Sentenza n. 8/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1959 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113, promosso con
ordinanza 2 aprile 1957 del Tribunale di Cagliari nel procedimento
civile vertente tra Manca di Villahermosa Vincenzo e Stefano,
quest'ultimo in proprio e quale procuratore dei germani Eugenio, Paolo
e Mario, e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in
Sardegna, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 15 marzo 1958.
Udita nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1959 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi l'avv. Antonio Putzolu per i Manca e il sostituto avvocato
generale dello Stato Francesco Agrò per l'Ente per la trasformazione
fondiaria e agraria in Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 1954 Manca di
Villahermosa Vincenzo e Stefano, quest'ultimo in proprio e quale
procuratore dei germani Eugenio, Paolo e Mario, convennero in giudizio
dinanzi al Tribunale di Cagliari l'Ente per la trasformazione fondiaria
e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) in persona del suo presidente,
chiedendo in revindica un terreno denominato "Villa d'Orri" sito nel
comune di Sarroch, terreno assoggettato ad esproprio in favore
dell'Ente insieme con limitrofa tenuta di proprietà della "Impresa
agricola Cardile".
Il predetto Ente, costituitosi in giudizio, contestò di essersi
abusivamente impossessato di terreno di proprietà dei Manca in quanto,
all'atto dell'esproprio disposto con decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113, in base alla legge 21 ottobre
1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica,
trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini (così detta
legge stralcio), il terreno in questione era intestato in catasto alla
ditta "Impresa agricola Cardile".
Esperite in sede istruttoria le prove tendenti alla dimostrazione
del diritto di proprietà degli attori, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale, con ordinanza 2 aprile 1957, ha dichiarato che gli
attori "hanno fornito la prova piena del loro diritto di proprietà";
ma ha rilevato che lo scorporo fu attuato in forza del ricordato
decreto presidenziale n. 3113 del 1952 avente valore di legge, onde in
tanto può parlarsi di illegittimità del decreto di esproprio in
quanto si ravvisi in esso eccesso di delega.
Dopo aver dichiarato che tale questione non appare manifestamente
infondata e che la soluzione di essa è rilevante agli effetti della
definizione del giudizio principale, ha di ufficio proposto la
questione di legittimità costituzionale del decreto presidenziale in
riferimento all'art. 76 della Costituzione. Ha pertanto disposto la
sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata il
17 gennaio 1958 al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata
pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte ai sensi
dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 66, del 15 marzo 1958.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte i Manca si sono costituiti,
depositando in cancelleria il 24 marzo 1958 le loro deduzioni, con
procura conferita agli avvocati Mario Pino del foro di Cagliari e
Antonio Putzolu del foro di Roma, con elezione di domicilio presso
quest'ultimo.
La difesa dei Manca osserva che, sebbene al decreto n. 3113 del
1952 non possano muoversi censure dal punto di vista formale, esso
sostanzialmente ha disposto lo scorporo di un terreno di proprietà
della famiglia Manca, come ha riconosciuto il Tribunale di Cagliari
contrariamente alle annotazioni catastali per le quali il terreno
stesso figurava intestato alla "Impresa agricola Cardile". Pertanto,
premesse alcune considerazioni in ordine alla autonomia o meno dei
concreti provvedimenti di attuazione di disposizioni aventi valore di
legge, conclude chiedendo che il decreto di cui si discute sia
dichiarato illegittimo o nel suo complesso o in quanto è venuto a
violare diritti dei Manca, mentre ogni conseguenziale pronuncia
spetterà all'autorità giurisdizionale presso cui pende il giudizio
principale.
Nel presente giudizio si è costituito anche l'Ente per la
trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando deduzioni in
cancelleria il 14 marzo 1958.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che qui non si tratta di stabilire
se sia legittima o meno un'espropriazione a non domino riferita alla
data del 15 novembre 1949, ma se per la retta applicazione della legge
n. 841 del 1950 debba aversi riguardo, per identificare l'appartenenza
di terreni a determinati soggetti, ai dati formali risultanti dalle
annotazioni catastali ovvero ai dati reali eventualmente difformi da
quelli.
A conforto della prima delle tesi testé enunciate, l'Avvocatura
dello Stato trae argomento dal disposto dell'art. 16 della legge 25
giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica
utilità, per il quale l'individuazione del proprietario è fatta in
base ai dati catastali e, in difetto, ai ruoli dell'imposta fondiaria.
Secondo l'Avvocatura dello Stato alla locuzione "consistenza al 15
novembre 1949", di cui all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, dovrebbe
quindi attribuirsi il significato di "dati catastali in atto al 15
novembre 1949", onde tanto l'Ente per la riforma quanto il Governo, nel
predisporre rispettivamente il piano e il decreto di esproprio, debbono
attenersi alla situazione catastale e non tener conto di qualsiasi
elemento che modifichi codesta situazione.
Dato il carattere dell'esproprio deve applicarsi il criterio
dell'individuazione del proprietario in base alle risultanze catastali,
poiché la consistenza della proprietà viene accertata in termini di
reddito dominicale, che a sua volta non può essere ricavato che dalle
risultanze catastali stesse.
L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la Corte voglia
dichiarare infondata la proposta questione di legittimità
costituzionale.
La difesa dei Manca, con memoria depositata in cancelleria l'8
gennaio 1959, pone in evidenza le differenze che intercorrono tra il
sistema della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità
e quello delle leggi per la riforma fondiaria e richiama varie
disposizioni della legge n. 841 del 1950 che, a suo avviso, si
riferiscono al proprietario del terreno nel senso giuridico della
locuzione e non già a coloro che tali appaiono dai dati catastali, i
quali possono eventualmente essere inesatti o, comunque, non
rispondenti alla reale situazione di diritto. Conferma le conclusioni
già enunciate.
L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata l'8 gennaio 1959,
insiste nelle argomentazioni e conclusioni di cui alle precedenti
deduzioni.
Nella discussione orale la difesa dei Manca e il sostituto avvocato
generale dello Stato hanno illustrato le tesi svolte negli scritti
difensivi, confermando le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952,
n. 3113, emesso ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
sull'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei
terreni ai contadini (così detta legge stralcio), è stata disposta a
favore dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna
l'espropriazione di terreni intestati in catasto alla "Impresa agricola
Cardile"; ma i Manca hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale
di Cagliari il predetto Ente, chiedendo in revindica un terreno
compreso nell'espropriazione, fondando il loro diritto di proprietà su
titoli derivativi e sulla usucapione.
Il Tribunale con ordinanza 2 aprile 1957 - richiamato l'art. 4
della legge n. 841 del 1950 che fa riferimento alla data 15 novembre
1949 e rilevato che l'accertamento della persona del proprietario è
essenziale nei procedimenti di cui trattasi al fine di stabilire la
effettiva consistenza della proprietà - dichiara che la prova da parte
degli attori "ha dato esito nettamente positivo" e testualmente
ribadisce che essi hanno "fornito la prova piena del loro diritto di
proprietà".
Ma quel Collegio, di fronte al decreto presidenziale 18 dicembre
1952 avente valore di legge e per superare l'ostacolo da esso frapposto
alla definitiva pronuncia sulla controversia, ha di ufficio sollevato e
proposto a questa Corte questione di legittimità costituzionale per
eccesso di delega del decreto medesimo.
Deve quindi la Corte esaminare la questione se il decreto
presidenziale, relativamente al terreno chiesto in revindica, abbia
violato i criteri cui è informata la legge n. 841 del 1950, in quanto
diretto contro soggetto non proprietario dei beni espropriati.
2. - Il terreno in discussione rivendicato dai Manca, era intestato
in catasto alla ditta "Impresa agricola Cardile". Ora, alle
intestazioni catastali può attribuirsi valore soltanto indicativo
circa i soggetti titolari di diritti reali sui beni esistenti nel
territorio nazionale; ma secondo il nostro ordinamento tali
intestazioni, come è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, non
hanno senz'altro valore probatorio in materia di diritti reali nei
riguardi degli intestatari.
Pertanto, nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica
prova del diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere quale
decisiva agli effetti di cui trattasi. Conseguentemente
l'espropriazione prevista e disciplinata dalla legge n. 841 del 1950
deve effettuarsi, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti
del vero proprietario del terreno, il che, del resto, chiaramente si
evince dalla lettera stessa delle norme in armonia con il sistema della
legge. In numerosi articoli di essa ricorrono, infatti, le locuzioni
"proprietà terriera privata", "proprietario", usate in senso tecnico
giuridico (vedi, ad es., articoli 4, 7, 9, 11, 13, 19).
3. - Né giova, per sostenere opposta tesi, istituire un parallelo,
come nelle memorie dell'Avvocatura generale dello Stato, tra legge
stralcio e legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per
causa di pubblica utilità.
Nella legge n. 2359 del 1865 l'art. 16 espressamente dispone che
nel piano particolareggiato di esecuzione debbono indicarsi, tra
l'altro, il nome ed il cognome dei proprietari inscritti nei registri
catastali e in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria; l'articolo 52
della legge medesima statuisce che le azioni esperibili sui fondi
soggetti ad espropriazione, tra cui quella di revindica, non possono
interromperne il corso né impedirne gli effetti, e che, pronunciata
l'espropriazione, tutti i diritti si possono far valere non più sul
fondo espropriato, bensì sulla indennità che li rappresenta. Ma
diversa è la natura dell'espropriazione per pubblica utilità da
quella dell'espropriazione in base alle leggi di riforma fondiaria. Nel
sistema della legge 1865 è preso in considerazione quel determinato
bene per le sue caratteristiche e per le esigenze pubbliche che deve
soddisfare; nel sistema, invece, delle leggi scorporo è preso in
considerazione un soggetto in quanto proprietario di determinati
terreni. Note differenziali, anche sotto il profilo delle finalità, la
Corte costituzionale ha già poste in evidenza, affermando che la
materia della riforma fondiaria attiene "direttamente alla struttura
sociale e non soltanto ad un interesse pubblico specificamente
determinato" (sentenza n. 60 del 1957) e ciò al fine di "procedere ad
una trasformazione parziale e graduale del regime economico e giuridico
della proprietà terriera" (sentenza n. 64 del 1957).
4. - Per le cose dette, il decreto presidenziale 18 dicembre 1952,
n. 3113, in quanto nell'esproprio di terreni intestati alla "Impresa
agricola Cardile" ha compreso terreno che a quella ditta non
apparteneva, ha ecceduto dai limiti della legge delega e pertanto,
sotto tale aspetto, deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113 (pubblicato in
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
1953) in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in
quanto nel procedimento di scorporo ha compreso terreno che non
apparteneva alla "Impresa agricola Cardile".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte