Sentenza n. 8/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 642/1972
- art. 2d.P.R. 642/1972
- art. 3d.P.R. 642/1972
- art. 31d.P.R. 642/1972
- art. 7legge 405/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo
comma, 2, primo comma, 3, primo comma e allegati A, tariffa; parte
prima, 31 della tariffa del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
(Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modificazioni e 7
della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ("Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria
1991") promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1991 dal Pretore
di Roma nel procedimento civile vertente tra Pratini Augusto e Rienzi
Carlo, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visti l'atto di costituzione di Pratini Augusto, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Uditi l'avv. Roberto Canestrelli per Pratini Augusto e l'Avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 28 novembre 1991 il Pretore di Roma nel
corso del procedimento civile pendente tra Pratini Augusto e Rienzi
Carlo ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, 3, primo
comma, e allegato A, tariffa, parte prima, art. 31 della tariffa, del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni, e
dell'art. 7 legge 29 dicembre 1990 n. 405 nella parte in cui
assoggettano gli atti difensivi nei procedimenti giurisdizionali
civili ad imposta di bollo fissa nella misura di lire 10.000 al
foglio per contrasto con gli artt. 3, 24 (primo, secondo e terzo
comma) e 53 Cost.
Il pretore rimettente ritiene che l'imposta di bollo, riscossa
nella forma di fogli da impiegare nella difesa scritta del giudizio
civile, debba essere proporzionale all'ipotizzato costo totale del
processo atteso che i cittadini che accedono alla giustizia devono
pagare secondo criteri che rispettino la misura della spesa da
ciascuno di essi indotta. Quindi tale imposta dovrebbe essere
proporzionale al valore della causa (analogamente al criterio che
regola l'imposizione indiretta o sugli affari) oppure al reddito
delle parti (secondo il criterio di progressività dell'imposizione
diretta). Invece la quantità di fogli utilizzati per la difesa - che
attualmente determina l'ammontare dell'imposta dovuta - non
costituisce un criterio adeguato non essendo neppure univocamente
espressivo del costo del processo potendo ipotizzarsi una difesa
scritta assai complessa (e quindi diffusa) in un processo di limitato
valore e viceversa una difesa assai semplice (e quindi concisa ) in
un processo di elevato valore. Inoltre l'imposta di bollo ha
raggiunto una misura eccessiva, con conseguente compressione della
possibilità di agire e di difendersi in giudizio in funzione inversa
del reddito, compressione non adeguatamente contrastata dalla
normativa sul gratuito patrocinio.
La questione, secondo il pretore rimettente, è rilevante nel
giudizio civile in corso perché - anche se l'art. 19 d.P.R. n. 642
del 1972 cit. dispone che i giudici non possono rifiutarsi di
assumere a base dei loro provvedimenti gli atti e i documenti non in
regola con le disposizioni sul bollo - la prospettiva di dover
comunque poi regolarizzare tale aspetto fiscale condiziona
l'esercizio del diritto di difesa nel senso che le parti potrebbero
con maggior aggio dimensionare lo sviluppo degli scritti difensivi
se, in accoglimento della sollevata questione di costituzionalità,
l'imposta di bollo fosse vuoi in assoluto inferiore a quella
attualmente dovuta, vuoi proporzionata al costo e al valore del
processo.
2. - Si è costituita la parte privata Pratini chiedendo
l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità senza
ulteriormente argomentare.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo pregiudizialmente che la questione sia dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza in quanto ininfluente (come
del resto riconosciuto del giudice rimettente) al fine della
decisione del giudizio a quo (di cui peraltro non sono indicati
oggetto e natura); né dal giudice rimettente sono allegati elementi
di fatto che facciano pensare ad un'effettiva compressione del
diritto di difesa dell'attore o del convenuto.
Nel merito l'Avvocatura ritiene non fondata la questione sollevata
perché la commisurazione dell'imposta al numero di fogli difensivi
risponde al canone di ragionevolezza e di proporzionalità; invece
l'auspicata commisurazione dell'imposta di bollo al reddito delle
parti è impraticabile posto che le parti sono due, o più, e che non
può certo farsi la media dei loro redditi; mentre l'altro ipotizzato
parametro (il valore della causa) non è del tutto negletto dal
legislatore che prevede che l'imposta di bollo per gli atti compiuti
dal giudice e dal cancelliere sia meno elevata in pretura che in
tribunale (art. 7, secondo comma, legge n. 405 del 1990 cit.). Considerato in diritto
1. - È stata sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, primo,
secondo e terzo comma, e 53 Cost. - questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2, primo
comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
(Disciplina dell'imposta di bollo), dell'art. 31 della tariffa, parte
prima, Allegato A del cit. d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e
dell'art. 7 legge 29 dicembre 1990 n. 405 (legge finanziaria 1991)
nella parte in cui assoggettano gli atti difensivi nei procedimenti
giurisdizionali civili ad imposta di bollo fissa e nella misura di
lire 10.000 al foglio, anziché in misura proporzionata al valore
della causa o alla capacità contributiva delle parti o comunque in
misura inferiore a quella suddetta.
2. - Va premesso che nelle more del giudizio incidentale di
costituzionalità la misura dell'imposta di bollo è stata
ulteriormente modificata dagli artt. 9 e 10 del decreto legge 11
luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto
1992 n. 359 (in particolare l'imposta fissa di bollo è stata
elevata, a partire dal 14 luglio 1992, a lire 15.000). Ma la
sopravvenuta innovazione normativa non preclude, né in alcun modo
influenza, il pregiudiziale esame della eccezione, sollevata
dall'Avvocatura di Stato, di inammissibilità della questione di
costituzionalità per difetto del requisito della rilevanza.
3. - L'eccezione è fondata.
L'art. 19 del d.P.R. n. 642 del 1972 cit., come sostituito
dall'art. 16 del d.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955, prevede che - salve
le ipotesi (connotate quindi da carattere di specialità) della
cambiale, del vaglia cambiario e dell'assegno bancario, che non hanno
la qualità di titolo esecutivo se non risultano regolarmente bollati
- il mancato od insufficiente pagamento dell'imposta di bollo non è
ostativo alla produzione in giudizio di documenti e di difese
scritte. Quindi il cancelliere o il segretario non possono rifiutare
l'attestazione dell'avvenuto deposito, ma sono unicamente tenuti a
trasmetterli (anche in copia) all'ufficio del registro per la loro
regolarizzazione ai sensi del successivo art. 31; e, quel che più
rileva, di tali difese e documenti il giudice deve tenere normalmente
conto, rimanendo così escluso che il profilo tributario dell'imposta
di bollo possa precludere o pregiudicare l'esercizio del diritto,
costituzionalmente riconosciuto, di agire in giudizio (art. 24, primo
comma, Cost.).
Consegue che la misura dell'obbligazione tributaria gravante sulle
parti in causa a titolo di imposta di bollo non incide al fine della
decisione della controversia devoluta alla cognizione del giudice a
quo.
4. - Neppure essa incide sotto il profilo - indicato
nell'ordinanza di rimessione a giustificazione della ritenuta
rilevanza della questione di costituzionalità - che il timore della
successiva regolarizzazione potrebbe condizionare l'esercizio del
diritto di difesa nel senso che le parti sarebbero indotte a
depositare documenti ed a svolgere argomentazioni negli atti scritti
in numero e con un'ampiezza inferiore ed inadeguata rispetto alle
reali esigenze difensive. Non è sufficiente infatti allegare un
ipotetico (oltre che indiretto) pregiudizio del diritto di agire in
giudizio per ritenere che il giudice non possa definire la
controversia senza che sia prima decisa la questione incidentale di
legittimità costituzionale; occorre che questa sospetta lesione -
non altrimenti emendabile, in tesi, se non mediante la dichiarazione
di incostituzionalità della norma censurata - sussista nel giudizio
a quo, come concreta possibilità e non già come astratta ipotesi.
Invece il giudice rimettente non indica il benché minimo elemento di
fatto che possa indurre a ritenere sussistente o probabile od anche
meramente (in concreto) possibile la lamentata compressione del
diritto di difesa conseguente alla scelta delle parti (o di una
parte) di limitare il numero dei documenti prodotti o di contenere
l'estensione degli scritti difensivi al fine di evitare di dover
corrispondere un eccessivo importo a titolo di imposta di bollo.
Non sussiste pertanto la rilevanza della sollevata questione di
costituzionalità, che va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, e 3, primo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo),
dell'art. 31 della tariffa, parte prima, Allegato A dello stesso
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'art. 7 legge 29 dicembre 1990
n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato; legge finanziaria 1991), in riferimento agli
artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 Cost., sollevata dal
Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte