Sentenza n. 8/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51d.P.R. 616/1977
- art. 53d.P.R. 616/1977
- art. 1legge 382/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 53
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), promosso con ordinanza
emessa il 5 luglio 1982 dal TAR per il Lazio sul ricorso proposto da
VIP-MACEF contro Ministero Industria, Commercio e Artigianato, iscritta
al n. 826 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione della VIP-MACEF nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi l'avv. Aldo Piras per la VIP-MACEF e l'Avvocato dello Stato
Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 5 luglio 1982 (ma pervenuta alla Corte
il 17 ottobre 1983) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 53
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per asserita violazione degli artt.
117 e 97 della Costituzione.
Adito dall'associazione VIP-MACEF - che impugnava un provvedimento
ministeriale declinante la competenza dello Stato ad autorizzare
l'organizzazione di due mostre internazionali presso l'Ente fiera di
Milano - il giudice a quo ha ritenuto, in effetti, che lettera e
spirito del predetto decreto n. 616 concorrano nel senso che spetti
alle Regioni il potere di autorizzare fiere e mercati a qualsiasi
livello, riservando allo Stato unicamente la qualificazione delle fiere
stesse, nonché la formazione e la tenuta del calendario fieristico.
Così disponendo, però, il legislatore delegato avrebbe contraddetto
la sentenza n. 138/1972 di questa Corte, non assicurando più la
necessaria tutela degli interessi nazionali presenti in materia. Quanto
alle manifestazioni aventi carattere internazionale, la competenza
regionale andrebbe infatti esclusa "in radice", dato che i
provvedimenti da emanare in tal campo inciderebbero sui "rapporti che
lo Stato italiano intrattiene con gli Stati esteri"; né basterebbe
lasciare allo Stato la potestà di decidere in ordine al tempo ed al
luogo delle manifestazioni stesse, poiché l'autorizzazione regionale
allo svolgimento di fiere del genere sarebbe comunque produttiva -
secondo il giudice a quo - di "effetti che coinvolgono l'intera
collettività nazionale". Pertanto gli artt. 51 e 53 del d.P.R. n. 616
verrebbero a porsi in contrasto con l'art. 117 Cost. E non varrebbe
nemmeno ipotizzare che le funzioni in esame siano state invece delegate
alle Regioni, in base all'art. 118, secondo comma, poiché, in questo
caso, il legislatore delegato avrebbe pur sempre violato l'art. 97
della Costituzione, non prevedendo "un modulo organizzativo idoneo a
garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione".
2. - Si è costituita nel presente giudizio la ricorrente
associazione VIP-MACEF, aderendo senz'altro alle tesi del giudice a
quo.
Per contro, l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha
chiesto che la Corte concluda nel senso della non fondatezza. Dopo aver
escluso che le norme impugnate abbiano semplicemente disposto una
delega di funzioni amministrative statali alle Regioni, l'Avvocatura
dello Stato ha sostenuto l'esigenza di affrontare il problema sulla
base dell'art. 50 d.P.R. n. 616, in cui si definisce la materia delle
"fiere e mercati" come attinente "allo sviluppo economico delle
rispettive popolazioni" e con ciò stesso si fa intendere che il
trasferimento in questione è stato operato "in quanto" e "per tutto
quanto" interessa lo sviluppo medesimo: ferma restando, al di là di
questi aspetti, la competenza dello Stato, tuttora esercitabile in
applicazione del r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454. Da ciò un "criterio
composito" che presiederebbe "alla ripartizione di competenza (tra
Stato e Regioni) relativamente alle fiere internazionali": poiché allo
Stato stesso spetterebbe, in questo quadro, "il provvedimento -
ampiamente discrezionale - di ammissione di una fiera con la qualifica
di internazionale"; mentre, "una volta assicurata, con tale atto..., la
imprescindibile tutela degli interessi nazionali", ben potrebbe
subentrare - secondo l'Avvocatura - la competenza delle Regioni per
ogni aspetto "caratterizzato dalla più immediata, diretta e
circoscritta attinenza allo sviluppo economico della singola Regione". Considerato in diritto :
1. - Occorre anzitutto ricordare che il giudizio pendente presso il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio riguarda due mostre a
carattere internazionale che avrebbero dovuto svolgersi nei quartieri
dell'Ente fiera di Milano, pur non essendo state organizzate dall'Ente
medesimo, bensì da una privata associazione quale la ricorrente
VIP-MACEF. Nel ricorso proposto da tale associazione - avverso un
provvedimento ministeriale che respingeva la domanda della VIP-MACEF,
negando che in materia sussistesse la competenza dello Stato - veniva
denunciata in primo luogo la violazione degli artt. 51 ss. del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616: i quali non avrebbero trasferito alle Regioni
il potere autorizzativo in discussione, dato il disposto dell'art. 53,
n. 1, in cui si afferma la perdurante competenza statale circa le
funzioni amministrative concernenti "gli enti fiera internazionali di
Milano, di Bari e di Verona". E, solo in subordine, si richiedeva che
il TAR sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme
predette, in quanto tali da non tutelare "il carattere internazionale
delle manifestazioni", indipendentemente dalla sede nella quale si
svolgano.
Tuttavia, il giudice a quo non ha ritenuto di affrontare
preliminarmente lo specifico problema delle manifestazioni fieristiche
internazionali occasionalmente organizzate a cura di soggetti diversi
dagli enti fiera di Milano, di Bari e di Verona, ma destinate a
svolgersi presso gli enti stessi. Ed ha, viceversa, impugnato
senz'altro gli artt. 51 e 53 d.P.R. cit., con particolare riferimento
alle norme che trasferiscano o deleghino alle Regioni funzioni
amministrative in tema di fiere internazionali (ovvero non riservino
allo Stato l'intera spettanza delle funzioni medesime).
Così ricostruito, il tema dell'impugnativa si presenta, dunque,
alquanto più ampio della controversia in atto fra l'associazione VIP -
MACEF e il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato. Ma ciò
non toglie che si tratti di una questione rilevante ed ammissibile,
poiché l'accoglimento di essa toglierebbe qualunque fondamento
normativo all'atto ministeriale in esame e ne consentirebbe l'immediato
annullamento da parte del TAR, senza che quel giudice fosse comunque
tenuto a reinterpretare le norme impugnate.
2. - Nel merito, va premesso che le funzioni amministrative
regionali esercitabili in base agli artt. 51 e 53 del d.P.R. n. 616
rappresentano il frutto di un trasferimento, operato nel presupposto
che quelle funzioni ricadano in una materia di competenza regionale
propria; non già di una delegazione, fondata sul secondo comma
dell'art. 118 Cost. e avente per oggetto "altre funzioni
amministrative", eccedenti le "materie elencate nel precedente
articolo", delle quali lo Stato conservi la titolarità. La lettera
dell'art. 51, in cui si fa espresso richiamo alla materia "fiere e
mercati", non consente alcun dubbio in proposito; ed una ulteriore
conferma si ricava - ex adverso - dal seguente primo comma dell'art.
52, mediante il quale s'è avuto cura di avvertire esplicitamente che
il solo esercizio delle previste funzioni amministrative in tema di
"attività commerciali" deve considerarsi "delegato alle regioni".
Pertanto, l'unica questione da risolvere nel presente giudizio riguarda
l'asserita illegittimità degli artt. 51 e 53 del d.P.R. n. 616, in
riferimento all'art. 117 Cost.; mentre non ricorre l'ipotesi,
affacciata dal TAR in via subordinata e senza il supporto di adeguate
motivazioni, per cui le funzioni regionali concernenti le
manifestazioni fieristiche internazionali discenderebbero invece da una
delega liberamente disposta con atto legislativo dello Stato, in
pretesa violazione dei principi di buon andamento e d'imparzialità.
sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
3. - La questione non è fondata.
Secondo l'ordinanza di rimessione, le norme impugnate non
garantirebbero più la necessaria "tutela degli interessi nazionali" ed
anzi interferirebbero nella stessa sfera dei "rapporti che lo Stato
italiano intrattiene con gli Stati esteri"; sicché ne verrebbe
contraddetta l'indicazione offerta dalla sentenza n. 138 del 1972, con
cui questa Corte ha affermato che "in base alla Costituzione le
attribuzioni legislative e le corrispondenti attribuzioni
amministrative delle Regioni hanno ad oggetto solo fiere e mercati di
carattere regionale, giacché queste manifestazioni, quando abbiano
più vasta dimensione, corrispondono ad interessi sostanziali che fanno
immediatamente capo all'intera comunità nazionale ed appartengono,
conseguentemente, alla competenza dello Stato". Ma il giudice a quo non
ha considerato adeguatamente né la natura dei contrapposti interessi
in gioco, né i margini che in tal campo rimangono affidati alla
discrezionalità legislativa, né il quadro normativo in cui
s'inseriscono le norme impugnate: quadro assai mutato rispetto a quello
in cui si collocava il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 (contenente
disposizioni sul "trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali in materie di fiere e mercati e del
relativo personale"), sul quale si è pronunciata la predetta decisione
della Corte.
Certo, dev'essere tuttora condiviso l'insegnamento basilare della
sentenza n. 138 del 1972: ossia che, per tutti i settori elencati dal
primo comma dell'art. 117 Cost., "vale la considerazione che, pur
nell'ambito di una stessa espressione linguistica, non è esclusa la
possibilità di identificare materie sostanzialmente diverse secondo la
diversità degli interessi, regionali o sovraregionali, desumibile
dall'esperienza sociale e giuridica" (senza di che - aggiungeva la
Corte - "fondamentali esigenze dell'intera comunità rischierebbero di
restare insoddisfatte"). Ma lo stabilire in quali forme le due specie
di interessi debbano venir considerate e reciprocamente armonizzate
compete in larga misura alla legge statale ordinaria; cui spetta, in
particolar modo, decidere in che limiti ed a quali effetti l'intreccio
riscontrabile fra gli interessi nazionali e regionali richieda che
vengano introdotti congegni di cooperazione tra le Regioni e lo Stato,
anziché separare con nettezza gli oggetti dell'una e dell'altra
competenza. L'art. 117 va per questa parte interpretato in collegamento
con l'art. 127, ultimo comma, della Costituzione: là dove si dispone
che le questioni "di merito per contrasto di interessi" sono risolte
dalle Camere e non da questa Corte. Diversamente, il disegno
costituzionale delle autonomie regionali non conserverebbe la
necessaria elasticità e non potrebbe venire costantemente adeguato -
nell'ambito delle stesse materie elencate dall'art. 117 - alle
mutevoli esigenze delle popolazioni locali e della collettività
nazionale.
Non è dunque pensabile che i due ordini di interessi in esame
debbano rimanere - per Costituzione - dimensionati alla stregua di
leggi statali ordinarie o di atti legislativi equiparati, previgenti
rispetto alla Carta costituzionale: quale sarebbe, nella specie, il
r.d.l. 29 gennaio 1934 n. 454, in cui si classificavano le mostre, le
fiere e le esposizioni, secondo che avessero carattere locale,
provinciale, interprovinciale, nazionale od internazionale. La
circostanza che tali norme fossero in vigore nel momento in cui veniva
elaborata ed approvata la Costituzione repubblicana e che, in un primo
tempo, il d.P.R. n. 7 del 1972 le abbia fondamentalmente assunte a
base (pur apportandovi significative deroghe, ai fini del riparto fra
le competenze statali e regionali) non implica affatto che le norme
stesse debbano considerarsi costituzionalizzate e che il legislatore
statale ordinario non possa modificarle, agli effetti previsti
dall'art. 117 Cost. Ma in ciò, precisamente, si risolve la nuova
disciplina dettata dal d.P.R. n. 616 del 1977 la quale - in sostanza -
riduce a tre sole le cinque categorie preesistenti: ponendo in distinta
evidenza e riservando allo Stato le funzioni relative agli enti
fieristici di Milano, di Bari e di Verona (unitamente alle "esposizioni
universali"); suddividendo fra la competenza statale e quella regionale
le funzioni relative alle altre manifestazioni fieristiche
internazionali; ed attribuendo alle Regioni tutte le funzioni residue,
con la conseguenza che le fiere locali, provinciali, interprovinciali e
nazionali rimangono in tal senso indifferenziate (salvo il calendario
ufficiale di cui al n. 3 dell'art. 53 d.P.R. cit.).
A giustificare una disciplina del genere sul piano costituzionale,
sta il fatto che gli interessi regionali esistenti in materia non
attengono alle sole fiere di livello infraregionale, ma indubbiamente
coinvolgono le manifestazioni fieristiche di maggiore importanza, pur
non escludendo la compresenza di interessi facenti capo - secondo la
terminologia della sentenza n. 138 del 1972 - all'intera comunità
nazionale: basta infatti ricordare - per averne la prova - il rilievo
che le fiere internazionali presentano ai lini dello sviluppo economico
delle popolazioni locali, dell'incremento del turismo di competenza
regionale, dello stesso assetto del territorio, per ciò che riguarda
la localizzazione e l'urbanizzazione delle aree destinate alle fiere
medesime. Non a caso, già nel d.P.R. n. 7 del 1972 si disponeva il
trasferimento alle Regioni ordinarie delle funzioni concernenti le
fiere internazionali non organizzate "da enti riconosciuti ai sensi
dell'art. 2 del regio decreto - legge 29 gennaio 1934, n. 454", e si
prevedevano specifici poteri regionali in tema di "riconoscimento di
nuovi enti fieristici organizzatori di fiere internazionali", nonché
di designazione di componenti i relativi consigli di amministrazione
(cfr. gli artt. 1, secondo comma, lett. a, 2, terzo comma, e 3, primo
comma). Sicche per questa parte gli artt. 50 e seguenti del d.P.R. n.
616 del 1977 non hanno fatto altro che integrare il primo trasferimento
delle funzioni amministrative statali alle Regioni, in base ai principi
direttivi stabiliti dalle leggi 16 maggio 1970, n. 281, e 22 luglio
1975, n. 382, quanto alla necessaria organicità del trasferimento
medesimo: principi che la stessa Corte ha valorizzato più volte, sin
dalla sentenza n. 39 del 1971, con cui s'è affermata - in vista
dell'art. 17 della legge n. 281 - l'esigenza che "alle Regioni siano
assegnate per intero le materie indicate nell'art. 117 della
Costituzione", assicurando bensì che "lo svolgimento concreto delle
funzioni regionali abbia ad essere armonicamente conforme agli
interessi unitari della collettività nazionale", ma senza per questo
addivenire ad "una preventiva e generale riserva allo Stato di settori
di materie".
Né si può dire che le norme impugnate non abbiano tenuto conto
degli interessi nazionali. Da un lato, la perdurante potestà
ministeriale di qualificazione delle fiere internazionali - che, nella
prassi, viene esercitata mediante appositi decreti di riconoscimento,
aventi un carattere ampiamente discrezionale, nei quali si fissano o si
confermano il luogo ed il tempo di tali manifestazioni, sebbene
autorizzate da parte regionale - esclude a priori quell'indiscriminata
ed incontrollata proliferazione delle fiere stesse, che il TAR del
Lazio vorrebbe evitare mediante la restaurazione d'una integrale
competenza dello Stato. D'altro lato, a garantire che non si
verifichino estemporanee intromissioni regionali nei rapporti fra
l'Italia e gli altri Stati, vale comunque il rimedio previsto dall'art.
4, terzo comma, del d.P.R. n. 616, per cui "le regioni non possono
svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di
loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli
indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente"; ma
è significativo che il conseguente decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emesso l'11 marzo 1980, non abbia ritenuto di
dettare disposizioni specificamente concernenti le fiere internazionali
destinate a svolgersi nel territorio italiano, considerando soltanto la
partecipazione regionale ad esposizioni da tenersi in altri Paesi.
Come prospettata dall'ordinanza in esame, l'impugnativa dev'essere
dunque respinta; mentre spetta al giudice a quo stabilire quale sia
l'incidenza dell'art. 53 n. 1 del d.P.R. n. 616, relativamente alla
particolare controversia che ha dato origine al presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in riferimento
all'art. 117 Cost., sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte