Sentenza n. 80/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 4/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7
gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie), promossi con ordinanze emesse il
29 marzo e il 14 aprile 1994 dal Pretore di Catania nel procedimento
penale a carico di Mouduch Mohamed e di D'Amico Luigi, iscritta ai
nn. 347 e 352 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 26, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due procedimenti penali a carico di Mohamed
Mouduch e D'Amico Luigi, imputati del delitto previsto e punito dagli
artt. 25, 282, 301 e 304 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per avere
commesso il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, il
Pretore di Catania con due ordinanze di identico contenuto ha
sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione
delle violazioni delle leggi finanziarie), nella parte in cui prevede
che le disposizioni penali delle leggi finanziarie si applicano ai
fatti connessi durante la loro vigenza ancorché le disposizioni
medesime siano state successivamente abrogate o modificate. In punto
di rilevanza il giudice a quo osserva che agli imputati è addebitato
il fatto di avere commesso il reato di contrabbando di Kg 1,14 e 1,6
di tabacchi lavorati esteri; per tale condotta ai sensi
dell'impugnato art. 20 della legge n. 4 del 1929 dovrebbe applicarsi
la multa prevista dall'art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
nonostante che tale norma sia stata modificata, in epoca successiva
al momento del commesso reato, dalla legge 28 dicembre 1993, n. 562,
che non prevede più come reato le violazioni finanziarie punite -
come quelle di specie - con la sola multa, e dalla legge 18 gennaio
1994, n. 50, in base alla quale costituisce reato solo il
contrabbando di tabacchi lavorati esteri in quantità superiore ai 15
Kg. Nel merito, l'Autorità rimettente premette che il principio di
legalità espresso nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi del quale "nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", deve esser
interpretato nel senso di ricomprendervi anche il principio di non
ultrattività; in altre parole, se nessuno può essere punito se non
in forza di una legge, allo stesso modo, nessuno potrà essere punito
se la legge non è più in vigore, indipendentemente dal fatto che
essa sia stata abrogata o non sia mai esistita.
Il principio della non ultrattività dovrebbe pertanto ritenersi
intrinseco al principio di legalità, e di conseguenza l'art. 20
della legge n. 4 del 1929, con il prevedere che le disposizioni delle
leggi penali finanziarie si applicano ai fatti commessi durante la
loro vigenza ancorché le disposizioni medesime siano state abrogate
o modificate, si porrebbe in contrasto con l'art. 25, secondo comma,
della Costituzione così come interpretato.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato concludendo per la manifesta infondatezza della
questione.
Ha osservato la difesa erariale che l'art. 25, secondo comma,
della Costituzione pone soltanto il divieto della legge penale
retroattiva ma non prescrive affatto, conformemente all'insegnamento
dato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce, la
retroattività delle leggi sopravvenute più favorevoli al reo. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), nella parte in
cui prevede che le disposizioni delle leggi penali finanziarie si
applicano ai fatti commessi durante la loro vigenza ancorché le
disposizioni medesime siano state, successivamente alla consumazione
del reato, abrogate o modificate.
A parere del rimettente tale previsione (pur ritenuta da questa
Corte costituzionalmente legittima con riguardo all'art. 3 sarebbe in
contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione dal
momento che nel principio di legalità deve ritenersi compreso anche
quello della non ultrattività della legge; e ciò in quanto, poiché
ai sensi della norma costituzionale richiamata "nessuno può essere
punito se non in forza di una legge", allo stesso modo non potrà
farsi luogo all'irrogazione della pena se la legge non è più in
vigore, indipendentemente dal fatto che essa sia stata abrogata
ovvero non sia mai esistita.
2. - La questione non è fondata.
L'impugnato art. 20 della legge n. 4 del 1929 sancisce in tema di
successione di leggi penali tributarie il principio della c.d.
ultrattività, ai sensi del quale si applica sempre la legge in
vigore al momento del fatto, anche se essa sia stata successivamente
abrogata o modificata.
Tale principio rappresenta una deroga a quello della
retroattività della legge più favorevole al reo stabilito per le
leggi penali comuni dall'art. 2, terzo comma, del codice penale.
Tuttavia, affinché possa ritenersi vulnerato il parametro
costituzionale invocato, è necessario dimostrare che la regola della
retroattività della legge penale favorevole sia stata elevata al
rango di principio costituzionale.
Dalla lettura dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
emerge, al contrario, che solo il principio della irretroattività
della legge penale incriminatrice ha acquistato valenza
costituzionale ma non quello della retroattività della legge più
favorevole al reo. Da ciò consegue che, come deve essere ritenuto
conforme al richiamato disposto costituzionale il principio della
retroattività della disposizione più favorevole, alla stessa
conclusione dovrà pervenirsi in ordine alla legge che preveda la
irretroattività delle norme favorevoli.
In altri termini, in tema di successione nel tempo della legge
penale, il legislatore ordinario è vincolato solo al principio della
irretroattività della legge incriminatrice. Con particolare riguardo
alla ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie
relative ai tributi dello Stato, sancita dall'impugnato art. 20,
questa Corte ha già avuto modo di affermare che essa non contrasta
con il principio costituzionale dell'art. 3, e tanto meno, deve
essere ora ribadito, con l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, poiché tale norma impone solo il divieto della
retroattività di nuove norme incriminatrici (fra le molte, sentenza
n. 6 del 1978, ordinanze nn. 158 e 134 del 1977 e sentenza n. 164 del
1974).
Né, infine, può essere condivisa l'affermazione del giudice a
quo secondo cui, di fronte al principio di legalità, è indifferente
che la legge non sia mai esistita o sia stata invece abrogata, in
quanto l'abrogazione presuppone l'esistenza e vigenza di una legge ed
opera inoltre con effetto ex nunc e non ex tunc.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in riferimento
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore
di Catania con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte