Sentenza n. 80/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/03/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione Marche riapprovata il 13 maggio 1988 dal Consiglio
regionale avente per oggetto: "Finanziamento in materia di edilizia
residenziale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 2 giugno 1988, depositato in cancelleria il 9
successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e
l'avv. Piero Alberto Capotosti per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 2 giugno 1988 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Marche,
intitolata "Finanziamento in materia di edilizia residenziale",
approvata il 15 dicembre 1987 e riapprovata, a seguito del rinvio
governativo, il 13 maggio 1988, in quanto ritenuta contrastante, al
suo art. 1, con l'art. 117 della Costituzione, in riferimento
all'art. 109, comma terzo, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Il ricorrente osserva che, in conformità con le osservazioni
formulate con l'atto di rinvio del 1° aprile 1988, la legge
riapprovata dalla Regione Marche, prevedendo la concessione di
contributi regionali comportanti per i mutuatari una riduzione del
costo dei mutui del 60% rispetto al tasso di riferimento in vigore al
momento della stipula del mutuo edilizio, non garantirebbe, sempre e
comunque, il rispetto dei tassi agevolati minimi stabiliti dai
provvedimenti statali per il settore e violerebbe, pertanto, l'art.
109, comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977.
Secondo quest'ultimo, infatti, le competenze regionali in tema di
agevolazioni di credito nel settore dell'edilizia sono tenute a
rispettare, oltreché i limiti massimi stabiliti in base a leggi
dello Stato (primo comma) e le determinazioni dei tassi massimi
praticabili dagli istituti (secondo comma), i tassi minimi di
interesse posti a carico dei beneficiari di mutui agevolati (terzo
comma). Si tratta di limiti riservati allo Stato in quanto esercizio
delle funzioni riconducibili alla fondamentale responsabilità di
governo del credito come strumento della politica economica e
monetaria nazionale. Ebbene, tali limiti risulterebbero superati
dalla legge impugnata, in quanto, ad avviso del ricorrente,
l'abbattimento del tasso di interesse a carico dei mutuatari in
misura pari al 60% di quello di riferimento porterebbe il tasso a
carico dei beneficiari al di sotto della misura determinata dai
provvedimenti statali. Infatti, considerato che il tasso di
riferimento è pari al 14,10%, l'abbattimento del 60% porta a tassi
minimi di interesse a carico dei beneficiari pari all'8,46%, il quale
è inferiore al tasso minimo del 9% (corretto, poi, nel corso
dell'udienza pubblica, al 9,9%) previsti dai provvedimenti statali.
2. - Si è regolarmente costituita la Regione Marche chiedendo,
innanzitutto, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Sotto questo profilo, la Regione osserva, in primo luogo, che la
legge riapprovata, dopo il primo rinvio governativo, nella seduta
consiliare del 1° marzo 1988 non poteva considerarsi, sulla base dei
criteri enunciati dalla sent. n. 158 del 1988 di questa Corte, come
legge "nuova" ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, in quanto le
modifiche apportate al testo rinviato riguardavano esclusivamente le
norme oggetto del rinvio ed erano dirette a conformarsi alle censure
governative. Pertanto, secondo la resistente, il secondo rinvio della
legge, effettuato il 2 aprile 1988, andrebbe considerato come frutto
di un'illegittima reiterazione del controllo governativo previsto
dall'art. 127 della Costituzione. Sulla base di ciò, poiché il
secondo rinvio dovrebbe esser considerato tamquam non esset, cioè
nullo-inesistente in quanto emanato in carenza assoluta di potere, il
ricorso dovrebbe esser ritenuto tardivo, per il fatto che sarebbe
stato presentato oltre il termine perentorio previsto dal ricordato
art. 127, comma quarto (quindici giorni a partire dalla comunicazione
della legge riapprovata), termine che il Governo, con il secondo
illegittimo rinvio, ha tentato surrettiziamente di interrompere.
È vero, continua la resistente, che, secondo la giurisprudenza
costituzionale, quando la regione non solleva conflitto di
attribuzione contro il rinvio illegittimamente reiterato e riapprova
nuovamente la legge, si ritengono sanati i vizi relativi al secondo
rinvio sul presupposto che il rinvio reiterato sia invalido, ma
efficace. Tuttavia, secondo la regione, questo indirizzo, peraltro
non ancora consolidato, meriterebbe approfondimenti vòlti a
contrastarne l'impostazione di fondo, vale a dire l'idea che la
riapprovazione del Consiglio regionale valga come acquiescenza
implicita da parte della regione. Quest'idea sarebbe errata, in
quanto "la riapprovazione opera sostanzialmente come una forma
indiretta di ricorso, conseguendo così, anche se in modo mediato ma
molto più fisiologico e rapido, la piena tutela giurisdizionale
anche nei confronti della regione, appunto attraverso il sindacato
della Corte costituzionale, adita eventualmente dal Governo in via di
azione, sull'intero procedimento di formazione della legge". La
riapprovazione, pertanto, al pari dell'impugnazione, costituirebbe un
modo di reazione, e non già di accettazione o di acquiescenza tacita
di fronte al rinvio reiterato, essendo proprio diretta a rimuovere il
fatto impeditivo dell'ulteriore corso dell'iter legis regionale
rappresentato dal rinvio reiterato. Essa, in altre parole, non rivela
affatto, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, la volontà di
accettazione della situazione determinata dal rinvio reiterato, ma
rivela, anzi, la volontà di instaurare una situazione nuova, che
rimuova e si sovrapponga alla precedente, assicurando in modo
diretto, e senza l'aleatorietà di un conflitto di attribuzioni con
lo Stato, la ripresa dell'ulteriore corso dell'iter legis regionale.
Alla resistente non sembra neppure condivisibile l'affermazione
che, per effetto della riapprovazione, si produrrebbe un assorbimento
dei vizi del rinvio. Secondo la regione, la delibera consiliare di
riapprovazione rappresenterebbe l'atto iniziale di una serie
procedimentale, avente l'effetto, al pari della "proposta", di
promuovere un sub-procedimento di integrazione dell'efficacia della
legge regionale, di modo che l'eventuale giudizio di
costituzionalità successivamente instauratosi non dovrebbe limitare
il proprio oggetto alla sola delibera consiliare di riapprovazione,
ma andrebbe esteso a tutto l'intero sub-procedimento iniziato per
l'appunto con l'atto di rinvio, i cui vizi, proprio per la
prospettata connessione procedimentale, ridonderebbero
necessariamente nella delibera di riapprovazione. In altre parole,
l'intero sub-procedimento introdotto dall'atto di rinvio
rappresenterebbe uno dei presupposti processuali, la cui esistenza
dovrebbe esser accertata preliminarmente dalla Corte in sede di
giudizio avverso una legge regionale e i cui vizi, come nel caso di
reiterazione del rinvio (che fa decadere il Governo dal potere di
impugnativa per decorrenza dei termini), dovrebbero portare a una
pronunzia d'inammissibilità.
Nel merito, la Regione Marche ritiene che il ricorso sia
infondato, in quanto la legge impugnata pone un meccanismo di
finanziamento, peraltro identico a tante altre leggi regionali in
vigore in diversi settori, che non pregiudicherebbe in alcun modo la
competenza statale in ordine alla determinazione dei tassi minimi a
carico dei beneficiari (art. 109, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del
1977), non essendo diretto a contrastare o ad incidere sulla manovra
statale dei tassi, ma a specificare esclusivamente l'ammontare dei
contributi regionali agli istituti di credito fondiario.
3. - In prossimità dell'udienza la Regione Marche ha presentato
una memoria con la quale insiste nelle proprie richieste per
l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, ribadendo, in
relazione alla prima richiesta, i motivi già formulati nell'atto di
costituzione. Per quanto riguarda il merito, la regione afferma di
essersi conformata, in sede di riapprovazione ai rilievi governativi.
Nel primo rinvio, infatti, il Governo aveva censurato il fatto che il
meccanismo di agevolazione stabilito, prevedendo contributi regionali
tali da ridurre di cinque punti il costo dei mutui a carico dei
mutuatari in confronto al tasso di riferimento nazionale, non avrebbe
rispettato la determinazione statale dei tassi minimi a carico dei
mutuatari in presenza di variazioni del suddetto tasso di
riferimento. Il rispetto sarebbe invece garantito, secondo la
regione, dal nuovo testo della legge che ha parametrato i contributi,
anziché a una misura fissa, alla misura del 60% rispetto al tasso di
riferimento esistente al momento della stipula del contratto di
mutuo. Considerato in diritto
1. - Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato
in epigrafe concerne la legge della Regione Marche, dal titolo
"Finanziamento in materia di edilizia residenziale", riapprovata, a
seguito di un rinvio governativo, il 13 maggio 1988. Tale legge è
impugnata in relazione al suo art. 1, primo comma, il quale prevede
la concessione da parte della regione di contributi decennali
costanti, tali da ridurre il costo dei mutui a carico dei mutuatari
in misura pari al 60% del tasso di riferimento in vigore al momento
del contratto definitivo di mutuo. Il ricorrente sospetta che tale
legge sia costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 117
della Costituzione, come attuato dall'art. 109, comma terzo, del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale, disponendo che la
determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari
in materia di crediti agevolati per l'edilizia pubblica è riservata
allo Stato nell'esercizio delle sue competenze di indirizzo e
coordinamento (art. 3, legge 27 luglio 1975, n. 382), comporta il
rispetto da parte dei provvedimenti regionali dei tassi minimi di
interesse fissati dallo Stato.
La Regione Marche eccepisce pregiudizialmente che il ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri sia inammissibile, in quanto
basato su un rinvio per il riesame, che, essendo stato reiterato dopo
che il Consiglio aveva già riapprovato la legge senza connotarla
come legge "nuova" ai sensi dell'art. 127 della Costituzione,
dovrebbe esser viziato da un'invalidità insanabile o, comunque, non
sanata o "non accettata" dalla nuova riapprovazione della legge, in
relazione alla quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
presentato ricorso per illegittimità costituzionale.
2. - L'eccezione di inammissibilità va respinta.
Dopo che nella seduta del 15 dicembre 1987 il Consiglio regionale
delle Marche aveva approvato la legge sul finanziamento all'edilizia
residenziale prevedendo la concessione di contributi regionali agli
istituti di credito comportanti la riduzione del costo dei mutui a
carico dei mutuatari di cinque punti rispetto al tasso di riferimento
fissato dallo Stato, il 18 gennaio 1988 il Governo ha rinviato una
priva volta la legge osservando che la predetta disposizione non
garantiva, in relazione alle variazioni del tasso di riferimento, il
rispetto dei tassi minimi a carico dei beneficiari, determinati dallo
Stato ai sensi dell'art. 109, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del
1977. Nella seduta del 1° marzo 1988 il Consiglio regionale delle
Marche ha riapprovato la legge rinviata modificando soltanto la
disposizione censurata nel senso di prevedere che l'ammontare dei
contributi regionali fosse determinato in modo da ridurre il costo
dei mutui a carico dei beneficiari in misura pari al 60% del tasso di
riferimento in vigore al momento del contratto definitivo di mutuo.
Il 2 aprile 1988 il Governo ha rinviato una seconda volta la stessa
legge regionale, rilevando che anche la nuova formulazione della
disposizione censurata non garantiva il rispetto dei tassi minimi
agevolati stabiliti dai provvedimenti statali per il settore
edilizio. Avendo il Consiglio regionale riapprovato a maggioranza
assoluta e senza alcuna modificazione la medesima legge nella seduta
consiliare del 13 maggio 1988, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha presentato il ricorso di cui è causa.
Alla luce degli eventi ora descritti, la difesa della Regione
Marche eccepisce l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che il
rinvio cui è seguita la riapprovazione della legge oggetto
dell'attuale impugnazione deve considerarsi illegittimo, in quanto è
stato reiterato nonostante che la legge fosse stata precedentemente
riapprovata con modifiche concernenti soltanto le norme incise dal
precedente rinvio e non potesse, quindi, esser considerata come legge
"nuova" ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Tale
illegittimità, ad avviso della Regione, potrebbe essere ancora
eccepita nell'attuale giudizio di costituzionalità, per il fatto che
il rinvio reiterato dovrebbe esser considerato come
nullo-inesistente, in quanto emanato in assoluta carenza di potere,
oppure, ove dovesse essere ritenuto invalido ma efficace, non si
potrebbe considerare la successiva riapprovazione regionale come una
forma di acquiescenza tacita o, comunque, come un atto in conseguenza
del quale siano sanati o risultino assorbiti i vizi del rinvio.
Questa conseguenza non sarebbe possibile, secondo la Regione,
soprattutto perché il rinvio costituirebbe l'atto iniziale di un
sub-procedimento vo'lto all'integrazione dell'efficacia della legge
regionale, per cui i suoi vizi ridonderebbero in vizi dell'intero
sub-procedimento e della riapprovazione stessa, eccepibili nel corso
del giudizio di illegittimità costituzionale avente ad oggetto
quest'ultima. In ogni caso, conclude la Regione, l'asserita
illegittimità del rinvio comporterebbe una decadenza del Governo dal
potere di impugnare la legge regionale per decorrenza dei termini, di
modo che il ricorso dovrebbe esser comunque dichiarato inammissibile.
3. - Le argomentazioni addotte dalla Regione Marche non possono
essere condivise.
Va, innanzitutto, respinta l'opinione secondo la quale l'atto di
rinvio illegittimamente reiterato sia affetto da vizi insanabili e
sempre eccepibili, in quanto dovrebbe esser considerato come
radicalmente nullo o inesistente perché emanato da un soggetto
assolutamente carente di potere. Infatti, pur a voler tralasciare,
per il momento, ogni osservazione circa la natura e la funzione
dell'atto di rinvio nell'ambito del procedimento di formazione della
legge regionale, il vizio della reiterazione suppone che lo stesso
soggetto titolare del potere di rinvio eserciti tale potere più
volte di quanto gli sia consentito dalla Costituzione e, pertanto, è
un vizio logicamente inassociabile alla configurazione di un
esercizio di un potere da parte di un soggetto che ne sia
assolutamente carente. Del resto, nel considerare la reiterazione del
rinvio governativo nei confronti della medesima legge come una
violazione dell'art. 127 della Costituzione (v. sentt. nn. 158 del
1988, 79 del 1989), questa Corte ha chiaramente supposto con le
proprie pronunzie di essere in presenza, nell'ipotesi, di un atto
invalido ma efficace (v. anche sent. n. 154 del 1967), di un atto,
cioè, che impedisce l'immediata promulgazione della legge da parte
del Presidente regionale e che, tuttavia, può essere annullato dalla
Corte costituzionale ove sia adita dalla regione attraverso la via
del conflitto di attribuzione (v. sent. n. 8 del 1967).
Egualmente non condivisibili sono le considerazioni che la Regione
Marche adduce sul presupposto che l'atto di rinvio reiterato sia
semplicemente annullabile. Non si può, infatti, sostenere che il
rinvio sia l'atto iniziale dello stesso sub-procedimento che si
conclude con la riapprovazione regionale della legge rinviata,
sicché nel giudizio sorto con l'impugnazione di quest'ultima sarebbe
possibile far valere i vizi dell'intero sub-procedimento, a partire
da quelli del rinvio stesso. Se è vero, come questa Corte ha più
volte affermato (v. sentt. nn. 147 del 1972, 212 del 1976, 107 del
1983, 72 del 1985, 217 del 1987, 726 del 1988), che il rinvio entra
in un procedimento di controllo unitario, nel senso che tra il rinvio
e il ricorso (eventualmente presentato) devono sussistere una
sostanziale corrispondenza ai motivi addotti e una medesima
valutazione della contrarietà alla Costituzione della legge
censurata, ciò non può significare, tuttavia, che si tratti di un
identico procedimento, nel quale, secondo il proprio concetto, tutti
gli atti cospirano al medesimo fine e compartecipano alla stessa
funzione. In altre parole, se, al pari del rinvio presidenziale delle
leggi statali, quello governativo riguardante le leggi regionali è
espressione di un potere diretto a innescare una riflessione
dell'organo deliberativo in relazione alle osservazioni prospettate
(v. sent. n. 158 del 1988), tuttavia, a differenza di quello, esso
non proviene da un soggetto che compartecipa al procedimento di
formazione delle leggi, se pure con un atto non deliberativo quale la
promulgazione, ma proviene invece da un soggetto esterno a quel
procedimento, che si pone in un rapporto di massima alterità
rispetto alla regione (tanto che a lui non spetta la promulgazione e
che ordinariamente, decorsi trenta giorni dalla comunicazione della
legge al Commissario del Governo, il visto governativo si ha per
apposto quand'anche non sia stato formalmente concesso).
Come questa Corte ha già affermato (v. sent. n. 79 del 1989), il
rinvio governativo è espressione di un potere di arresto, dotato di
effetti semplicemente sospensivi, che può essere superato dalla
regione soltanto con una riapprovazione della stessa legge a
maggioranza assoluta, vale a dire con una contrapposizione regionale
resa più solida da un consenso più forte di quello ordinariamente
richiesto per l'approvazione delle leggi. La funzione del rinvio è,
dunque, conchiusa nell'espressione di quel potere di blocco, il cui
svolgimento costituisce un sub-procedimento a sé e nei cui confronti
l'intervento della riapprovazione della legge da parte del Consiglio
regionale segna, come ha già precisato questa Corte (v. sentt. nn. 8
del 1967, 158 del 1988, 79 del 1989 e ord. n. 139 del 1986), il
momento di esaurimento degli effetti suoi propri e il passaggio a una
fase successiva.
Il sistema di termini perentori, brevi e certi, previsto dall'art.
127 della Costituzione, mirando a escludere il rischio di una
litigiosità retrospettiva tra le parti ed assegnando, quindi, al
principio dell'affidamento reciproco il ruolo di valore fondante e di
criterio ispiratore del sistema stesso, impone la regola della non
deducibilità dei vizi del rinvio quando la regione, con il proprio
comportamento (riapprovazione), abbia reso attuale il passaggio a una
fase procedimentale successiva.
Del resto, a ritenere il contrario, ne risulterebbe vanificato
l'intero sistema dei controlli previsto dall'art. 127 della
Costituzione: la riapprovazione appare, infatti, un atto utile solo
se nell'eventuale successivo giudizio di costituzionalità i vizi del
rinvio sono considerati irrilevanti, dato che, se il vizio del rinvio
precludesse definitivamente una pronunzia di merito della Corte
costituzionale, la riapprovazione risulterebbe superflua.
4. - Nel merito il ricorso va accolto.
L'art. 109, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, nello
stabilire che la determinazione dei tassi minimi di interesse a
carico dei beneficiari di crediti agevolati in materia di edilizia
pubblica debba essere opera del Governo nell'esercizio della sua
funzione di indirizzo e coordinamento, collega chiaramente tale
potere alla riserva allo Stato della manovra della massa monetaria
nazionale, vale a dire all'esercizio di una competenza di vitale
importanza per la politica economica generale. Ciò comporta che, pur
dovendosi riconoscere alle regioni, a norma degli artt. 94, u.c., e
109 del d.P.R. n. 616 del 1977, un'incontestabile competenza in
materia di agevolazioni di credito nel settore dell'edilizia
pubblica, questa non può venir esercitata in modo da interferire con
la funzione dello Stato vòlta, principalmente, ad evitare,
attraverso la fissazione dei tassi minimi di interesse agevolati a
carico dei beneficiari, squilibri eccessivi nelle varie parti del
territorio nazionale.
Non v'è dubbio che, nel disporre nell'art. 1 del testo della
legge oggetto del primo rinvio governativo che la Regione avrebbe
concesso agli istituti di credito contributi decennali costanti, tali
da ridurre il costo dei mutui a carico dei beneficiari ivi indicati
di cinque punti rispetto al tasso di riferimento, il legislatore
regionale poneva una norma la quale non garantiva che fossero in ogni
caso rispettati i tassi minimi di interesse fissati dallo Stato,
poiché, ancorando i contributi regionali, secondo un rapporto fisso,
unicamente alle variazioni del tasso di riferimento, non prevedeva
alcuna salvaguardia rispetto al possibile sfondamento in basso dei
tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di crediti
agevolati in materia di edilizia pubblica.
Nel modificare in sede di riapprovazione la disciplina contenuta
nel testo originario della legge, il Consiglio regionale ha mantenuto
l'ancoraggio della determinazione dei contributi regionali alle
variazioni del tasso di riferimento, sostituendo soltanto il
meccanismo di abbattimento secco pari a cinque punti con uno,
altrettanto secco, pari al 60%. Nel disporre ciò, la Regione,
pertanto, ha conservato il sistema di determinazione dei contributi
regionali giustamente censurato dal Governo in sede di rinvio, ma ne
ha modificato la quantificazione, prevedendo una misura percentuale
che oltretutto, come ha dimostrato l'Avvocatura dello Stato, aggrava
il rischio di sfondamento in basso dei tassi minimi di interesse a
carico dei beneficiari di crediti agevolati nel settore dell'edilizia
pubblica, come determinati dai provvedimenti statali.
Per tali ragioni, poiché la legge impugnata non prevede alcuna
garanzia che i contributi regionali previsti all'art. 1 possano
produrre un abbassamento dei tassi minimi di interesse posti a carico
dei beneficiari dei mutui sopra ricordati al di sotto dei livelli
inderogabilmente fissati dallo Stato, è evidente il suo contrasto
con l'art. 117 della Costituzione, come attuato dall'art. 109, terzo
comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Marche, dal titolo "Finanziamento in materia di edilizia
residenziale", approvata il 15 dicembre 1987 e riapprovata, a seguito
del rinvio governativo, il 13 maggio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte