Sentenza n. 80/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1972 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo
comma, e 720, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza
emessa il 29 novembre 1969 dal pretore di Cingoli nel procedimento
penale a carico di Leoni Guido ed altri, iscritta al n. 37 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 64 dell'11 marzo 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto
che, con ordinanza emessa il 29 novembre 1969, nel corso
di un procedimento penale a carico di Leoni Guido ed altri, il pretore
di Cingoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in
riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, per
il diverso trattamento - privo di giustificazioni oggettive - disposto
nei confronti dei cittadini che tengono od agevolano un gioco d'azzardo
e di coloro che vi prendono parte in qualsiasi località del territorio
nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad
esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei Comuni di Venezia, San
Remo e Campione d'Italia, in virtù rispettivamente del r.d.l. 16
luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62,
del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2248, convertito nella legge 27
dicembre 1928, n.3125, e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito
nella legge 8 maggio 1933, n. 505; tanto più che la lamentata
disparità si realizzerebbe a danno dei cittadini che, a cagione di una
inferiore capacità economica, non sono in grado di svolgere, nelle
sedi privilegiate, dei comportamenti che sono altrove considerati
reati.Considerato
che le disposizioni del codice penale denunziate
nell'ordinanza pongono norme incriminatrici di carattere generale, cui
le singole speciali disposizioni legislative rammentate dal pretore
derogano nei riguardi di determinate e particolari situazioni;
che, come esattamente osservato dall'Avvocatura generale dello
Stato, nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni
di legittimità costituzionale per violazione del principio di
eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno riferimento
il primo e il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono
eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non
certamente alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i
cittadini.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale,
sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte