Sentenza n. 80/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo
comma, del codice di procedura civile, promossi con due ordinanze
emesse il 19 febbraio 1996 ed il 18 marzo 1996 dal pretore di Parma
nei procedimenti civili vertenti tra A. Due s.r.l. di Squeri Donato e
Progeco Engineering s.r.l. ed altra e tra Berchi s.r.l. e Spagni
Nelson, iscritte ai nn. 436 e 510 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 23,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto il
pagamento di somme di denaro, il pretore di Parma, con ordinanza del
19 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad
opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore.
Osserva il remittente che la normativa contenuta negli artt. 269 e
271 del codice di procedura civile, la quale non attribuisce al
giudice alcun potere di delibazione in ordine alla sussistenza dei
presupposti per la chiamata in causa del terzo quando questa sia
effettuata dal convenuto e, per contro, sottopone ad autorizzazione
la medesima istanza formulata dall'attore o dai terzi già chiamati,
determina una ingiustificata disparità di trattamento fra le parti,
in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
concluso per la infondatezza della questione.
A parere dell'Avvocatura, non potrebbe in primo luogo escludersi un
sindacato del giudice sulla chiamata in causa richiesta dal
convenuto, allorché, nel provvedere con decreto allo spostamento
della prima udienza per consentire la citazione del terzo, rilevi il
carattere pretestuoso dell'intento dichiarato dal convenuto. La
diversità di trattamento risulta, poi, secondo l'Avvocatura,
pienamente giustificata in relazione alla differente posizione delle
parti: infatti, l'autorizzazione alla chiamata in causa richiesta
dall'attore postula la verifica da parte del giudice che l'esigenza
di chiamare il terzo sia effettivamente sorta a seguito delle difese
del convenuto, e ciò al fine di impedire un ampliamento tardivo dei
soggetti del giudizio. Inoltre, quella stessa possibilità che ha
l'attore, in sede di instaurazione del procedimento, di chiamare in
causa tutti i soggetti che ritenga necessari al giudizio è
riconosciuta al convenuto al momento della sua costituzione, sì che
non vi è motivo di prevedere un controllo del giudice.
3. - Con ordinanza emessa il 18 marzo 1996 nel corso di altro
procedimento civile, il medesimo pretore di Parma ha sollevato
identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 269,
secondo comma, del codice di procedura civile.
4. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, svolgendo argomentazioni identiche a quelle
già indicate. Considerato in diritto
1. - Con due distinte ordinanze il pretore di Parma ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo
comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede
che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia
autorizzata dal giudice istruttore.
Poiché le due ordinanze sollevano una identica questione di
legittimità costituzionale, i relativi giudizi devono riunirsi per
essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata
contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la
irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento operata tra
le parti del processo in relazione alla chiamata in causa del terzo,
la quale può essere liberamente effettuata dal convenuto senza
necessità di autorizzazione del giudice, mentre la medesima istanza
formulata dall'attore è sottoposta al sindacato di ammissibilità
del giudice.
3. - La questione è infondata.
L'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile pone a
carico del convenuto, che intenda chiamare un terzo in causa, l'onere
di farne dichiarazione nella comparsa di risposta e di chiedere
contestualmente al giudice istruttore lo spostamento della prima
udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, stabilendo
che il giudice provveda con decreto a fissare la data della nuova
udienza.
La forma stessa di decreto, che caratterizza il provvedimento,
mediante il quale il giudice, senza necessità di contraddittorio,
fissa la data della nuova udienza, certamente dimostra che in questo
momento, nel quale non viene sentito l'attore, non può essere
esercitato alcun potere valutativo intorno all'esistenza dei
presupposti della chiamata in causa. Tuttavia, contrariamente a
quanto ritenuto dal giudice remittente, non è priva di
ragionevolezza la previsione della insindacabile facoltà per il
convenuto, all'atto della sua prima difesa, di estendere l'ambito
soggettivo del processo, ove si consideri che l'attore per primo ha
facoltà di convenire in giudizio qualunque soggetto, senza
limitazioni di sorta e senza necessità, ovviamente, di
autorizzazione alcuna.
Per verificare che sia garantita alle parti un'identità di
trattamento, la comparazione dei poteri ad esse attribuiti deve
essere eseguita con riferimento ad uno stesso momento processuale, il
quale, nella fattispecie, è da individuarsi nell'atto in cui
ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni: in questo
momento le parti devono essere poste in grado di compiere le medesime
attività con eguali poteri. Ed in effetti, nell'indicato momento, la
posizione dell'attore, che può liberamente scegliere i soggetti da
convenire in giudizio, è del tutto corrispondente a quella del
convenuto, cui è esattamente e correlativamente riconosciuta la
facoltà di chiamare in causa qualsivoglia terzo, al quale ritenga
comune la causa o dal quale pretenda essere garantito.
Una volta così definito il thema decidendum, qualunque altra
istanza difensiva non può non essere sottoposta al controllo del
giudice, al quale è rimessa sia la valutazione della utilità
processuale, sia il controllo della tempestività della richiesta,
particolarmente incisivo nell'attuale regime di preclusioni.
Ed è proprio in tale successiva fase che si colloca la domanda
dell'attore di chiamare in causa un terzo, chiamata che, a norma del
terzo comma dell'art. 269 del codice di procedura civile, può essere
autorizzata dal giudice solo se l'interesse dell'attore alla chiamata
sia sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa
di risposta.
Lo spirito informatore delle nuove disposizioni processuali, quale
risulta, particolarmente, dallo schema delle preclusioni delineato
negli artt. 163 e seguenti del codice di procedura civile, giustifica
che la proposizione di una domanda ulteriore nei confronti di una
nuova parte del processo, nella quale si sostanzia la chiamata in
causa ad opera dell'attore, sia sottoposta ad autorizzazione del
giudice, che dovrà verificare se l'estensione del contraddittorio
sollecitata dall'attore derivi effettivamente e necessariamente dalle
difese del convenuto e non sia invece uno strumento surrettizio per
modificare impropriamente la domanda originariamente proposta.
Ricondotta la questione nei termini delineati, è di tutta evidenza
come le parti siano poste in una situazione di perfetta parità,
essendo loro attribuite le medesime facoltà in relazione al medesimo
momento processuale, cui deve farsi riferimento nella comparazione.
Onde l'infondatezza dei dedotti profili di illegittimità
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice
di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal pretore di Parma con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte