Sentenza n. 80/1958
Altra decisione · depositata il 30/12/1958 · relatore Tomaso Perassi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Giunta regionale
Trentino-Alto Adige con ricorso notificato il 21 aprile 1958,
depositato il 9 maggio 1958 nella cancelleria della Corte
costituzionale ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1958, per
conflitto di attribuzione tra la Regione Trentino-Alto Adige e lo
Stato, sorto a seguito del decreto 2 settembre 1957, n. 11314/16, col
quale il Ministro dei lavori pubblici ha disposto lo scioglimento del
Consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia "Ara" di
Bressanone.
Udita nell'udienza pubblica del 19 novembre 1958 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per delega dell'avv. Eduino
Borzaga, per la Regione Trentino-Alto Adige e il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Ministro per i lavori pubblici con decreto n. 11314/16 del 2
settembre 1957, in base all'art. 127 del T.U. sull'edilizia popolare
ed economica approvato con R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, considerato
che l'amministrazione della cooperativa edilizia "Ara" con sede in
Bressanone aveva dato luogo ad inconvenienti di eccezionale gravità
che ne compromettevano il regolare funzionamento, visto il parere della
Commissione di vigilanza, di cui agli artt. 129 e segg. del predetto
testo unico, dispose lo scioglimento del Consiglio di amministrazione
della cooperativa edilizia "Ara" e nominò l'ing. Gaetano Taormina
commissario governativo per la gestione straordinaria della cooperativa
stessa per la durata di sei mesi dalla data del decreto, conferendo al
Commissario governativo, oltre i poteri del Consiglio di
amministrazione e quelli deferiti all'assemblea dallo statuto sociale,
anche i poteri del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del
Codice civile.
Lo stesso Commissario governativo comunicò il contenuto di tale
decreto ministeriale alla Commissione provinciale di Bolzano,
istituita, quale organo regionale per le cooperative della rispettiva
provincia, dall'art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, con
lettera in data 17 febbraio 1958 pervenuta alla detta Commissione il 22
successivo.
In seguito a ciò la Giunta regionale nella seduta del 16 aprile
1958 deliberò di sollevare conflitto di attribuzione, per regolamento
di competenza, avanti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di
esclusiva competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di
vigilanza sulle cooperative operanti nel territorio regionale e per
l'annullamento per incompetenza assoluta del decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 settembre 1957, n. 11314, relativo alla nomina del
Commissario governativo per la cooperativa edilizia a r. 1. "Ara" in
Bressanone, autorizzando il Presidente della Giunta regionale a
proporre il ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di
competenza.
Il ricorso del Presidente della Giunta regionale è stato
notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei
lavori pubblici in data 21 aprile 1958 e depositato nella cancelleria
della Corte il 9 maggio 1958 con la deliberazione della Giunta
regionale del 16 aprile 1958, copia del decreto 2 settembre 1957 del
Ministro per i lavori pubblici e procura all'avv. Eduino Borzaga ed
elezione di domicilio in Roma.
La Regione rileva che il decreto del Ministro per i lavori pubblici
relativo alla cooperativa edilizia "Ara" invade la sfera di competenza
attribuita alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo
della cooperazione e vigilanza sulle cooperative (art. 4, n. 15, dello
Statuto speciale) in relazione agli artt. 1, 3 e 25 della legge
regionale 29 gennaio 1954, n. 7, concernente la vigilanza sulle
cooperative, la quale se non pregiudica i controlli di carattere
tecnico che possono esercitarsi da altre amministrazioni pubbliche
competenti per materia, riserva alla Regione la vigilanza
amministrativa e la possibilità (art. 25) di revoca degli
amministratori e della nomina di un commissario in loro sostituzione.
A questo riguardo, si osserva nel ricorso che la Commissione per le
cooperative della Provincia di Bolzano nella seduta del 29 novembre
1957 aveva deliberato di eseguire la revisione ordinaria della
cooperativa edilizia "Ara" di Bressanone, affidando l'incarico di
revisore al dott. Kurt Mutschlechner di Bolzano e che per impedimento
del revisore l'inizio delle operazioni di revisione poté essere
fissato solo per il 17 febbraio 1958.
Il ricorso formula le seguenti conclusioni:
"1) Dichiararsi di esclusiva spettanza della Regione Trentino-Alto
Adige l'attribuzione costituzionale relativa alla vigilanza
amministrativa sulle cooperative e alla possibilità di revoca degli
amministratori delle cooperative stesse e di nomina di Commissari in
loro sostituzione.
2) Annullarsi per incompetenza assoluta il decreto del Ministro per
i lavori pubblici, Div. 16 ter, n. 11314 del 2 settembre 1957, col
quale venne sciolto il Consiglio di Amministrazione della cooperativa
edilizia "Ara", con sede in Bressanone e nominato come Commissario
governativo l'ing. Gaetano Taormina".
Al ricorso della Regione Trentino-Alto Adige resiste lo Stato, per
il quale si è costituito in giudizio solo il Presidente del Consiglio
dei Ministri con deduzioni depositate in cancelleria il 10 maggio 1958,
chiedendo il rigetto del ricorso per i seguenti motivi:
1) Il principio, già affermato da questa Corte rispetto alla
Regione sarda (sentenza n. 24 del 1957), che il controllo sugli organi,
ove sia eccezionalmente previsto da leggi speciali, spetta sempre allo
Stato, si dovrebbe confermare per quanto riguarda la Regione
Trentino-Alto Adige.
2) Comunque, la Regione Trentino-Alto Adige non ha alcun potere di
vigilanza sulle cooperative edilizie, che costruiscono con il concorso
o con il contributo dello Stato.
La legge dello Stato attribuisce la vigilanza su tali cooperative
al Ministero dei lavori pubblici (art. 127 T.U. 28 aprile 1938, n.
1165); e questa norma di carattere particolare, diretta ad assicurare
l'utile ed esatto impiego dei fondi erogati e a garantire che l'opera
costruita soddisfi le finalità che lo Stato intende raggiungere,
deroga alle norme ordinarie sulla disciplina della cooperazione, che
attribuiscono invece al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
la vigilanza su tutte le altre cooperative.
Alla Regione Trentino-Alto Adige, d'altra parte, per effetto della
norma contenuta nell'art. 4, n. 15, dello Statuto speciale, spetta una
competenza generica in materia di "sviluppo della cooperazione e
vigilanza sulle cooperative", che deve essere esercitata anche "in
armonia coi principi dell'ordinamento giuridico dello Stato". Perciò
le leggi regionali non possono modificare il sistema accolto nella
legislazione dello Stato.
L'esame della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, e del relativo
regolamento di attuazione 17 dicembre 1955, mostra, del resto, che la
Regione, disciplinando in concreto la materia indicata nell'art. 4, n.
15, dello Statuto, non ha fatto altro che adattare alla propria
organizzazione e alle proprie esigenze la legislazione statale sulla
disciplina della cooperazione in genere. In base alle stesse norme
emanate dalla Regione, risulta cioè che i poteri di vigilanza sulle
cooperative devoluti ad organi regionali e provinciali sono soltanto
quelli che, in base all'ordinamento giuridico dello Stato, spettano al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, quale suo organo
decentrato, al Prefetto.
L'Avvocatura generale dello Stato ha pertanto chiesto che la Corte
voglia rigettare il ricorso della Regione Trentino-Alto Adige e, per
l'effetto, dichiarare che spetta allo Stato e, per esso, al Ministero
dei LL. PP. la vigilanza sulle cooperative edilizie, che fruiscono del
contributo statale finché non sia attuato il riscatto dell'immobile.
Tanto la difesa della Regione quanto l'Avvocatura dello Stato hanno
presentato memorie nei termini prescritti.
La difesa della Regione fa rilevare che il problema della
concentrazione della vigilanza sulle cooperative presso un unico
organo, di carattere regionale, fu affrontato e risolto in sede di
elaborazione della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, a seguito dei
rilievi fatti dal Commissario dello Stato su due disegni di legge che
precedettero quello approvato. Le maggiori difficoltà non sarebbero
sorte per le cooperative edilizie, ma per le casse rurali, sottoposte,
più che al controllo, alla direzione tecnica e per certi aspetti anche
amministrativa dell'Ispettorato del credito e del risparmio. Tuttavia,
anche per le casse rurali si sarebbe raggiunto un accordo con gli
organi centrali dello Stato, nel senso di riservare la vigilanza
tecnica e finanziaria al suddetto Ispettorato, ed agli organi
regionali, invece, la vigilanza sulla ordinatezza interna della vita
aziendale e la razionale organizzazione secondo i principi del
cooperativismo.
Il principio accolto dalla legge regionale, formulato
esplicitamente e in modo generale nel secondo comma dell'art. 1 -
vigilanza amministrativa ad un solo organo, col mantenimento dei
controlli tecnici spettanti ad altre amministrazioni - si troverebbe
enunciato, secondo la difesa della Regione, nella stessa legislazione
statale (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577), che l'avrebbe
applicato finora solo in modo parziale. E se in sede di legislazione
statale potrebbero, essere giustificate deroghe al suddetto principio,
non si vede quali ragioni avrebbero dovuto vietare al legislatore
regionale di ispirarsi ad una maggiore razionalità nelle proprie
disposizioni. Lo stesso fatto che la legge regionale non fu impugnata
dallo Stato starebbe a dimostrare che gli organi centrali
acconsentirono a che il principio posto dalla legge 1947 trovasse piena
applicazione in sede regionale.
La Regione conclude, quindi, asserendo che il decreto impugnato del
Ministro per i lavori pubblici è stato emesso in base ad una norma che
non è più applicabile nell'ambito della Regione e che tale
provvedimento non riveste nemmeno il carattere di un controllo tecnico
per poter essere giustificato in base alla citata norma del secondo
comma dell'art. 1 della legge regionale sulle cooperative.
L'Avvocatura dello Stato nella sua memoria insiste nel rilevare che
il ricorso della Regione non tiene conto della particolare natura della
cooperativa, di cui si tratta, e della speciale legislazione che regola
l'edilizia sovvenzionata, che è un complesso di previdenze, previste e
disciplinate unitariamente, in vista dello scopo, che perseguono, da
leggi che riguardano anche ma non solo le cooperative.
Nell'ordinamento statale, tale materia è sottratta, anche quando
la costruzione sia attuata da società cooperative, alla competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere attribuita
unitariamente, cioè nei suoi aspetti tecnici, economici ed
amministrativi a quella del Ministero dei lavori pubblici. Le
cooperative edilizie le quali costruiscono o abbiano costruito coi
contributi statali edifici adibiti o da adibire ad abitazione dei
propri soci, sono soggette alla vigilanza ed al controllo tecnico ed
amministrativo dello Stato quanto meno finché non sia attuato il
riscatto dell'immobile. Le costruzioni eseguite ai sensi delle norme
contenute nel T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, inoltre, debbono
considerarsi, anche ai fini dell'art. 4, n. 4, dello Statuto speciale
Trentino-Alto Adige, opere pubbliche a carico dello Stato e, quindi,
sottratte ad ogni ingerenza della Regione.
La legislazione regionale 29 gennaio 1954, n. 7, regola la materia
della cooperazione, seguendo la legislazione statale ordinaria,
relativa, cioè, allo sviluppo della cooperazione nonché alla
vigilanza sulle cooperative in generale ed ai fini dell'attuazione
degli scopi propri della cooperazione, ma non riguarda quel particolare
settore della legislazione statale, che disciplina unitariamente gli
enti, gli istituti e le cooperative che costruiscono col contributo
dello Stato. Ciò risulta anche dal fatto che la legge regionale,
mentre ha istituito organi ed uffici che sostituiscono, nell'ambito
della loro specifica competenza, organi e uffici dell'Amministrazione
statale del lavoro e della previdenza sociale, i quali non hanno alcuna
competenza in relazione alle cooperative edilizie sovvenzionate, non ha
creato alcun organo che sostituisse la Commissione di vigilanza di cui
agli artt. 129 e segg. del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, la quale è un
organo fondamentale per la vigilanza sulle cooperative edilizie
sovvenzionate. La sua mancata sostituzione è un indice della volontà
dello stesso legislatore regionale, il quale non intese provvedere
anche in merito alla vigilanza sulle cooperative edilizie, disciplinate
dal predetto testo unico sulla edilizia economica e popolare.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 1948 i difensori delle parti
hanno svolto le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
Il decreto in data 2 settembre 1957, col quale il Ministro per i
lavori pubblici ha disposto lo scioglimento del Consiglio di
amministrazione della cooperativa edilizia "Ara" di Bressanone ed in
relazione al quale la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato il
conflitto di attribuzione, è stato emesso dal Ministro con riferimento
all'art. 127 del T.U. sull'edilizia popolare ed economica approvato con
R. D. 28 aprile 1938, n. 1165. Tale articolo è compreso nel cap. II
del titolo VII del detto T. U. che ha per oggetto la "vigilanza sulle
cooperative a contributo erariale", alle quali non è controverso che
appartenga la cooperativa "Ara" di Bressanone.
La Regione Trentino-Alto Adige col suo ricorso sostiene che il
detto decreto del Ministro per i lavori pubblici invade la sfera di
competenza costituzionale ad essa attribuita in materia di sviluppo
della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative (art. 4, n. 15,
legge costituzionale n. 5) "in relazione agli artt. 1, 3 e 25 della
legge regionale n. 7 del 29 gennaio 1954, la quale legge regionale, se
non pregiudica (art. 1) i controlli di carattere tecnico che possono
essere esercitati da altre amministrazioni pubbliche competenti per
materia, riserva alla Regione la vigilanza amministrativa e la
possibilità di revoca degli amministratori e della nomina di un
commissario in loro sostituzione". Secondo la Regione, in seguito
all'emanazione della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, concernente
la vigilanza sulle cooperative, che ha unificato la vigilanza
amministrativa su di esse presso un unico organo di carattere regionale
col mantenimento dei controlli tecnici spettanti ad altre
amministrazioni, l'art. 127 del T.U. sull'edilizia popolare ed
economica del 1938 non è più applicabile per le cooperative edilizie
site nella Regione, perché la legge regionale sulle cooperative non
contiene nessuna riserva di competenza a favore del Ministro per i
lavori pubblici.
La Regione Trentino-Alto Adige, facendo riferimento alla legge
regionale 29 gennaio 1954, n. 7, per sostenere che l'impugnato decreto
del Ministro per i lavori pubblici ha invaso la sua sfera di competenza
costituzionale, dimostra di attribuire alla esistenza di detta legge
regionale, non impugnata dallo Stato, un valore rilevante ai fini di
determinare la portata della norma dell'art. 4, n. 15, dello Statuto
speciale che attribuisce alla Regione la competenza in materia di
"sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative", in modo da
dedurne che il decreto ministeriale di scioglimento del Consiglio di
amministrazione della cooperativa edilizia "Ara" ha invaso tale
competenza della Regione.
L'art. 1 della citata legge regionale dispone che "le funzioni e i
poteri in materia di vigilanza e di controllo sulle cooperative che
leggi vigenti attribuiscono alla Autorità governativa sono esercitati
nella Regione Trentino-Alto Adige dalle Autorità regionali e
provinciali competenti" e che "la vigilanza sulle società cooperative
e loro consorzi si attua nella Regione secondo le disposizioni della
presente legge", aggiungendo che "tale vigilanza non pregiudica i
controlli di carattere tecnico che possano essere esercitati da altre
amministrazioni pubbliche competenti per materia".
Nell'art. 2 della stessa legge è regolata l'istituzione
dell'Ufficio del registro delle cooperative "che sostituisce a tutti
gli effetti il registro istituito presso le Prefetture in base al
D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577", e si dispone che nel registro
regionale si iscrivono le cooperative ed i consorzi delle cooperative
esistenti nelle due provincie della Regione, distintamente secondo la
loro appartenenza ad una delle categorie indicate dalla stessa legge,
fra le quali è indicata anche quella delle "cooperative edilizie".
Ora, ai fini della decisione sul conflitto di attribuzione fra la
Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, che forma oggetto del presente
giudizio, è fondamentale la questione di accertare se la "vigilanza
sulle cooperative", attribuita alla competenza della Regione dall'art.
4, n. 15, dello Statuto speciale, di cui la legge regionale 29 gennaio
1954, n. 7, regola l'esercizio, si estenda alle cooperative edilizie a
contributo erariale, alla quale categoria appartiene la cooperativa
"Ara".
A tale riguardo si rileva che la citata legge regionale si informa
al D.L. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per
la cooperazione, secondo il quale (art. 1) la vigilanza sulle società
e sugli enti cooperativi e loro consorzi è attribuita al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme
speciali dispongano diversamente. Le norme sulle cooperative edilizie
a contributo erariale si trovano in altri testi legislativi e cioè nel
T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato
con R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, secondo
il quale la vigilanza sul funzionamento delle cooperative edilizie a
contributo erariale spetta al Ministero dei lavori pubblici (art. 125),
a cui sono attribuite varie funzioni attinenti alla concessione e
all'impiego dei contributi dello Stato a tali cooperative. Lo stesso
T.U., a tutela dell'interesse dello Stato per quanto concerne la
concessione e l'impiego dei contributi da esso accordati, sottopone le
cooperative edilizie a contributo erariale ad un regime speciale, per
il quale, tra l'altro, è istituita presso il Ministero dei lavori
pubblici la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed
economica. La legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, non contiene
disposizioni speciali per le cooperative edilizie a contributo
erariale: in particolare essa non ha istituito una Commissione di
vigilanza avente compiti analoghi a quelli attribuiti dal T. U. del
1938 alla Commissione di vigilanza istituita presso il Ministero dei
lavori pubblici, che ha speciali attribuzioni per quanto concerne il
funzionamento delle cooperative edilizie a contributo erariale ed il
cui parere è obbligatoriamente richiesto per l'emanazione da parte del
Ministro per i lavori pubblici del decreto di scioglimento di una di
tali cooperative edilizie. In realtà, queste cooperative, pur avendo
la forma di società private cooperative, si caratterizzano come
strumenti mediante i quali si esplica la politica economica dello Stato
intesa a favorire l'incremento delle costruzioni nel campo
dell'edilizia economica e popolare. La concessione da parte dello
Stato di un contributo alle condizioni stabilite dalla legge imprime a
tali cooperative una qualifica giuridica speciale che le distingue
dalle altre cooperative anche edilizie. In queste condizioni, dalla
stessa legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, alla quale si richiama
la Regione nel suo ricorso, si desume che le cooperative, alle quali si
riferisce la vigilanza attribuita alla competenza della Regione
dall'art. 4, n. 15, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
non comprendono le cooperative edilizie a contributo erariale. Né
esistono norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, in base alle quali siano state trasferite le
attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici in materia di
vigilanza sulle cooperative a contributo erariale dal T.U.
sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. D. 28 aprile 1938,
n. 1165.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione fra la Regione
Trentino-Alto Adige e lo Stato sollevato dal Presidente della Giunta
regionale con ricorso in data 21 aprile 1958 in relazione al decreto in
data 2 settembre 1957, n. 11314/16, col quale il Ministro per i lavori
pubblici ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione
della cooperativa edilizia "Ara" di Bressanone e la nomina di un
commissario governativo per la gestione straordinaria della cooperativa
stessa:
dichiara che per le cooperative edilizie a contributo erariale
esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige spetta allo Stato la
competenza di emettere il provvedimento di scioglimento del consiglio
di amministrazione di dette cooperative e di nominare un commissario
governativo;
respinge la domanda di annullamento del suindicato decreto 2
settembre 1957, n. 11314/16, del Ministro per i lavori pubblici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte