Sentenza n. 8/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1979 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 176Codice penale
- art. 1legge 6/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 176
codice penale e dell'art. 1 legge 12 febbraio 1975, n. 6, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 aprile 1975 dal giudice di sorveglianza
del tribunale di Oristano sull'istanza di Cadeddu Giuseppe Raimondo,
iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 14 marzo 1976 dal giudice di sorveglianza
del tribunale di Firenze sull'istanza di Castellino Gaetano, iscritta
al n. 331 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976;
3) ordinanza emessa il 15 dicembre 1975 dal giudice di sorveglianza
del tribunale di Oristano sull'istanza di Ghiro Adalgisa, iscritta al
n. 445 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 218 del 18 agosto 1976;
4) ordinanza emessa il 19 aprile 1977 dalla Corte d'appello di
Trento sull'istanza di Pedroni Guglielmo, iscritta al n. 316 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 251 del 14 settembre 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa in data 19 aprile 1975 il giudice di
sorveglianza del tribunale di Oristano sollevava questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p., con riferimento
agli artt. 3, prima parte, e 27, terzo comma, della Costituzione.
Il detenuto Cadeddu Giuseppe Ralmondo, condannato alla pena
complessiva di due anni e nove mesi di reclusione, dopo aver scontato
venticinque mesi e diciannove giorni della pena, aveva presentato
istanza di liberazione condizionale.
Il giudice a quo, nel presupposto che l'art. 191 del r.d. 18
giugno 1931, n. 787 (Regolamento degli Istituti di prevenzione e
pena), fosse tuttora in vigore, rilevava che egli, non avendo il
condannato scontato almeno trenta mesi della pena inflittagli, avrebbe
dovuto dichiarare inammissibile la istanza del Cudeddu, e ciò in
applicazione della norma contenuta nell'art. 176 del codice penale.
Tale articolo, ad avviso del giudice di sorveglianza,
contrasterebbe però con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, nella parte in cui dispone che può essere ammesso alla
liberazione condizionale solo il condannato che abbia scontato almeno
trenta mesi, o quattro anni, se recidivo.
Egli ritiene infatti che irrazionalmente il legislatore abbia
escluso dall'ambito di applicazione del beneficio in questione tutti i
condannati a pene inferiori scaturenti da reati meno gravi, da
considerarsi perciò più facilmente recuperabili.
Vi sarebbe pertanto una ingiustificata ed irrazionale disparità di
trattamento tra persone le quali, pur versando nella medesima
situazione (ravvedimento, espiazione di almeno metà della pena
inflitta, residuo inferiore a cinque anni) possono, o non, essere
ammesse alla liberazione condizionale.
Tale trattamento legislativo contrasterebbe anche, secondo
l'ordinanza di rimessione, con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, in quanto per il detenuto che abbia già dato prova di
avvenuto ravvedimento, la pena residua da scontare rivestirebbe un
carattere esclusivo di afflittività e sarebbe altresì suscettibile
di procurare danni all'individuo.
2. - Con ordinanza in data 15 dicembre 1975, lo stesso giudice di
sorveglianza del tribunale di Oristano, chiamato a dare parere
sull'istanza di liberazione condizionale di Ghiro Adalgisa, condannata
alla pena complessiva di mesi sei di reclusione, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p., con riferimento agli
artt. 3, prima parte e 27, terzo comma, della Costituzione, in termini
analoghi a quelli sopra riportati, e facendo, nell'ordinanza stessa,
espresso riferimento a quanto osservato in relazione al caso del
Cadeddu.
Le dette ordinanze venivano ritualmente notificate e comunicate.
3. - Con ordinanza emessa il 14 marzo 1976, il giudice di
sorveglianza del tribunale di Firenze sollevava questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p. e dell'art. 1 della
legge 12 febbraio 1975, n. 6, con riferimento agli artt. 27, comma
secondo, e 24 della Costituzione.
Il giudice a quo, nell'esaminare l'istanza di liberazione
condizionale proposta da Castellino Gaetano, onde esprimere il
prescritto parere, rilevava che, nella specie, non sussistevano le
condizioni oggettive previste dall'art. 176 c.p., non avendo l'istante
scontato trenta mesi di detenzione, ed essendo, quanto alla durata, la
pena a lui inflitta inferiore a quella minima prevista dallo stesso
art. 176 per poter essere ammesso al beneficio della liberazione
condizionale. Pur avendo il Castellino scontato più della metà della
pena a lui inflitta, il giudice di sorveglianza, in applicazione
dell'art. 191 del r.d. 18 giugno 1931, n. 787, avrebbe pertanto dovuto
dichiarare inammissibile l'istanza.
Tanto premesso, il giudice a quo sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p. laddove statuisce che il
condannato non possa essere ammesso al beneficio della liberazione
condizionale ove non abbia espiato, a seconda dei precedenti penali,
almeno trenta mesi o quattro anni di detenzione.
Ad avviso del giudice di sorveglianza, detta disposizione si
porrebbe in contrasto con il precetto di cui all'art. 27, secondo
comma, della Costituzione, anche in base al contenuto della sentenza
n. 204 del 1974 della Corte costituzionale. Poiché, si dice
nell'ordinanza di rimessione, il fine rieducativo inerisce ad ogni
pena, quale che ne sia la misura, il diritto di essere ammesso alla
liberazione condizionale dovrebbe sorgere per ogni condannato, quale
che sia l'entità della detenzione, a parità di rapporto tra la misura
della pena espiata e quella da espiare.
Nello stesso contesto, il giudice a quo sollevava anche questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 febbraio
1975, n. 6 (Norme in tema di liberazione condizionale), nella parte in
cui attribuisce alla Corte d'appello la competenza a decidere sulla
concessione della liberazione condizionale, per preteso contrasto con
l'art. 24 della Costituzione.
Prendendo le mosse ancora dalla citata sentenza n. 204 del 1974, il
giudice di sorveglianza, nel rilevare che in quella occasione la Corte
ebbe ad individuare nel ricordato precetto costituzionale una esigenza
di tutela giurisdizionale, assumeva che tale tutela sarebbe stata
attuata solo in modo soggettivo e formale dalla norma impugnata, senza
che il legislatore si fosse dato carico di garantire "l'idoneità
della garanzia giurisdizionale".
Solo ove, sempre ad avviso del giudice a quo, l'organo giudiziario:
possa procedere in via diretta alla rilevazione dei dati di
comportamento del soggetto istante; possa territorialmente essere in
contatto con il soggetto ed il luogo di detenzione, sì da rendersi
conto immediatamente delle condizioni dell'uno e dell'altra; possa, "in
ragione delle funzioni attribuitegli dalla legge del processo
esecutivo della pena, avere cognizione diretta della situazione
detentiva concreta", si potrebbe dire realizzato il precetto
costituzionale, quale chiarito nella citata sentenza della Corte
costituzionale. Essendo la Corte d'appello del tutto estranea alla
rilevazione dei dati sul comportamento del detenuto e non avendo tale
organo contatto alcuno con la situazione detentiva in cui lo stesso
viene a trovarsi, appare evidente, secondo il giudice a quo, che tale
organo non è idoneo a garantire sostanzialmente quelle esigenze di
tutela giurisdizionale evidenziate dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 204 del 1974. Organo idoneo, in base alle vigenti norme,
sarebbe da ritenersi la sezione di sorveglianza, già competente alla
concessione degli altri benefici che costituiscono il sistema delle
misure alternative alla detenzione.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la Corte dichiarasse infondate entrambe le questioni sollevate dal
giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze.
L'Avvocatura osserva al riguardo che la liberazione condizionale è
istituto volto a sostituire al carattere strettamente retributivo
della pena una funzione di rieducazione del reo. La sua essenza si
basa sul raggiungimento del ravvedimento del condannato, per effetto
del trattamento carcerario.
Se tale è la ragione dell'istituto, non potrebbe ritenersi
irrazionale la valutazione attuata dal legislatore, secondo cui,
perché si raggiunga tale scopo, occorre che si sia scontata una
misura minima della pena, ritenuta dal legislatore stesso idonea al
fine insito nella liberazione condizionale, a maggior ragione ove si
ponga mente al fatto che altri istituti, nell'attuale ordinamento,
soccorrono per le pene di minore entità, onde conseguire la medesima
finalità.
Anche la seconda questione, ad avviso dell'Avvocatura, attiene a
problemi di politica legislativa. Nel dare attuazione alla più volte
citata sentenza n. 204 del 1974, il legislatore ha tenuto conto dei
principi enunciati in quella occasione. Il giudice a quo ritiene che al
problema potesse essere data soluzione migliore; tale avviso è
opinabile, ma non per questo, secondo l'Avvocatura dello Stato, può
essere ritenuto irrazionale il sistema adottato dal legislatore.
4. - Con ordinanza in data 19 aprile 1977, la Corte d'appello di
Trento, nell'esaminare l'istanza di liberazione condizionale
presentata da Pedroni Guglielmo, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 176 c.p. in relazione agli artt. 3, secondo
comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
Il Collegio a quo rilevava infatti che la condizione di aver
espiato almeno trenta mesi di detenzione potrebbe determinare una
disparità di trattamento fra i cittadini, "non risultando tale
periodo proporzionale alla entità della pena inflitta, per cui in
concreto risultano esclusi dal beneficio tutti coloro che debbono
espiare una pena inferiore ai cinque anni", sicché potrebbe
risultarne una violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art.
3 della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione si rilevava anche che lo "svincolare
il periodo minimo di detenzione" ai fini della concessione della
liberazione condizionale "dal criterio proporzionale rispetto alla pena
in concreto inflitta" potrebbe essere in contrasto con l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, in quanto ai condannati a pene inferiori ai
trenta mesi verrebbe tolto ogni impulso psicologico ad emendarsi,
rendendo così inattuale ogni riconoscimento ai meritevoli.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la Corte dichiarasse infondata la questione sollevata dalla Corte
d'appello di Trento.
Sotto il primo profilo l'Avvocatura sostiene essere frutto di un
equivoco l'affermazione secondo cui della liberazione condizionale non
potrebbero godere tutti coloro che debbono espiare una pena inferiore
ai cinque anni, atteso che anche costoro potrebbero usufruire di tale
beneficio, pur di aver scontato almeno trenta mesi della pena inflitta.
Assume altresi essere non irrazionale l'esigenza della avvenuta
espiazione di almeno trenta mesi di detenzione, sulla base di
considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito dell'ordinanza di
rimessione del giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze.
Nella discussione orale, l'Avvocatura dello Stato ribadiva le tesi
svolte nell'atto di intervento. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze indicate in narrativa sollevano questioni
in parte identiche, in parte connesse e i relativi giudizi possono
quindi essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - Deve essere in primo luogo esaminata la questione
dell'ammissibilità delle questioni sollevate con le due ordinanze del
giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano.
Questi, chiamato ad esprimere parere su due domande di liberazione
condizionale presentate rispettivamente da un detenuto condannato a
due anni e nove mesi di reclusione, dei quali aveva scontato
venticinque mesi e diciannove giorni (cioè meno del minimo di trenta
mesi stabilito nell'art. 176 c.p.) e da una detenuta condannata a mesi
sei di reclusione (e quindi egualmente esclusa dalla possibilità
della liberazione condizionale dopo l'espiazione di metà della pena),
riteneva che gli spettasse di dichiarare la inammissibilità delle
istanze, in quanto non consentite dall'art. 176 c.p., che ammette la
liberazione condizionale solo per il condannato che abbia espiato
almeno trenta mesi o quattro anni se recidivo qualificato. Ma opinando
che tali condizioni richieste dalla legge fossero in contrasto con gli
artt. 3, prima parte, e 27, terzo comma, della Costituzione, sollevava
questione incidentale di costituzionalità dell'art. 176 del codice
penale.
Il giudice di sorveglianza assume che la legge 12 febbraio 1975, n.
6, la quale attribuisce alla Corte di Appello la competenza a
concedere la liberazione condizionale, non abbia "mutato l'autonomo
potere- dovere del giudice di sorveglianza, sancito dall'art. 191 del
Regolamento degli Istituti di Prevenzione e Pena, di fungere da filtro
e dichiarare senz'altro inammissibile la istanza senza neanche
investirne la Corte di appello, quando ne difettino i presupposti", e
che in conseguenza esso giudice di sorveglianza "è obbligato a
pronunciare un provvedimento " di rito " di carattere definitivo, e ad
applicare, nel far ciò, proprio l'art. 176 c.p. che si ritiene
viziato di incostituzionalità": dal che "l'esistenza di quel minimo di
giurisdizionalità o di processualità richiesto dalla legge e dalla
giurisprudenza della Corte perché possa proporsi una questione di
legittimità costituzionale" (così l'ordinanza n. 232/1975 del
tribunale di Oristano).
Va ricordato che analoga questione di legittimità costituzionale
dell'art. 176 c.p. era stata, con altre, sollevata dal giudice di
sorveglianza di Oristano e da quelli di Bolzano, di Nuoro e di Imperia
e che, giudicando su di esse, la Corte costituzionale con ordinanza n.
266 del 1976 ordinò la restituzione degli atti ai giudici a quibus
perché valutassero la rilevanza delle questioni proposte in
riferimento alla nuova disciplina della liberazione condizionale
regolata dalla sopravvenuta legge 12 febbraio 1975, n. 6.
3. - La Corte rileva che il ragionamento attraverso il quale il
giudice di sorveglianza di Oristano si è attribuito la legittimazione
a sollevare la questione di costituzionalità è erroneo e viziato da
equivoco. È vero, infatti, che precedentemente alla legge 12 febbraio
1975, n. 6, quando in virtù dell'art. 43 delle Disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale la liberazione condizionale
era conceduta con decreto del Ministro della Giustizia, secondo la
procedura fissata negli artt. 191 e 192 del Regolamento per gli
Istituti di Prevenzione e Pena, la domanda del condannato era
trasmessa al giudice di sorveglianza, il quale, se difettavano
manifestamente le condizioni relative alla pena inflitta da
scontare..... doveva dichiarare "senz'altro inammissibile l'istanza
con provvedimento scritto, non soggetto a reclamo"; e che, se
l'istanza era giudicata ammissibile, la trasmetteva al Ministero
corredata del suo parere. E dunque il giudice di sorveglianza
esercitava certamente attività decisoria e giurisdizionale.
Ma la richiamata legge n. 6 del 1975, emanata a seguito della
sentenza n. 204/1974 della Corte costituzionale che dichiarava la
illegittimità degli artt. 176 c.p. e 43 delle Disp. Att. c.p.p.,
Iegge già in vigore quando le ordinanze del giudice di sorveglianza di
Oristano sono state emesse, ha determinato (come si è espressa anche
la Cassazione Penale) l'abrogazione integrale del meccanismo
processuale precedente. La liberazione condizionale è ora richiesta
alla Corte d'appello del distretto nel quale il condannato espia la
pena, e la Corte provvede su parere del giudice di sorveglianza,
osservandosi nel procedimento, in quanto applicabili, le disposizioni
del c.p.p. per gli incidenti di esecuzione.
E dunque: l'intera attività giurisdizionale appartiene alla Corte
d'appello; nessuna competenza decisoria circa l'ammissibilità della
domanda è attribuita al giudice di sorveglianza; al parere di questi,
dato alla Corte d'appello, cioè ad una autorità giudiziaria, non
appare possibile attribuire quel carattere di giurisdizionalità che,
del resto, il giudice di sorveglianza di Oristano aveva desunto
esclusivamente dal proprio ritenuto potere- dovere di pronunciarsi
definitivamente sull'ammissibilità dell'istanza.
Deve pertanto concludersi che la questione incidentale di
costituzionalità sollevata con le due ordinanze del giudice di
sorveglianza di Oristano è inammissibile.
4. - Ad eguale conclusione deve giungersi per quanto riguarda la
medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p.
sollevata dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze con
riferimento al secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione.
Anche tale giudice, infatti, erroneamente si ritiene legittimato a
sollevare la questione in conseguenza del supposto sopravvissuto
potere-dovere di dichiarare la inammissibilità, per difetto dei
presupposti di legge, della istanza di liberazione condizionale.
Né la legittimazione potrebbe derivare dal fatto che nella stessa
ordinanza il giudice ha sollevato altra questione di costituzionalità
impugnando l'art. 1 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, nella parte in
cui attribuisce alla Corte d'appello anziché alla Sezione di
Sorveglianza presso la stessa Corte, prevista dall'art. 70 della legge
26 luglio 1975, n. 354, la competenza a concedere la liberazione
condizionale. Infatti (a parte che, come detto, la legittimazione è
stata anche dal giudice di Firenze desunta soltanto dall'errata
opinione che egli fosse tenuto a dichiarare la inammissibilità della
domanda per difetto dei suoi presupposti di legge) lo stesso giudice,
ritenendo tale competenza da attribuirsi alla Sezione di Sorveglianza e
non a se medesimo, non sarebbe nemmeno per questa via legittimato a
proporre la questione di costituzionalità dell'art. 176 c.p. per
mancanza del presupposto della propria competenza.
5. - Il giudice di sorveglianza di Firenze non è quindi
legittimato neppure a proporre la questione di legittimità dell'art.
1 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, in quanto è evidente che,
fondata o infondata tale questione (che cioè appartenga alla Corte
d'appello o alla Sezione di Sorveglianza presso di essa la competenza
a concedere la liberazione condizionale), nessuna influenza la
soluzione di essa potrebbe esplicare sui poteri propri di quel giudice.
6. - Esclusa, peraltro, per le ragioni dette, l'ammissibilità di
tutte le questioni sollevate dai giudici di sorveglianza presso i
tribunali di Oristano e di Firenze, resta egualmente da esaminare,
perché ritualmente proposta dalla Corte d'appello di Trento, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p. in
relazione agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione.
Afferma la detta Corte d'appello che l'art. 176 c.p. col
prescrivere, tra i presupposti della liberazione condizionale, la
espiazione di almeno trenta mesi, determinerebbe una discriminazione
tra i cittadini "non risultando tale periodo proporzionale all'entità
della pena inflitta, per cui in concreto risultano esclusi dal
beneficio tutti coloro che debbono espiare una pena inferiore a cinque
anni": dal che una violazione del principio di eguaglianza.
Aggiunge che il rilevato difetto di proporzionalità, "in quanto
toglie ai condannati a pene inferiori ogni impulso psicologico ad
emendarsi", "potrebbe contraddire il principio della funzione
educativa della pena stabilito dall'art. 27 della Costituzione" e
"rendere inattuale ogni riconoscimento al meritevole".
7. - La Corte rileva innanzitutto che, ritenendo esclusi dalla
possibilità del beneficio tutti i condannati a pene inferiori a
cinque anni, la Corte d'appello di Trento ha erroneamente supposto una
condizione che nell'art. 176 c.p. non è esplicita né implicita, ben
potendo raggiungere i trenta mesi di espiazione e insieme espiare oltre
la metà della pena anche i condannati a pene inferiori a cinque anni.
Vengono pertanto meno i presupposti di una violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Sotto il profilo della supposta violazione dell'art. 27, comma
terzo, della Costituzione, secondo il quale le pene debbono tendere
alla rieducazione del condannato, la questione non è del pari
fondata.
Lo stesso giudice a quo riconosce nell'ordinanza di rimessione che
i limiti temporali stabiliti nell'art. 176 c.p. potrebbero essere
giustificati dalla necessità di sperimentare per un tempo
apprezzabile la condotta del condannato e di non ridurre, nel caso di
brevi condanne, per le quali peraltro è ammesso il beneficio della
sospensione condizionale, l'efficacia repressiva e intimidatrice della
pena; cioè riconosce l'opinabilità dei criteri adottati dal
legislatore. E infatti tali criteri possono essere e sono discussi dal
punto di vista dell'opportunità e della piena adeguatezza al fine
dell'istituto cui ineriscono, ma sempre sul piano della scelta
legislativa. Tutti i parametri dell'art. 176 C.p., e non solo quelli
(si pensi alle condizioni per la sospensione della pena stabilite
nell'art. 163 C.p.), sono opinabili, ma tutti appartengono all'ambito
della politica legislativa e quindi della discrezionalità del
legislatore. Né è dato riscontrare nelle disposizioni che
attualmente regolano l'istituto della liberazione condizionale
incongruenze e irragionevolezze di rilievo costituzionale, soprattutto
tenendo presente (e così negando fondamento alla affermazione della
Corte di appello di Trento che il difetto di proporzionalità fra pena
scontata e pena inflitta possa togliere ai condannati a pene minori
l'impulso ad emendarsi e rendere inattuale ogni riconoscimento al
meritevole) che il nuovo ordinamento penitenziario di cui alla legge 26
luglio 1975, n. 354, prevede una serie di istituti (affidamento in
prova al servizio sociale, regime di semilibertà, licenza premio,
liberazione anticipata) i quali o si riferiscono alle pene minori o
sono indipendenti dall'entità della pena da espiare, e tutti hanno il
fine di favorire la rieducazione del reo e il suo reinserimento
sociale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 176, primo comma, c.p. sollevate dai giudici
di sorveglianza dei tribunali di Oristano e di Firenze,
rispettivamente, per contrasto con gli artt. 3, prima parte, e 27,
terzo comma, e per contrasto con l'art. 27, secondo comma, della
Costituzione, nonché la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, sollevata dal giudice
di sorveglianza del tribunale di Firenze per contrasto con l'art. 24
della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 176, primo comma, c.p. sollevata dalla Corte d'appello di
Trento in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte