Sentenza n. 80/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/4, commi
primo e terzo, del codice civile (adozione speciale) promosso con
ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Tribunale per i minorenni di
Palermo, nel procedimento di opposizione allo stato di adottabilità
di Saladino Felice, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 26 marzo
1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 il Tribunale per i
minorenni di Palermo sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 314/4, primo e terzo comma, del codice civile
per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La norma impugnata,
infatti, disponendo che l'adozione speciale è possibile solo nei
confronti di minore che non ha compiuto gli otto anni di età,
disciplinerebbe in modo ingiustificatamente deteriore la situazione dei
minori che hanno superato il detto limite e si trovano in stato di
abbandono per i quali è prevista solo la possibilità di ricorrere
all'affidamento familiare od all'adozione ordinaria, a strumenti che
offrirebbero una tutela non completa e non idonea ad appagare il
diritto di trovare una famiglia sostitutiva di quella legittima.
Essendo del tutto arbitrario fissare nell'età di otto anni il termine
ultimo per poter beneficiare dell'adozione speciale, la norma porrebbe
in essere una discriminazione correlata a "condizioni personali" e,
dunque, contrastante con l'espresso divieto stabilito dall'art. 3
della Costituzione.
Nella specie si trattava di minore nato a Palermo n 26 aprile 1966
nei cui confronti era stato dichiarato lo stato di adottabilità con
decreto emesso il giorno 11 luglio 1979, tenuto conto dei rapporti
assolutamente insignificanti che il medesimo intratteneva con la madre
e della irreperibilità del padre. Avverso tale decreto aveva proposto
rituale opposizione il Pubblico Ministero, in ragione appunto del
fatto che l'adottando aveva superato i limiti di età previsti dalla
legge.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 marzo 1980.
2. - Interveniva nel presente giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, deducendo
l'infondatezza della questione. Il limite di età stabilito per
procedere ad adozione speciale sarebbe ragionevolmente collegato con
gli scopi e la disciplina dell'istituto. Il completo inserimento del
minore in una nuova famiglia e la correlativa rescissione dei vincoli
con la famiglia di origine sarebbe possibile e giovevole per il minore
stesso solo se effettuato in tenera età. Il sistema legislativo del
resto prevede ulteriori strumenti (affidamento, affiliazione, adozione
ordinaria) diretti a tutelare gli interessi anche affettivi del minore
in circostanze diverse, oltreché a fini ulteriori (nel caso
dell'adozione ordinaria, ad esempio, anche ad assicurare una
discendenza a persone che non hanno figli legittimi o naturali ed a
procurare all'adottato i conseguenti diritti successori).
All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva le
argomentazioni svolte. Considerato in diritto :
Il Tribunale per i minorenni di Palermo solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 314/4, primo e terzo comma, del
codice civile, per contrasto con l'art. 3 (rectius, art. 3, primo
comma) della Costituzione, perché queste disposizioni stabiliscono
una diversa disciplina - in base alla condizione personale dell'età -
tra minori infraottenni ai quali può applicarsi l'istituto
dell'adozione speciale e minori che, avendo superato l'ottavo anno di
età, non possono fruire di questo tipo di adozione: di qui una
disparità di trattamento in ordine ad un istituto che offre una
tutela più completa al minore al fine del suo inserimento in una
famiglia sostitutiva di quella di origine.
La questione non è fondata. Infatti questa Corte non rinviene né
nell'ordinanza di rimessione né in altre pronunzie giurisprudenziali
motivi sufficienti per allontanarsi dalle valutazioni già espresse
nelle sentenze n. 145 del 1969 e n. 158 del 1971, sia pure a proposito
di fattispecie normative più specifiche nell'ambito della disciplina
in tema di età dell'adottando prevista dalla legge 5 giugno 1967, n.
431. Nelle citate sentenze si ammetteva senz'altro la possibilità che
l'adozione speciale fosse consentita "alle condizioni ed entro i
limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia
posto in essere in modo adeguato e razionale": atterrebbe poi al
merito della normativa la concreta determinazione di una disciplina
fondata sul presupposto che i primi otto anni di età del minore
rappresentino il periodo più adatto per un buon inserimento nella
famiglia adottiva.
Ciò non esclude che, alla luce dell'esperienza maturata
nell'applicazione della legge n. 431 del 1967 e in sede di
coordinamento tra la disciplina dell'adozione ordinaria e quella
dell'adozione speciale, si riconsideri la normativa denunziata
estendendo a tutti i minori la tutela accordata dalla legge n. 431 del
1967; anche allo scopo di superare le difficoltà nascenti dal
contemporaneo abbandono di più fratelli, di cui solo alcuni in
possesso del requisito di età attualmente richiesto.
Ma interventi di questa natura competono evidentemente al
legislatore, nel quadro, tra l'altro, delle misure da prendere per
dare attuazione alla Convenzione europea in materia di adozione dei
minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (ratifica ed esecuzione
a seguito della legge 22 maggio 1974, n. 357). L'art. 3 di questa
Convenzione contiene in particolare la significativa indicazione di un
limite massimo di età, allorché dichiara che l'accordo concerne
unicamente l'adozione di un minore il quale, nel momento in cui
l'adozione è richiesta, non abbia raggiunto l'età di 18 anni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 314/4, commi primo e terzo, del codice civile, questione
sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione
dall'ordinanza in epigrafe del Tribunale dei minorenni di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte