Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1979

Altra decisione · depositata il 16/07/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo

1976 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra

l'Amministrazione provinciale di Salerno e Capobianco Giuseppina,

iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con atto, notificato il 20 giugno 1975,

l'Amministrazione provinciale di Salerno ha evocato avanti la locale

pretura Giuseppina Capobianco, in proprio e nella qualità di

procuratrice generale di Giacomo Gobbi e Francesco Capobianchi,

chiedendo pronunciarsi la revocazione, ai sensi dei nn. 1 e 4

dell'art. 395 c.p.c., dell'ordinanza di convalida di sfratto per

morosità resa, nei confronti della Amministrazione, in data 18 aprile

1975 dal pretore di Salerno, relativamente all'appartamento, sito in

Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58, scala B, interno 8 3 piano,

composto di otto vani ed accessori.

Avendo la convenuta eccepito la inesperibilità del rimedio della

revocazione avverso la ordinanza di convalida di sfratto per

morosità, l'adito pretore, con ordinanza 15 marzo 1976, nei modi di

legge notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

164 del 23 giugno 1976, ha sollevato d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 395 c.p.c. nella parte in cui

esclude dai rimedi, straordinario e ordinario, della revocazione

l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa a norma

dell'art. 663 c.p.c. in caso di mancata comparizione dell'intimato,

per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Nessuna delle parti essendosi costituita né avendo la Presidenza

del Consiglio dei ministri spiegato intervento avanti la Corte,

l'incidente, iscritto al n. 390 ord. 1976, è stato assegnato alla

camera di consiglio del 14 giugno 1979, nel corso della quale il

Giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che il pretore non ha, neppure in forma delibatoria,

svolto la pur necessaria indagine sulla rilevanza ai fini della

decisione della questione di legittimità costituzionale, pure

sollevata d'ufficio, dell'art. 395 c.p.c. nella parte in cui non

prevede l'esperimento della revocazione ordinaria (n. 4) o

straordinaria (n. 1) avverso ordinanza di sfratto per morosità

pronunciata ai sensi dell'art. 663 c.p.c.

Posto che giurisprudenza e preminente dottrina reputano appellabile

detta ordinanza le quante volte resa nella carenza delle condizioni

previste nell'art. 663 c.p.c., il pretore, in considerazione della

circostanza che l'ordinanza di sfratto, avverso la quale è stata

proposta istanza di revocazione con atto notificato il 20 giugno 1975,

era stata notificata il 10 giugno 1975 (e per giunta nella sede

dell'Amministrazione provinciale), avrebbe dovuto esporre le ragioni,

che lo inducevano in via alternativa a dissociarsi dal richiamato

orientamento dottrinale e giurisprudenziale (il che non ha fatto,

dappoiché l'accenno alla inappellabilità della ordinanza extra

ordinem, effettuato, a pag. 8 della copia del provvedimento, con

riguardo alla dottrina interpretativa della legislazione anteriore al

vigente codice, non è ovviamente idoneo all'uopo), ovvero a dire

inapplicabile al caso l'art. 396 c.p.c. che istituisce tra l'appello e

la revocazione rapporto di concorso successivo; il che neppure ha

fatto.

Pertanto, si impone la restituzione degli atti al pretore onde

questi motivi, in guisa puntuale, sulla rilevanza della questione di

legittimità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Salerno che, con la

ordinanza 15 marzo 1976, ha sollevato la questione di

costituzionalità dell'art. 395 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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