Sentenza n. 81/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1958 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 marzo
1954, n. 68, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1957 dalla
Commissione distrettuale delle imposte dirette di Napoli su ricorso di
Cenzato Giuseppe, iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1957 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30
novembre 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1958 la relazione del
Giudice Ernesto Battaglini;
udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'amministrazione
finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sul
patrimonio, Cenzato Giuseppe denunciava, nel termine fissato dal T.U.
approvato con D.L.C.P.S. 11 ottobre 1947, n. 1131, all'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette di Napoli, un patrimonio di L.
12.489.974, quale imponibile nei suoi riguardi alla data del 28 marzo
1947.
L'Amministrazione finanziaria procedeva alla rettifica di tale
denuncia e all'accertamento di un imponibile di L. 149.905.500,
facendo eseguire la notificazione della rettifica stessa in data 20
dicembre 1955.
Contro tale rettifica proponeva ricorso il Cenzato alla Commissione
distrettuale delle imposte dirette di Napoli e, all'udienza del 9
luglio 1957, deduceva la illegittimità costituzionale della legge 27
marzo 1954, n. 68, in base alla quale l'Amministrazione finanziaria
aveva proceduto alla rettifica, chiedendo che in conseguenza gli atti
venissero trasmessi alla Corte costituzionale.
La Commissione suddetta accoglieva l'istanza dell'interessato in
una elaborata ordinanza, in cui i motivi di illegittimità
costituzionale della legge denunciata venivano indicati negli artt. 2 e
23 della Costituzione, nonché nell'articolo 11 delle disposizioni
sulla legge in generale.
L'ordinanza veniva regolarmente notificata in data 1 e 4 ottobre al
ricorrente Cenzato Giuseppe, all'Ufficio distrettuale delle imposte
dirette di Napoli, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ne
veniva data comunicazione alla Presidenza della Camera e del Senato.
L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del
Consiglio, interveniva in giudizio il 24 ottobre 1957 e, in data 4
dicembre 1957, si costituiva nell'interesse della Amministrazione
finanziaria. Considerato in diritto :
E'superfluo indugiarsi preliminarmente sulla questione relativa al
carattere di organi giurisdizionali delle Commissioni tributarie, nel
novero delle quali va compresa la Commissione che ha emesso l'ordinanza
di rinvio, giacché tale carattere è stato riconosciuto con costanti
precedenti pronunzie di questa Corte (da ultimo sent. 41 del 1 marzo
1957), in conformità, del resto, alla giurisprudenza delle Sezioni
unite della Corte di cassazione.
Non ha neppure rilevanza la mancata specificazione, nella ordinanza
di rinvio, delle disposizioni della legge impugnata, di cui viene
denunciata la illegittimità costituzionale, poiché non può sorgere
incertezza che si intende impugnare le norme contenute negli artt. 1 e
5 riguardanti la proroga dei termini di rettifica, tenendo presente la
intitolazione della legge e il carattere del tutto accessorio e
secondario degli altri tre articoli.
Venendo all'esame dei singoli motivi dedotti nella ordinanza a
conforto della pretesa illegittimità costituzionale della legge di cui
trattasi, deve essere anzitutto escluso ogni fondamento alla dedotta
violazione dell'art. 2 della Costituzione, il quale concerne la
enunciazione dei diritti inviolabili e fondamentali dell'uomo, come fu
detto da questa Corte nella sentenza n. 11 del 19 giugno 1956, senza
alcun riferimento né diretto né indiretto alla materia tributaria.
Del pari destituito di ogni attendibilità è il riferimento
all'art. 23 della Costituzione, il quale stabilisce che qualsiasi
prestazione personale o patrimoniale non può essere imposta se non in
base alla legge.
Ora, nel caso in esame, tanto l'imposta, quanto i provvedimenti di
proroga sono stati tutti adottati con legge.
Resta da prendere in esame il terzo motivo con cui viene denunziata
la violazione del principio della irretraottività delle leggi in
generale e, in specie, delle leggi finanziarie, per quanto riguarda il
termine entro cui l'amministrazione finanziaria ha il potere di
procedere a rettifiche o di colmare le lacune delle denunce degli
interessati.
Deve essere a questo proposito considerato che, mentre le leggi con
cui si statuiva una proroga al termine fissato per l'accertamento
suppletivo da parte della finanza vennero sempre emanate prima della
scadenza del termine stesso, la legge impugnata venne emanata quando il
termine dell'ultima proroga (fissato con legge 22 novembre 1952, n.
1847, al 31 dicembre 1953) era già scaduto; e la legge impugnata, con
l'art. 5, nel fissare al 31 dicembre 1955 il nuovo termine, riconosce
espressamente che la legge ha vigore dal 1 gennaio 1954, stabilendo
così una saldatura retroattiva alla serie delle proroghe.
Ma questo rilievo, che viene proposto in relazione all'art. 11
delle disposizioni della legge in generale, non ha fondamento in una
corrispondente disposizione della Costituzione, la quale, all'art. 25
pone il divieto della retroattività limitatamente alla legge penale.
Il che, come questa Corte ha avuto già modo di affermare (sent. n. 118
del 2 luglio 1957), non esclude che, per le leggi finanziarie, la
retroattività possa determinare un contrasto con altri precetti della
Costituzione.
Né sarebbe possibile riallacciare, nella specie, il divieto della
retroattività delle leggi in generale e, in specie, delle leggi
tributarie all'art. 53 della Costituzione, per l'effetto retroattivo
che sarebbe stato riconosciuto all'accertamento degli elementi e
requisiti inerenti all'imposta di cui trattasi, poiché sotto questo
profilo la disposizione costituzionale, di cui si lamenterebbe la
violazione, non è stata denunciata né direttamente, né
indirettamente nell'ordinanza di rinvio.
E, d'altra parte, la data a cui si riferisce l'accertamento del
patrimonio su cui deve gravare l'imposta è quella fissata nella legge
originaria istitutiva dell'imposta stessa e non già nella legge
impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza 9 luglio
1957 della Commissione distrettuale delle imposte dirette di Napoli,
sulla legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1954, n. 68, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 2 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte