Sentenza n. 80/1963
Altra decisione · depositata il 08/06/1963 · relatore Giuseppe Branca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 22 novembre 1962, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 28 successivo ed iscritto al n. 12 del
Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato, determinato dal decreto interministeriale n.
5/4812 del 26 luglio 1962 col quale il Ministro delle finanze, di
concerto col Ministro dell'interno, ha approvato la deliberazione 11
luglio 1962 della Giunta provinciale amministrativa di Siracusa
concernente la determinazione dei criteri di applicazione dell'imposta
di famiglia nei Comuni di quella Provincia per l'anno 1963.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 24 aprile 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Camillo Ausiello Orlando, per il Presidente della
Regione siciliana, e il vice avvocato generale dello Stato Cesare
Arias, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto interministeriale n. 5/4812 del 26 luglio 1962 il
Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno,
approvava, udito il parere della Commissione centrale per la finanza
locale, la deliberazione 11 luglio 1962 della Giunta provinciale
amministrativa di Siracusa riguardante l'applicazione dell'imposta di
famiglia nell'anno 1963, a norma dell'art. 118 del T.U. per la
finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 (determinazione del minimo
imponibile, delle aliquote, del trattamento dei redditi di lavoro
subordinato).
Contro questo decreto ha sollevato conflitto d'attribuzione la
Regione siciliana con ricorso 16 novembre 1962 notificato il 22
novembre 1962. Nel ricorso si lamenta la violazione degli artt. 15, 16
e 20, primo comma, prima parte, dello Statuto speciale per la Sicilia
in relazione all'art. 8 del D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 (norme
d'attuazione sugli enti locali), e agli artt. 3, 116, 83, n. 3, 86 del
D.L. Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6.
Osserva la Regione che, in virtù dell'art. 15 dello Statuto, la
potestà legislativa ed esecutiva quanto all'ordinamento e al controllo
degli enti locali spetta esclusivamente ad essa; che perciò essa ha
provveduto a regolare la materia, in conformità del l'art. 16 dello
Statuto, col citato D.L. Pres. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, nel quale
l'art. 83, n. 3, e i successivi artt. 84-86 si riferiscono appunto
all'applicazione dei tributi comunali; che, infine, secondo le norme
d'attuazione dello Statuto, le attribuzioni spettanti, in materia di
bilancio e di applicazione di tributi, alla Commissione centrale per la
finanza locale e alle Giunte provinciali amministrative vengono
esercitate in Sicilia rispettivamente da una Commissione regionale
nominata dal Presidente regionale e dalle Commissioni provinciali di
controllo (citato art. 8 del D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977).
In questa materia dell'applicazione dei tributi rientrerebbe anche
il procedimento previsto dall'art. 118 del T.U. sulla finanza locale
14 settembre 1931, n. 1175, per la determinazione dei criteri ed
elementi d'applicazione dell'imposta di famiglia. Ne deriverebbe,
perciò, che i poteri deliberativi e consultivi spettanti, in virtù di
tale norma, alle Giunte provinciali amministrative e alla Commissione
centrale per i tributi locali devono essere esercitati dalle suddette
Commissioni provinciali di controllo e Commissione regionale:
dimodoché, trasferite quelle attribuzioni deliberative e consultive da
organi centrali ad organi regionali, anche lo stesso potere di
approvazione, in fatto di imposta di famiglia, spetterebbe agli organi
della Regione, cioè a quegli assessori per le finanze e per gli enti
locali che hanno preso il posto, nella Regione, dei Ministri delle
finanze e dell'interno.
Il ricorso si conclude affermando che il decreto interministeriale
sarebbe illegittimo per aver invaso la competenza della Regione in
subiecta materia.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto con
atto dell'Avvocatura generale dello Stato, depositato il 10 dicembre
1962.
L'Avvocatura dello Stato osserva innanzi tutto che gli artt. 15, 16
dello Statuto e il D. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1955 sono stati male
addotti poiché non si riferiscono specificatamente alla materia
tributaria in questione; rileva poi che l'art. 8 delle norme
d'attuazione ha inteso trasferire alle Commissioni provinciali solo le
attribuzioni di controllo, già spettanti alle Giunte provinciali
amministrative, con esclusione delle altre, come risulta anche dagli
artt. 1 e 7 delle stesse norme d'attuazione: poiché la determinazione
dei redditi minimi, riservata alle G. P. A., non è atto di controllo
ma di amministrazione attiva, il relativo potere non sarebbe dunque
passato alle Commissioni provinciali.
Anzi l'attività delle G. P. A. in questa materia sarebbe
propriamente diretta a completare rispetto all'imposta di famiglia le
disposizioni stabilite dalle leggi tributarie: un campo nel quale
occorre un' uniformità di principi direttivi e di indirizzo generale
che solo nell'intervento dello Stato può trovare garanzia. Perciò non
potrebbe non respingersi la pretesa della Regione siciliana di
sottrarre totalmente agli organi statali la materia relativa ai tributi
locali: tanto più che la potestà della Regione siciliana in tale
materia non è affatto esclusiva e richiede, perché possa esplicarsi
amministrativamente, specifiche norme d'attuazione (sentenza del 1960,
n. 14, della Corte costituzionale); le quali (cioè il citato art. 8
del D.P.R. n. 977 del 1956) hanno trasferito alla Regione le sole
funzioni di controllo delle G. P. A. e delle Commissioni centrali e non
le altre, tanto meno quelle che spettano agli organi attivi
dell'amministrazione centrale (ministeri).
D'altronde, se fosse vero che anche tali ultime funzioni sono state
trasferite agli organi regionali (assessori), si tratterebbe di
esercizio decentrato di potestà amministrativa statale: dimodoché in
questo caso saremmo di fronte a un decreto viziato da illegittimità
pura e semplice perché emesso da certi organi dello Stato invece che
da altri organi (decentrati) dello Stato e non dinanzi a un conflitto
d'attribuzione fra Stato e Regione siciliana.
3. - La Regione siciliana ha depositato il 9 aprile 1963 una
memoria nella quale riafferma le sue tesi, ribattendo quelle della
Presidenza del Consiglio. In particolare osserva, richiamandosi a
decisioni dell'Alta Corte per la Regione siciliana (n. 53 del 1952 e n.
90 del 1955), come la potestà della Regione in materia di finanza
locale derivi dall'art. 15 dello Statuto, che, quando parla di
ordinamento degli enti locali, vi include implicitamente anche quello
finanziario: tanto è vero che il D.L. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1955
contiene norme riguardanti la materia tributaria (artt. 3, 116, 83 e
segg.). Quanto poi all'esigenza dell'uniformità di principi direttivi
nell'intero Paese - secondo la Regione - essa sarebbe garantita dal
T.U. per la finanza locale; né occorrerebbero speciali norme
d'attuazione per far passare agli organi regionali il potere di
approvazione già spettante ai Ministri in materia di imposta di
famiglia: infatti tale potere spettava ad organi statali poiché si
trattava di approvare, con l'ausilio di un altro organo statale
(Commissione centrale per la finanza locale), le deliberazioni d'un
terzo organo statale (G. P. A.); trasferite alla Regione le
attribuzioni di questi due ultimi organi, ne deriverebbe che anche
l'esercizio della potestà d'approvazione è passato alla Regione.
La Regione conclude asserendo, contro la tesi della Presidenza del
Consiglio, che l'atto impugnato ha invaso la sfera di competenza di
organi regionali stabilita con precise norme statutarie e con le
relative norme d'attuazione: perciò non si tratta d'una mera
illegittimità da far valere dinanzi a un tribunale amministrativo, ma
di vero e proprio conflitto d'attribuzioni.
4. - La Presidenza del Consiglio ha depositato una memoria il 10
aprile 1963 nella quale assume fra l'altro: anche a giudicare
dall'art. 30 del D.L. Pres. Reg. sic., la Commissione provinciale di
controllo non ha le stesse funzioni della G. P. A., ma soltanto
l'esercizio dei controlli e nessuna norma ha trasferito ad organi
regionali i poteri di approvazione spettanti ai Ministri. Ciò
proverebbe che neppure la potestà di determinare le quote esenti
dall'imposta di famiglia è passata dalle G.P.A. alle Commissioni
provinciali di controllo.
La Presidenza del Consiglio ricorda, infine, come nelle altre
Regioni a Statuto speciale le tabelle dell'imposta di famiglia sono
quanto meno sottoposte all'approvazione dei Ministri.
5. - Nella discussione orale le parti hanno insistito sulle loro
argomentazioni e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Con l'atto che si impugna il Ministro delle finanze di
concerto col Ministro dell'interno, sentita la Commissione centrale per
la finanza locale, ha approvato la deliberazione della Giunta
provinciale amministrativa di Siracusa che determinava le aliquote e i
redditi esenti dall'imposta di famiglia nei Comuni della Provincia.
La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione
assumendo che la deliberazione poteva essere presa solo dalla
Commissione provinciale di controllo e l'approvazione poteva essere
data solo da organi regionali (assessori per le finanze e per gli enti
locali) sentita la Commissione provinciale per la finanza locale: tutti
i poteri spettanti, in materia di imposta di famiglia, ad organi
statali (Ministri, G. P. A., Commissione centrale per la finanza
locale) sarebbero passati, almeno in virtù d'una norma d'attuazione
dello Statuto siciliano (art. 8 del D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977), ad
organi regionali.
Questa tesi è esatta solo in parte poiché, ad avviso della Corte,
il ricordato potere d'approvazione spettante ai Ministri delle finanze
e dell'interno non è stato attribuito agli assessori regionali.
2. - Com'è noto, lo Statuto siciliano dà la più ampia autonomia
amministrativa e finanziaria ai Comuni (ed ai consorzi comunali).
Nell'ambito di questa autonomia esso attribuisce alla Regione la
potestà legislativa esclusiva e la potestà amministrativa in materia
di ordinamento e di controllo degli atti degli enti locali.
L'esercizio della potestà legislativa regionale si è concretato
nel D.L. Pres. Reg. sic. n. 6 del 29 ottobre 1955, che sull'esempio
della legge comunale e provinciale ha dato fra l'altro ai Comuni
siciliani la potestà di imporre tributi locali, come le imposte di
consumo, l'imposta di famiglia, ecc. Contemporaneamente la stessa legge
regionale (artt. 30 e segg., 78 e segg.) creava e disciplinava le
Commissioni provinciali di controllo, organi regionali che dovevano
prendere il posto della Giunta provinciale amministrativa ed esercitare
il controllo generale sugli atti degli enti locali, compresi gli atti
relativi ai tributi (artt. 83 e segg.), già spettante alla Giunta
provinciale amministrativa. L'art. 1 delle norme d'attuazione dello
Stato (cit. D.P.R. n. 977 del 1956), per parte sua, trasferiva tali
poteri di controllo da quest'organo statale decentrato a quelle
Commissioni.
Senonché la materia tributaria non conosce soltanto quel controllo
generale sugli atti impositivi dei Comuni che è previsto
rispettivamente dagli artt. 98 e segg. della legge com. e prov. e dai
corrispondenti, ora ricordati, artt. 83 e segg. del D.L. Pres. Reg.
sic. del 1955, n. 6. Esiste anche un particolare controllo che viene
esercitato in tutto il territorio nazionale dagli organi centrali
(Ministeri) e che in certi casi si traduce in pura e semplice
omologazione (es. art. 21 del T.U. sulla finanza locale), in altri è
vera e propria approvazione (es. art. 118 del T.U. cit.). Che quel
potere generale di controllo non includa anche questo potere di
omologazione e di approvazione, sembra certo: infatti, i due tipi di
controllo sono diversi non soltanto perché si richiamano a differenti
gruppi di norme, ma perché, rispondendo a diverse finalità, sono in
generale distinti nello stesso art. 273, primo comma, del citato T.U.
della finanza locale (e v. anche art. 97, primo comma, della legge
comunale e provinciale).
Perciò non può essere accolto l'assunto della Regione siciliana
secondo cui il conferimento alle Regioni del potere generale di
controllo abbia portato con sé il potere speciale di omologazione e
approvazione già spettante ai Ministri.
3. - Giova poi rilevare come l'imposizione tributaria locale, se
riguarda innanzi tutto i Comuni, che ne traggono principale alimento
per i propri bilanci, interessa direttamente anche la Regione e lo
Stato: la Regione, poiché le finanze comunali sono parte integrante
della finanza regionale, dalla quale inoltre ricevono sostegno ed
aiuto; lo Stato, poiché è bene che i modi dell'imposizione tributaria
locale rispondano a criteri in certo grado uniformi nell'intero Paese e
poiché anch'esso concorre al risanamento dei bilanci comunali. E
questo il motivo per cui la materia rientra nella competenza ad un
tempo dei Comuni, della Regione e dello Stato.
Infatti, il potere di imposizione dei Comuni è espressione della
loro stessa autonomia amministrativa e finanziaria, riconosciuta
dall'art. 15, secondo comma, dello Statuto siciliano, e riposa
sull'art. 3 del D.L. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1955, in tutto analogo
all'art. 93 della legge com. e prov. e all'art. 10 del T.U. sulla
finanza locale; però l'autonomia comunale, benché sia la "più ampia"
in virtù della citata norma statutaria (art. 15, secondo comma), non
esclude, anzi ammette, oltreché un controllo di legittimità, anche un
c. d. controllo di merito esercitato ora da organi che vivono
nell'ordinamento regionale (Commissioni provinciali di controllo):
controllo di merito che, appunto per rispetto di quella autonomia, dà
luogo tutt' al più ad un rinvio per nuovo esame (D.L. Pres. Reg. sic.
n. 6 del 1955, art. 82, e norme d'attuazione in D.P.R. n. 977 del 1956,
art. 1).
Ma poiché questi stessi organi, come vuole l'art. 15, primo comma,
dello Statuto siciliano, sostituiscono nella Regione le G. P. A., che
in materia tributaria avevano inoltre speciali poteri consultivi, di
controllo e di amministrazione attiva, compreso quello di determinare
le aliquote e i redditi esenti dall'imposta di famiglia (artt. 21, 106,
111, 118 ecc. del T.U. sulla finanza locale), anche tali poteri sono
stati conferiti alle Commissioni provinciali: dimodoché l'art. 8 delle
norme d'attuazione, che li ha appunto attribuiti, attua principi
contenuti negli artt. 15, terzo comma, e 36 dello Statuto in quanto dà
ad organi dell'ordinamento regionale poteri di amministrazione in
materia di interesse regionale. Interesse regionale, che la stessa
norma d'attuazione ha riconosciuto nel campo tributario in cui operava
la Commissione centrale per la finanza locale (artt. 306, 332 e segg.
della legge com. e prov. e art. 118 del T.U. sulla finanza locale); il
che ha indotto a conferire la potestà di questa Commissione centrale,
compreso il potere consultivo in materia di aliquote e di esenzioni
nell'imposta di famiglia, ad un organo della Regione appositamente
creato (la Commissione regionale per la finanza locale): la stessa
creazione d'un organo speciale della Regione esclude che, come invece
assume in subordine la Presidenza del Consiglio, si tratti di esercizio
decentrato di competenza statale. Nella orbita di quell'interesse e
della relativa potestà la Regione può dare direttive ai Comuni senza
perciò compromettere la loro autonomia (art. 116 del D.L. Pres. Reg.
sic. n. 6 del 1955); ma occorre che tali direttive non colpiscano la
sfera di competenza dello Stato.
Infatti, la materia della finanza locale, come s' è premesso, non
è estranea alle dirette esigenze dello Stato, cosicché anche per essa
dovrà ripetersi quanto la Corte ha generalmente affermato in relazione
alle imposte in senso stretto regionali; e cioè che la potestà
legislativa ed amministrativa della Regione si trova necessariamente a
concorrere con la potestà legislativa e amministrativa dello Stato,
della cui legislazione devono essere osservati e rispettati i principi
generali per le singole materie. E, siccome rispetto alle imposte
comunali tali principi riposano nel T.U. per la finanza locale e nella
legge com. e prov., che conferiscono speciali poteri di omologazione e
approvazione ai Ministri, questi poteri non sono stati trasferiti alla
Regione: tanto è vero che non ne fanno cenno né le norme d'attuazione
né il D.L. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1955.
4. - Per concludere, non sembra discutibile che la potestà di
approvare le deliberazioni relative alle aliquote e ai redditi esenti
dall'imposta di famiglia appartenga tuttora al Ministro delle finanze
di concerto col Ministro dell'interno (art. 118 del T.U. della finanza
locale). Sotto questo aspetto il decreto impugnato non merita censura.
Ma esso è stato emanato su parere della Commissione centrale per la
finanza locale e su deliberazione di una G. P. A., mentre si sarebbe
dovuta sentire la Commissione regionale per la finanza locale su
deliberazione della Commissione provinciale di controllo. Perciò il
decreto ministeriale ha invaso la competenza di organi regionali, e
deve essere annullato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta al Ministro delle finanze di concerto col
Ministro dell'interno approvare la deliberazione che determina, ai
sensi dell'art. 118 del T.U. sulla finanza locale, le aliquote e i
redditi esenti dall'imposta di famiglia;
dichiara inoltre che, ai fini di questa approvazione, spetta alla
Commissione provinciale di controllo di emettere la deliberazione con
cui si determinano le aliquote e i redditi esenti e che spetta alla
Commissione regionale per la finanza locale emettere il parere di cui
all'art. 118 del T.U. sulla finanza locale;
annulla, pertanto, il decreto emesso il 26 luglio 1962 dal Ministro
delle finanze di concerto col Ministro dell'interno in approvazione
della deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di
Siracusa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1963:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte