Sentenza n. 8/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/02/1966 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 14
luglio 1960, n. 1019, che rende obbligatorio l'accordo interconfederale
20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale dei
lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, e dell'art. 509 del
Codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 23 ed il 31 marzo
1964 dal Pretore di Monsummano Terme nei procedimenti penali a carico
di Motroni Arrigo ed altri e di Tagliasacchi Corrado, iscritte ai nn.
85 e 86 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 144 del 13 giugno 1964, e con ordinanza
emessa il 9 marzo 1965 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile
vertente tra Chiamenti Carla e l'impresa Martini e Reggioli, iscritta
al n. 42 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965.
Visti gli atti di costituzione dell'impresa Martini e Reggioli e di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Giuliano Mazzoni, per l'impresa Martini e Reggioli, e
il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Due ordinanze del Pretore di Monsummano Terme emesse
rispettivamente il 23 e il 31 marzo 1964, e una ordinanza del Pretore
di Firenze del 9 marzo 1965 hanno proposto questione di legittimità
costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, che rende
obbligatorio erga omnes l'accordo interconfederale 20 dicembre 1950
sulla procedura da svolgere nei casi di licenziamento di personale.
Tutte e tre le ordinanze osservano che il decreto predetto ha ecceduto
dai limiti posti nell'art. 1 della legge di delegazione 14 luglio 1959,
n. 741, e quindi ha violato gli artt. 76 e 39 della Costituzione; il
Pretore di Monsummano si è riferito anche agli artt. 25 e 102 della
Costituzione e ha altresì sottoposto al giudizio di questa Corte
l'art. 509 del Codice penale che prevede sanzioni per l'inosservanza
delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro, in riferimento all'art.
39 della Costituzione.
Il Pretore di Monsummano ha rilevato che l'accordo interconfederale
20 dicembre 1950 ha per oggetto una particolare procedura per il
licenziamento causato da riduzione di personale e non riguarda quindi i
minimi inderogabili di trattamento economico normativo che la legge 14
luglio 1959, n. 741, intendeva assicurare a tutti gli appartenenti ad
una medesima categoria. Destinatari dell'accordo non sono i singoli
datori di lavoro e i singoli lavoratori, ma le associazioni sindacali
contraenti, alle quali incombe l'obbligo di espletare un particolare
procedimento di conciliazione, e alle quali è demandata la competenza
a conoscere della controversia collettiva inerente al licenziamento.
Con l'estensione erga omnes di tale accordo si verrebbe a rendere
obbligatoria la rappresentanza delle associazioni sindacali anche ai
non iscritti, in contrasto con l'art. 39 della Costituzione, e si
verrebbero a violare gli artt. 25 e 102 della Costituzione che vietano
di distogliere dal giudice naturale precostituito e di istituire
giudici straordinari o giudici speciali. Quanto all'art. 509 del Codice
penale, esso può sfogare efficacia soltanto per i contratti collettivi
di diritto corporativo rimasti in vigore a termini dell'art. 43 del
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, e non è applicabile ai contratti
collettivi previsti dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, che contiene,
per la inosservanza ad essi, sanzioni autonome.
Il Pretore di Firenze ha ricordato che è dibattuta la questione
dell'applicabilità della legge 14 luglio 1959, n. 741, all'accordo
interconfederale di cui si tratta; ha esposto le ragioni fatte valere
dalle opposte dottrine, e ha osservato che il contrasto esistente fa
ritenere che la questione non sia manifestamente infondata.
L'ordinanza n. 85 è stata notificata al Presidente del Consiglio
dei Ministri il 16 aprile 1964 e comunicata ai Presidenti delle Camere
il 15 aprile 1964; l'ordinanza n. 86 è stata notificata all'imputato
il 4 maggio 1964, al Pubblico Ministero il 15 aprile 1964, al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 aprile 1964 e comunicata ai
Presidenti delle Camere il 15 aprile 1964; ambedue sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 13
giugno 1964. L'ordinanza n. 42 è stata notificata ai difensori delle
parti in causa il 10 marzo 1965, al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 10 marzo 1965 e comunicata ai Presidenti delle Camere l'11
marzo 1965; è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965.
Si è costituita in giudizio l'impresa ingegneri Martini e
Reggioli, parte nel procedimento innanzi al Pretore di Firenze; il
Presidente del Consiglio è intervenuto soltanto nei procedimenti
svoltisi innanzi al Pretore di Monsummano. L'impresa Martini e Reggioli
ha presentato memoria.
2. - L'impresa Martini e Reggioli, nelle sue deduzioni, ha premesso
che la legge 14 luglio 1959, n. 741, non si riferisce ai contratti
collettivi di carattere meramente strumentale ed ha all'uopo richiamato
la sentenza di questa Corte 13 luglio 1963, n. 129; ha soggiunto che il
contratto collettivo che è oggetto del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019,
contiene norme per la regolamentazione dei rapporti fra le associazioni
sindacali contrapposte e non per il minimo di trattamento economico e
normativo.
Nella memoria ha poi ribadito i concetti suesposti e ha aggiunto
che l'accordo contiene soltanto un impegno di non promuovere o di non
dare appoggio ad agitazioni sindacali fino a che non sia esaurito
l'iter della procedura; ha ricordato anche la sentenza 6 luglio 1965,
n. 56, che escluse dall'ambito della predetta legge del 1959 la materia
dell'esperimento obbligatorio di conciliazione, per le controversie
individuali; ha rilevato che, a comprendere il contratto di cui si
tratta nell'ambito della legge di delegazione, non vale nemmeno il
fatto che, all'art. 4, esso sancisce il diritto dei lavoratori
licenziati per riduzione di personale di essere riassunti nel caso che
l'azienda proceda entro un anno a nuove assunzioni perché, dovendo
l'assunzione avvenire per il tramite degli uffici di collocamento, non
è configurabile l'attribuzione di quel diritto, che piuttosto deriva
dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sulla disciplina del
collocamento. Ha infine osservato che il decreto del 1960 ha
sostanzialmente imposto alle associazioni sindacali l'obbligo di
prestare i propri servizi anche ai non iscritti, e quindi conferito o
un pubblico ufficio o una rappresentanza dei non iscritti; per cui
risulta violato anche l'art. 39 della Costituzione.
3. - Il Presidente del Consiglio ha rilevato che lo speciale
procedimento di conciliazione previsto dall'accordo interconfederale 20
dicembre 1950, non è di carattere giurisdizionale e quindi né
distoglie la parte dal giudice naturale né implica istituzione di
giudici speciali. Le norme di cui al detto accordo riguardano i minimi
inderogabili di trattamento normativo, in quanto rafforzano
l'aspettativa del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro;
non è pertinente il richiamo alla sentenza di questa Corte del 13
luglio 1963, n. 129, che invece ritenne di includere nella delegazione
ogni contratto collettivo contenente pattuizioni necessarie ad
assicurare al lavoratore un'esistenza corrispondente alla dignità
della persona umana, come sono quelle che tendono a disciplinare i
licenziamenti per riduzione di personale. L'accordo non viola l'art.
39 della Costituzione, perché impone soltanto l'obbligo del datore di
lavoro di informare una associazione territoriale di categoria del
divisato provvedimento di riduzione di personale, senza inserire il
datore di lavoro nell'associazione e senza vincolarne le
determinazioni: il datore di lavoro è tenuto soltanto a sospendere per
15 giorni l'attuazione del progettato licenziamento e a tener conto,
nella identificazione di lavoratori da licenziare, di determinati
criteri preordinati ad esigenze di carattere sociale (anzianità,
carichi di famiglia, ecc.).
Circa l'art. 509 del Codice penale, non essendo in discussione
l'applicazione di norme di un contratto collettivo di diritto
corporativo, il suo contenuto esula dalla materia, avuto riguardo anche
al fatto che le violazioni della legge delegante e di quella delegata
sono sanzionate nell'art. 8 della prima, che non ha formato oggetto di
denuncia di illegittimità costituzionale.
4. - All'udienza del 10 novembre 1965 i difensori delle parti hanno
illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze sopra richiamate concernono la medesima
questione e, per quanto si riferisce all'art. 509 del Codice penale,
sono strettamente collegate. Le cause debbono quindi riunirsi.
2. - Il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, emesso in base alla
delegazione contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, ha esteso
erga omnes l'accordo interconfederale 20 dicembre 1950, sui
licenziamenti per riduzione di personale.
Questo accordo, fra l'altro, istituisce e regola un procedimento di
conciliazione affidato alle organizzazioni provinciali delle
associazioni sindacali che lo conclusero, diretto ad evitare e ad
eliminare i contrasti che quei licenziamenti possono determinare nei
rapporti di lavoro aziendale. Non vi è dubbio che le norme relative a
tale procedimento sono di ordine strumentale, con riguardo al fine
perseguito dalla suddetta legge 14 luglio 1959, n. 741; ma nelle
precedenti sentenze di questa Corte del 13 luglio 1963, n. 129, e del 6
luglio 1965, n. 56, si è chiarito che unicamente le determinazioni
contrattuali non strettamente necessarie a garantire i minimi
retributivi e normativi sono estranee agli interessi che la citata
legge ha voluto tutelare.
Nella specie, un procedimento di conciliazione fra associazioni
professionali non è strettamente necessario ai fini di una protezione
minima del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro ritenga
necessaria una riduzione di personale: questa protezione è data,
nell'accordo, da norme precise di carattere sostanziale, che il datore
di lavoro deve osservare per regolare l'ordine dei licenziamenti. Per
giunta quel procedimento, dovendo contenersi nell'ambito dei fini che
l'accordo persegue (art. 6, primo comma), non può ritenersi
indirizzato se non allo scopo enunciato nel secondo comma dello stesso
art. 6; nel quale si esprime "la fiducia di porre in essere uno
strumento idoneo a favorire la collaborazione tra le organizzazioni e
gli appartenenti alle categorie rappresentate e a risolvere
pacificamente i contrasti che i provvedimenti di licenziamento
frequentemente determinano nei rapporti di lavoro aziendale". In modo
che è direttamente destinato a regolare l'azione sindacale e i
rapporti fra sindacati, a prevenire ed eliminare contese sindacali, sia
pure incidenti sui rapporti di lavoro che ineriscono ad una singola
impresa; tanto vero che la sua instaurazione è soltanto oggetto di
obbligazioni reciproche delle associazioni, e non ne sono parti
necessarie né il datore di lavoro, che può soltanto assistere
l'organizzazione industriale e unicamente se questa ne richieda la
presenza, né il lavoratore, perché l'organizzazione alla quale egli
è iscritto può farsi assistere, non da lui, ma dalla commissione
interna o da una rappresentanza di questa. Per quanto sia vero che gli
effetti della conciliazione influenzano il rapporto individuale, non è
contestabile che ciò accade in sede di composizione delle vertenze
sindacali insorte sulla materia regolata dall'accordo, quindi in via
riflessa, e soltanto con riferimento a singole ipotesi controverse;
mentre la legge delegante mirava ad un diretto ed astratto regolamento
del rapporto individuale.
La Corte, nella citata sentenza 6 luglio 1965, ha rilevato che non
possono ritenersi compresi nell'ambito della legge 14 luglio 1959, n.
741, i regolamenti di diritti e di doveri attuabili attraverso
l'interposizione delle associazioni sindacali che conclusero il singolo
contratto collettivo; ed ha osservato che, in tal caso, gli estranei a
dette associazioni vengono sottoposti a vincoli di subordinazione nei
confronti delle medesime, la cui predisposizione, a parte l'incidenza
del sistema sul principio della libertà sindacale, non si può
reputare pertinente a quella parte della contrattazione collettiva alla
quale si è riferita la legge di delegazione. Questo assoggettamento
si ha certamente nella specie se, come si è detto, al procedimento non
hanno diritto di partecipare né il datore di lavoro, né i lavoratori,
se i provvedimenti di licenziamento non possono aver corso fino a
quando le organizzazioni sindacali ritengano possibile la conciliazione
e, nel caso di accordo, possono aver effetto esclusivamente in
conformità ai termini dello stesso (art. 2, lett. e). Il potere delle
associazioni nei confronti dei non iscritti è tanto più penetrante in
quanto spetta ad esse l'esaminare se il motivo della riduzione del
personale sia consistente e, nel caso affermativo, se vi siano concrete
e attuali possibilità di evitarla, in tutto o in parte, senza
costituire un carico improduttivo per il datore di lavoro (art. 2,
lett. a, dell'accordo).
3. - Rientrano invece nei fini cui tendeva la legge 14 luglio 1959,
n. 741, le clausole dell'accordo che determinano i limiti del potere
del datore di lavoro nella materia regolata.
Si allude all'art. 2, lett. e, nel quale si stabiliscono i criteri
che l'imprenditore deve seguire nell'identificazione dei lavoratori da
licenziare, al successivo art. 4, che fa obbligo di motivare il
licenziamento e detta modalità integrative dell'art. 15 della legge 29
aprile 1949, n. 264, sulla disciplina del collocamento circa il diritto
del lavoratore ad essere riassunto, all'art. 5 che fissa i limiti di
applicazione dell'accordo, e alla clausola di chiarimento a tale
articolo. Queste determinazioni hanno valore materiale; e sono
distaccabili da quelle concernenti il procedimento di conciliazione
perché hanno un contenuto di completezza tale da permettere al datore
di lavoro di applicarle, al lavoratore di fondarvi diritti concreti, al
giudice di risolvere eventuali controversie. Esse tanto sono
separabili dal procedimento conciliativo, che, nell'art. 2, lett. e,
dell'accordo, si fa obbligo all'imprenditore di tenere conto dei
criteri sostanziali ivi enunciati pur nel caso in cui la conciliazione
non abbia successo.
L'illegittimità costituzionale non si può riferire pertanto alle
predette norme.
4. - Non si può riferire nemmeno all'art. 509 del Codice penale,
secondo il dubbio sollevato dal Pretore di Monsummano.
Già questa Corte ha ritenuto (sentenza 10 aprile 1957, n. 55), che
quella norma non trova ostacolo nell'art. 39 della Costituzione: non si
prospettano ragioni per un nuovo esame della questione. Lo stesso
Pretore ha poi rilevato che le sanzioni penali per le inosservanze al
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, oggetto dell'attuale giudizio, sono
contenute nell'art. 8 della legge di delegazione 14 luglio 1959, n.
741; ma, in tal modo, egli stesso ha manifestato un apprezzamento di
irrilevanza della questione, il che gli avrebbe dovuto suggerire di non
proporla.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960,
n. 1019, concernente norme sui licenziamenti per riduzione di personale
dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, nella parte in cui
prescrive l'obbligo di un previo procedimento di conciliazione fra le
organizzazioni sindacali competenti, nel caso in cui il datore di
lavoro dovesse ravvisare la necessità di attuare quella riduzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta dal Pretore di Monsummano con le ordinanze 23 e 31 marzo 1964
e dal Pretore di Firenze con l'ordinanza del 9 marzo 1965, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con riguardo:
1) all'art. 2, lett. e, dell'accordo interconfederale del 20
dicembre 1950, allegato al detto decreto, salvo per quanto concerne
l'inciso "tanto in caso di accordo, come in caso di insuccesso della
procedura conciliativa";
2) degli artt. 4, 5 dell'accordo predetto e della clausola di
chiarimento dell'art. 5;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 509 del Codice Penale, proposta dal Pretore di
Monsummano con le ordinanze predette, in riferimento all'art. 39 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte