Sentenza n. 801/1988
Altra decisione · depositata il 14/07/1988 · relatore Ettore Gallo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 16 gennaio 1988, depositato in Cancelleria il
29 gennaio successivo, ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1988
per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione 28
ottobre 1987, n. 39 dell'organo regionale di riesame dei bilanci e
dei rendiconti, con la quale è stato approvato il rendiconto
generale della Regione Trentino Alto Adige per l'esercizio
finanziario 1986;
Udito nella Camera di Consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 16 gennaio 1988 e depositato il
successivo 29 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
promosso conflitto di attribuzione contro la Regione Trentino Alto
Adige a seguito della pubblicazione, avvenuta nel supplemento
ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige
17 novembre 1987 n. 51, della deliberazione 28 ottobre 1987 n. 39
dell'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti con la
quale è stato approvato il rendiconto generale della Regione
Trentino Alto Adige per l'esercizio finanziario 1986.
Lamenta il ricorrente che tale pubblicazione sia avvenuta senza
previa comunicazione al Commissario del Governo e senza promulgazione
da parte del Presidente della Giunta Regionale. Considerato in diritto Nelle more del giudizio la Regione Trentino Alto Adige ha
comunicato al Commissario del Governo la delibera ricordata e il
Presidente della Giunta Regionale, a seguito del procedimento di
controllo di cui all'art. 55 dello Statuto regionale, ha promulgato
la relativa legge (n. 7 del 4 marzo 1988, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale regionale n. 15 supplemento ordinario n. 2 del 29 marzo
1988).
È quindi cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:801 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte