Sentenza n. 80/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/07/1966 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 117r.d. 3269/1923
- art. 1r.d. 2313/1936
applicata al caso
- art. 348r.d. 3269/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 117, primo
comma, del T.U. delle leggi di registro approvato con R.D. 30 dicembre
1923, n. 3269, e dell'art. 348, secondo comma, in relazione all'art.
347, secondo comma, del Codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 16 luglio 1965 dalla Corte di appello di Catania
nel procedimento civile vertente tra Di Bella Agatina, Caruso Vincenzo
e Marletta Gaetana, iscritta al n. 176 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25
settembre 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 4 maggio 1966 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Carmelo Carbone,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso avanti alla Corte di appello di
Catania dalla signora Di Bella Agatina avverso la sentenza del
Tribunale di detta città del 10 febbraio 1964 che aveva annullato per
simulazione un contratto di vendita di immobile di proprietà della
medesima, il consigliere istruttore, constatata l'omissione del
deposito da parte dell'appellante della copia della sentenza impugnata,
anche dopo la scadenza del termine di differimento, da lui concesso,
dichiarò con ordinanza del 14 maggio 1965 l'improcedibilità
dell'appello. Avendo l'interessata prodotto reclamo al Collegio,
questo ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale
dell'art. 117, primo comma, del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3269, delle
leggi di registro, nonché dell'art. 348, secondo comma, in relazione
all'art. 347, secondo comma, del Codice di procedura civile, sulla base
delle seguenti considerazioni: sotto un primo aspetto, i due articoli,
imponendo al cancelliere di non rilasciare copia della sentenza
appellata fino all'avvenuta sua registrazione, e rispettivamente
facendo conseguire alla mancata produzione della sentenza medesima,
quando sia dovuta ad omissione del pagamento della imposta di registro,
cioè di un tributo non ancora accertato, la conseguenza, non della
semplice sospensione della causa, bensi dell'improcedibilità
dell'appello, compromettono l'esercizio del diritto alla tutela
giurisdizionale, venendo così a violare l'art. 24 della Costituzione.
Sotto un secondo aspetto, gli articoli stessi contrastano con l'art. 3
per la sperequazione di trattamento che viene a verificarsi secondo che
l'appellante sia o no in possesso dei mezzi economici che gli
consentano di anticipare l'ammontare dell'imposta. Nel formulare poi
il giudizio di rilevanza della questione sollevata, la Corte d'appello
ha osservato che se la censura di incostituzionalità dovesse colpire
l'art. 117 si dovrebbe ordinare al cancelliere il rilascio della copia
della sentenza impugnata, anche se non registrata, mentre, se
incostituzionale fosse l'art. 348, non potrebbe confermarsi la
pronuncia di improcedibilità emessa dal consigliere istruttore. In
conseguenza la Corte stessa, con sua ordinanza del 16 luglio 1965, ha
disposto la sospensione della causa e l'invio degli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza, debitamente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 25 settembre 1965.
Si è costituito avanti alla Corte il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con deduzioni del 7 settembre 1965. In esse si fa rilevare che non
sussiste l'allegata violazione dell'art. 3, dato che l'obbligo del
pagamento dei tributi si estende a tutti, e violato esso riuscirebbe,
al contrario, proprio quando si consentisse ad alcuni di svincolare
l'esercizio del diritto di appello dell'obbligazione tributaria
derogandosi, a favore di alcuni, al principio secondo cui il pagamento
delle imposte di registro sulla sentenza va fatto nelle forme e nei
termini di legge. Osserva che, d'altra parte, non sussiste l'allegata
situazione deteriore dei non abbienti, rispetto a coloro che tali non
sono, sia perché, ove si tratti di imposta di titolo, la concreta
capacità contributiva è rivelata dallo stesso atto soggetto a
registrazione, sia perché l'impossidente può giovarsi delle
agevolazioni consentite dalla legge sul gratuito patrocinio. Del pari
infondata, ad avviso dell'Avvocatura, deve ritenersi la censura di
violazione dell'art. 24, poiché questo non vieta di imporre
prestazioni fiscali in stretta e razionale connessione con il processo,
quando, come nel caso delle disposizioni denunciate, siano tali da non
rendere difficile o impossibile l'esercizio della tutela
giurisdizionale. Conclude chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza
della questione proposta.
Con memoria depositata il 21 aprile 1966 la stessa Avvocatura ha
svolto le argomentazioni accennate nelle precedenti deduzioni,
invocando a sostegno di queste, le sentenze di questa Corte nn. 113 del
1963 e 91 del 1964 dalle quali si desumerebbe che contrastanti con la
Costituzione sono da ritenere le disposizioni che frappongono ostacoli,
non giustificati da rilevante interesse pubblico, ad uno svolgimento
del processo civile adeguato alla funzione sua propria, non già le
altre (come sarebbero quelle denunciate) che sono dirette a garantire
lo svolgimento stesso, anche se impongono qualche onere. Insiste nelle
conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata dalla Corte di appello di Catania deve
essere esaminata anzitutto con riguardo al primo dei motivi di
incostituzionalità prospettati, qual è fatto derivare dal contrasto
delle norme di legge denunciate con l'art. 24 della Costituzione. Il
problema della compatibilità fra il principio costituzionale, che
garantisce a tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti, e le norme che impongono oneri fiscali a carico di chi tale
tutela intenda richiedere, è stato oggetto di ripetuto esame da parte
della Corte, e questa ha ritenuto che, per risolverlo, si renda
necessario distinguere fra gli oneri che siano razionalmente collegati
alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo
uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione, di prevenire
altresì eccessi riprovevoli nell'esercizio del diritto di azione,
eccitando nel titolare un senso di responsabilità, e che perciò
devono ritenersi consentiti, e quegli altri i quali invece tendono alla
soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette,
e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente
l'esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione
dell'incostituzionalità (sentenze 45, 56, 83, 113 del 1963; 47, 69,
91, 100 del 1964).
Alla stregua del criterio richiamato deve ritenersi fondata
l'eccezione proposta in confronto all'art. 117 del R.D. n. 3269 del
1923 (modificato con il R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313) quando sia
messo in relazione con l'art. 348 del Codice di procedura civile.
Infatti il divieto ch'esso impone ai funzionari delle cancellerie
giudiziarie di rilasciare copia di qualsiasi atto soggetto a
registrazione, prima che questa sia stata effettuata, in quanto
precluda il rilascio della copia della sentenza di primo grado a favore
di colui che intenda proporre gravame contro di essa, ha per
conseguenza di pregiudicare il valido esercizio di tale diritto, dato
che l'ultimo comma del citato art. 348 del Codice di procedura civile
fa derivare l'improcedibilità dell'appello stesso dal mancato
deposito, alla prima udienza di comparizione, del fascicolo
dell'appellante, fascicolo del quale è elemento essenziale la copia
della sentenza impugnata, secondo il tassativo disposto del precedente
art. 347.
Quando, come nella specie, l'onere del previo pagamento prescritto
dal citato art. 117 non riguarda solo la spesa di registrazione della
sentenza, ma si riferisce anche al titolo posto a base della medesima e
formante oggetto della contestazione, appare chiara la sua estraneità
alle esigenze del giudizio di appello ed il suo rivolgersi a finalità
esclusivamente fiscali, qual è quella di stimolare il contribuente al
pagamento dell'imposta sul titolo predetto, e per conseguenza il suo
netto e radicale contrasto con il precetto costituzionale.
L'esercizio del potere di gravame garantito a favore di chi si
senta ingiustamente leso dalla sentenza di primo grado viene
subordinato alla condizione del previo pagamento di una imposta,
rispetto alla quale non riesce ancora possibile la determinazione non
già solo del suo esatto ammontare, ma della stessa sussistenza
dell'obbligo correlativo, data la mancanza di definitività
dell'accertamento giudiziale sul titolo controverso. La condizione
stessa, nel caso che ha dato luogo al giudizio, assume poi aspetto
particolarmente gravoso, trattandosi di sentenza che ha ritenuto la
simulazione della compravendita in contestazione, sulla quale l'imposta
è da applicare in misura proporzionale.
Nulla potrebbe dedursi in contrario dal potere discrezionale, che
l'art. 348 del Codice di procedura civile attribuisce al consigliere
istruttore, di concedere all'appellante una dilazione alla
presentazione del fascicolo. A parte l'ovvia considerazione che la
dilazione, anche se fosse consentito disporla a tempo indeterminato,
non soddisfa l'interesse alla tutela giurisdizionale, la quale può
raggiungersi solo con l'emanazione di una sentenza definitiva di
merito, impossibile ad ottenersi senza il previo pagamento del tributo,
è da osservare che essa, differendo da quella necessaria ex art. 195
del Codice di procedura civile, o dall'altra di cui all'art. 108 della
legge di registro, esige la fissazione di un termine, decorso il quale
(ove non si verifichino le ipotesi di cui agli artt. 305 e 307 del
Codice di procedura civile), si apre alla parte interessata la facoltà
di richiedere la definizione del giudizio sospeso, che non potrebbe
altrimenti effettuarsi se non con la dichiarazione di improcedibilità.
2. - Una volta accertata la incostituzionalità della norma
denunciata pel suo contrasto con l'art. 24, non si rende necessario
prendere in esame la questione sollevata in confronto all'art. 3 della
Costituzione.
3. - La pronuncia di incostituzionalità deve essere limitata
all'art. 117 della legge di registro, nella parte denunciata
dall'ordinanza, poiché, venuto meno il divieto ch'esso impone, la
improcedibilità sancita dall'ultimo comma dell'art. 348 rimarrebbe
necessariamente limitata ai casi di inadempienze da parte
dell'appellante diverse da quelle della mancata esibizione della
sentenza impugnata per effetto dell'omessa osservanza dell'obbligo
fiscale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 117 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio
1936, n. 2313, nella parte in cui vieta ai funzionari delle cancellerie
giudiziarie di rilasciare, prima che sia avvenuta la loro
registrazione, copie o estratti di sentenze il cui deposito in giudizio
sia condizione essenziale per la procedibilità dell'impugnativa, ai
sensi dell'art. 348 del Codice di procedura civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte