Sentenza n. 8/1969
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/02/1969 · relatore Giuseppe Branca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana l'11 luglio 1968, recante
"Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo
economico" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana notificato il 17 luglio 1968, depositato in
cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 16 del Registro ricorsi
1968.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto depositato il 26 luglio 1968 il Commissario dello
Stato impugnava, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, il
testo legislativo 11 luglio 1968 della Regione siciliana, recante
"Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo
economico": l'assessorato è di recente formazione e, mentre finora si
provvedeva al suo funzionamento con comandi di personale proveniente da
altre amministrazioni, il disegno di legge istituisce ora i ruoli
organici per complessivi 154 posti (tabella P.), dei quali 89 (tabella
P/1) saranno ricoperti, quanto alla carriera direttiva e di concetto,
per mezzo di concorsi riservati a dipendenti dell'amministrazione
regionale e, limitatamente alle qualifiche iniziali, degli enti di
diritto pubblico creati con legge regionale; quanto invece alle
carriere esecutiva ed ausiliaria, la copertura si attuerà con
personale già in servizio presso questo o altri assessorati (art. 5).
Dopo di che, in attesa dei concorsi per i restanti posti in organico
della tabella P, questi ultimi saranno temporaneamente coperti, se
sarà necessario e nei limiti di tale tabella, con personale dei gradi
iniziali a norma dell'art. 14 legge 29 dicembre 1962, n. 28 (art. 6
della legge impugnata).
Tutto ciò importerà un onere finanziario che l'art. 8 ha ritenuto
di affrontare innanzi tutto col richiamo della legge 17 settembre 1964,
n. 19, che autorizza il Presidente della regione a introdurre
variazioni compensative fra gli stanziamenti di bilancio per attuare
comandi e distacchi di personale dall'uno all'altro ramo
dell'amministrazione; ma la norma, secondo il Commissario dello Stato,
non coprirebbe le spese relative all'"espletamento dei concorsi" per i
primi 86 posti in organico e, in un secondo tempo, per i rimanenti
(artt. 2 e 6 legge impugnata), nonché al trattamento economico dei
vincitori di concorso non provenienti dall'amministrazione regionale.
Inoltre l'art. 7 della legge impugnata non garantirebbe neanche la
piena copertura della spesa necessaria per la retribuzione di coloro
che provengano da altri rami dell'amministrazione regionale: infatti,
vi si prevede l'indisponibilità, nell'organico di provenienza, di
altrettanti posti nelle qualifiche iniziali delle carriere; ma con ciò
la regione risparmierà meno di quanto occorrerà per provvedere al
trattamento economico degli impiegati che, assunti dal nuovo
assessorato, vi rivestiranno qualifiche superiori e avranno diritto a
retribuzioni più alte di quelle dei gradi iniziali.
2. - La Regione siciliana, con deduzioni depositate il 3 agosto
1968, ha replicato precisando che le spese dei concorsi (previsti dalla
legge soltanto per i primi 86 posti e riguardanti solo quattro
carriere) rientrano nelle previsioni generali in cui c'è ampia
disponibilità; e non incidono neanche nel sistema di variazioni
compensative che il Presidente della regione è autorizzato ad
apportare al bilancio; che gli impiegati provenienti da altri enti
pubblici (se ce ne saranno, dato che non v'è convenienza ad affrontare
un concorso lasciando un impiego per assumerne un altro non meglio
retribuito) non peseranno sul bilancio poiché avranno solo qualifiche
iniziali e comunque la spesa per il loro trattamento economico sarà
compensata da altrettante vacanze nelle amministrazioni degli enti
pubblici di provenienza (art. 7 cit.); che sarebbe stato assurdo
congelare, secondo l'opinione del Commissario dello Stato, non i posti
di qualifica iniziale, come ha fatto la legge impugnata, ma i posti di
qualifica corrispondenti a quella assunta dai vincitori di concorso nel
nuovo assessorato; che infine la denuncia del Commissario statale è
assai generica, non essendosi preoccupata di accertare se e in quale
misura le spese occorrenti per attuare la legge impugnata eccedevano
l'ambito delle variazioni compensative possibili fra gli stanziamenti
di bilancio.
3. - Nella memoria depositata il 30 novembre 1968 l'Avvocatura
dello Stato precisa che sono prive di copertura finanziaria
specialmente: le spese necessarie per il personale della tabella P/1,
proveniente da altri rami dell'amministrazione regionale, che assuma
presso l'assessorato per lo sviluppo economico qualifiche superiori a
quelle originarie; le spese per il personale della tabella P/1
proveniente dagli enti pubblici regionali (le considerazioni pratiche
della difesa regionale non varrebbero ad escludere la possibilità di
tale provenienza); infine le spese necessarie per coprire in un secondo
tempo i 65 posti non compresi nella tabella P/1 ma indicate nella
tabella generale (P).
Nella memoria depositata il 13 novembre 1968 la Regione si limita
all'esame delle spese inerenti all'assunzione dei primi 89 impiegati,
cioè di quelli previsti nella tabella P/1: i posti a cui potranno
aspirare elementi estranei all'amministrazione regionale, cioè
provenienti da enti pubblici, sono teoricamente 56 (personale da
inquadrare nelle qualifiche iniziali); ma di questi 56, 30 saranno
coperti con persone già comandate da altri rami dell'amministrazione
regionale e perciò verranno preclusi agli estranei; dei restanti 26,
per 15 (carriere esecutiva ed ausiliaria) si provvederà, ex art. 5
della legge impugnata, con trasferimenti interni dell'amministrazione
regionale; ne restano 11, sì che, ammettendo che press'a poco la metà
siano occupati da elementi estranei, la relativa spesa eccederà di
poco i 12 milioni; e, quand'anche si voglia ritenere che gli "estranei"
possano accedere alla metà di tutti i 26 posti non coperti attualmente
da comandati, la spesa si aggirerà sui 25 milioni. Poiché nei
capitoli 18601 e 18656 del bilancio regionale, forti di 250.000.000 e
di 2.500.000 lire, sono stati impiegati soltanto 172.400.000 e 200.000
lire, c'è una disponibilità rispettivamente di 77.600.000 e di
2.300.000 lire che copre ad usura questi oneri.
Inoltre, nel cap. 18602 c'è capienza per eventuali compensi per
lavori straordinari.
Quanto alle maggiori spese derivanti dall'attribuzione di una
qualifica superiore a quella originaria, per la difesa regionale la
denuncia è irragionevole: infatti non tiene conto delle variazioni che
si producono nelle qualifiche intermedie.
In conclusione l'art. 81 non sarebbe violato: la legge impugnata è
frutto d'una giusta valutazione del rapporto fra spesa e
disponibilità; i maggiori oneri sono così esigui che non spostano il
tendenziale equilibrio del bilancio; essi attengono al normale
funzionamento dell'assessorato e rientrano nelle previsioni' già fatte
con la legge che lo ha istituito (legge n. 28 del 1962). Considerato in diritto :
1. - Secondo il Commissario dello Stato, il testo di legge 11
luglio 1968 della Regione siciliana, sia in quanto dispone
l'assunzione, presso l'Assessorato dello sviluppo economico, di 89
impiegati (tab. P.1), sia in quanto prevede una successiva assunzione
di altre 65 unità (tab. P), sarebbe incostituzionale perché
mancherebbe d'un'adeguata copertura finanziaria.
Sul primo punto la questione è infondata.
L'Assessorato per lo sviluppo economico fu istituito nel 1962 con
la legge regionale n. 28, tanto che già nel bilancio 1962-63 si
introduceva un apposito capitolo in cui figurava uno stanziamento di
120 milioni per "incarichi" esterni e nell'anno successivo si
prevedevano 40 milioni di spese per il personale, 6 per compensi di
lavoro straordinario, 5 per commissioni, consigli, comitati e collegi.
Più tardi, man mano cioè che attraverso comandi da altri rami
dell'amministrazione regionale venivano assunti nuovi dipendenti, i tre
capitoli erano impinguati. Infatti nel 1965 il capitolo 554 per spese
relative al personale conteneva la somma di 162.154.165 (100 milioni
più 162.154.165), sulla quale poi il consuntivo rivelò economie per
circa 44 milioni; il capitolo 555, per compensi relativi al lavoro
straordinario, la somma di 22.623.500 (15 milioni più 7.623.500), su
cui si economizzarono 5.4200.000; il capitolo 563, per spese relative a
commissioni, consigli, comitati e collegi, 10 milioni, che si
economizzarono quasi tutti (9.600.000). Nel 1966 gli stanziamenti per
il personale ammontarono a 250 milioni (cap. 486) e le economie a
81.691.724; per compensi relativi a lavoro straordinario, a 37 milioni
e mezzo (cap. 487), di cui si economizzarono 9.970.183; per spese di
commissioni, consigli, comitati e collegi, a 10 milioni (cap. 496) e si
ebbero 9.868.422 di economie. Altrettanto accadde, press'a poco, nel
1967 e, quanto al bilancio di previsione, nel 1968.
Infatti anche nel 1968 sono stati stanziati 250 milioni (cap.
18601) sui quali si possono prevedere economie per più di 70 milioni,
dato che le retribuzioni dei 47 impiegati, già assunti per comando,
importano una spesa che non arriva a 180 milioni: perciò, se in base
alla legge impugnata si faranno i concorsi per 89 unità, 47 di queste
non potranno gravare che per analoga cifra (170-180 milioni),
adeguatamente coperta. Resteranno così più di 70 milioni per gli
altri 42 dipendenti; ma molti di costoro saranno trasferiti da altri
assessorati senza aumento di spesa (almeno 16 esecutivi ed ausiliari
aventi qualifiche iniziali: artt. 7-8) e con lieve aggravio (dipendenti
con qualifiche intermedie o superiori il cui spostamento darà luogo ad
altrettante indisponibilità nelle amministrazioni di provenienza, ma
solo per le qualifiche iniziali); dato ciò, questo aggravio e la spesa
di retribuzione dei vincitori di concorso che provengano da enti
pubblici regionali non potranno essere lontani dalla somma disponibile
in bilancio (70-80 milioni). Dimodoché la previsione d'una spesa di
250.000.000 per 89 impiegati è ragionevole.
Analogo discorso può farsi per gli oneri relativi al pagamento dei
compensi per lavori straordinari e all'espletamento dei concorsi, se si
tengono presenti le somme stanziate negli appositi capitoli (18602 e
18656), 35 milioni e 2 milioni e mezzo, e la possibilità di variazioni
compensative ex art. 1 legge regionale 17 settembre 1964 n. 19.
2. - Fondata è, invece, la questione relativamente all'art. 6, che
prevede, "dopo la copertura dei posti della tabella P.1" (gli 89 già
ricordati), l'assunzione per concorso di altre 65 unità (tab. P): non
si precisa come e quando questi concorsi verranno banditi e se saranno
accessibili solo ai dipendenti delle amministrazioni regionali (il che,
con opportune variazioni compensative fra le poste del bilancio o con
vacanze negli assessorati di provenienza, escluderebbe aumenti di
spesa); ma la genericità della norma rende possibile l'assunzione di
personale non proveniente da altri assessorati con un aggravio di cui
la legge non prevede la copertura. Perciò l'art. 6, entro questi
limiti, deve essere dichiarato illegittimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 11
luglio 1968 della Regione siciliana, recante "Istituzione dei ruoli
organici dell'Assessorato dello sviluppo economico", limitatamente alla
parte in cui prevede l'espletamento di concorsi pubblici per i 65 posti
che, indicati nella tabella P, non sono compresi nella tabella P.1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte