Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

l'8 maggio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di

Zambelli Andrea, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con ordinanza dell'8 maggio 1991, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia ha

sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 419, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui, ai fini della notificazione dell'avviso

di fissazione della udienza preliminare, non consente al giudice di

procedere alla identificazione della persona offesa della quale non

risulti agli atti l'identità e il domicilio ma che sia sicuramente

identificabile, ovvero di richiederne l'identificazione al pubblico

ministero;

Considerato che l'art. 419 del codice di procedura penale, nello

stabilire che il giudice dispone la notificazione dell'avviso di

fissazione della udienza preliminare alla persona offesa "della quale

risulti agli atti l'identità e il domicilio", fissa una regola che

deve intendersi come intimamente correlata alle prescrizioni enunciate dall'art. 417, primo comma, lettera a) dallo stesso codice, ove

è stabilito che fra i requisiti formali della richiesta di rinvio a

giudizio formulata dal pubblico ministero devono essere, fra l'altro,

enunciate "le generalità della persona offesa dal reato qualora ne

sia possibile l'identificazione", sicché spetta al pubblico

ministero compiere tutti gli accertamenti necessari a rendere in

concreto "possibile" l'identificazione della persona offesa o, come

nel caso di specie, dei prossimi congiunti ai quali spettano le

medesime facoltà e diritti a norma dell'art. 90, terzo comma,

c.p.p.;

che, pertanto, ove il pubblico ministero non abbia espletato

simili accertamenti, venendo meno ad uno specifico obbligo di legge,

non potranno dirsi soddisfatti i requisiti per ritenere ritualmente

formulata, a norma dell'art. 417 c.p.p., la richiesta di rinvio a

giudizio, con l'ovvia conseguenza di impedire al giudice l'avvio

della fase degli atti introduttivi, disciplinata dalla norma oggetto

di impugnativa;

che, per l'effetto, in presenza di una richiesta irritualmente

formulata, è certamente consentito al giudice disporre la

restituzione degli atti al pubblico ministero perché questi provveda

a svolgere l'attività necessaria al fine di pervenire alla

identificazione della persona offesa o accertarne la relativa

impossibilità, salvo che il giudice stesso non ritenga di

provvedervi direttamente, così da surrogare l'inerzia della parte

pubblica in ossequio al principio della "massima semplificazione

nello svolgimento del processo" programmaticamente enunciato

dall'art. 2, n. 2, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale);

che, alla luce delle esposte considerazioni, deve pertanto

escludersi che la norma denunciata determini, anche nell'ipotesi

dedotta con l'ordinanza remissiva, una lesione dei diritti e delle

facoltà che la legge riconosce alla persona offesa dal reato;

e che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 419, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio

Emilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte