Sentenza n. 8/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/02/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 1/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5,
penultimo e ultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1
("Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e
di impianti e costruzioni industriali" - Inappellabilità delle
ordinanze di natura cautelare del giudice amministrativo di 1 grado)
promossi dal Consiglio di Stato con sette ordinanze della IV e con
quattro della V Sezione giurisdizionale rispettivamente emesse in data
7 febbraio 1978 (tre ordinanze), 26 luglio 1978, 5 giugno 1979, 20
ottobre 1978, 6 luglio 1979, 4 luglio 1980, 30 luglio 1980 (due
ordinanze) e 24 aprile 1981, iscritte ai nn. 224, 225 e 226 del
registro ordinanze 1978, ai nn. 244, 677 e 678 del registro ordinanze
1979, ai nn. 154 e 866 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 25, 210 e
470 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 186 del 1978, nn. 140 e 332 del 1979, n. 131 del
1980 e nn. 56, 77, 172 e 241 del 1981.
Visti gli atti di costituzione di Lucianetti Teresa ed altri, del
Comune di San Severo, di Nasi Enrico, di Savini Nicci Lavinia, di
Stoppani Antonio e del Comune di Chiaravalle, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi gli avvocati Mario Troccoli, per il Comune di San Severo,
Cleto Boldrini, per il Comune di Chiaravalle, Antonio Stoppani, per
Nasi Enrico e per se medesimo e Adriano Pallottino per Savini Nicci
Lavinia e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Consiglio di Stato (IV Sez.), con tre ordinanze identiche del 7
febbraio 1978 nel corso di giudizio d'appello proposto avverso
ordinanze del TAR per l'Abruzzo, con le quali veniva sospesa
l'esecuzione di provvedimenti amministrativi, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 103
della Costituzione, dell'art. 5, ultimo comma, della legge 3 gennaio
1978, n. 1. a norma del quale "le ordinanze emesse ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono
appellabili al Consiglio di Stato".
Premesso che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha
ritenuto, in generale, l'appellabilità delle pronuncie cautelari, si
osserva che la norma impugnata è inserita in una legge avente per
oggetto l'accelerazione stelle procedure per la esecuzione di opere
pubbliche e d'impianti e costruzioni industriali, cosicché
l'inappellabilità va ritenuta sancita unicamente in relazione ai
provvedimenti emessi in detta materia.
Ora, la restrizione apportata alla struttura ordinaria del processo
cautelare di sospensione, normalmente articolato nella duplice
valutazione degli organi di primo e secondo grado non sarebbe assistita
da valide ragioni giustificative, atteso che i particolari motivi di
urgenza che hanno indotto il legislatore ad accelerare le procedure
della legge n. 1 del 1978, non valgono nel processo amministrativo
cautelare, preordinato al sollecito accertamento della convenienza ed
utilità della sospensione ai fini di una tutela provvisoria delle
situazioni giuridiche dedotte in giudizio. Inoltre, la disparità di
trattamento tra i mezzi di tutela assicurati alle parti
dall'ordinamento processuale amministrativo, a seconda che i
provvedimenti impugnati ricadano o meno nell'ambito della legge n. 1
del 1978, non si rivelerebbe finalizzata ad assicurare una maggiore
resistenza ai provvedimenti emessi per la esecuzione di opere pubbliche
o di impianti e costruzioni industriali, giacché anche in queste
ipotesi i criteri di valutazione del giudice non differiscono da quelli
generali e sono diretti sempre ad accertare insieme alla non manifesta
infondatezza delle censure la ricorrenza degli effetti della
esecuzione.
Ancora, il meccanismo abbreviato per la pronuncia nel merito del
ricorso prevista dall'art. 5, quarto comma, della stessa legge n. 1 del
1978, non può essere considerato una alternativa alla limitazione
della impugnabilità delle ordinanze di sospensione, in quanto la
procedura d'urgenza non sarebbe idonea a tutelare l'interesse delle
parti, e la restrizione del potere di sospensione non sarebbe coerente
con la vigente struttura del giudizio amministrativo, anche sulla base
dei principi affermati nella sentenza n. 284 del 1974 della Corte
costituzionale.
Da tutto ciò deriverebbe il contrasto della norma impugnata col
principio di uguaglianza, con il diritto di difesa e con lo stesso
sistema di giustizia amministrativa, nel quale l'attribuzione del
potere di sospensione è connaturale all'attribuzione del potere di
annullamento degli atti amministrativi, attribuito in ultima istanza al
Consiglio di Stato.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte sono intervenute soltanto
talune parti private (Lucianetti ed altri) non costituite nel giudizio
a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata ed il
Comune di San Severo, parte in uno dei giudizi a quibus, chiedendo
anch'esso che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto la
norma impugnata non violerebbe l'art. 3 della Costituzione, giacché la
disparità di trattamento, per essere ingiustificata, deve riguardare
situazioni uguali mentre la materia dei provvedimenti ablatori per fini
di pubblico interesse particolarmente urgenti è suscettibile, per le
sue particolarità, di discipline differenziate rispetto ad altra
materia. Né la norma impugnata violerebbe gli artt. 24 e 113 della
Costituzione, perché il doppio grado di giurisdizione non ha rilevanza
costituzionale.
Questione identica è stata sollevata dal Consiglio di Stato (Sez.
IV) con ordinanza 6 luglio 1979.
In questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in
quanto non sussisterebbe limitazione del diritto di difesa nei
confronti della pubblica Amministrazione, giacché se anche il potere
di sospensione è connaturale in un sistema di tutela giurisdizionale
che si realizzi con l'annullamento degli atti della P.A., la tutela
cautelare sarebbe ugualmente assicurata dalla norma impugnata, che si
limita ad escludere che il processo cautelare si articoli in due gradi
di giurisdizione. Infatti è principio affermato dalla Corte
costituzionale che il doppio grado di giurisdizione non ha rilevanza
costituzionale e non inerisce, per necessaria implicazione, alla
garanzia del diritto di difesa. Inoltre, il fine della legge impugnata,
escluderebbe ogni violazione del principio di uguaglianza, il quale non
impone l'uniforme disciplina di tutti i procedimenti giurisdizionali
che si svolgono davanti al medesimo giudice e quindi non preclude al
legislatore di dettare una disciplina speciale per una intera categoria
di simili procedimenti, determinata in relazione a particolari
situazioni o fini da perseguire e rapporti da regolare.
Questione analoga è stata sollevata dal Consiglio di Stato (Sez.
IV) con altra ordinanza 26 luglio 1978, in riferimento agli articoli 3,
24, 97 e 103 della Costituzione.
Si afferma che l'inappellabilità delle ordinanze cautelari limita
il diritto di difesa e di tutela nei confronti della P.A. per tutto il
periodo intercorrente fra la pronuncia dell'ordinanza del TAR che
accorda o nega la sospensione e la sentenza che definisce il processo
di primo grado, dopo la quale soltanto si possono chiedere al Consiglio
di Stato ulteriori misure cautelari attraverso la domanda di
sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado. Tale
situazione, ove sia stata accordata la sospensione, sarebbe nociva pure
per la P.A., di scarso rilievo essendo il meccanismo previsto dall'art.
5 impugnato per accelerare la decisione di primo grado e la previsione
di un termine di sei mesi all'efficacia dell'ordinanza di sospensione.
Inoltre la limitazione - ove ritenuta sussistente -
dell'inappellabilità alla sola materia disciplinata dalla legge n. 1
del 1978 comporterebbe disparità di trattamento non giustificata.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata.
La norma impugnata, invero, garantirebbe al cittadino la tutela
giurisdizionale pure in sede cautelare, limitandosi ad escludere
l'appellabilità delle ordinanze, nella norma stessa previste.
L'Avvocatura generale dello Stato, ripetute le considerazioni già
vedute, osserva ancora che l'intera legge n. 1 del 1978 contiene norme
derogatorie a principi generali, tutte finalizzate e perciò stesso
giustificate, alla accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle
opere pubbliche, cosicché il fine, che il legislatore si è proposto,
giustificherebbe la norma impugnata ed escluderebbe la violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Si è costituita pure una parte privata, chiedendo che la questione
sia dichiarata fondata, per le ragioni addotte nell'ordinanza di
rimessione e chiedendo altresì che sia dichiarato costituzionalmente
illegittimo anche il penultimo comma dello stesso art. 5 impugnato.
Questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma,
della legge n. 1 del 1978 è stata pure sollevata con altra ordinanza 5
giugno 1979 dal Consiglio di Stato (Sez. IV), in riferimento agli
artt. 24, 97, 100, 103 e 125 della Costituzione.
Secondo detta ordinanza l'istanza di sospensione introduce un
procedimento giurisdizionale distinto, seppure collegato, rispetto a
quello principale, a sé stante essendone sia la causa petendi sia il
petitum. Ne deriverebbe che alla pronuncia che conclude tale
procedimento, dovrebbe riconoscersi contenuto risolutivo di un autonomo
rapporto litigioso e, pertanto, vera natura decisoria e che la
esclusione della proponibilità di impugnativa in appello contemplata
dalla disposizione in esame, confligerebbe con il combinato disposto
degli artt. 100, primo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione,
i quali, nel prevedere la istituzione di organi di giustizia
amministrativa di mero "primo grado" (art. 125, secondo comma) e nel
configurare il Consiglio di Stato come organo supremo di tutela della
giustizia nell'amministrazione (art. 100, primo comma) cui spetta
competenza decisoria necessaria finale nelle controversie in tema di
interessi legittimi, inibirebbero al legislatore ordinario la
fissazione di norme che invece, come nel caso, dei tribunali regionali
facciano organi decisori di unico grado.
La limitazione in questione confligerebbe inoltre anche con l'art.
24, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui garantisce la
possibilità di agire in giudizio per la tutela degli interessi
legittimi. Infatti nel nostro ordinamento dette situazioni giuridiche
sono suscettive di ricevere riparazione alle ingiuste lesioni subite
non in forme generiche, come il risarcimento del danno, ma solo in
forma specifica attraverso il ripristino dello stato antecedente,
ovvero con la emanazione di un nuovo provvedimento che legittimamente
sostituisca quello invalido annullato. Consegue che la tutela di tali
posizioni è condizionata alla conservazione nel corso di un giudizio
di una situazione materiale la quale consenta poi, in ipotesi di
accoglimento del ricorso, il ripristino dello stato antecedente ovvero
la utile emanazione del nuovo provvedimento; la tutela del diritto di
difesa postulerebbe allora la necessità di dotare il titolare di esse
dei mezzi giudiziari onde ottenere la predetta conservazione della
situazione materiale esistente, tra i quali quello di richiedere la
sospensione del provvedimento impugnato, e quello di proporre appello
avverso le ordinanze di tale richiesta reiettive.
Analogo discorso va fatto - sempre secondo l'ordinanza con
riferimento alla posizione della Pubblica Amministrazione intimata nel
giudizio cautelare in relazione al principio di buon andamento della
sua attività emergente dall'art. 97, comma primo, della Costituzione,
giacché il rispetto di tale principio comporterebbe la necessità che
all'amministrazione sia riconosciuto ogni possibile mezzo giudiziario
atto a consentirle il perseguimento di indifferibili interessi pubblici
e, dunque, anche il potere di gravarsi avverso le ordinanze dei
tribunali regionali statuenti la sospensione del provvedimento
impugnato.
Né in contrario alle esposte osservazioni varrebbe la possibilità
per le parti di chiedere la revoca delle ordinanze cautelari allo
stesso giudice che le ha pronunciate, essendo siffatte istanze
legittimamente proponibili solo in ipotesi di sopravvenuti mutamenti
della situazione di fatto, e non anche allo scopo di lamentare
erroneità di giudizio inficianti l'ordinanza.
Qualora poi alla norma impugnata fosse da attribuire una sfera di
operatività circoscritta alle sole ordinanze emanate nella materia
interessata dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1, si porrebbe un'ulteriore
questione di incostituzionalità in relazione all'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo che non sarebbe dato rinvenire razionale
giustificazione della differenziazione di regime che verrebbe in tal
guisa a verificarsi tra le ordinanze cautelari pronunciate nella
materia predetta e le ordinanze cautelari pronunciate in ogni diversa
materia.
Subordinatamente all'ipotesi di declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della su menzionata legge n.
1 del 1978, nella stessa ordinanza 5 giugno 1979 si solleva questione
di legittimità costituzionale del penultimo comma dello stesso art. 5,
nella parte in cui circoscrive l'efficacia delle ordinanze di
sospensione dei tribunali amministrativi regionali a non oltre sei mesi
dalla loro emanazione, questione ritenuta rilevante essendo alla sua
risoluzione direttamente legata la possibilità di accoglimento o meno
della domanda dedotta, diretta a sentire integrare la pronuncia di
sospensione del provvedimento impugnato emessa dal Tribunale regionale,
con l'ulteriore statuizione della sua operatività fino al termine del
giudizio di primo grado.
Il penultimo comma contrasterebbe con gli artt. 3, 24, 97, 103 e
113 della Costituzione in quanto:
a) la scadenza di efficacia della ordinanza di sospensione al
compimento del sesto mese ingiustificatamente priva il soggetto
istante, per la rimanente durata del giudizio di primo grado, di tutela
cautelare senza che il decorso dei sei mesi sia a lui imputabile;
b) una norma la quale legittima la ripresa dell'attuazione del
provvedimento impugnato, malgrado la presenza di una pronuncia
giurisdizionale che, sia pure soltanto in via meramente delibativa, si
è positivamente espressa nel senso della sussistenza di un concreto
fumus di invalidità e della suscettività della relativa esecuzione a
cagionare un danno grave e irreparabile sarebbe in contrasto col
principio del buon andamento dell'Amministrazione, tanto più che,
cessata l'efficacia della ordinanza di sospensione per scadenza di sei
mesi, l'autorità procedente può proseguire l'iter di realizzazione
dell'opera fino alla pubblicazione della sentenza di prime cure, per
poi vederselo nuovamente passibile di sospensione da parte del giudice
d'appello;
c) come già affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 27
dicembre 1974, n. 284), una volta strutturato dal legislatore un
sistema di giustizia amministrativa avente il suo cardine nella
giurisdizione generale di annullamento degli atti illegittimi, è
naturale e conseguenziale l'attribuzione all'organo deputato
all'annullamento del concorrente potere di sospensione dell'atto
impugnato, consentendo esso di provvisoriamente anticipare l'effetto
finale della giurisdizione, sì che questo intervenga re adhuc integra:
principio questo, che sarebbe incompatibile con la fissazione di un
termine di durata dell'ordinanza di sospensione.
Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
Ha sostenuto che l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 3 gennaio
1978, n. 1, riguarda solo le ordinanze di sospensione di provvedimenti
riguardanti l'oggetto di detta legge e che una volta attribuito al TAR
il potere di sospensione del provvedimento amministrativo, non
contrasta con gli articoli 103 e 125 della Costituzione una normativa,
come quella in questione, che non prevede impugnativa dinanzi al
Consiglio di Stato del provvedimento del TAR tenuto conto della
fissazione di un termine di efficacia al provvedimento del TAR e della
successiva devoluzione, in sede d'appello, di tutta la controversia al
Consiglio di Stato. Né detta normativa contrasterebbe con l'art. 24
della Costituzione, non avendo esso costituzionalizzato, né per il
giudizio di merito né tanto meno per il giudizio cautelare, il
principio del doppio grado di giurisdizione. Neppure, infine, la norma
impugnata contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, essendo essa
giustificata dalla materia alla quale si riferisce e dalla specialità
del procedimento giurisdizionale cautelare dettato dagli ultimi due
commi dell'art. 5 della legge n. 1 del 1978, rispetto alla disciplina
generale risultante dalla legge n. 1034 del 1971.
Si è costituita pure la parte privata chiedendo declaratoria
d'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Questioni analoghe alle precedenti sono state pure sollevate dal
Consiglio di Stato (Sez. V) con 4 ordinanze del 20 ottobre 1978, del 4
luglio 1980 e due del 30 luglio 1980, e nei relativi giudizi si sono
costituiti il Presidente del Consiglio dei ministri ed una parte
privata (Savini Nicci Lavinia), chiedendo, il primo, che le questioni
siano dichiarate non fondate e la seconda che siano ritenute fondate.
Infine questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo
comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è stata sollevata anche con
ordinanza (Sez. V) 24 aprile 1981, in riferimento agli articoli 3, 24,
100, 103, 113 e 125 della Costituzione; in tale ordinanza si fa
riferimento, per la motivazione della non manifesta infondatezza della
questione, all'ordinanza del 4 luglio 1978 (rectius: 4 luglio 1980)
già citata.
Nel giudizio si sono costituite due parti private chiedendo che la
questione sia dichiarata fondata l'una, che sia dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, infondata l'altra.
A sostegno della non fondatezza, la parte privata che la sostiene
ha depositato una elaborata memoria, nella quale si cita ampiamente la
giurisprudenza e la dottrina che, anteriormente alla decisione
dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 1978, ritennero non
impugnabili le ordinanze di sospensione emesse da giudici
amministrativi di primo grado e si critica la decisione dell'Adunanza
plenaria. Si sostiene, altresì, che la norma impugnata avrebbe valore
interpretativo e portata generale. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di cui in narrativa sollevano tutte questioni di
legittimità costituzionale identiche o connesse e pertanto i giudizi
con esse promossi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia.
2. - Le questioni sollevate con le ordinanze predette sono le
seguenti:
a) illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della
legge 3 gennaio 1978, n. 1 ("Accelerazione delle procedure per la
esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali")
- il quale esclude la appellabilità al Consiglio di Stato delle
ordinanze dei tribunali amministrativi regionali che si pronunciano
sulla domanda di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo
impugnato - in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 100, 103, 113 e 125
della Costituzione;
b) illegittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma,
della stessa legge n. 1 del 1978, nella parte in cui limita la
efficacia della ordinanza con la quale il TAR sospende la esecuzione
dell'atto amministrativo impugnato a sei mesi, in riferimento agli
artt. 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione (questione sollevata solo
con la ordinanza 5 giugno 1979 dalla Sez. IV del Consiglio di Stato, n.
677/1979).
3. - La prima delle accennate questioni è fondata, con riferimento
all'art. 125, secondo comma, della Costituzione.
È invero, giurisprudenza costante di questa Corte che l'istituto
del doppio grado di giurisdizione non ha rilevanza costituzionale (da
ultimo sentenza n. 62/1981), ma nei casi che formano oggetto delle
ordinanze di cui in epigrafe la giurisprudenza stessa non può essere
applicata, in quanto si tratta di questioni attinenti alla
giurisdizione amministrativa la quale trova nella stessa Carta
costituzionale una disciplina differenziata. Infatti l'art. 125,
secondo comma, esplicitamente stabilisce che i tribunali amministrativi
da istituire (e poi istituiti con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034
"Istituzione dei tribunali amministrativi regionali") sono giudici di
primo grado, soggetti pertanto al giudizio di appello dinanzi al
Consiglio di Stato.
Il che trova spiegazione nei caratteri propri della giurisdizione
amministrativa ordinaria, che verte particolarmente nella sfera del
pubblico interesse e rende, quindi, opportuno il riesame delle pronunce
dei tribunali di primo grado da parte del Consiglio di Stato, che
trovasi al vertice del complesso degli organi costituenti la
giurisdizione stessa.
Non v'ha, quindi, dubbio che nel settore in parola il principio del
doppio grado di giurisdizione abbia rilevanza costituzionale.
Il problema da risolvere, pertanto, è quello di accertare se
questo principio copra il solo processo di merito ovvero anche il
processo incidentale cautelare, consistente nel decidere se sussistano
gravi ragioni per sospendere la esecuzione dell'atto amministrativo
impugnato dinanzi al TAR in attesa della pronuncia sul merito del
gravame che acclara definitivamente la legittimità o meno di tale
atto.
Ad avviso della Corte la risposta al quesito deve essere
affermativa.
La giurisprudenza di questa Corte medesima (sentenze numeri 284 del
1974 e 227 del 1975), infatti, ha posto in luce il carattere essenziale
del procedimento cautelare e la intima compenetrazione sua con il
processo di merito nell'ambito della giustizia amministrativa, nella
quale maggiormente si avverte la necessità di un istituto, quale
appunto il procedimento cautelare, che consenta di anticipare, sia pure
a titolo provvisorio, l'effetto tipico del provvedimento finale del
giudice, permettendo che questo intervenga re adhuc integra e possa
consentire in concreto la soddisfazione dell'interesse che risulti nel
processo meritevole di tutela.
È del resto noto che la pronuncia incidentale sulla domanda di
sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo impugnato, quale
che ne sia il contenuto, è suscettibile di incidere in maniera
decisiva sulle conseguenze delle pronunce di merito del giudice e,
quindi, anche se indirettamente, sulla tutela sostanziale delle parti e
sugli interessi che entrano nel processo amministrativo, in modo
particolare sul pubblico interesse: la pronuncia incidentale, invero,
come può pregiudicare (se negativa) l'interesse del privato
ricorrente, così, in non pochi casi (se positiva), può pregiudicare
la soddisfazione del pubblico interesse, anche se di altissimo rilievo,
che l'atto amministrativo impugnato aveva ritenuto di realizzare in un
determinato modo.
Date queste premesse e considerando, quindi, la necessità che le
opposte posizioni del privato e della P.A. trovino la più piena e
completa valutazione da parte del giudice amministrativo, è da
ritenere che il principio del doppio grado di giurisdizione, e quindi
la possibilità di un riesame del provvedimento decisorio del giudice
di primo grado da parte del Consiglio di Stato, trovi applicazione
anche nei riguardi del processo cautelare.
L'art. 125 Cost., d'altro canto, non contiene limitazione alcuna
dalla quale possa dedursi che esso si riferisca esclusivamente alle
pronunce di merito.
È vero, poi, che l'art. 28 della legge n. 1034 del 1971, nel
trattare dell'appello menziona esplicitamente solo le sentenze dei
TT.AA.RR.: ma, a parte la considerazione che esso si porrebbe in
contrasto con la citata norma costituzionale ove fosse da interpretare
restrittivamente, sta di fatto che la giurisprudenza amministrativa
ravvisa tale disposizione come relativa a tutti i provvedimenti di
carattere decisorio del giudice di primo grado, fra i quali è
indubbiamente compresa la ordinanza che pone termine al procedimento
cautelare.
La accertata illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo
comma, della legge n. 1 del 1978 esime dal prendere in considerazione
gli altri profili di illegittimità posti in luce dai giudici a quibus.
4. - Non è fondata, invece, la seconda delle riferite questioni.
Come risulta dai lavori preparatori, la legge n. 1 del 1978 ha
voluto adottare una serie di misure intese ad accelerare le procedure
ed i modi di attuazione delle opere pubbliche e di altre opere di
pubblica utilità che, come gli impianti industriali, hanno sempre
avuto ed hanno anche nel momento presente un particolare valore ai fini
della politica economica generale, provvedendo alla eliminazione degli
ostacoli di natura amministrativa che si frappongono alla puntuale
progressione degli investimenti pubblici.
Con il quarto comma dell'art. 5 il legislatore si è proposto anche
il problema delle conseguenze connesse al prolungarsi degli effetti di
una pronuncia positiva di sospensione quando tardi eccessivamente la
decisione sul merito del gravame, dato che in tal caso rimane
ostacolata la realizzazione delle opere alle quali la legge predetta si
riferisce.
A questo fine il legislatore ha adottato talune misure considerate
idonee anche a sveltire i giudizi dinanzi ai giudici amministrativi di
primo grado, quando venga chiesta la sospensione della esecuzione
dell'atto amministrativo impugnato.
E perciò da un lato si è stabilito che la istanza di sospensione
non può essere trattata se non sia stata presentata la domanda di
fissazione di udienza, che costituisce condicio sine qua non per la
discussione del gravame e la cui mancanza comporta la perenzione del
ricorso nel termine non certo breve di due anni dalla data del suo
deposito (art. 25 legge n. 1034 del 1971), evitando così che pronunce
sulla sospensione possano essere emesse e produrre effetti per lungo
tempo e senza collegamento con la possibilità di una sollecita
discussione del merito.
Dall'altro, per accelerare il giudizio di merito, è stato fissato
un termine, anche se meramente sollecitatorio, per la discussione del
merito, per il caso che la domanda di sospensione sia stata accolta, e
cioè quando possa risultare maggiormente compromesso il pubblico
interesse.
In questo quadro si colloca anche la ulteriore misura consistente
nella fissazione di un dies ad quem, decorso il quale la ordinanza che
ha paralizzato la efficacia dell'atto impugnato perde essa stessa
efficacia e l'atto impugnato può produrre i suoi normali effetti: si
tratta di una disposizione la quale ha inteso evitare la possibilità
di danni gravi alla soddisfazione del pubblico interesse ed insieme
maggiormente stimolare il giudice amministrativo di primo grado a
risolvere rapidamente nel merito le controversie sottopostegli e,
quindi, a consentire o negare in via definitiva la realizzazione
dell'opera.
D'altro canto il termine di sei mesi (che decorre dalla data della
ordinanza che dispone la sospensione) appare congruo e ragionevole in
relazione alla durata normale di un processo amministrativo, tenuto
anche conto delle particolari ragioni di pubblico interesse che sono
insite nelle materie che formano oggetto della disciplina di cui alla
legge n. 1 del 1978.
Se così stanno le cose, la Corte non ravvisa ragioni di contrasto
della norma in parola con la Carta costituzionale: non con l'art. 3
(punto sul quale la ordinanza non svolge alcuna considerazione),
perché la materia delle opere pubbliche e di pubblica utilità ha
sempre formato oggetto di attenzione particolare da parte del
legislatore soprattutto al fine di accelerarne le procedure e, quindi,
il soddisfacimento degli interessi pubblici ad essa connessi; non con
gli artt. 24, 103 e 113, cioè con il diritto di difesa, che non viene
soppresso né gravemente limitato (anzi con il riconoscimento della
appellabilità delle ordinanze trova una maggiore espansione); non,
infine, con l'art. 97, non potendosi ritenere che la limitazione
temporale della efficacia delle ordinanze in questione comprometta il
buon andamento della P.A., essendo, al contrario, rivolta a conseguire
una più rapida soddisfazione degli interessi pubblici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo
comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ("Accelerazione delle procedure
per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni
industriali");
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 - nella
parte in cui limita a sei mesi la durata dell'efficacia delle ordinanze
dei TT.AA.RR. che sospendano la esecuzione dell'atto impugnato -
sollevata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 5
giugno 1979, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 103 e 113 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte