Sentenza n. 81/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 246/1938
- art. 2r.d.l. 246/1938
- art. 19r.d.l. 246/1938
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 19
del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, promosso con ordinanza emessa il
10 ottobre 1962 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale
a carico di Talamonti Luigi, iscritta al n. 192 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del
22 dicembre 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 24 aprile 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Talamonti Luigi,
imputato del reato di cui agli artt. 1, 2 e 19 del R.D.L. 21 febbraio
1938, n. 246, per avere detenuto nel proprio esercizio pubblico un
apparecchio radio ricevente omettendo di pagare l'abbonamento speciale
alle radiodiffusioni per gli anni 1961 e 1962, il Tribunale di Ascoli
Piceno, decidendo sulla istanza del P. M. che, associatasi anche la
difesa dell'imputato, aveva sollevato questione di legittimità
costituzionale delle citate norme in riferimento agli artt. 3, 24 e 41
della Costituzione, con ordinanza del 10 ottobre 1962 riteneva non
manifestamente infondata e rilevante la questione stessa sotto il solo
profilo della violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione, e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per
la decisione di competenza.
Nell'ordinanza il Tribunale osserva che, essendo la R.A.I.- T.V.
una società per azioni, ed essendo di conseguenza il rapporto
intercorrente fra l'Ente e gli utenti un "contratto di diritto privato
fra soggetti di diritto privato", la sanzione penale relativa alla
inadempienza dell'utente pone questo in una posizione di inferiorità e
soggezione nei confronti dell'Ente stesso, protetto da norme cogenti
per il conseguimento di meri fini contrattuali. Con ciò, e non
potendosi ravvisare in tale disciplina ragioni di interesse generale,
estranee alla natura del rapporto, né interessi fiscali dello Stato,
verso il quale, a norma dell'art. 21 del D.P.R. 26 gennaio 1952, n.
180, sarebbe fiscalmente tenuta solo la R.A.I.- T.V., si verrebbe a
concretare una diversità di trattamento, in violazione del principio
di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, di cui all'art. 3
della Costituzione.
l'ordinanza, debitamente notificata il 14 novembre 1962 al
Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 327 del 22 dicembre 1962.
2. - Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni
nella cancelleria della Corte il 10 dicembre 1962.
L'Avvocatura osserva, innanzi tutto, che nella specie non si
potrebbe configurare una questione di legittimità costituzionale,
giacché, pur se si potesse consentire con quanto è affermato
nell'ordinanza del Tribunale, non potrebbe comprendersi come, sulla
semplice previsione di sanzioni penali a presidio dell'adempimento di
una prestazione contrattuale, possa ravvisarsi una violazione del
principio di eguaglianza, che rimarrebbe invece assolutamente esclusa
dall'applicabilità della sanzione stessa a tutti gli inadempienti. I1
resto, prosegue l'Avvocatura, concernerebbe solo l'uso del potere
discrezionale politico del legislatore, ed esulerebbe quindi dal campo
della legittimità costituzionale.
Ciò posto, l'Avvocatura peraltro afferma che, comunque, in forza
del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, la radiodiffusione, e oggi la
televisione, sarebbero configurate come servizio pubblico, cui i
privati accederebbero mediante un atto amministrativo del tipo della
ammissione, attraverso un ufficio dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del
citato R.D.L. n. 246.
Il privato utente del servizio pubblico sarebbe tenuto al
versamento di una prestazione in danaro avente i caratteri della tassa
e non del corrispettivo contrattuale. Ed anche se il relativo importo,
per la maggior parte, è destinato al funzionamento del servizio
pubblico in questione, gestito dalla R.A.I.-T.V. in concessione, in
forza della convenzione approvata con il D.P.R. 26 gennaio 1952, n.
180, così come risulta dall'art. 21 della convenzione stessa, non per
questo potrebbe ritenersi accettabile la tesi della natura privatistica
del rapporto, prospettata nell'ordinanza di rinvio.
l'Avvocatura quindi, richiamando a conforto della propria opinione
anche la sentenza n. 59 del 1960 della Corte costituzionale, che
avrebbe confermato la natura di pubblico servizio della
radiotelediffusione, conclude chiedendo dichiararsi infondata la
sollevata questione di legittimità costituzionale.
3. - l'Avvocatura dello Stato ha poi depositato, nei termini, una
memoria illustrativa, con cui ribadisce e sviluppa le tesi già svolte
nelle deduzioni difensive.
In particolare, l'Avvocatura rileva preliminarmente che, nella
specie, nessun contratto di abbonamento sarebbe stato stipulato fra la
R.A.I. e il Talamonti, concretandosi l'illecito penale, di cui questi
è imputato, appunto in tale omissione.
Non si vedrebbe quindi dove il giudice a quo avrebbe ravvisato la
esistenza del rapporto privatistico nell'ambito del quale le
disposizioni impugnate sanzionerebbero, secondo l'ordinanza di rinvio,
una disparità di trattamento configurabile come violazione dell'art. 3
della Costituzione.
l'Avvocatura insiste comunque nel negare la natura contrattuale
privatistica del rapporto R.A.I. - radioutenti, che si costituirebbe
invece ex lege, a norma dell'art. 1 del R.D. 21 febbraio 1938, n. 246,
in base alla semplice detenzione di un apparecchio ricevente da parte
del privato. La natura di prestazione amministrativa del detto rapporto
sarebbe caratterizzata sia dall'assenza di qualsiasi aspetto negoziale,
tanto che il cosiddetto "abbonamento" sarebbe invece semplicemente
l'atto con cui si ottempera da parte dell'utente all'obbligo imposto
dalla legge, sia dalla irrilevanza degli stati soggettivi di capacità
dell'utente ai fini della legittimità dell'utilizzazione del servizio,
sia, infine, dalla natura fiscale del canone che si desumerebbe dal
termine "tassa" usato nelle convenzioni approvate col R.D. 29 dicembre
1927, n. 2526, e col D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, per indicare i
proventi degli abbonamenti alle radio-audizioni, nonché
dall'istituzione di una "sopratassa" a carico degli utenti morosi.
La natura fiscale del canone renderebbe ragione, oltre che dei
privilegi, che ne assistono la riscossione, anche della sanzione
penale, di cui alle norme impugnate; particolarmente opportuna in vista
della peculiarità del modo di prestazione del servizio, che
postulerebbe un regime sanzionatorio penale per ovviare alla facilità
delle evasioni.
l'Avvocatura insiste quindi nelle già rese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - l'Avvocatura dello Stato, pur senza formulare in proposito
specifiche conclusioni, fa due osservazioni di carattere pregiudiziale,
la prima nelle deduzioni, la seconda nella memoria difensiva.
Con la prima afferma che non vi sarebbe, nel caso in esame,
questione alcuna di legittimità costituzionale, giacché, anche
ammesso che fossero esatte le premesse poste nell'ordinanza di rinvio,
con l'adozione da parte del legislatore di una sanzione penale a tutela
dell'adempimento di una obbligazione contrattuale privata, non potrebbe
mai parlarsi di violazione dell'invocato principio di eguaglianza, di
cui all'art. 3 della Costituzione, che risulterebbe invece osservato,
essendo la sanzione applicabile a tutti gli inadempienti del tipo
previsto dalla norma sanzionatrice, la quale pertanto non porrebbe
alcuna delle discriminazioni contro le quali si leva il precetto
dell'art. 3.
Senonché non sembra che sia precisamente questo il punto di vista
del Tribunale, il quale nella sua ordinanza di rimessione della
questione di legittimità costituzionale a questa Corte, non si
sofferma tanto su di una presunta posizione di diseguaglianza dei
radioutenti fra di loro, ma, partendo dalla premessa, che opina essere
esatta, di un rapporto meramente privatistico che si costituirebbe
contrattualmente fra quelli e la R.A.I.-T.V., vede nella diversità di
posizione degli uni e di quest' ultima per l'esistenza di sanzioni
penali per le inadempienze solo a carico dei primi, una diversità di
trattamento, che violerebbe appunto il principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3. In tal senso è da ritenersi sia stata proposta la
questione di legittimità costituzionale, e bisognerà accertare se è
o meno fondata.
2. - Con la seconda osservazione preliminare, l'Avvocatura fa
presente che, nel caso in esame, il così detto "abbonamento" non era
stato "stipulato". Non sarebbe, quindi, possibile vedere dove il
Tribunale abbia ravvisato il predetto contratto. Conseguirebbe quindi
che, collocandosi sul terreno privatistico ritenuto proprio dal
Tribunale, l'assenza del contratto non avrebbe fatto nascere nessun
rapporto che possa dar luogo ad una questione di legittimità
costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, in
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Non sembra però che la motivazione dell'ordinanza, pur partendo
dalla ammissione della natura privatistica del rapporto fra la R.A.I. e
i radioutenti, si fondi sull'avvenuta stipula del contratto o sulla
mancanza di esso, dovendosi rilevare, invece, che l'opinione
nell'ordinanza sostenuta scaturisce da una determinata interpretazione
delle norme di legge concernenti la materia, ed attiene direttamente
alla legittimità costituzionale di quelle impugnate, che puniscono,
come reato, appunto l'omissione imputata al Talamonti, l'efficacia
delle quali è stata, pertanto, ritenuta dal Tribunale rilevante ai
fini del giudizio principale.
3. - Quanto si è premesso conduce ad esaminare il merito della
questione: se, cioè, sia costituzionalmente illegittimo avere
accordato alla R.A.I.-T.V., per assicurare l'adempimento della
obbligazione del pagamento dell'abbonamento alle radioaudizioni, non
una penale di natura civile - peraltro consentita anche in rapporti
meramente privatistici - ma determinati privilegi ed una vera e propria
tutela di carattere penale.
Non si nega quanto afferma il Tribunale, che la R.A.I. sia una
società privata; ma non basta questa affermazione per desumerne che
non le possa spettare, in relazione al servizio che esercita, una
posizione di preminenza nei confronti dei radioutenti. È bensì una
società privata, ma esercita un pubblico servizio in concessione, e
questo servizio è di interesse generale, per l'incidenza che
attraverso di esso si opera nei più vari settori dell'informazione e
della cultura nazionale e per gli evidenti riflessi di carattere
generale che ne derivano. Questa opinione è stata chiaramente
affermata, sia pure con riferimento alla televisione - e quindi ad un
campo più ristretto delle radioaudizioni in genere - da questa Corte,
con la sentenza n. 59 del 13 luglio 1960, con la quale la Corte ha
rilevato l'altissima importanza che, nell'attuale fase della nostra
civiltà, gli interessi che la televisione - e a maggior ragione la
radio - tende a soddisfare nel campo della cultura, della informazione,
dello svago, assumono, e su vastissima scala, non solo per i singoli
componenti del corpo sociale, ma anche per questo nella sua unità.
Per quanto attiene poi alla natura di "concessione" del titolo in
forza del quale la R.A.I. esercita il servizio, è dato desumere tale
natura direttamente dalle norme regolanti l'attribuzione del servizio
stesso prima all'E.I.A.R. e poi alla R.A.I. (convenzioni approvate,
rispettivamente, col R.D. 17 novembre 1927, n. 2207, e col D.P.R. 26
gennaio 1952, n. 180), e, in particolare, dalla espressa menzione di
"concessione" ivi contenuta e dalla natura della serie dei controlli
previsti tanto nella prima, quanto nella seconda convenzione, che vanno
dall'obbligo della regolare attuazione del servizio al regolamento dei
rapporti economici fra concedente e concessionario, dalle modalità dei
controlli tecnici ed economici sulle attività del concessionario alle
sanzioni per le eventuali inadempienze, e rispondono quindi ai criteri
ordinariamente adottati per la disciplina del rapporto di concessione
di pubblico servizio.
4. - Sulla base di questi rilievi si spiega come il rapporto fra la
R.A.I.-T.V., concessionaria di un pubblico servizio, e i radioutenti
sia stato regolato da principi pubblicistici.
Se è vero che la natura della obbligazione posta a carico
dell'utente nacque con caratteri assai diversi e di natura
convenzionale privatistica, quando l'art. 3 del R.D. lo maggio 1924,
n. 655, pose a carico dell'utente, oltre la tassa di licenza, un
"diritto" a favore del concessionario, è anche vero che
successivamente si delineò una modificazione dell'orientamento
legislativo con l'art. 7 del R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 1917, il quale
prevedeva una "licenza abbonamento" da rilasciarsi a cura dell'ufficio
postale competente, legittimato a ricevere tanto l'importo della "tassa
di licenza" quanto quello del "diritto" del concessionario, che
seguitava però ad essere definito "importo dell'abbonamento", riscosso
dall'ufficio, ma accreditato al concessionario in conto corrente.
Ulteriore evoluzione della disciplina in materia è poi data
dall'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1203, con cui, attribuendosi
per la prima volta alla riscossione del "canone di abbonamento" la
procedura e i privilegi previsti per la riscossione dei tributi
statali, vengono incaricati della riscossione medesima gli Uffici del
registro e del bollo, stabilendosi altresì che le quote spettanti
rispettivamente allo Stato ed alla Società andavano determinate con
decreto dei Ministri delle comunicazioni e delle finanze. In tal modo
scompare la distinzione tra tassa di licenza e canone di abbonamento,
che vengono riscossi ed incamerati entrambi dagli uffici statali, e
sono successivamente ripartiti fra Stato e concessionario per il
finanziamento dell'attività di quest'ultimo.
L'accennata natura tributaria delle somme dovute dai radio-utenti
assume poi rilievo e incidenza indiscutibili dallo stesso momento in
cui il rapporto si pone, attraverso il collegamento dell'obbligazione
del pagamento del così detto canone di abbonamento alla semplice
detenzione dell'apparecchio, collegamento previsto dall'art. 1 del D.
L. 21 febbraio 1938, n. 246. Onde sfugge definitivamente alla natura
negoziale, propria di ogni rapporto contrattuale, il rapporto fra
l'utente del servizio radiotelevisivo e il produttore del servizio
stesso, giacché l'obbligazione dell'utente non nasce da una volontà
negoziale specifica, ma solo in virtù della norma che l'obbligazione
stessa impone in vista di una mera possibilità di uso del servizio.
La peculiarità del rapporto si precisa poi ulteriormente
attraverso l'art. 7 della convenzione del 1952 che parla di "tassa" di
abbonamento, riconoscendosi così positivamente la natura fiscale della
relativa obbligazione.
Su tale natura del "canone" non sembra possano esservi seri dubbi,
ove si consideri che il R.D. 21 febbraio 1938, n. 246, ribadisce la
concessione, per la riscossione dei canoni stessi, del privilegio
fiscale di cui agli artt. 1957 e 1958, n. 1, dell'abrogato Codice
civile (trasfusi, rispettivamente, negli artt. 2752 e 2758 del Codice
vigente); richiama per l'accertamento delle violazioni e per
l'applicazione delle relative penalità, la legge 7 gennaio 1929, n. 4,
concernente norme generali per la repressione delle violazioni delle
leggi finanziarie (art. 24).
Deve aggiungersi che, in caso di mancato pagamento del canone,
conseguono a carico degli inadempienti penalità definite come
"soprattasse", già innanzi ricordate, di natura tipicamente fiscale
(D.L. 31 dicembre 1947, n. 1542, art. 3).
5. - Ciò posto, ed escluso, come innanzi si è dimostrato, che
nel rapporto R.A.I. - utenti possa riconoscersi un puro e semplice
rapporto contrattuale di diritto privato, deve rilevarsi che la
questione di legittimità costituzionale proposta a questa Corte è
imperniata sulla pretesa violazione del principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione, che risulterebbe infranta per la diversa
situazione giuridica in cui sarebbero posti la R.A.I., da un lato, e
gli utenti, dall'altro.
Ma la Corte costituzionale con numerose sentenze (v., da ultimo,
le sentenze nn. 87 e 106 del 1962) ha stabilito che il principio di
eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, va interpretato nel
senso che dev'essere garantita parità di trattamento a parità di
situazioni, e che il giudizio sulla parità o meno delle situazioni
spetta insidacabilmente al legislatore, nei limiti del rispetto della
ragionevolezza e degli altri principi costituzionali.
Ora, in conseguenza di tutto quanto si è precisato sulla base di
norme del diritto obbiettivo, è evidente che le posizioni della R.A.I.
e degli utenti si presentano in modo diverso, giacché si è visto che
si tratta di un rapporto in cui domina l'elemento giuspubblicistico,
che attribuisce alla R.A.I. una situazione giuridica, quale
concessionaria di un servizio di interesse pubblico, diversa da quella
degli altri soggetti del rapporto, privati utenti del servizio stesso.
Non sussiste pertanto alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione.
6. - Né la rilevata situazione cambia nel caso dei così detti
abbonamenti "speciali"; nel caso cioè, come nella specie, in cui gli
utenti delle radioaudizioni siano titolari di locali pubblici ed
intendano avvalersi del diritto di diffondere al pubblico le
trasmissioni nei detti locali.
Si è sostenuto che, in questo caso, l'obbligo del pagamento a
carico dell'utente non deriverebbe più direttamente dalla legge, come
nell'ipotesi di cui all'art. 1 del decreto del 1938, bensì dalla
speciale convenzione di abbonamento, che, appunto per tali casi
particolari, è prevista dalla disposizione dell'art. 27 del citato
decreto, alla quale convenzione dovrebbe riconoscersi funzione
costitutiva del rapporto. Questo manterrebbe, quindi, la natura
contrattuale originaria, così come risulterebbe pure dall'art. 10 del
D.L. 23 ottobre 1935, n. 1917, che riservava alla conclusione di
"speciali contratti di abbonamento" con il concessionario la
determinazione dei prezzi di abbonamento per gli esercizi pubblici.
Ma, a parte il rilievo che l'art. 10 venne dettato per consentire
gli abbonamenti speciali e giustificare, per questi, la fissazione di
un ammontare del canone maggiore di quello degli abbonamenti ordinari,
contro la fondatezza di quella opinione è da osservare, anzitutto, che
con essa si assume come elemento costitutivo del rapporto
concessionario - utente esercente un pubblico locale la convenzione
speciale prevista dalla legge (art. 27 del R.D. del 1938), mentre è di
tutta evidenza che l'art. 1 del decreto stesso, collocato sotto il
titolo delle "disposizioni generali", quando pone il principio secondo
cui "chiunque detenga uno o più apparecchi ecc.... è obbligato al
pagamento del canone di abbonamento", contempla e ricomprende tutte le
possibili ipotesi concrete di detenzione di apparecchi, e quindi anche
quella concernente i pubblici esercenti, ond'è che l'obbligazione di
costoro non si fonda su una stipulazione privata, bensì sulla legge.
Ma, sostanzialmente, si impone in modo imprescindibile l'esigenza
di rispettare la natura unica del rapporto fra concessionario e utenti.
Questa natura risulterebbe irrimediabilmente vulnerata dalla
differente, duplice qualifica, giuspubblicistica o privatistica,
attribuitagli in funzione della qualità, rispettivamente, di privato o
esercente un pubblico locale, di uno dei contraenti.
Senza dire che urta anche con i principi della logica più
evidente, giacché, se si riconosce che il legislatore ha concepito i
rapporti fra concessionario ed utente privato in termini
giuspubblicistici per gli evidenti motivi di utilità generale del
servizio sopra accennati, maggior rilievo tali motivi dovrebbero
assumere proprio in relazione ai casi in cui l'utente, esercente un
pubblico locale, viene a trovarsi in una situazione in cui il godimento
del servizio da parte sua assume più profondi ed immediati riflessi di
carattere pubblico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del 10
ottobre 1962 dal Tribunale di Ascoli Piceno, sulla legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 19 del R.D. L 21 febbraio 1938, n.
246, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1963:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte