Sentenza n. 80/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 8legge 333/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1613, in relazione
all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, promosso con ordinanza
12 luglio 1956 del Tribunale di Nuoro nel procedimento civile tra Muzio
Pasquale, Muzio Salvatore e l'Ente per la trasformazione fondiaria e
agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 267 del
Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Nuoro tra
Muzio Pasquale contro Muzio Salvatore e contro l'Ente per la
trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.), avente
per oggetto la divisione di alcuni terreni, dei quali il Muzio Pasquale
si assumeva comproprietario, espropriati nei confronti di Muzio
Salvatore con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre
1952, n. 1613, veniva sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'anzidetto decreto di esproprio in relazione
all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333.
Con ordinanza del 12 luglio 1956 il Tribunale, ritenuta la
questione non manifestamente infondata "in quanto richiede una precisa
disamina del contenuto dello stesso art. 8, la cui interpretazione per
i particolari poteri che sembra attribuire all'Ente espropriante può
ragionevolmente ingenerare dubbi e perplessità", e ritenuto altresì
che il giudizio di merito non poteva essere definito indipendentemente
dalla sollevata questione di legittimità del decreto accennato,
sospendeva il giudizio medesimo e rimetteva gli atti a questa Corte.
L'ordinanza fu notificata alle parti e al P. M. il 31 luglio 1956;
al Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 agosto 1956, e comunicata
ai Presidenti della Camera e del Senato il 29 luglio 1956. La stessa
ordinanza fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre
successivo.
Il 20 agosto 1956 furono depositati nella cancelleria della Corte
le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato per l'E.T.F.A.S. e il 28 dello
stesso mese l'atto di intervento della stessa Avvocatura in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 29
settembre furono anche depositate le deduzioni di Muzio Pasquale e
Salvatore. Il 14 marzo 1957 sono state infine depositate memorie
illustrative della difesa dei fratelli Muzio e della Avvocatura dello
Stato nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I fratelli Muzio nel loro foglio di deduzioni si limitano ad
accennare alla incostituzionalità della norma che ha attribuito agli
atti amministrativi di espropriazione la qualifica di legge ordinaria,
facendo riserva di svolgere successivamente altre argomentazioni, il
che hanno fatto con la memoria di cui innanzi.
In essa si replica innanzi tutto alla eccezione pregiudiziale
avanzata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla improponibilità
della sollevata questione, in quanto proposta in via incidentale. Nel
merito, poi gli stessi fratelli allargano la linea difensiva tenuta nel
sollevare la questione di legittimità. Mentre innanzi al Tribunale si
limitarono a porre semplicemente la questione relativa alla
espropriazione del terreno indiviso, nel presente giudizio dichiarano
che la questione di legittimità costituzionale investe integralmente
il menzionato decreto di esproprio n. 1613, non risultando vincolante
la limitazione fissata dalla ordinanza del Tribunale di Nuoro della
corrispondenza del detto decreto all'art. 8 della legge n. 333.
A tal proposito essi ritengono pregiudiziale per il giudizio la
questione della qualificazione dell'atto di esproprio, concludendo per
la sua natura amministrativa. Esisterebbe, inoltre, una chiara
violazione delle norme costituzionali in tema di delegazione
legislativa.
La delegazione contenuta nell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841 (legge stralcio), sarebbe costituzionalmente illegittima,
perché formulata in modo troppo generico senza alcun rispetto dei
limiti posti dall'art. 76 della Costituzione, con la conseguenza che
anche il decreto presidenziale impugnato, che indirettamente deve
ricollegarsi alla detta legge stralcio, sarebbe illegittimo. Si sarebbe
operata una estensione del tutto indiscriminata della stessa legge a
una intera regione, come la Sardegna, che non è certo composta di
unità culturali omogenee: dal che discende che il decreto
presidenziale di esproprio non può considerarsi territorialmente
valido.
Lo stesso decreto presenterebbe alcuni vizi di eccesso e di difetto
di potere, in quanto non contiene l'indicazione del c. d. terzo residuo
di cui agli artt. 3, 8, 9 della legge n. 841; reca una erronea
valutazione della estensione della proprietà oggetto di scorporo; non
ha rispettato gli artt. 10 e 11 della legge stralcio, in base ai quali
il proprietario ha diritto ad essere esentato dalla espropriazione
relativamente almeno ad una azienda modello tra quelle da lui
possedute. Ma il vizio più grave del decreto, secondo i ricorrenti,
sarebbe quello posto in luce dall'ordinanza del Tribunale, avere cioè
l'E.T.F.A.S. espropriato a carico di Muzio Salvatore una quota ideale
della comunione ereditaria, prendendo possesso dell'intera estensione
dei terreni comuni, compresa la quota del fratello non espropriato.
Se l'art. 8 della legge n. 333 del 1951 indubbiamente consente
all'ente di espropriare fino ad esaurire la quota ideale del condomino
soggetto passivo, altrettanto indubbiamente esso: a) non fa cenno
dell'abolizione del potere di divisione spettante ai privati; b) non
conferisce all'Ente espropriante il potere di scelta, cioè il potere
di trasformare la quota ideale in porzione concreta, senza neppure il
contraddittorio del condomino non espropriato; c) neppure conferisce
all'Ente espropriante il potere di immettersi nel possesso di tutto il
terreno oggetto del condominio.
Contro il rilievo dell'Avvocatura dello Stato relativo alla
impossibilità pratica di promuovere la divisione giudiziale dei beni,
i fratelli Muzio eccepiscono che non si sostiene affatto che l'ente
dovesse promuovere la divisione giudiziale prima di emanare il decreto
di esproprio: esso aveva il diritto di espropriare la sola quota
ideale, ma doveva fissare un termine perché i condomini provvedessero
ad iniziare la divisione giudiziale nel suo contraddittorio.
Stimando, pertanto, il ripetuto decreto di esproprio viziato di
eccesso di delega in quanto trasferisce all'ente espropriante poteri e
diritti che spettano al condomino non espropriato e che la legge
delegante non permette di vulnerare, i fratelli Muzio così concludono:
"Si chiede che la Corte dichiari illegittimo costituzionalmente il
D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1613, con le conseguenze di legge".
L'E.T.F.A.S., rappresentato dall'Avvocatura, nelle sue deduzioni,
alle quali si riporta anche il Presidente del Consiglio, eccepisce
preliminarmente la improponibilità del giudizio di costituzionalità,
potendo questo essere sollevato soltanto in via incidentale e non anche
in via principale, come invece si riscontra nella presente controversia
in cui l'indagine sulla legittimità costituzionale dell'atto
legislativo ablativo del diritto di proprietà è indagine che si
identifica con il marito della causa, e quindi non è né pregiudiziale
né incidentale.
Contro le argomentazioni dei fratelli Muzio sul contenuto dell'art.
8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, l'Avvocatura osserva anzitutto
che nessun argomento logico e giuridico suffraga la tesi che il
legislatore avrebbe inteso distinguere l'espropriazione di un singolo
terreno da quella di un complesso di terreni, per modo che mentre
l'art. 8 citato sarebbe applicabile nei confronti di chi possedesse in
condominio un solo fondo, non lo sarebbe nei confronti del
comproprietario di più fondi. Se l'art. 8 vuole tutelare il diritto
del condominio, ciò vale sia a favore di chi è comproprietario di un
terreno come di chi lo è di un complesso di terreni. Non è
concepibile, a ogni modo, che il legislatore non si sia preoccupato di
prendere in esame la situazione, del resto frequente, del
comproprietario di più fondi oltre che quella del comproprietario di
un solo fondo.
Quanto all'argomentazione che l'E.T.F.A.S. non avrebbe potuto
prendere in concreto la quota spettante all'espropriando Muzio
Salvatore, anch'essa è dichiarata priva di fondamento. A volerla
ritenere esatta, ne conseguirebbe, secondo l'Avvocatura, la
impossibilità di fatto della espropriazione nei confronti di coloro
che, pur essendo assoggettabili all'esproprio ai sensi dell'art. 4
della legge stralcio, sono proprietari soltanto di terreni indivisi.
Infatti, considerato che l'E.T.F.A.S. fu costituito con D.P.R. 27
aprile 1951, n. 256, e che esso doveva provvedere alla pubblicazione
dei piani di scorporo entro il termine perentorio del 31 dicembre 1951,
evidentemente la pretesa preliminare divisione giudiziale degli
immobili in condominio - il cui procedimento non può di certo
esaurirsi in pochi mesi - avrebbe portato a non far rispettare il
termine di cui innanzi.
Ma a parte questa considerazione, la norma dell'art. 8 della
menzionata legge non avrebbe avuto ragion d'essere se dovesse
intendersi nel senso che gli enti di riforma dovrebbero promuovere
l'esproprio di terreni indivisi previo l'esperimento dell'azione di
divisione. Poiché nessuna norma della legge di riforma pone il
divieto di espropriare terreni facenti parte di una comunione, sarebbe
stato inutile concedere espressamente tale facoltà. Quindi se si deve
dare un significato all'art. 8 in questione esso non può essere altro
che quello fatto palese dal significato letterale delle parole, che
traduce, del resto, in modo chiarissimo la intenzione del legislatore.
Alla stregua di tali rilievi l'Avvocatura così conclude: "Piaccia
alla Corte costituzionale, ogni diversa istanza disattesa: in via
principale: dichiarare improponibile o inammissibile la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Nuoro con
l'ordinanza menzionata in epigrafe; in subordine, dichiarare la
questione stessa infondata nel merito, e per l'effetto dichiarare la
piena legittimità costituzionale dell'atto legislativo e delle
disposizioni oggetto della contestazione attuale. Con ogni statuizione
di conseguenza".
Nella discussione orale sono state illustrate e ribadite le
rispettive argomentazioni. Considerato in diritto :
La eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura dello
Stato, secondo la quale questa Corte non sarebbe stata ritualmente
investita della questione di legittimità costituzionale, in quanto
proposta in via principale e non incidenter tantum, non può essere
accolta.
Devono valere a tal proposito le considerazioni svolte nella
sentenza di questa Corte n. 59, in data 13 maggio 1957.
È poi necessario fissare esattamente i limiti del presente
giudizio.
Nella memoria in data 13 marzo 1957 la difesa dei fratelli Muzio
riconosce che il Tribunale di Nuoro, nella sua ordinanza, ha limitata
la questione "al solo profilo della corrispondenza del decreto
presidenziale all'art. 8 della legge n. 333 del 1951". Ciò nonostante
la difesa ha ritenuto, nella citata memoria, di svolgere, presentandole
come oggetto della decisione di questa Corte, altre questioni, e
precisamente: la questione relativa alla indicazione del "terzo
residuo", di cui agli artt. 3, 8 e 9 della legge 841; la questione
circa la "erronea valutazione della estensione della proprietà oggetto
di scorporo", e l'altra infine relativa al diritto del proprietario di
essere esentato dalla espropriazione relativamente almeno ad una
"azienda modello", fra quelle da lui possedute. A proposito delle
predette questioni dedotte nella memoria, la difesa sostiene che i
termini del giudizio di costituzionalità, quali risultano fissati
nell'ordinanza, non sono vincolanti per la Corte, la quale "anche se la
rimessione da parte del giudice di merito è limitata ad un solo
profilo di illegittimità, ha il potere-dovere di esaminare in toto la
legittimità costituzionale della norma stessa sotto qualsiasi profilo
che ad essa appaia meritevole di interesse, anche al di fuori di quelli
prospettati dalle parti o, d'ufficio, dal giudice a quo".
Queste deduzioni della difesa circa la estensibilità del giudizio
di costituzionalità a norme diverse o a questioni di legittimità
diverse da quelle proposte nell'ordinanza del giudice di merito non
possono essere accolte, e all'uopo devono valere le considerazioni
svolte da questa Corte in più sentenze. Circa la questione relativa
alla qualificazione giuridica dell'atto di esproprio, pure sollevata
dalla difesa dei fratelli Muzio, la Corte deve respingere le
argomentazioni della stessa difesa, riportandosi a quanto è stato
rilevato nella sentenza n. 60 del 13 maggio 1957.
Nel merito della questione fissata nell'ordinanza di rimessione del
Tribunale di Nuoro, è da premettere che per quanto riguarda la
estensione del terreno, di cui l'E.T.F.A.S. si è messo in possesso,
l'affermazione della difesa Muzio, secondo la quale la presa di
possesso si sarebbe estesa a tutto il terreno oggetto di condominio,
compresa la quota del fratello non espropriato, è contraddetta dai
dati positivi risultanti dall'ordinanza, vale a dire che la superficie
complessiva dei terreni comuni era di ha. 184.09.14, mentre la
superficie espropriata fu di ha. 81.85.65. Le obbiezioni che restano da
esaminare, circa la legittimità del decreto di scorporo, sono pertanto
due. L'una riguarda l'asserito obbligo dell'ente espropriante di
"fissare un termine perché i condomini provvedessero ad iniziare la
divisione giudiziale nel suo contradittorio"; con l'altra si sostiene
che la legge, mentre consente all'ente di espropriare fino ad esaurire
la quota ideale del condominio soggetto passivo, non gli conferirebbe
il potere di scelta, "cioè il potere di trasformare la quota ideale in
porzione concreta".
Contro l'una e l'altra obbiezione sta il chiaro contenuto dell'art.
8 della legge 18 maggio 1951, n. 333.
La parte fondamentale di questo articolo è quella con cui si
conferisce all'Ente per la riforma il potere di "provvedere alla
espropriazione dei terreni oggetto della comunione fino ad esaurire il
valore della quota ideale spettante al condomino espropriando". La
espropriazione, come è evidente, importa la immissione nel possesso
dell'immobile, il che non può non aver luogo anche nella ipotesi,
disciplinata dalla predetta norma, di una espropriazione di terreno
indiviso. La immissione in possesso, d'altra parte, implica
necessariamente una determinazione concreta della quota oggetto della
espropriazione, mantenuta tuttavia nei limiti della parte spettante al
condomino espropriando, al quale, in base al primo comma dello stesso
art. 8, deve essere intestato il piano particolareggiato concreto. Che
poi il procedimento di espropriazione debba svolgersi, come la difesa
del Muzio asserisce, in contraddittorio del condomino non espropriato,
non è in modo assoluto previsto dalla legge. Del pari non è dato
desumere dalla stessa l'obbligo, da parte dell'Ente espropriante, di
fissare un termine affinché i condomini possano, in contraddittorio
dell'Ente medesimo, iniziare la divisione giudiziale: il che, oltre
tutto, avrebbe in pratica impedito l'effettuarsi della espropriazione
entro il termine stabilito. L'art. 8, d'altra parte, nel disporre che
la porzione espropriata sarà imputata alla quota del condomino colpito
da espropriazione, viene a considerare l'eventuale giudizio di
divisione come successivo alla espropriazione stessa. Indubbiamente la
espropriazione dei terreni in comunione assume caratteristiche
speciali, ma la riforma fondiaria non poteva non comprendere anche tali
terreni; e l'azione su di essi esercitata dall'Ente espropriante, pur
con le sue proprie particolarità, è legittima in base alla chiara
disposizione dell'art. 8. Essa infine rientra perfettamente nell'ambito
delle esigenze e finalità che hanno ispirato la riforma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del
Tribunale di Nuoro in data 12 luglio 1956 sulla legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre
1952, n. 1613, in relazione all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n.
333.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte