Sentenza n. 80/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo
comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal Tribunale di Genova nel
procedimento relativo all'ammissibilità dell'appello proposto da
Adel Ahmad Mohamed, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 30 giugno 1986 dal Tribunale di Genova nel
procedimento relativo all'ammissibilità dell'appello proposto da
Praticò Antonio, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima
serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Adel Ahmad Mohamed, interrogato dal Tribunale di Genova ai
sensi degli artt. 348- bis e 450- bis del codice di procedura penale,
ritrattava le dichiarazioni accusatorie precedentemente rese nei
confronti di tale Khafaga e, previo arresto, veniva processato e
condannato dal Tribunale di Genova per il reato di autocalunnia
commesso in udienza.
Avverso tale sentenza l'imputato proponeva appello.
Il Tribunale di Genova, chiamato a decidere sull'ammissibilità
del gravame, denuncia, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, e 25, primo comma, della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non ammette il giudizio di appello contro la sentenza
pronunciata in primo grado dal tribunale per reato che, se non fosse
stato commesso nel corso di un'udienza davanti al tribunale, avrebbe
dovuto essere giudicato dal pretore.
Ricordate le sentenze costituzionali n. 117 del 1973 e n. 62 del
1981, con le quali la Corte ha ritenuto non fondate le medesime
questioni, il giudice a quo le ripropone, basandosi sia sul tempo
trascorso, che imporrebbe una revisione delle statuizioni allora
adottate, sia sugli interventi legislativi, che hanno sottratto al
tribunale la cognizione in sede di appello dei reati di competenza
del pretore.
Si sostiene, a tale riguardo, che, mentre nel sistema originario
del codice, il reato di competenza del pretore veniva giudicato in
primo grado dal giudice competente per l'appello, "così che una
qualche giustificazione del meccanismo poteva ricavarsi dal fatto che
la pronuncia emessa, sia pure in primo grado, da quest'ultimo giudice
veniva, in certo qual senso, a dire la parola definitiva in merito
essendo stata emanata dal giudice competente a tale funzione", dopo
la legge 31 luglio 1984, n. 400, che ha devoluto in ogni caso
l'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale alla corte
d'appello, l'impossibilità di proporre qualsiasi gravame di merito
sarebbe del tutto ingiustificata.
Dal regime previsto dall'art. 435, terzo comma, del codice di
procedura penale, conseguirebbe, infatti, non soltanto la privazione
di un grado di giurisdizione, ma anche il venir meno "della
possibilità di ottenere una valutazione da parte di un ufficio
giudiziario", il quale, ormai, dopo la riforma del 1984, "appare
istituito in maniera esclusiva e completa per il riesame in merito
dei provvedimenti"; un ufficio che, a seguito dell'avvenuta
concentrazione di tutti i procedimenti in sede di appello nella sua
competenza, rappresenta un vero e proprio "giudice naturale di
secondo grado", dotato di competenza generale per materia e per
territorio.
Di qui lo "stridente caso di illogicità normativa oltre che di
trattamento disuguale fra giudizi ugualmente di competenza, in
secondo grado, della corte d'appello", derivante dalla persistente
possibilità di proporre appello nel caso di procedimento relativo a
reato commesso in udienza davanti al tribunale, se appartenente alla
sua cognizione. Senza contare che l'impossibilità dell'appello nel
caso di reato appartenente alla cognizione del pretore commesso
all'udienza del tribunale si può verificare solo in forza "di una
scelta discrezionale del pubblico ministero", in tal senso dovendosi
interpretare il combinato disposto degli artt. 435, secondo comma, e
436 del codice di procedura penale.
La situazione non differirebbe sostanzialmente dal regime della
"competenza prorogata pretorile" e dal regime della "rimessione dei
procedimenti" (entrambi dichiarati costituzionalmente illegittimi con
sentenza n. 88 del 1962), istituti attraverso i quali, a seguito di
una scelta discrezionale del pubblico ministero, "il reato commesso
in udienza davanti ad un giudice di competenza superiore può essere
giudicato da quest'ultimo o meno a seguito soltanto di una
valutazione pienamente discrezionale del magistrato titolare
dell'azione penale".
In conclusione, dopo l'intervento del legislatore del 1984, l'art.
435, terzo comma, del codice di procedura penale costituirebbe "una
anomalia aberrante, non giustificata da nessun principio logico o
ragionevole, così da far apparire la norma colpita da un vero e
proprio vizio di illegittimità costituzionale".
Il fatto che, nel caso di reato commesso in udienza davanti alla
corte d'appello, resterebbe comunque precluso il riesame nel merito,
costituisce un'eccezione al normale regime della impugnabilità delle
sentenze "dovuta a motivi di impossibilità materiale": un'eccezione
che, secondo il giudice a quo, "non sembra possa inficiare il
ragionamento sopra svolto relativamente a tutte le altre ipotesi, in
cui invece la effettuazione di un giudizio di appello rimane
possibile".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44, prima serie speciale, del
10 settembre 1986.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che,
richiamandosi alle sentenze costituzionali n. 117 del 1973 e n. 62
del 1981, chiede una pronuncia di manifesta infondatezza per quel che
attiene ai profili riferiti agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in
quanto i mutamenti legislativi successivamente intervenuti non
appaiono in grado di modificare i termini della questione, fermo
restando che, per insegnamento della Corte, il principio del doppio
grado di giurisdizione non riceve tutela costituzionale. Con riguardo
all'art. 25 della Costituzione, l'Avvocatura Generale osserva che,
così come prospettata, la questione "attiene alla disciplina non
dell'appello, ma del giudizio di primo grado", in quanto la "scelta
discrezionale" del pubblico ministero determina la cognizione del
reato da parte del tribunale, se l'azione penale viene immediatamente
esercitata, ovvero del pretore, se si procede in un tempo successivo:
ciò che si verifica per il giudizio di secondo grado è solo un
effetto ulteriore ed indiretto della scelta inizialmente operata.
3. - Identiche le questioni sollevate dallo stesso Tribunale di
Genova con ordinanza del 30 giugno 1986 nel procedimento penale a
carico di Praticò Antonio, anch'egli arrestato in udienza per il
delitto di autocalunnia.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58, prima serie speciale, del
10 dicembre 1986.
Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, svolgendo deduzioni identiche a quelle formulate in ordine
alla prima ordinanza. Considerato in diritto
1. - Con due ordinanze di rimessione dall'identico contenuto, il
che comporta la riunione dei relativi giudizi, il Tribunale di Genova
sottopone al vaglio di questa Corte l'art. 435, terzo comma, del
codice di procedura penale, "nella parte in cui non ammette il
giudizio di appello contro la sentenza di questo stesso tribunale
pronunciata in primo grado relativamente ad un reato che sarebbe
stato di competenza del pretore" se non fosse stato commesso nel
corso di un'udienza davanti al tribunale: la norma denunciata
contrasterebbe con una pluralità di parametri (artt. 3, 24, secondo
comma, 25, primo comma, della Costituzione) variamente considerati e
collegati.
2. - Per quanto riguarda la rilevanza delle questioni proposte, il
giudice a quo si dà carico di giustificare la particolarità del
momento processuale utilizzato per adire la Corte. Le questioni sono
state, infatti, sollevate dal Tribunale di Genova dopo aver
pronunciato sentenza di condanna, nella fase preordinata (art. 207
del codice di procedura penale) alla verifica dell'ammissibilità
dell'impugnazione da parte dello stesso giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.
In entrambi i casi di specie, a dolersi della sentenza con il
mezzo dell'appello era stato l'imputato ritenuto colpevole di
autocalunnia, reato di competenza del pretore, ma giudicato dal
tribunale ai sensi dell'art. 435, secondo comma, del codice di
procedura penale. Richiamandosi al terzo comma del medesimo articolo,
là dove dispone che "quando il tribunale abbia giudicato di un reato
di competenza del pretore...la sentenza è soggetta soltanto al
ricorso per cassazione", il Procuratore della Repubblica di Genova
aveva formalmente richiesto al Tribunale di applicare l'art. 207 e,
quindi, di dichiarare inammissibile il gravame dell'imputato. Ma
proprio i dubbi sulla legittimità costituzionale della parte
dell'art. 435, terzo comma, richiamata dal Pubblico ministero
inducevano il Tribunale a differire la decisione sulla richiesta, in
quanto, "se la norma fosse illegittima, il proposto appello sarebbe
ammissibile in base alle regole generali sull'appellabilità delle
sentenze di primo grado pronunciate dal tribunale", con evidenti
riflessi in ordine all'applicabilità dell'art. 207.
3. - Così rivendicate, ad un tempo, grazie ad argomentazioni
pienamente da condividere, sia, in genere, la legittimazione del
giudice penale a sollevare questioni di costituzionalità in una
fase, come quella configurata dall'art. 207 del codice di procedura
penale, esclusivamente destinata al controllo dell'ammissibilità
dell'impugnazione proposta contro il provvedimento che il giudice
stesso ha emanato (con ovvia limitazione, s'intende, alle questioni
concernenti la rituale esperibilità del gravame), sia, in ispecie,
la rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale aventi ad
oggetto la parte dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura
penale in concreto denunciata, il Tribunale di Genova prospetta
sostanzialmente un triplice ordine di questioni. Oggetto ne è sempre
tale parte dell'art. 435, mentre diversi sono i parametri
costituzionali di volta in volta invocati, facendosi riferimento con
la prima agli artt. 3 e 24, con la seconda all'art. 25, con la terza
agli artt. 3 e 25 della Costituzione. Si tratta, peraltro, di
questioni che, in linea di massima, come meglio si preciserà più
oltre, sono già state tutte affrontate e decise da questa Corte nel
senso della non fondatezza (v., in proposito, oltre alle sentenze n.
117 del 1973 e n. 62 del 1981, puntualmente ricordate dalle ordinanze
di rimessione, la sentenza n. 122 del 1963).
4. - Il giudice a quo con apprezzabile scrupolo si dà carico
dell'esigenza di riproporre le questioni già esaminate adducendo
nuovi argomenti ed indicando nuovi profili. A tal fine, si fa
soprattutto leva, da un lato, sulla circostanza del "tempo decorso
nel frattempo", senza che si sia provveduto "alla revisione
dell'intera disciplina" del giudizio immediato per i reati commessi
in udienza, e, dall'altro, sulle modificazioni che hanno coinvolto
"altre parti della normativa processuale", con più spiccato riguardo
ai mutamenti intervenuti in forza della legge 31 luglio 1984, n. 400,
la quale "ha devoluto in ogni caso l'appello contro le sentenze dei
pretori e dei tribunali alla corte d'appello, così che il tribunale
ha perduto ogni competenza di secondo grado".
5. - Il primo dei due argomenti viene, più in particolare,
utilizzato per giustificare il riesame della questione proposta in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 62 del 1981. Infatti,
ad avviso del giudice a quo, il tempo inutilmente trascorso
dall'emanazione di tale pronuncia mal si concilierebbe con la
"sollecitazione" che, nella parte conclusiva della motivazione di
quella sentenza, sarebbe stata rivolta "al legislatore ordinario
affinché questi provvedesse alla revisione dell'intera disciplina"
processuale dei reati commessi in udienza, onde eliminare la carenza
del doppio grado di giurisdizione nei casi contemplati dall'art. 435,
terzo comma, del codice di procedura penale.
6. - La questione è manifestamente infondata.
Il profilo indicato come nuovo non incide sui termini del
problema. E ciò non tanto perché il rilievo secondo cui la
"sollecitazione" della Corte non "ha sortito alcun seguito" potrebbe
incontrare, a breve, una smentita negli ormai avanzati sviluppi dei
lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale (il punto 44
dell'art. 2 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, configura
"il giudizio immediato" in modo del tutto inedito, mentre il punto 74
fa cenno ai reati commessi in udienza solo con riguardo alla falsa
testimonianza, vietando l'"arresto in udienza del testimone
sospettato di testimonianza falsa o reticente'); quanto perché la
Corte, una volta escluso che la scarsa ragionevolezza addebitata
all'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale sia "tale
da conferire consistenza ad una censura di costituzionalità", si era
più che altro preoccupata - lo riconoscono, del resto, le stesse
ordinanze di rimessione - di "segnalare" al legislatore ordinario
come "l'intera disciplina processuale dei reati commessi in udienza
sia suscettibile di una opportuna riconsiderazione in sede
legislativa", con ciò rivolgendo non un monito, ma semplicemente un
invito.
Né va, d'altronde, dimenticato che nello stesso "frattempo" la
Corte ha avuto modo di ribadire più volte (sentenze n. 224 del 1983,
n. 299 del 1985, n. 200 del 1986) come la salvaguardia del diritto di
difesa ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione non
comporti necessariamente la previsione del grado di appello. In
ordine, poi, alla denunciata disparità fra la regolamentazione
dell'appello nei giudizi ordinari e la regolamentazione dell'appello
nei giudizi immediati, è chiaro che la "peculiarità del contesto"
in cui questi ultimi si svolgono (sentenza n. 62 del 1981) continua a
non poter essere in alcun modo messa in discussione, tanto evidenti
sono gli elementi che li caratterizzano.
7. - Per la questione proposta in riferimento all'art. 25, primo
comma, della Costituzione, anch'essa già dichiarata non fondata (sia
pur solo in termini di non pertinenza del parametro invocato) con la
sentenza n. 62 del 1981, l'"argomento nuovo" viene basato su
"disposizioni legislative già in vigore al momento" sia di tale
decisione sia della precedente sentenza n. 117 del 1973, riguardante
in modo più specifico i rapporti tra il principio costituzionale del
giudice naturale precostituito per legge e la predeterminazione della
competenza in sede di appello. Il giudice a quo richiama, in
particolare, il combinato disposto degli artt. 435, secondo comma, e
436, prima parte, del codice di procedura penale, che, con
l'includere fra i limiti all'applicabilità del giudizio immediato la
natura del reato od altre gravi ragioni, demanderebbe ad una
valutazione discrezionale del pubblico ministero la scelta del rito e
la conseguente esperibilità o non esperibilità dell'appello nel
caso in cui un reato di competenza pretorile sia commesso all'udienza
di un giudice di competenza superiore. La situazione sarebbe
"sostanzialmente analoga alle figure della competenza prorogata
pretorile e della rimessione dei procedimenti" dal pretore al
tribunale, entrambe dichiarate costituzionalmente illegittime dalla
sentenza n. 88 del 1962, perché incompatibili con l'art. 25, primo
comma, della Costituzione.
8. - La questione è manifestamente infondata.
L'argomento indicato come nuovo non può dirsi tale, in quanto le
disposizioni su cui si basa sono già state oggetto di uno specifico
intervento di questa Corte: con la sentenza n. 122 del 1963 è stata,
infatti, dichiarata non fondata un'analoga questione di legittimità
costituzionale degli artt. 435 e 436 del codice di procedura penale,
in riferimento all'art. 25 della Costituzione, muovendo dal rilievo
che l'art. 436, nell'escludere il giudizio immediato "per il motivo
della natura del reato o per altri gravi motivi, intende far
riferimento a dati idonei ad una valutazione oggettiva". Si tratta,
cioè, di dati che obbligano il giudice (e, prima di lui, il pubblico
ministero) a portare l'"esame su fatti specifici", così
condizionando la scelta del rito "all'accertamento della sussistenza
di presupposti di fatto indicati dalla norma, in modo da consentire
alle parti di far valere ogni ragione di proprio interesse". Casi,
quindi, "diversi" - lo si era espressamente sottolineato nella
motivazione - da quelli oggetto della sentenza n. 88 del 1962,
caratterizzati, invece, da una delibazione fondata su giudizi di
congruenza liberamente discrezionali.
La soluzione dell'attuale questione, anche se proposta, per ovvie
ragioni di rilevanza, sotto il profilo delle conseguenze che dal
combinato disposto degli artt. 435, secondo comma, e 436 ricadono
sull'applicazione dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura
penale, non può non adeguarsi alla stessa ratio decidendi della
sentenza n.122 del 1963, tanto più nella mancanza di deduzioni in
senso contrario diverse da quelle già confutate in tale occasione.
9. - I cambiamenti apportati negli ultimi tempi ad altre parti
della normativa processuale e, soprattutto, quelli prodotti dalla
legge 31 luglio 1984, n. 400, rappresentano l'argomento nuovo a
sostegno della questione proposta in riferimento agli artt. 3 e 25,
primo comma, della Costituzione, anch'essa già dichiarata non
fondata con la sentenza n. 62 del 1981. Riconosce, infatti, il
giudice remittente che, prima della legge 31 luglio 1984, n. 400,
"una qualche giustificazione del meccanismo" previsto dal terzo comma
dell'art. 435 del codice di procedura penale "poteva ricavarsi dal
fatto" che, nel caso di reato di competenza pretorile giudicato in
primo grado dal tribunale, la pronuncia non appellabile risultava pur
sempre emessa "da quello che sarebbe stato naturalmente il giudice
d'appello" per i reati di competenza del pretore. Ora, però, la
situazione determinatasi ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio
1984, n. 400 - che, nel sostituire il testo dell'art. 512 del codice
di procedura penale, ha demandato alla corte d'appello, per regola
generale, oltreché il tradizionale giudizio di secondo grado nei
confronti delle sentenze del tribunale, il giudizio di secondo grado
nei confronti delle sentenze del pretore - renderebbe del tutto
irragionevole l'esclusione dell'appello nei casi in cui un reato di
competenza pretorile sia giudicato dal tribunale perché commesso nel
corso di una sua udienza. La "stridente illogicità normativa", anzi
"l'anomalia aberrante", insita in una situazione del genere
deriverebbe dal mancato adeguamento del sistema a due concomitanti
innovazioni di grande portata: quella che ha tolto al tribunale ogni
competenza di secondo grado e quella che, correlativamente, è venuta
a caratterizzare la corte d'appello come "un vero e proprio giudice
naturale di secondo grado".
10. - La questione non è fondata.
L'argomento addotto come nuovo è, questa volta, indiscutibilmente
tale, ma, anche se sviluppato con intensità di impegno ed acutezza
di osservazioni, non ha forza sufficiente per disattendere le
conclusioni raggiunte in passato.
Quanto allo "stridente trattamento disuguale fra giudizi
ugualmente di competenza, in secondo grado, della corte d'appello" -
nel senso che in caso di "reato commesso in udienza davanti al
tribunale e di competenza di tale ufficio" permane la possibilità di
appellare, mentre la stessa possibilità viene esclusa in caso di
"reato di competenza pretorile giudicato dal tribunale" - la
situazione, sotto il profilo dell'appellabilità o no della sentenza
di primo grado, non appare sostanzialmente diversa da quella che,
prima della riforma del 1984, si registrava (ed oggi ancora si
registra) fra il caso di reato commesso in udienza davanti alla corte
di assise, ma di competenza di tale ufficio, ed il caso di reato di
competenza del pretore (o del tribunale) giudicato dalla corte
d'assise, senza che ne fosse stato tratto motivo per dichiarare
illegittimo il terzo comma dell'art. 435 del codice di procedura
penale.
Per quanto riguarda la lamentata sottrazione del processo a quello
che viene definito dal giudice a quo "un vero e proprio giudice
naturale di secondo grado" - a parte che la novità assunta a base di
tale definizione, cioè il concentrarsi nella corte d'appello del
potere di decidere come giudice di secondo grado, si è avverata nel
solo ambito dal processo penale - resta ostacolo insuperabile, quale
punto fermo della giurisprudenza di questa Corte, il rilievo decisivo
che, ai fini perseguiti dall'art. 25, primo comma, della
Costituzione, esplica la precostituzione per legge del giudice
competente, certamente non disattesa, né prima né ora, dal terzo
comma dell'art. 435. Tanto più, se si considera che una naturalità
del giudice distinta dalla precostituzione per legge non avrebbe
neppure modo di configurarsi rispetto ad un grado processuale, come
quello di appello, non costituzionalmente garantito.
Per ciò che concerne, infine, la "stridente illogicità"
intrinseca - addebitata ad un sistema normativo congegnato in termini
tali da demandare il giudizio immediato ad un organo che, in caso di
giudizio ordinario, non sarebbe competente né in primo né in
secondo grado, così da privare al tempo stesso della rispettiva
competenza sia il giudice di primo grado (il pretore) sia il giudice
di secondo grado (la corte d'appello) - non si può non rilevare come
situazioni sostanzialmente analoghe fossero riscontrabili anche
all'epoca della sentenza n. 62 del 1981: si pensi al caso di un reato
di competenza pretorile commesso all'udienza di una corte di assise
oppure all'udienza di una corte d'appello. È pur vero - e su questo
insiste particolarmente l'ordinanza di rimessione - che, a differenza
del caso per ultimo richiamato, il tribunale non ha ora alcuna
competenza quale giudice di appello. Ma si tratta di un aspetto che
non riveste importanza decisiva, non solo perché la privazione del
grado di appello e la conseguente sottrazione dell'imputato al
giudice competente per tale grado non possono tradursi in un vizio di
legittimità costituzionale se dovute ad una scelta del legislatore
che non discrimini fra le parti, ma anche, e più ancora, perché, in
caso di giudizio immediato per reato di competenza pretorile, il
tribunale opera come giudice di primo, sia pur unico, grado;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le
ordinanze in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in
epigrafe;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte