e dal suo spirito. Anzitutto, è
da rilevare che con l'interpretazione contraria si darebbe alla norma
un effetto non aderente alla volontà del legislatore. Questi credette
indubbiamente di dare qualche cosa, e qualche cosa di concreto, alla
Valle. Ora, se fosse esatta la tesi della difesa statale, l'art. 11
perderebbe quasi del tutto il suo pratico significato. Se, infatti,
l'art. 11 avesse voluto concedere soltanto le miniere scoperte e non
concesse alla data di entrata in vigore dello Statuto valdostano e non
anche le miniere future, da scoprirsi nel periodo novantanovennale,
l'art. 11 non avrebbe concesso quasi niente, in quanto non risulta che
all'atto dell'entrata in vigore dello Statuto esistessero giacimenti
scoperti e non ancora concessi; il quasi niente sarebbe rappresentato
da quelle miniere già concesse dallo Stato che, in caso di decadenza,
passerebbero alla Regione.
Per dare all'art. 11 un contenuto apprezzabile senza abbandonare la
tesi che vede nella concessione una vera e propria concessione ai sensi
della legge mineraria, si dovrebbe ammettere che la concessione abbia
effetto anche nei riguardi delle miniere successivamente scoperte,
purché tale effetto si verifichi man mano che le miniere vengano
dichiarate coltivabili. Ma la conseguenza di una interpretazione
siffatta sarebbe la scissione della unica concessione disposta con
l'art. 11 in tante concessioni, che avrebbero inizio dal momento in cui
ciascuna miniera fosse dichiarata coltivabile. Questa scissione sarebbe
arbitraria, anche per le conseguenze che ne deriverebbero circa la
durata delle singole concessioni. Logicamente, si dovrebbe ammettere,
per ciascuna concessione, un periodo di novantanove anni: il che
sconvolgerebbe tutto il sistema dell'art. 11. Vista la concessione
come un affidamento di poteri alla Regione, l'unico periodo
novantanovennale decorrente dall'entrata in vigore dello Statuto
appare, invece, perfettamente comprensibile.
Non è neppure esatto l'altro argomento sostenuto dalla difesa
dello Stato: non è esatto, cioè, che le norme in esame della legge
regionale impugnata siano in contrasto con gli articoli 2, lett. i, e
3, lett. e, in relazione all'art. 4, dello Statuto per la Valle
d'Aosta. Non contrastano con l'art. 2, lett. i, perché, se si
trattasse di acque minerali e termali, le norme impugnate sarebbero
aderenti alla citata norma, la quale, indipendentemente da ogni
presupposto di carattere patrimoniale, accorda alla Regione un'ampia
potestà legislativa. Né esiste un contrasto con l'art. 3, lett. e.
Anche a volere interpretare l'espressione "utilizzazione delle miniere"
nel senso più restrittivo (e si vedrà in seguito che tale
interpretazione è inaccoglibile), l'attività amministrativa
riguardante le subconcessioni concerne sicuramente l'utilizzazione
delle miniere: concerne cioè, la fase di coltivazione della miniera,
che va dall'atto di subconcessione alla cessazione, per qualsiasi
causa, della subconcessione stessa.
Per le esposte considerazioni, sono infondate le doglianze dedotte
con la prima parte del primo motivo del ricorso per conte stare la
legittimità delle norme della legge regionale impugnata, relative alla
competenza degli organi della Valle in materia si subconcessioni
minerarie.
Le stesse considerazioni valgono in gran parte a togliere
fondamento all'impugnativa delle disposizioni della legge regionale
concernenti le ricerche minerarie.
La difesa dello Stato sostiene che la Regione non potrebbe
accordare permessi di ricerca in quanto la concessione ex art. 11
avrebbe per oggetto le miniere già scoperte alla data di entrata in
vigore dello Statuto regionale. Si è dimostrata l'inaccettabilità di
questa tesi.
Si è pure chiarito che quella concessione non si risolve in tante
concessioni minerarie, che avrebbero inizio dalla data in cui le
singole miniere, dopo essere state scoperte, siano dichiarate
coltivabili. Da ciò deriva l'inaccettabilità della tesi statale,
secondo cui la concessione prevista dall'art. 11 non potrebbe mai
comprendere la fase che precede la scoperta della miniera.
Ma la considerazione centrale, che serve a dirimere anche la
questione relativa ai permessi di ricerca, resta sempre fondata sul
carattere della concessione disposta con l'art. 11 dello Statuto
valdostano. Se l'art. 11 non pone in essere una vera e propria
concessione ai sensi della legge mineraria ma dispone un conferimento
di pubblici poteri alla Regione perché questa li eserciti in luogo
dello Stato, una contrapposizione, agli effetti della competenza, tra
la fase di ricerca e la fase di coltivazione delle miniere appare
insostenibile.
La legge mineraria dello Stato fa, senza dubbio, una demarcazione
tra la fase di ricerca e quella di coltivazione; ma sarebbe contrario
al sistema di detta legge considerare le due fasi come del tutto
separate ed autonome. La realtà tecnica ed economica mostra che la
fase di ricerca è preordinata a quella di coltivazione, non soltanto
perché molte delle lavorazioni relative alla ricerca servono per la
futura coltivazione (apertura di gallerie, apprestamenti per l'accesso
al sotterraneo, per i trasporti, per l'energia elettrica, ecc.) ma
soprattutto perché il ricercatore volge normalmente la sua attività
non tanto alla realizzazione dei diritti pecuniari previsti dall'art.
16 della legge mineraria, quanto al conseguimento della concessione. Ed
il sistema della legge mineraria non trascura questa realtà.
Sarebbe, poi, contrario allo spirito dell'art. 11 dello Statuto non
riconoscere alla Regione i poteri già spettanti allo Stato in materia
di ricerca. Appare, a tal proposito, non esagerato quanto ha esposto
la difesa della Regione, e cioè che, essendo impossibile tecnicamente
e giuridicamente, senza una ricerca, mettere in valore e quindi
subconcedere una miniera, si svuoterebbe l'art. 11 della quasi
totalità del suo contenuto se non si riconoscesse che questa norma
statutaria comprenda anche la competenza della Regione in materia di
ricerche minerarie.
Si deve, infine, dichiarare che, anche in materia di ricerche
minerarie, non esiste il denunziato contrasto tra le norme della legge
regionale impugnata e le disposizioni, sopra citate, contenute negli
articoli 2, lett. i, e 3, lett. e, in relazione all'art. 4, dello
Statuto regionale. Quanto all'art. 2, lett. i, basterà notare
(ripetendo, a proposito delle ricerche, ciò che si è già detto
rispetto alle subconcessioni) che la norma prevede una potestà
regionale così ampia da comprendere, per le acque minerali e termali,
anche l'attività di ricerca.
Per quel che si riferisce all'art. 3, lett. e, occorre richiamare
ancora una volta l'interpretazione dell'art. 11, secondo cui,
all'infuori delle miniere già concesse alla data del 7 settembre 1945,
per le quali non è più possibile alcuna attività di ricerca, tutte
le miniere che saranno scoperte nella Valle, nel previsto periodo
novantanovennale, formano oggetto della concessione accordata alla
Regione. Ora, poiché la legge regionale in esame si occupa della
ricerca in tanto in quanto la ricerca è preordinata alla scoperta
delle miniere delle quali la Valle è concessionaria, quando trattisi
dei giacimenti concessi con l'art. 11, nella espressione "utilizzazione
delle miniere" contenuta nell'art. 3, lett. e, la parola "miniere" deve
intendersi non nel senso (proprio della legge mineraria dello Stato) di
giacimenti già scoperti e dichiarati coltivabili, ma nel senso più
ampio - e meno tecnico - di giacimenti minerari scoperti e da scoprire.
Dichiarato infondato il primo motivo del ricorso, resta da
esaminare il secondo motivo, del quale, peraltro, la difesa dello Stato
non si è occupata nella memoria e sul quale ha espressamente
dichiarato di non soffermarsi nella discussione orale.
Anche se non bastassero le dichiarazioni fatte dalla Regione sia in
sede di riapprovazione della legge sia in questa sede, nel senso che la
norma contenuta nell'art. 8 della legge impugnata si riferisce
esclusivamente alla richiesta di decadenza, è da osservare che la
disposizione è chiara in tal senso. Essa stabilisce che il Presidente
della Giunta regionale provvede alle richieste tendenti ad ottenere
beneficio della Regione, la declaratoria di decadenza. Ed è ovvio che
provvedere alla richiesta non equivale a provvedere sulla richiesta;
come è ovvio che la declaratoria a beneficio della Regione è di
spettanza degli organi dello Stato.
Tale essendo il contenuto dell'art. 8, è manifesta l'infondatezza
della doglianza dedotta nei riguardi di questa norma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge il ricorso di Cui in epigrafe, proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione della Valle
d'Aosta, riapprovata con deliberazione del 29 maggio 1957, recante
norme procedurali per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione
delle miniere in Valle d'Aosta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consuta, il 27 gennaio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte