Sentenza n. 81/1973
Altra decisione · depositata il 19/06/1973 · relatore Giuseppe Verzì
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 9 giugno 1972, depositato in cancelleria il 22
successivo ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 1972, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 30 dicembre 1971,
n. 12/3507/71, del Ministero delle finanze, con la quale si afferma che
alla Regione non spettano le ritenute erariali operate sui redditi di
categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con
sede centrale fuori del territorio della Regione, che prestino servizio
in Sicilia.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto notificato il 9 giugno 1972 il Presidente della Regione
siciliana, regolarmente autorizzato dalla Giunta, ha proposto ricorso
per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto tra la Regione e
lo Stato in seguito alla nota 30 dicembre 1971, n. 12/3507/71, del
Ministero delle finanze con la quale si comunica che alla Regione non
spettano le ritenute erariali operate sui redditi di categoria C/2
(ricchezza mobile, complementare, addizionali varie) dei dipendenti
dello Stato e degli enti parastatali con sede centrale fuori del
territorio della Regione, che prestino servizio in Sicilia.
Nel menzionato atto, dopo aver fatto presente che la Presidenza
regionale ha avuto conoscenza della decisione ministeriale il 14 aprile
1972, la Regione denunzia la sopra indicata nota 30 dicembre 1971, n.
12/3507/71, per violazione dell'art. 36 dello Statuto speciale per la
Sicilia e degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri per resistere al ricorso. Considerato in diritto :
Il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana
riguarda la spettanza alla Regione oppure allo Stato delle ritenute
erariali sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e
degli enti parastatali con sede centrale fuori del territorio
regionale, i quali prestino servizio in Sicilia. La Regione fonda la
sua pretesa sul disposto degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965,
n. 1074, i quali le attribuirebbero sia le entrate tributarie erariali
riscosse nell'ambito del suo territorio, sia le entrate relative a
fattispecie maturate nell'ambito regionale, che affluiscono per
esigenze amministrative ad uffici situati fuori del territorio della
Regione.
Con sentenza n. 71 del corrente anno questa Corte, interpretando
gli artt. 2 e 4 del suindicato decreto contenente le norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria, è giunta alla conclusione che alla Regione spettano
quelle entrate tributarie, e solo quelle, che essa avrebbe potuto far
proprie ove, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione
statale, fosse stata esercitata la competenza legislativa concorrente
assegnata alla Regione dal primo comma dell'art. 36 dello Statuto.
Sulla base di questa interpretazione, la Corte è giunta alla ulteriore
conclusione che la disposizione dell'art. 4 delle norme di attuazione
non ha altra funzione che quella di salvaguardare la regola generale
enunciata nell'art. 2, secondo la quale alla Regione spettano (salvo
alcune eccezioni qui non rilevanti) tutte le entrate tributarie
riscosse nel suo territorio; e ciò nel senso che l'affluenza di
entrate tributarie ad uffici situati fuori del territorio regionale,
disposta per esigenze amministrative, non incide sulla loro spettanza
determinata in base alle regole cui si è fatto cenno.
Ciò posto, è sufficiente, per la decisione del ricorso in esame,
osservare che le ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 dei
dipendenti statali e dei dipendenti di enti parastatali costituiscono
un sistema che la Regione siciliana, se avesse legiferato nei limiti
consentiti dall'art. 36 dello Statuto, non avrebbe potuto modificare.
Non si tratta infatti di entrate la cui riscossione avrebbe dovuto o
potuto aver luogo nel territorio regionale siciliano e che solo per
"esigenze amministrative" affluiscono ad uffici situati fuori di quel
territorio; ci si trova al contrario di fronte ad un principio generale
della legislazione statale, in forza del quale le amministrazioni
interessate debbono operare determinate ritenute e corrispondere le
retribuzioni al netto di esse. E, come in sede legislativa la Regione
non avrebbe potuto non rispettare siffatto principio, così non ha
diritto, nel quadro del sistema delineato nelle norme di attuazione, a
pretendere entrate tributarie che una corretta interpretazione
dell'art. 36 dello Statuto, e di quelle norme, ad essa non
attribuiscono.
Una ulteriore conferma della validità di siffatta conclusione si
ricava per altro dall'art. 7 del decreto n. 1074, e, in particolare,
dalla disposizione contenuta nel secondo comma di tale articolo. Nella
già menzionata decisione n. 71 è stato messo in luce che l'art. 37
dello Statuto, lungi dall'esprimere un principio generale, attribuisce,
in via eccezionale, alla Regione una quota di imposta sui redditi
prodotti da imprese aventi sede fuori del territorio, commisurata al
reddito prodotto da stabilimenti ed impianti situati in Sicilia,
estendendo in questo modo le entrate tributarie spettanti alla Regione
al di là di quanto l'art. 36 Stat. consenta. Orbene, il citato art. 37
Stat. che predispone gli strumenti procedurali attraverso i quali si
perviene alla individuazione della prescritta quota, concorre a
dimostrare che le stesse norme di attuazione hanno inteso come
eccezionale il disposto dell'art. 37 Stat.; ed il secondo comma, che
coerentemente attribuisce alla Regione i corrispondenti tributi sui
redditi di lavoro, prova che, al di fuori della materia attinente alle
imprese con stabilimenti ed impianti in Sicilia, e che abbiano la loro
sede in altra parte del territorio nazionale, non esistono altre
ipotesi nelle quali sia possibile identificare tributi che, riscossi e
ritenuti da enti non aventi sede nella Regione, siano di spettanza di
questa ultima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettano allo Stato, e non alla Regione siciliana, le
ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed
imposta complementare) dei dipendenti dello Stato e degli enti
parastatali con sede fuori del territorio della Regione, i quali
prestino servizio in Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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