Sentenza n. 80/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 825 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1991
dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la s.p.a.
Technicolor e la s.p.a. Telecolor, iscritta al n. 614 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Technicolor e della
s.p.a. Telecolor, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Uditi gli avvocati Vittorio Colesanti per la s.p.a. Technicolor,
Dario Di Gravio per la s.p.a. Telecolor e l'Avvocato dello Stato
Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 1 giugno 1991 il Pretore di Roma - adito
con ricorso ex art. 617 c.p.c. della società Technicolor S.p.A. che
aveva proposto opposizione agli atti esecutivi lamentando la
regolarità dell'apposizione della formula esecutiva al lodo
arbitrale emesso nei suoi confronti ed in favore della società Telecolor S.p.A. - ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 825 c.p.c., come modificato dalla legge 9
febbraio 1983 n. 28, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il
giudice della previa convocazione delle parti per sospetta violazione
dell'art. 24 Cost.
Secondo il giudice rimettente, la prescrizione dell'art. 825 cit.,
che contempla che il lodo viene dichiarato esecutivo dal pretore con
decreto emesso inaudita altera parte, ancorché fosse compatibile con
l'art. 24 Cost. nella precedente formulazione della norma perché
prevedeva altresì un termine breve (di cinque giorni dalla data
della sottoscrizione) per il deposito del lodo a cura di uno degli
arbitri, tale non sarebbe più dopo la cit. novella n. 28 del 1983
perché il nuovo testo della norma non solo rimette alle stesse parti
la scelta del momento in cui depositare il lodo, ma anche prescrive
un termine ben più lungo (di un anno) per il deposito stesso. In
questo diverso contesto normativo il diritto della difesa - secondo
il giudice rimettente - non appare più garantito con conseguente
contrasto con l'art. 24 Cost. atteso che, non essendo prevista la
previa convocazione delle parti, "la possibilità della difesa di far
valere in quella sede le eccezioni di cui intende farsi portatrice
sono pressoché nulle". Il decreto di esecutività quindi - che assume un particolare rilievo perché conferisce al lodo efficacia di
sentenza - può essere emesso senza che la parte soccombente possa in
concreto interloquire in alcun caso (neppure ove venga depositato, in
ipotesi, un lodo falso).
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a
mezzo dell'Avvocatura di Stato, concludendo per la non fondatezza
della questione di costituzionalità.
Osserva l'Avvocatura che il controllo del lodo, quale operato dal
Pretore, è meramente estrinseco, sommario e formale, nonché privo
di ogni carattere definitorio, ed assume la forma del decreto, tipica
degli atti emanati in assenza di contraddittorio e preordinati ad
un'omologa su base meramente documentale.
Il diritto di difesa è poi pienamente salvaguardato perché
l'ordinamento appresta adeguati strumenti di impugnazione. Ed
infatti, contro il decreto che (illegittimamente) rifiuta
l'esecutorietà è dato reclamo al presidente del Tribunale, che
provvede sentite le parti con ordinanza ricorribile in Cassazione.
Altresì l'(illegittima) omologazione del lodo da parte del pretore
può costituire oggetto dell'impugnazione per nullità della sentenza
arbitrale, impugnazione la quale può assumere a suo specifico motivo
proprio l'assenza della regolarità formale del lodo medesimo (art.
829 n. 5 c.p.c.); inoltre l'eventuale tardività del deposito del
lodo dichiarato esecutivo può essere fatta valere come vizio
specifico del decreto di esecutorietà in sede di opposizione
all'esecuzione. Né rileva la circostanza che sia previsto il reclamo
al presidente del tribunale contro il decreto di diniego
dell'esecutorietà e non contro il decreto che la concede, perché
mentre l'atto negativo di controllo mantiene una propria
individualità che lo rende possibile oggetto di autonoma censura,
l'atto positivo di controllo si salda con il lodo nella complessa
fattispecie avente efficacia di sentenza suscettibile delle
impugnazioni di cui all'art. 827 c.p.c.
3. - Si è costituita la società Telecolor S.p.A. chiedendo che
la questione sollevata dal giudice rimettente sia ritenuta fondata
per le ragioni indicate dal giudice remittente e quindi
essenzialmente perché il procedimento che conduce all'emissione del
decreto di esecutività si svolge senza l'instaurazione di un
contraddittorio tra le parti, non essendo prevista alcuna
comunicazione o convocazione delle stesse.
Inoltre la difesa della società richiama il regime
dell'impugnativa del decreto stesso, sottolineando che contro il
provvedimento che nega l'esecutorietà del lodo è proponibile il
reclamo al presidente del tribunale che provvede dopo aver sentito le
parti con ordinanza non impugnabile ma soggetta a ricorso per
cassazione, ex art. 111 Cost., mentre contro il decreto del pretore
che illegittimamentedichiara l'esecutività del lodo non è previsto
reclamo alcuno.
Pertanto l'art. 825 c.p.c., nella parte in cui non prevede alcuna
forma di impugnativa contro il decreto del pretore con il quale è
attribuita esecutività al lodo, si pone in contrasto con l'art. 24
Cost., perché non viene assicurato il diritto di azione e di difesa
"in ogni stato e fase del processo". È infatti illogico che la
convocazione delle parti sia prevista soltanto nella fase del reclamo
innanzi al Presidente del Tribunale e non anche in sede di emissione
del decreto di esecutività. In tal modo la parte soccombente nella
procedura arbitrale non ha la possibilità di far valere i vizi
tipici di ogni atto processuale o negoziale, né l'eventuale
incompetenza per territorio del giudice (o in ipotesi la sua
ricusazione), né ogni altra eccezione attinente al lodo, ai
documenti richiesti e agli atti del procedimento, nonché il
carattere irrituale (anziché rituale) dell'arbitrato stesso.
4. - Si è costituita anche la società Technicolor S.p.A.
sostenendo pregiudizialmente il difetto di rilevanza della questione
incidentale di legittimità costituzionale, atteso che il ricorso in
opposizione agli atti esecutivi della società Telecolor S.p.A. è
fondato unicamente sull'eccezione di incostituzionalità dell'art.
825 c.p.c. in quanto tale, sicché, quand'anche fosse riconosciuta
l'illegittimità costituzionale della norma censurata, la pronuncia
non sortirebbe alcun effetto nel giudizio a quo.
La difesa della società poi ha mosso altre censure preliminari
attinenti alla ritualità del giudizio a quo, sostenendo
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi,
l'incompetenza del giudice adito, l'irritualità dell'atto
introduttivo del giudizio.
Nel merito ha sostenuto essere infondata la questione di
costituzionalità perché il procedimento tendente alla dichiarazione
di esecutività del lodo non ha natura contenziosa ed è quindi
coerente che il legislatore non abbia previsto l'immediata
instaurazione del contraddittorio, né l'abbia differito ad una fase
successiva.
5. - In prossimità dell'udienza entrambe le parti private hanno
depositato memorie scritte, in cui hanno ribadito le rispettive tesi
e conclusioni. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 825 c.p.c. nella parte in cui, prevedendo la
dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale con decreto del pretore inaudita altera parte, non contempla per il giudice l'obbligo
della previa convocazione delle parti per sospetta violazione del
diritto di difesa (art. 24 Cost.) non essendo altrimenti la parte
soccombente posta in condizione di far valere, in quella sede, le sue
eccezioni.
2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di
rilevanza della questione di costituzionalità, sollevata dalla
difesa della società Technicolor S.p.A.
Ed infatti deve considerarsi sia che la parte che subisce
l'esecuzione del lodo ha la possibilità di dolersi dell'(assunta)
illegittimità del decreto pretorile di esecutività soltanto dopo la
sua emissione talché non è preclusivo della rilevanza della
questione di costituzionalità in esame l'esaurimento della fase
procedimentale che all'emissione di tale decreto è preordinata; sia
che - in tale contesto processuale - l'eventuale illegittimità della
norma censurata per la mancata previsione dell'obbligo della previa
audizione delle parti comporterebbe il vizio del decreto pretorile e
quindi risulterebbe verificato l'assunto posto a fondamento della
doglianza della società Telecolor.
3. - Altresì va respinta l'eccezione di inammissibilità della
questione di costituzionalità sollevata in via gradata dalla difesa
della società Technicolor S.p.A. che sotto vari profili ha opposto
l'irritualità del giudizio promosso dalla controparte. Il giudice
rimettente ha infatti ritenuto (con valutazione allo stato degli
atti) non sussistenti i denunciati vizi del giudizio (riguardanti
l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, la competenza
dello stesso giudice adito, la ritualità dell'atto introduttivo del
giudizio). Tale valutazione delle eccezioni pregiudiziali e
preliminari - che non impediscono di ritenere la questione di
costituzionalità sollevata nel corso di un giudizio, ancorché
assertivamente non instaurato nel rispetto del codice di rito - non
è sindacabile da questa Corte.
4. - Nel merito la questione non è fondata.
La norma impugnata - modificata, ma non nella parte che interessa,
dall'art. 3 legge 9 febbraio 1983 n. 28 (Modifica della disciplina
dell'arbitrato) - prevede che la parte che intende far eseguire il
lodo in Italia è tenuta a depositarlo in originale, unitamente al
compromesso (o ad altro atto equipollente), nella cancelleria della
pretura del luogo in cui è stato deliberato nel termine (perentorio)
di un anno dal ricevimento del lodo.
Su tale lodo il pretore opera un duplice controllo, essendo
chiamato ad accertare sia la tempestività del deposito, sia la
regolarità formale del lodo stesso. All'esito di tale verifica, se
positiva, dichiara esecutivo il lodo con decreto, emesso inaudita
altera parte, ed in tal modo gli conferisce efficacia di sentenza.
Il procedimento che conduce al decreto pretorile di esecutività
è quindi estremamente snello ed è ben circoscritto il controllo
operato dal pretore; sicché in questa fase processuale così
configurata, la norma non prevede un obbligo del pretore della previa
audizione delle parti; né è prevista la previa instaurazione del
contraddittorio.
5. - C'è però da rilevare innanzi tutto che l'atto di impulso
del procedimento che sfocia nella dichiarazione di esecutività del
lodo è rappresentato dalla determinazione di una delle parti
espressa con il mero atto di deposito del lodo (e del compromesso)
senza che sia prevista alcuna attività difensiva ancorché volta
unicamente ad illustrare le ragioni della ritenuta tempestività del
deposito e della regolarità del lodo. Il sindacato del pretore è
quindi operato sugli atti e pertanto, come non sente la parte che ha
promosso il procedimento, analogamente non è tenuto a sentire la
controparte, giustificandosi tale disciplina - ispirata a finalità
di semplificazione e di celerità - per il fatto che il decreto
pretorile si colloca, come appendice terminale, dopo la procedura
arbitrale nel corso della quale il contraddittorio tra le parti ha
avuto possibilità di estrinsecarsi (arg. ex art. 816, 3° comma,
c.p.c. che fa salvo in ogni caso il diritto delle parti ad avere un
termine per presentare documenti e memorie e per esporre le loro
repliche).
D'altra parte l'ordinamento appresta adeguati strumenti
processuali per instaurare successivamente all'emanazione del decreto
pretorile il contraddittorio delle parti sulla sussistenza, o meno,
dei presupposti per la declaratoria di esecutività del lodo.
Infatti, in caso di decreto del pretore che (illegittimamente)
nega l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso al
presidente del tribunale che è tenuto a sentire le parti prima di
provvedere con ordinanza (art. 825, u. co., c.p.c.).
Nel caso, invece, del decreto che (illegittimamente) dichiara
l'esecutività del lodo, così facendo venire ad esistenza la
sentenza arbitrale (art. 825, 5 comma, c.p.c.), è vero che il
legislatore sia del codice di rito del 1940, sia della riforma del
1983 - sulla scorta di risalenti sollecitazioni della dottrina che
aveva ritenuto ridondante la previsione del reclamo contro il decreto
pretorile che dichiara l'esecutività (com'era previsto nel
previgente codice di procedura civile) - non ha contemplato uno
specifico mezzo di impugnazione che consenta di aggredire il solo
decreto pretorile, essendo questo assorbito nella sentenza arbitrale
di cui segue le sorti (analoghe ragioni si rinvengono nella relazione
al disegno di legge n.1686 di ulteriore riforma della disciplina
dell'arbitrato, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e
comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 10 aprile
1989). È anche vero però che nei confronti della sentenza arbitrale
è esperibile l'impugnazione per nullità nei casi previsti dall'art.
829 c.p.c. (e segnatamente, in riferimento alla regolarità formale
del lodo, nel caso contemplato dal n.5 della norma), come anche è
possibile, ricorrendone i presupposti, l'opposizione all'esecuzione.
In entrambi i casi è altresì approntata la possibilità di una
tutela immediata potendo richiedersi la sospensione dell'esecuzione
della sentenza arbitrale, rispettivamente ex artt. 830, 2 co., e 624
c.p.c.. Ove poi si ritenga ammissibile l'opposizione agli atti
esecutivi - come afferma il giudice rimettente - è comunque
possibile l'emanazione di provvedimenti "indilazionabili" ex art. 618
c.p.c., i quali secondo un'accreditata opinione dottrinale, fatta
propria dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione,
comprendono anche la facoltà di sospendere l'esecuzione. In dottrina
si ritiene ammissibile anche un'ordinaria azione di accertamento.
Inoltre, nel caso particolare dell'errore commesso dal pretore nel
valutare come rituale (e quindi omologare) un lodo che invece è
irrituale la giurisprudenza ritiene ammissibile l'impugnativa
negoziale del lodo stesso e non già l'azione di nullità della
sentenza arbitrale.
Ciò che comunque in questa sede rileva è che il diritto di
difesa, sancito dall'art. 24 Cost., vuole che il provvedimento del
pretore che ha controllato i presupposti per la dichiarazione di
esecutività del lodo trasformandolo in sentenza arbitrale sia - come
in effetti è - esso stesso sindacabile anche se successivamente.
Tanto è sufficiente al fine dell'esame della questione di
costituzionalità per poter riconoscere che il contraddittorio tra le
parti si instaura in termini costituzionalmente adeguati dopo
l'emanazione del decreto pretorile anche nell'ipotesi in cui esso sia
dichiarativo dell'esecutività del lodo.
6. - Versandosi quindi in fattispecie di mero differimento
dell'instaurazione del contraddittorio, questa Corte ritiene di
confermare la propria giurisprudenza in ordine alla ritenuta
compatibilità di siffatta posticipazione con la garanzia del diritto
di difesa sancito dall'art. 24 Cost.
Così, con riferimento al decreto con cui il giudice liquida il
compenso al consulente tecnico, decreto che costituisce titolo
esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento
ed è pronunciato senza la previa instaurazione del contraddittorio
(art. 24, disp. att. c.p.c.), la Corte (sent. n. 125 del 1972) -
nell'assimilare tale provvedimento al decreto ingiuntivo con
conseguente ritenuta ammissibilità dell'opposizione della parte
interessata - ha affermato che in tale fattispecie non è precluso il
contraddittorio, ma ne è differita l'attuazione alla fase
processuale di opposizione ed è in questa successiva fase che trova
esplicazione la garanzia del diritto di difesa, che "non resta
infirmato dalla legge che ne adegua le modalità di esercizio alle
speciali caratteristiche di struttura dei singoli procedimenti". E
tale indirizzo ha trovato conferma anche con riferimento al
procedimento per ingiunzione e alla possibilità di iscrizione
dell'ipoteca giudiziale sulla base del decreto provvisoriamente
esecutivo (ord. n. 37 del 1988).
Solo allorché nel procedimento che precede l'instaurazione del
contraddittorio si sia formato un titolo dotato di provvisoria
esecutività, non suscettibile di sospensione nella successiva fase
in cui il contraddittorio viene instaurato, risulterebbe gravemente
inciso il diritto di difesa (sent. n. 141 del 1970); ma nella specie
- come già posto in evidenza - l'esecuzione della sentenza
arbitrale, formatasi sulla base di un illegittimo decreto pretorile
dichiarativo dell'esecutività del lodo, è in ogni caso suscettibile
di sospensione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 825 del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte