Sentenza n. 80/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 751/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo
comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la
determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi)
promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1978 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Padova, sul ricorso proposto da Ambrosio
Gino, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 24 maggio 1978 la Commissione tributaria di
secondo grado di Padova sollevava questione di costituzionalità
dell'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 - Norme
per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei
coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia
tributaria - per contrasto con gli artt. 3, 31, 53 della Costituzione.
La norma impugnata infatti escluderebbe la riliquidazione separata
dell'imposta nei confronti di ciascuno dei coniugi, fra l'altro quando
il rapporto tributario sia stato definito ai sensi del d.l. 5 novembre
1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre
1973, n. 823, e dunque, prevedendo la intangibilità del rapporto così
come definito in base alle norme sul cumulo, violerebbe quei medesimi
valori costituzionali che appunto la normativa sul cumulo viola,
secondo quanto ha ritenuto la Corte costituzionale nella sentenza 15
luglio 1976, n. 179.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 10 gennaio 1979.
Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione.
La salvezza dei rapporti esauriti non costituirebbe invero una
particolarità della normativa impugnata ma un principio generale che
nella fattispecie sarebbe stato puntualmente ribadito.
Nell'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato confermava gli
argomenti svolti. Considerato in diritto :
La questione non è fondata.
La Commissione tributaria di secondo grado di Padova denunzia
l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 12 novembre 1976, n. 751, "in
quanto la preclusione legislativa" in esso disposta "introduce una
ingiustificata eccezione al principio della separazione dei redditi in
contrasto quindi con gli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, la cui
violazione è stata assunta come fondamento della sentenza della Corte
costituzionale 15 luglio 1976, n. 179". Come è agevole dedurre dalla
legge n. 751 del 1976 la "preclusione legislativa" si concreterebbe
nella impossibilità di procedere ad una separata liquidazione della
imposta complementare perredditi a suo tempo definiti con la procedura
del c.d. condono (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito con
modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).
Si può innanzitutto osservare che l'"esaurimento" dei rapporti
tributari definiti da chi ha richiesto il condono emerge già con
chiarezza dal testo del primo comma dell'art. 11 del d.l. 5 novembre
1973, n. 660 (non modificato, per ciò che qui interessa, dalla legge
di conversione), secondo cuigiudizi in corso alla data di entrata in
vigore del decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione della
domanda del contribuente da parte del competente ufficio o
all'esibizione della domanda di definizione vistata dall'ufficio
finanziario a cui è stata presentata "e si estinguono per effetto
dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione o del pagamento dei tributi
dovuti". È evidente, dunque, che nella fattispecie sottoposta al
giudice a quo l'iscrizione a ruolo del tributo nella misura prescritta
dal provvedimento di condono estingueva a fortiori il rapporto fino
allora pendente, restando aperta la possibilità di modifica da parte
dell'ufficio o di contestazione del contribuente solo per errore
materiale o per violazione delle norme del decreto sul condono.
L'equivoco della parte privata può spiegarsi con la circostanza che
talvolta la formula legislativa del primo comma è stata citata
sostituendo erroneamente le parole "o del pagamento" con le altre "e
del pagamento", ingenerando la convinzione che solo il pagamento
integrale del tributo determinato secondo condono producesse
l'estinzione del rapporto: mentre è chiaro, anche secondo sistema, che
la iscrizione a ruolo (per le imposte riscosse mediante ruoli) o la
liquidazione erano poste in alternativa - con il risultato di
equipararle negli effetti estintivi - rispetto al pagamento. Pertanto
l'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, non fa
che prendere atto - lodevolmente esplicitandola - di una risultanza ben
presente nel sistema normativo vigente, che comporta appunto la
integrale assimilazione alla decisione o sentenza passata in giudicato
(o alla determinazione sintetica del reddito complessivo) della
definizione del reddito stesso con le procedure del condono.
Né si può ritenere arbitrario il collegamento stabilito dal
legislatore tra la domanda "irrevocabile" presentata dal contribuente
per ottenere la definizione o regolarizzazione delle situazioni
pendenti secondo i moduli predisposti dal provvedimento di condono e
l'"esaurimento" del rapporto cui la definizione si riferisce. In
realtà, quale che sia la figura giuridica dell'atto provocato dalla
"positiva manifestazione conciliativa" (sent. n. 32 del 1976) richiesta
da parte del contribuente (natura di transazione, secondo la relazione
ministeriale; di riconoscimento del debito, esclusa peraltro dalla
giurisprudenza della Cassazione; di atto unilaterale di accertamento
della pubblica amministrazione con adesione del contribuente, come si
è sostenuto per il concordato tributario), è certo che la domanda di
condono comporta la sostituzione della vecchia disciplina per la
definizione dell'accertamento con quella predisposta dal d.l. 5
novembre 1973, n. 660: così al sistema di determinazione del debito di
imposta previsto dalla legge precedente subentra il sistema previsto
dalla normativa sul condono. Non si può dunque, in questo caso, tener
conto della sequenza: disciplina del cumulo - sentenza della Corte
costituzionale - legge n. 751 del 1976, perché le norme sul cumulo
hanno perduto ogni capacità di incidere sulla situazione sottoposta al
giudice a quo, a seguito dell'intervento del legislatore che ha
regolato il condono.
Conclusivamente, il legislatore del 1976 non ha considerato
esauriti rapporti che tali non erano (sent. n. 16 del 1960 e sent. n.
88 del 1966) né ha confermato, conservandone il vigore (o addirittura
facendole rivivere), norme o disposizioni dichiarate illegittime da
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, ultimo comma, legge 12 novembre 1976, n. 751, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., con l'ordinanza della
Commissione tributaria di secondo grado di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte