Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo

comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Interruzione volontaria

della gravidanza) promosso con l'ordinanza emessa il 29 luglio 1980 dal

giudice tutelare di Torino sull'istanza proposta da Bonanate Roberta,

iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - il giudice tutelare di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n.

194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione

volontaria della gravidanza"), che, nel disciplinare il caso in cui la

gestante che promuove la procedura per l'interruzione della gravidanza

sia di età inferiore ai diciotto anni, richiede l'assenso di chi

esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela, o in casi

particolari l'intervento del giudice tutelare;

2. - il giudice a quo deduce che il meccanismo previsto dalla norma

censurata violerebbe l'indicato parametro costituzionale in quanto

creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento:

a) tra gestanti maggiorenni e gestanti minorenni, ponendo soltanto

le seconde "nella condizione di dover accettare una maternità non

desiderata per il concorrere della volontà contraria vuoi dei genitori

vuoi del tutore", senza che tale risultato si giustifichi in

considerazione del limite gravante in via generale sulla capacità di

agire del minore;

b) entro la stessa cerchia delle minorenni, in quanto alle

gestanti, a parità di condizioni, verrebbe impedito ovvero consentito

interrompere la gravidanza in funzione di un dato estraneo alla loro

determinazione, quale l'attitudine morale o religiosa nei confronti

dell'aborto di chi deve integrare la volontà dell'interessata;

considerato che la questione, già sollevata in termini identici

dallo stesso giudice a quo con ordinanza del maggio 1979, è stata

dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 109 del 1981.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice tutelare di

Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte