Sentenza n. 8/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1978 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 643/1972
- art. 7d.P.R. 643/1972
- art. 1d.P.R. 688/1974
- art. 15d.P.R. 643/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo
comma, 7 e 15 lett. e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),
promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1976 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Trento, sul ricorso proposto da Turrini Giulia
ed altro contro l'Ufficio del registro di Cles, iscritta al n. 148 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 127 dell'11 maggio 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Commissione tributaria di 2 grado di Trento, sul ricorso
proposto da Turrini Giulia e altro, accogliendo l'eccezione del
contribuente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 7 e 15 del d.P.R. n. 643 del 1972 in riferimento
all'art. 76 Cost. Si osserva, in primo luogo, che la legge delega per
la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, all'art. 6 avrebbe
previsto la istituzione dell'imposta per le sole alienazioni degli
immobili, mentre le norme delegate vi avrebbero sottoposto anche la
costituzione di diritti di godimento.
Inoltre, mentre l'art. 6 della legge delega fissa il prelievo in un
minimo del 25% per lo scaglione di incremento superiore al 200%, la
norma delegata, art. 15 lett. e, determina in tale misura il prelievo
massimo per lo scaglione di incremento tra il 150 ed il 200%.
Tali contrasti tra legge delega e norme delegate comporterebbero
lesione dell'art. 76 della Costituzione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in primo luogo, la non
rilevanza delle questioni proposte. Avendo la controversia ad oggetto
soltanto il valore dei beni trasferiti ed essendo fuori discussione
ogni problema relativo alla concreta applicazione dell'imposta, per non
avere l'ufficio provveduto alla relativa liquidazione, non sarebbe
necessaria, per dirimere la controversia, la soluzione di alcuna
questione di diritto sostanziale tributario, onde la eventuale
dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate non avrebbe
rilevanza ai fini della decisione.
Le questioni proposte sarebbero comunque infondate. La legge di
delega si riferirebbe a tutte le alienazioni che consentono di
realizzare l'incremento di valore del bene, oggetto dell'imposta, e
perciò comprenderebbe, come stabilito nella norma delegata, anche la
costituzione, il trasferimento o il conferimento di diritti reali di
godimento, escluse le servitù.
Inoltre, la previsione di una aliquota massima del 25% per lo
scaglione di incremento oltre il 150 e fino al 200%, contenuta nelle
norme delegate, non contrasterebbe con la indicazione della legge
delega di una aliquota minima del 25 % per gli scaglioni di incremento
superiori al 200%. Si tratterebbe del punto di distinzione fra le due
aliquote progressive, rappresentante, per quella inferiore, il
risultato di un'operazione di arrotondamento infinitesimale, secondo un
procedimento utilizzato, per altre aliquote, dalla stessa legge delega. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Commissione tributaria di 2 grado di Trento
solleva, in riferimento all'art. 76 Cost., questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 7, nonché dell'art. 15,
lett. e, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, "Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili". Secondo il giudice
a quo le dette disposizioni sarebbero viziate da illegittimità per
eccesso rispetto ai principi e criteri direttivi enunciati dalla legge
di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825: l'art. 6, n. 1 della legge, che
prevede l'istituzione dell'imposta sugli incrementi di valore degli
immobili "alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito", non
avrebbe consentito al legislatore delegato di estendere l'applicazione
dell'imposta anche ai casi di costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento su immobili (art. 2, primo comma), e in particolare
di usufrutto (art. 7); l'art. 6, n. 6 della stessa legge, fissando la
misura dell'aliquota, per lo scaglione di incremento imponibile
eccedente il duecento per cento del valore iniziale di riferimento,
"dal venticinque al trenta per cento", non avrebbe consentito di
determinare nella misura massima del venticinque per cento l'aliquota
per lo scaglione fino al duecento per cento.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza
di entrambe le questioni, sostenendo che oggetto di contestazione
davanti alla Commissione tributaria sarebbe soltanto il valore
dell'immobile accertato in primo grado, e non l'applicazione
dell'imposta, non avendo l'ufficio ancora provveduto alla relativa
liquidazione. Ma l'eccezione deve essere disattesa, in quanto la
controversia verte precisamente sulla applicabilità dell'imposta in
relazione a un atto di rinuncia all'usufrutto su un terreno e alla
conseguente consolidazione con la nuda proprietà, e pertanto, come ha
affermato l'ordinanza di rimessione, le dedotte questioni di
costituzionalità hanno carattere pregiudiziale per la definizione del
giudizio.
3. - Le questioni non sono fondate. Per quanto concerne
l'applicazione dell'imposta anche nei casi di alienazione a titolo
oneroso o di acquisto a titolo gratuito di diritti reali di godimento
sugli immobili, le denunciate disposizioni dell'art. 2, primo comma, e
dell'art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nel testo modificato ed
integrato dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, contengono
una specificazione normativa pienamente conforme ai principi stabiliti
dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825. Questa, nel disporre
l'istituzione della nuova imposta, in sostituzione di quella sugli
incrementi di valore delle aree fabbricabili, ha usato - come era
ovvio, dovendo enunciare principi e criteri direttivi - una formula
atta ad indicare l'oggetto dell'imposizione, diretta a colpire gli
incrementi di valore degli immobili in occasione del trasferimento da
uno ad altro soggetto (nonché, per le società ed altri enti pubblici
o privati, anche al compimento di ciascun decennio dalla data di
acquisto), lasciando al legislatore delegato l'analitica determinazione
delle diverse ipotesi di trasferimento. La relazione ministeriale al
disegno di legge (Camera dei deputati, Atto n. 1639) dichiara al
riguardo: "il n. 1 dell'art. 7 parlando di alienazione a titolo
oneroso intende comprendere le vendite, le permute, i conferimenti, ed
ogni possibile caso di trasferimento totale o parziale a titolo
oneroso; e parlando di trasmissioni a titolo gratuito intende riferirsi
alle donazioni ed alle successioni a causa di morte. Il legislatore
delegato considererà se sia necessaria la specifica indicazione degli
atti, anche per evitare forme di elusione del tributo"; e più oltre
conferma: "spetterà al legislatore delegato di stabilire i criteri in
base ai quali dovrà essere determinato il valore di riferimento degli
immobili, ... nonché i criteri di determinazione dell'incremento nei
casi di alienazione di diritti parziali (nuda proprietà, usufrutto,
ecc.)".
L'art. 2 del decreto delegato ha coerentemente determinato, con
analitica specificazione, l'ambito di applicazione dell'imposta nelle
diverse ipotesi di trasferimento "del diritto di proprietà o di un
diritto reale di godimento sull'immobile", precisando che "per diritti
reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione,
l'enfiteusi e la superficie"; e conseguentemente gli artt. 7-9 hanno
disciplinato l'applicazione dell'imposta nei casi di costituzione o
trasferimento dei diritti di usufrutto (uso e abitazione), enfiteusi e
superficie, indicando per l'usufrutto l'incremento imponibile in
rapporto alla quota del valore della piena proprietà corrispondente al
diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta
di registro o di successione, e regolando i casi in cui la
consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà dà luogo ad
applicazione dell'imposta.
4. - Non occorre ricordare come già la legge 5 marzo 1963, n. 246,
istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili, ne disponesse l'applicazione non solo nei casi di
alienazione o utilizzazione edificatoria della piena proprietà, ma
anche in quelli in cui le aree fabbricabili fossero oggetto di diritti
reali parziari. L'art. 19 stabiliva che nel caso di trasmissione del
diritto di usufrutto, della nuda proprietà, del diritto di superficie
e di enfitousi di durata limitata nel tempo, dovevano applicarsi per il
calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere le norrne della legge del
registro, mentre la trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di
superficie permanenti era parificata alla cessione del diritto di
proprietà; e l'art. 20 regolava analogamente l'onere tributario a
carico dei titolari dei diversi diritti reali parziari, nei casi di
incremento di valore accertato in occasione dell'utilizzazione
edificatoria delle aree.
Le disposizioni in questione non rappresentano, del resto, una
innovazione: nel nostro ordinamento tributario, quando la legge assume
come base imponibile il possesso di beni immobili, rustici o urbani, o
dei relativi redditi, sono di regola considerati soggetti passivi delle
diverse imposizioni - sul patrimonio, sulle successioni, sui redditi,
per tacere dell'imposta di registro - non soltanto i titolari della
piena proprietà ma anche, in varia misura, i titolari di diritti reali
di godimento.
Nella specie, l'imposta colpisce l'incremento di valore degli
immobili che si realizza all'atto della alienazione a titolo oneroso o
dell'acquisto a titolo gratuito, concretandosi non solo in occasione
del trasferimento della proprietà, ma anche della costituzione o del
trasferimento dei diversi diritti reali di godimento, in misura
corrispondente al contenuto dei diritti stessi: la disciplina
stabilita dal decreto delegato si uniforma quindi alla ratio ed alla
previsione normativa della legge di delegazione, con cui è stato
istituito il nuovo tributo. E non occorre rilevare quanto sarebbe
facile l'evasione, se l'imposta fosse applicabile unicamente nel caso
di alienazione o acquisto della piena proprietà.
5. - Anche la seconda questione non è fondata. Si assume
nell'ordinanza di rimessione che avendo l'art. 6, n. 6 della legge di
delegazione consentito ai comuni di stabilire le aliquote per scaglioni
di incremento imponibile fino ad "un massimo dal venticinque al trenta
per cento per lo scaglione eccedente il duecento per cento", il decreto
delegato non avrebbe potuto indicare all'art. 15, lett. e, un'aliquota
"dal venti al venticinque per cento", per il penultimo scaglione
d'incremento da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento del
valore iniziale dell'immobile. Ma il denunciato contrasto non sussiste:
perché l'aliquota del venticinque per cento costituisce il limite
massimo per lo scaglione di incremento fino al duecento per cento, e al
tempo stesso il limite minimo per lo scaglione successivo, oltre il
duecento per cento. Si dimentica dal giudice a quo che quella cifra
percentuale rappresenta il punto di distinzione tra due fasce di
aliquote progressive, che i comuni sono autorizzati a stabilire nei
limiti di legge. Sarebbe invero assurdo pretendere che il limite
massimo dell'aliquota applicabile per il penultimo scaglione fosse
indicato nella misura del 24,999, anziché nella misura del venticinque
per cento, che costituisce solo un arrotondamento di entità
infinitesimale, la cui applicazione non reca alcun apprezzabile
pregiudizio per i contribuenti.
Trattasi d'altra parte di un criterio abitualmente adottato dalla
legislazione tributaria nella determinazione di scaglioni di valore o
di reddito. Esso è stato applicato, nella specie, anche dal
legislatore delegante, che ha indicato in cifre tonde nella misura dal
tre al cinque per cento l'aliquota per il primo scaglione, e dal
venticinque al trenta per cento quella per l'ultimo scaglione,
rimettendo al legislatore delegato di stabilire le aliquote per gli
scaglioni intermedi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2, primo comma, 7, e 15, lett. e, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643, modificati dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n.
688, sollevate dalla Commissione tributaria di 2 grado di Trento, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte