Sentenza n. 81/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1755, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 280,
promosso con ordinanza del Tribunale di Montepulciano emessa il 19
dicembre 1956, nella causa civile tra Borghi Aldo e l'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 9 del Registro
ordinanze del 1957.
Udita, nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957, la relazione del
giudice Antonio Manca;
uditi gli avvocati Guido Astuti, Arturo Carlo Jemolo, Francesco
Santoro Passarelli e Massimo Severo Giannini per l'Ente Maremma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 19 dicembre 1956 il Tribunale di Montepulciano ha
disposto la trasmissione a questa Corte degli atti del giudizio
promosso da Borghi Aldo contro l'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale, per ottenere la restituzione dei terreni, posti
nel Comune di Castiglion d'Orcia, espropriati con decreto del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 3 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 280, previa la
dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto stesso,
oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale, respinta l'eccezione preliminare dedotta dall'Ente
Maremma, nel senso che il Borghi avrebbe impugnato in via principale e
diretta, anziché in via incidentale, il decreto di espropriazione
avente valore di legge, per quanto attiene alla questione di
legittimità costituzionale, ha osservato che i decreti presidenziali,
emanati in base all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 per le
espropriazioni relative alla riforma agraria, hanno valore di legge e
che perciò il sindacato sulla legittimità dei decreti stessi spetta
esclusivamente alla Corte costituzionale. Ha ritenuto d'altra parte la
questione non manifestamente infondata, in quanto, tenendo presente il
testo dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il decreto
presidenziale sopra ricordato sarebbe viziato da eccesso di delega. Il
quale, nell'ordinanza, è profilato nel senso che il reddito dominicale
della proprietà del Borghi, ai fini dell'espropriazione, sarebbe stato
valutato erroneamente in base alla consistenza catastale alla data del
15 novembre 1949, non già tenendosi conto esclusivamente del reddito
al 1 gennaio 1943. Ha ritenuto altresì che, nella specie, sarebbe
irrilevante, ai fini della legittimità del decreto di esproprio, il
fatto che il reddito medio della proprietà del Borghi, accertato nel
1943, sarebbe inferiore a lire 100 per ettaro.
Detta ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 gennaio 1957.
Nella cancelleria della Corte si è costituito in termine, il 15
febbraio 1957, l'Ente Maremma, che ha depositato le deduzioni, con
procura in calce da parte del Presidente dell'Ente stesso. Il 14 marzo
successivo sono stati depositati: la deliberazione del predetto
Presidente di resistere nell'attuale giudizio, il parere del Consiglio
consultivo e l'approvazione della deliberazione da parte del Ministero
competente.
La difesa dell'Ente Maremma ripropone preliminarmente la eccezione
di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale già
prospettata nel senso che, nel caso, si avrebbe un'impugnazione diretta
del decreto presidenziale, non già incidentale al fine della decisione
della causa.
Nel merito contesta l'eccesso di delega, osservando che, nel
decreto del 1952, col quale è stata disposta l'espropriazione della
quota di proprietà del Borghi non si può riscontrare alcuna
violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Assume che
la data del 1 gennaio 1943, indicata in detto articolo per la
valutazione del reddito dominicale, è quella in cui andarono in vigore
in tutto il territorio nazionale, per i terreni a nuovo, come a vecchio
catasto, le tariffe di estimo, la cui revisione era stata disposta dal
R. D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939,
n. 976. La data del 1 gennaio 1943 pertanto, secondo la difesa
dell'Ente, si riferisce, nell'art. 4 della legge stralcio, non già a
quella a cui si doveva aver riguardo nella valutazione delle risultanze
catastali (qualità e classe dei terreni) per le singole particelle,
bensì alla tariffa di estimo da applicarsi alle risultanze stesse, per
determinare il reddito dominicale particellare e totale ai fini
dell'espropriazione.
Aggiunge l'Ente Maremma che erroneamente il Tribunale non avrebbe
ritenuto rilevante il fatto che il reddito medio della proprietà del
Borghi era inferiore a lire 100 per ettaro; circostanza per la quale
detta proprietà sarebbe sempre passibile di scorporo in base alla
tabella annessa alla legge stralcio, secondo cui, nel caso di reddito
medio inferiore a lire 100, la espropriazione è disposta quando il
reddito totale supera, come nella specie, le lire 20.000. Considerato in diritto :
Deve ritenersi infondata l'eccezione preliminare dedotta dall'Ente
Maremma nel senso che l'impugnazione del decreto di esproprio sarebbe
stata proposta come oggetto principale del giudizio di merito e non
già in via incidentale, quale presupposto necessario per la
definizione del giudizio medesimo. Tale eccezione è stata respinta
con la sentenza n. 59 del 13 maggio 1957, alla quale pertanto basta
fare riferimento per la decisione e per la motivazione.
Nel merito, secondo quanto si desume dall'ordinanza del Tribunale
di Montepulciano, il Borghi dedusse che, per calcolare il reddito
dominicale dell'intera proprietà terriera, si sarebbe dovuto tener
conto esclusivamente del reddito al 1 gennaio 1943, il quale per la sua
proprietà non superava le lire 30.000, e perciò la sua proprietà
sarebbe stata immune da esproprio, anche se il reddito dominicale
complessivo in epoca successiva fosse stato maggiore. Donde la
illegittimità del decreto, emesso nei suoi confronti, per eccesso di
delega, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
perché l'Ente espropriante accertò invece il reddito stesso in misura
superiore a quella indicata, tenendo conto della consistenza catastale
della proprietà terriera del Borghi alla data del 15 novembre 1949.
La tesi sostenuta dal Borghi peraltro, ad avviso della Corte, non
risponde alla corretta interpretazione del citato art. 4. Detto
articolo dispone che, nei territori considerati dalla legge n. 841 del
21 ottobre 1950 (suscettibili cioè di trasformazione fondiaria o
agraria), la proprietà terriera privata, nella sua consistenza al 15
novembre 1949, è soggetta ad espropriazione di una quota determinata
in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al 1 gennaio 1943
e al reddito dominicale per ettaro, inteso quest'ultimo come quoziente
della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie.
Si desume quindi dal testo legislativo che, secondo il sistema della
legge n. 841, per stabilire se, e in quale quota, la proprietà
terriera privata è soggetta a scorporo, non basta riferirsi alla
superficie (come dispone l'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230),
ma occorre aver riguardo alla combinazione di tale elemento con la
produttività dei terreni. Della quale è indice il reddito dominicale
secondo le tariffe di estimo catastale in vigore il 1 gennaio 1943, in
seguito alla revisione generale disposta dal decreto-legge 4 aprile
1939, n. 589 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno
1939, n. 976). Il che chiarisce che la legge n. 841, come del resto si
rileva anche dalla relazione alla Camera del Ministro proponente, al
fine della valutazione del reddito richiama le disposizioni di tale
decreto, il quale, a sua volta, si ricollega espressamente al testo
unico delle leggi sul nuovo catasto (approvato con decreto dell'8
ottobre 1931, n. 1572). Ond'è che, per intendere le disposizioni del
citato art. 4, non si può prescindere da quelle contenute nei
provvedimenti legislativi ora ricordati.
Dispone infatti al riguardo l'art. 13 del citato testo unico delle
leggi sul catasto che "la tariffa esprime in moneta legale la rendita
imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe". E devesi
intendere per qualità, ai sensi dell'art. 58 del regolamento per
l'esecuzione delle leggi sull'imposta fondiaria (approvato con decreto
del 12 ottobre 1932, n. 1539), la qualificazione che consiste nel
distinguere i terreni di ciascun comune secondo le specie
essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui
vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso
loro prodotto spontaneo, od anche per altre condizioni o circostanze
notevoli e permanenti. Per classe, d'altra parte, si deve intendere
(art. 60 del detto regolamento) la classificazione dei terreni, tenuto
conto dei gradi notevolmente diversi della rispettiva produttività. Se
ne deduce perciò che, nel sistema delle leggi catastali, la
determinazione del reddito dominicale, mediante l'applicazione delle
tariffe di estimo per ettaro, è strettamente collegata ai due
coefficienti generali della qualità e della classe, riferiti in
concreto, in seguito alle operazioni di classamento (prevedute
dall'art. 75 e seguenti del citato regolamento), ad una determinata
zona di terreno costituente la particella catastale. Ma appunto perché
il classamento deve essere aderente alla situazione effettiva della
proprietà terriera, esso può subire variazioni in seguito alle
verifiche periodiche e a quelle straordinarie, da effettuarsi in base
alle disposizioni contenute negli artt. 118 e seguenti del regolamento
per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con
decreto dell'8 dicembre 1938, n. 2153.
Poiché quindi, come si è già accennato, l'art. 4 della legge n.
841, per il calcolo del reddito dominicale si riporta al sistema
catastale vigente, è logico dedurre, che (contrariamente alla tesi
sostenuta, a quanto risulta dall'ordinanza, dal Borghi in sede di
merito), ai fini dello scorporo, il reddito dell'intera proprietà è
determinato dall'applicazione delle tariffe di estimo in vigore al 1
gennaio 1943, con riferimento però, in applicazione appunto delle
norme delle leggi sul catasto, alla consistenza, cioè al classamento
dei terreni, nella situazione che il predetto art. 4, ai fini della
riforma fondiaria o agraria, considera stabilizzata al 15 novembre
1949.
D'altronde che i dati catastali debbano corrispondere alla realtà
di fatto, risulta anche dall'art. 6 della legge n. 841; poiché ad
evitare sperequazioni, nelle zone ove sono in vigore i vecchi catasti,
anche il proprietario espropriato ha facoltà di ricorso alla
commissione competente, ai fini della determinazione definitiva del
reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non
corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e della
qualità di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto.
Poiché pertanto l'Ente Maremma ha ritenuto suscettibile di
scorporo la proprietà terriera del Borghi, applicando i principi sopra
esposti per valutare il reddito dominicale complessivo, accertato in
misura superiore alle lire 30.000, il decreto del Presidente della
Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1755, che ha disposto l'espropriazione
nei confronti dello stesso Borghi, non può ritenersi
costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, in relazione
all'art. 4 della legge n. 841 del 1950.
Dato ciò, resta assorbita la questione, dedotta in via subordinata
dall'Ente Maremma, nel senso che se anche il reddito complessivo della
proprietà terriera del Borghi fosse inferiore, come egli assumeva, a
quello accertato dall'Ente espropriante, essendo tuttavia superiore a
lire 20.000, con una media per ettaro inferiore a lire 100 secondo le
ammissioni del Borghi, la proprietà stessa sarebbe stata parimenti
soggetta ad esproprio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del
Tribunale di Montepulciano del 19 dicembre 1956, sulla legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 3
ottobre 1952, n. 1755, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3
dicembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, e in riferimento agli art. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte