Sentenza n. 80/1969
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1969 · relatore Giuseppe Chiarelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
siciliana 28 aprile 1951, n. 41, riguardante la proroga del contratto
di esercizio della miniera Cozzo Disi, promosso con ordinanza emessa il
30 giugno 1967 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile
vertente tra Castelli Caterina ed altri e la società "Condomini Cozzo
Disi", iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 28 ottobre 1967 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 30 settembre
1967.
Visti gli atti di costituzione di Castelli Caterina ed altri e
della società "Condomini Cozzo Disi";
udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati Luigi Maniscalco Basile, per la società
"Condomini Cozzo Disi", e Damiano Alaimo, per Castelli ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - I signori Caterina Castelli ed altri, con atto 12 aprile 1966,
citarono davanti al tribunale di Palermo la società in nome collettivo
"Condomini Cozzo Disi", e, premesso di avere dato in gabella, con atto
pubblico 26 luglio 1918, le loro quote condominiali della concessione
mineraria Cozzo Disi alla società convenuta, costituita da tutti gli
altri condomini che vi avevano conferito in uso le rispettive quote, ne
chiesero la condanna al pagamento degli estagli relativi agli anni 1964
e 1965.
Si costituì in giudizio, quale procuratrice speciale della
convenuta, la società per azioni SO.CHI.MI.SI., e chiese il rigetto
della domanda, deducendo che, con atto 27 ottobre 1957, era stata
costituita fra tutti i condomini, compresi quelli rimasti estranei alla
società in nome collettivo, la società per azioni Concessione miniera
Cozzo Disi. Nell'art. 5 dell'atto costitutivo si era pattuito che
questa fino al 31 dicembre 1972 non avrebbe avuto il godimento della
concessione, perché il contratto di esercizio fra i concessionari e la
società Condomini Cozzo Disi era stato prorogato a tale data dalla
legge regionale 28 aprile 1951, n. 41; ma di tale patto la società
convenuta deduceva la nullità, perché in contrasto con la
legislazione mineraria nazionale e regionale, che vieta il contratto di
esercizio minerario. Nella comparsa conclusionale la difesa della
società denunciava l'illegittimità costituzionale della citata legge
regionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, e il
tribunale, facendo propria la questione di costituzionalità, la
rimetteva a questa Corte, con ordinanza 30 giugno 1967, regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 271 del 28 ottobre 1967.
Nell'ordinanza si osserva che la questione è rilevante ai fini
della decisione, perché la decisione di illegittimità costituzionale
della legge impugnata travolgerebbe il decreto dell'Assessore regionale
per l'industria e il commercio 8 novembre 1951, che, in base a tale
legge, aveva prorogato il contratto di esercizio minerario, e perché
dalla pronuncia di incostituzionalità deriverebbe la nullità
dell'accordo intervenuto tra le parti, nel proporre all'Assessore
l'istanza per ottenere la proroga, e dell'art. 5 dell'atto costitutivo
della società per azioni.
Il tribunale ritiene inoltre la questione non manifestamente
infondata. Premesso che essa è prospettata sotto un profilo diverso da
quello con cui fu proposta nel giudizio deciso con la sentenza 24
aprile 1951-1 ottobre 1952 dell'Alta Corte di giustizia per la Sicilia,
l'ordinanza osserva che sembrerebbe violato, dalla legge impugnata,
l'art. 3 della Costituzione, perché la proroga, generalmente vietata,
è stata consentita solo per il rapporto relativo alla miniera Cozzo
Disi, mentre la legge deve provvedere per tutti i casi oggettivamente
eguali. Né vale, a escludere il trattamento preferenziale e a
giustificare la discriminazione, l'argomento che la legge subordinava
la proroga all'impegno degli esercenti di eseguire, nel termine di due
anni, un impianto di flottazione, perché analogo impegno il
legislatore, se non si fosse ispirato a considerazioni soggettive,
avrebbe potuto richiedere agli esercenti di altre miniere, per
consentire loro la prosecuzione del rapporto.
Si è costituita nel presente giudizio la società in nome
collettivo Condomini Cozzo Disi, rappresentata e difesa dagli avvocati
Luigi Maniscalco Basile e Carlo Fornario, con deduzioni depositate il 6
settembre 1967. In esse si chiede che la sollevata questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata fondata, perché la legge
denunciata è certamente una "legge differenziata", che deroga alla
generale disciplina della materia, riferendosi ad un singolo contratto,
senza che ricorresse alcuna diversità obiettiva di situazione, e senza
una giustificazione razionale della diversità di trattamento.
Si sono anche costituiti i signori Caterina Castelli ed altri,
rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Rizzo, con deduzioni
depositate il 24 ottobre 1967. In esse si eccepisce preliminarmente
l'inammissibilità della questione, perché implicitamente decisa con
la ricordata sentenza dell'Alta Corte. Nel merito, si sostiene
l'infondatezza di essa, richiamandosi ai lavori preparatori della
legge, da cui risulta che il Governo regionale aveva presentato un
disegno di legge che consentiva la proroga dei contratti di esercizio
minerario, per conseguire l'ammortamento dei nuovi impianti minerari,
diretti ad accrescere la resa del minerale e a realizzare una radicale
trasformazione dell'industria zolfifera in Sicilia, mentre l'imminente
scadenza di quei contratti bloccava l'iniziativa privata.
La Commissione legislativa, essendosi constatato, dopo studi ed
accertamenti eseguiti dall'Assessore, che l'unica azienda mineraria che
potesse giovarsi della proroga, avendo in corso la radicale
trasformazione degli impianti, era la collettiva Condomini Cozzo Disi,
ritenne necessario e urgente modificare il testo governativo del
disegno di legge, limitandolo a quest'ultima. Con ciò non volle
emanare una norma differenziata e privilegiata nell'interesse della
Cozzo Disi, ma volle principalmente conseguire una finalità di
pubblico interesse.
Ne è prova il fatto che nessuna delle altre aziende minerarie si
è lagnata di essere stata esclusa dalla facoltà di proroga.
In memoria 13 febbraio 1969 la difesa della società Condomini
Cozzo Disi ha resistito all'eccezione di inammissibilità,
richiamandosi all'ordinanza, e osservando che nel giudizio davanti
all'Alta Corte non fu rilevata la sperequazione posta in essere tra il
trattamento riservato ai concessionari della Cozzo Disi e quello
previsto per gli altri titolari di concessione mineraria.
Agli argomenti esposti nelle deduzioni si aggiunge che per la
legittimità costituzionale della norma differenziata occorre la
inesistenza, nella norma generale, di istituti che consentano di
fronteggiare la particolarità della situazione. Nella specie sarebbe
stato sufficiente dichiarare decaduti i concessionari, che non
disponevano della capacità tecnica ed economica necessari alla
coltivazione, e concedere la miniera alla società Condomini Cozzo
Disi, che avrebbe potuto proseguire i nuovi impianti. Ma la legge
impugnata ha voluto evitare che, con una proroga indifferenziata,
fossero prorogati altri contratti di esercizio minerario, e ha
attribuito una posizione di privilegio non alla società, costretta a
sobbarcarsi al pagamento del canone, ma a quei soggetti che, pur
godendo di un bene pubblico, avevano rifiutato di gestirlo.
Anche la difesa dei signori Castelli ed altri ha presentato
memoria, in data 12 febbraio 1969, in cui si deduce una nuova eccezione
di inammissibilità dell'impugnazione, perché diretta contro una norma
di legge che ha esaurito la sua efficacia con l'emanazione del decreto
assessoriale che ha autorizzato la proroga del contratto. Si sostiene
quindi la incensurabilità dell'apprezzamento di merito compiuto dal
legislatore, nel ritenere che la società Condomini Cozzo Disi si
trovava in condizioni obiettivamente diverse dagli altri esercenti di
miniere.
Nella discussione orale i difensori delle parti hanno ribadito i
rispettivi argomenti. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione con la quale si assume che la questione sarebbe
stata già decisa con la sentenza dell'Alta Corte per la Regione
siciliana 1 ottobre 1952, n. 40, non ha fondamento. In quella sentenza
l'Alta Corte ritenne che la legge in esame non fosse costituzionalmente
illegittima, in quanto non avrebbe esorbitato dai limiti della potestà
legislativa esclusiva, attribuita alla Regione dall'art. 14, lett. d e
h, dello Statuto speciale. Nell'attuale giudizio la questione viene
invece proposta con riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed in
termini che trascendono la considerazione dei limiti della competenza
legislativa regionale.
Non deriva, pertanto, dalla precedente sentenza alcuna preclusione
alla proponibilità della presente questione.
Egualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità sotto il
riflesso che la legge impugnata avrebbe esaurito i suoi effetti.
Poiché tale legge prevede la proroga di un contratto fino al 31
dicembre 1972, gli effetti di essa non si sono consumati con
l'emanazione del decreto dell'Assessore regionale, che ha autorizzata
la proroga, ma durano finché il contratto, prorogato in base ad essa,
spiega la sua efficacia.
2. - Nell'esame del merito della questione va premesso che, per la
legislazione sulle miniere, è vietato il contratto con cui il
concessionario cede ad altri la gestione della miniera (c.d. contratto
di esercizio minerario). Tuttavia con successive leggi, e da ultimo col
decreto legislativo 2 marzo 1947, n. 216, fu concessa una proroga dei
contratti in vigore, fino al 31 dicembre 1956.
La legge regionale impugnata autorizza l'Assessore per l'industria
e il commercio "a prorogare fino al 31 dicembre 1972 il contratto di
esercizio fra i concessionari della miniera di zolfo Cozzo Disi Madonna
e la società Condomini Cozzo Disi", già prorogato ai sensi del
predetto decreto legislativo. Con tale legge, quindi, la eccezionale e
temporanea deroga alla norma generale del divieto del contratto di
esercizio viene ulteriormente protratta nei riguardi di un singolo
contratto e delle parti di esso.
La legge si presenta pertanto come "legge del caso singolo", in
quanto ha per oggetto la proroga di un rapporto giuridico in atto.
Di fronte alla "singolarità" di essa si pone la questione della
sua legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Come questa Corte ha già ritenuto, il principio di eguaglianza,
affermato come fondamentale in tale articolo, richiede che la legge
singolare corrisponda a una obiettiva diversità della situazione
considerata, rispetto a situazioni omogenee, la quale giustifichi
razionalmente la disciplina differenziata per questa adottata. Occorre
perciò che la ratio della legge si esaurisca nella fattispecie da essa
disciplinata, e non si estenda a situazioni, concrete o ipotizzabili,
le quali, pur presentando elementi comuni con essa, se ne
diversifichino in modo da non rendere giustificabile l'applicazione ad
esse della normativa disposta per il caso singolo. Ove queste
condizioni non esistano, vale a dire ove la ratio della legge sia tale
da coprire situazioni omogenee rispetto a quella singolarmente
considerata, si avrà violazione del principio di eguaglianza, perché
si determineranno ingiustificate condizioni di vantaggio o di
svantaggio per i soggetti della situazione e del rapporto regolato
dalla legge, in relazione ai soggetti della serie delle situazioni o
dei rapporti che ne sono stati esclusi.
In questi limiti, è nella discrezionalità del legislatore
ordinario stabilire l'ambito della disciplina normativa da adottare, ma
rientra nel giudizio di costituzionalità accertare che i detti limiti
siano stati rispettati; e precisamente, accertare se non vi è
contrasto tra la ratio della legge e la sua limitazione a un caso
concreto, non giustificata da una obiettiva diversità di esso rispetto
ad altri casi a cui quella disciplina legislativa potrebbe estendersi.
3. - Nella specie, gli elementi per individuare la ragione che
aveva indotto il legislatore regionale a prevedere la proroga dei
contratti di esercizio minerario (proroga che, con la legge impugnata,
fu limitata al contratto riguardante la miniera Cozzo Dosi) vengono
offerti dall'esame dell'iter formativo della legge stessa. Assumono
rilevanza in proposito i lavori preparatori, a cui si richiamano le
difese delle parti.
Da essi risulta che il Governo regionale aveva presentato
all'Assemblea (Atti dell'Assemblea 1950, Documenti, n. 507) un disegno
di legge col quale si stabiliva (art. 1) che potevano essere
ulteriormente prorogati, su istanza degli interessati, i contratti di
esercizio delle miniere di zolfo della Sicilia, nel caso in cui gli
esercenti, fruendo di finanziamenti E.R.P., si impegnassero ad
eseguire, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, nuovi
impianti meccanici, diretti ad accrescere notevolmente la resa del
minerale o ad ottenere comunque una radicale trasformazione
dell'industria mineraria, e sempreché non fosse possibile conseguire
l'ammortamento della spesa occorrente per tali impianti entro il 31
dicembre 1956 (data di scadenza della precedente proroga). La proroga
era prevista per il periodo di tempo necessario per conseguire
l'ammortamento della spesa e comunque per non oltre 15 anni dalla data
degli impianti. Per ottenere la proroga si richiedeva la istanza degli
interessati, corredata dei progetti, dei preventivi di spesa e del
piano di ammortamento, da presentarsi all'Assessore per l'industria e
il commercio, il quale poteva autorizzarla, previo parere motivato
dell'ingegnere capo del distretto di Caltanissetta e sentito il
Consiglio regionale delle miniere (art. 2).
Si afferma nella relazione, che accompagnava il disegno di legge,
che questo era stato preceduto "da uno studio della situazione" dal
quale era risultato che la realizzazione dei moderni sistemi richiedeva
l'impiego di notevoli capitali, per il cui ammortamento occorreva un
adeguato periodo di tempo, e che lo scadere dei contratti di esercizio
al 31 dicembre 1956 poteva costituire un ostacolo alla realizzazione,
"da parte di esercenti", di iniziative dirette ad attuare i programmi
di trasformazione dell'industria zolfifera. Si rileva anche dalla
relazione che il Consiglio regionale delle miniere, nel dare parere
favorevole al provvedimento di proroga, aveva prospettato che, in ogni
caso, si sarebbero dovute dettare "severe garanzie". Si segnalava
infine l'urgenza del provvedimento, per non pregiudicare l'acquisto,
attraverso il piano E.R.P., di moderne attrezzature.
Da tutto ciò emerge che il provvedimento legislativo si
giustificava con le "nuove esigenze dello sviluppo dell'industria
zolfifera (Rel. cit.); che era stato compiuto uno studio della
situazione in cui venivano a trovarsi "gli esercenti" delle miniere per
la prossima scadenza dei contratti; e che la proroga era prevista per
tutti gli esercenti che l'avessero chiesta, dimostrando di essere nelle
condizioni di poterne usufruire e di concorrere, anche con l'aiuto del
piano E.R.P., allo sviluppo dell'industria zolfifera.
Se non che il disegno di legge governativo fu sostituito, dalla
Commissione legislativa industria e commercio, con altro disegno di
legge, divenuto poi la legge 28 aprile 1951, n. 41, con cui si limitava
la possibilità della proroga esclusivamente al contratto relativo alla
miniera Cozzo Disi. E mentre nel disegno di legge governativo era
previsto che la durata della proroga sarebbe stata stabilita col
decreto dell'Assessore, in relazione a ciascuna impresa e in
considerazione del tempo necessario per l'ammortamento della spesa dei
nuovi impianti, nel nuovo disegno di legge si poneva come termine della
proroga il 31 dicembre 1972, vale a dire la data che le parti avevano
convenuto come termine per il godimento della concessione attribuito
alla società in nome collettivo. Si sopprimeva, inoltre, il parere del
Consiglio regionale delle miniere.
Nella relazione della Commissione si legge che questa, "avendo
approfondito l'esame della situazione durante più riunioni e dopo
esplicite dichiarazioni dell'Assessore", si era resa conto che la
disposizione riguardante la proroga si sarebbe potuta applicare
soltanto alla Cozzo Disi; ma si soggiunge che la Commissione stessa
"non volendo lasciare una maglia aperta a tutti gli esercenti, la cui
situazione si intende risolvere con la legge generale" di modifica
della legge mineraria del 1927, e riconoscendo "l'interesse particolare
e generale" a realizzare subito l'impianto di "flottazione" deciso
dalla Cozzo Disi, aveva deliberato "di modificare il progetto di legge
governativo in un progetto di legge particolare per la detta miniera".
Ritiene la Corte che sia evidente il contrasto fra il carattere di
legge singolare, in tal modo attribuito alla legge approvata dalla
Commissione, e la ragione che poteva giustificare la proroga, a cui si
era ispirato il disegno di legge governativo, nel prevederla per tutti
gli esercenti che avessero dimostrato di potersene avvantaggiare.
Che esistesse una plurità di esercenti si rileva dalla dichiarata
intenzione della Commissione di non lasciare una "maglia aperta a tutti
gli esercenti". È chiaro quindi che l'approfondimento della
situazione, che la Commissione asserisce aver compiuto, non aveva
modificato, su questo punto, il risultato degli studi che avevano
preceduto il disegno di legge governativo e che aveva portato alla
proposta di una legge di carattere generale. E se era stato accertato
che la Cozzo Disi aveva deciso l'impianto di flottazione, la stessa
Commissione ammetteva, sia pure contraddicendosi, che altri esercenti
avrebbero potuto chiedere la proroga, ai quali però intendeva non
estenderla, riconoscendo che anche le loro situazioni meritavano di
essere risolte per legge.
È vero che, a questo proposito, si faceva riferimento a un
progetto in corso, di modifica della legge del 1927, ma si affermava
che l'approvazione, emanazione e applicazione di esso avrebbero potuto
"incontrare ancora difficoltà" e comunque sarebbe passato "ancora un
certo tempo". Il che dimostra che, se rarioni di urgenza esistevano per
gli esercenti della Cozzo Disi, esse esistevano egualmente per altri
esercenti, dimostra che, se ragioni di urgenza esistevano per gli
esercenti.
Escludendo questi ultimi dalla possibilità di usufruire del
beneficio della proroga, la legge ha dato luogo a un trattamento
differenziato di una singola situazione, rispetto ad altre per le quali
era egualmente valida la ragione che giustificava la previsione della
proroga. Conseguentemente si ponevano i titolari di questa situazione
in una posizione di svantaggio, anche per quanto riguardava la
possibilità di ottenere aiuti finanziari, lesiva del principio di
eguaglianza.
Non è da escludere che, una volta emanata una legge non singolare,
si sarebbe potuto accertare in fatto che solo la Cozzo Disi era in
condizioni di usufruire della proroga, ma ciò sarebbe avvenuto in
seguito a una eguale valutazione, con le garanzie proprie dei
procedimenti amministrativi, delle istanze e delle situazioni degli
altri interessati.
Né la discriminazione fatta dalla legge trovava giustificazione
nell'interesse generale, giacché le esigenze dello sviluppo
dell'industria zolfifera avrebbero richiesto che tutti gli esercenti,
titolari di contratti scaduti nel 1956 fossero posti in condizione di
poter chiedere la proroga, e di poter fruire di finanziamenti per nuovi
impianti. Non risulta che quelle esigenze si esaurissero con l'impianto
di flottazione deciso dalla Cozzo Disi, anche se non può dubitarsi
dell'importanza di tale impianto per l'economia regionale, mentre su di
esse potevano incidere le riconosciute difficoltà in cui si sarebbero
trovati altri esercenti, con lo scadere dei contratti.
L'affermazione che la legge non diede luogo a rimostranze non vale
a negare che, una volta riconosciuta l'opportunità di derogare
temporaneamente alla regola che vieta il contratto di esercizio
minerario, la deroga andava disposta per tutti coloro che avessero
dimostrato di poterne usufruire e di aver bisogno della proroga, per
poter concorrere alla trasformazione dell'industria zolfifera della
Regione.
Si deve pertanto riconoscere che, col provvedere, nella legge
impugnata, a una situazione singola, che risulta non obiettivamente
diversa da altre situazioni per cui varrebbe la medesima ratio
ispiratrice della legge stessa, si è fatto un uso illegittimo dello
strumento legislativo, con violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale di essa.
Spetta al giudice ordinario pronunciare sulla validità, ai sensi della
vigente legislazione, del patto, contenuto nell'atto costitutivo della
soc. per az. Concessione Miniera Cozzo Disi, con cui si prevedeva il
godimento della concessione fino al 1972, da parte della società in
nome collettivo Condomini Cozzo Disi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione
siciliana 28 aprile 1951, n. 41, contenente "Proroga del contratto di
esercizio della miniera Cozzo Disi".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte