Sentenza n. 81/1975
Altra decisione · depositata il 27/03/1975 · relatore Paolo Rossi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Abruzzo, notificato il 6 luglio 1973, depositato in cancelleria il 25
successivo ed iscritto al n. 8 del registro 1973, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti del giudice istruttore
presso il tribunale dell'Aquila, notificati il 9 maggio 1973, con i
quali è stato disposto procedersi con istruzione formale nei confronti
di 37 consiglieri regionali per concorso in reato ravvisato nelle
deliberazioni 19 ottobre 1971 della Giunta regionale e 26-27 luglio
1971 del Consiglio regionale.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Paolo Rossi;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Abruzzo, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 6 luglio 1973 il Presidente della Regione
Abruzzo ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato
per ottenere l'annullamento dei provvedimenti del giudice istruttore
presso il tribunale dell'Aquila, notificati il 9 maggio 1973, con i
quali è stata disposta la formalizzazione dell'istruttoria penale nei
confronti di 37 consiglieri regionali in ordine al concorso nel reato
di peculato ravvisato nelle deliberazioni 19 ottobre 1971 della Giunta
regionale e 26-27 luglio 1971 del Consiglio.
Assume la Regione che i componenti del Consiglio non rispondono
penalmente per voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, siano
queste politico-legislative oppure, come nella specie, meramente
amministrative.
La ricorrente premette che:
1) Il neo-eletto Consiglio regionale cominciò ad operare
all'Aquila in un clima di intimidazione e violenza conseguente ai
sommovimenti connessi alla scelta del capoluogo della Regione,
rinchiudendosi, per motivi di sicurezza, nel castello federiciano.
L'ufficio di Presidenza del Consiglio ordinò l'invio dei pasti
necessari ai consiglieri ed ai dipendenti ad un ristorante del luogo;
la Giunta regionale, con delibera del 19 ottobre 1971, provvide alla
esecuzione delle determinazioni dell'ufficio di Presidenza. La
Commissione di controllo sugli atti della Regione non approvò la
delibera della Giunta ed i consiglieri regionali provvidero in proprio
al pagamento dei pasti.
2) Il Consiglio regionale, prima dell'entrata in vigore dello
Statuto, con deliberazioni 26 e 27 luglio 1971, approvò la stipula di
un contratto di assicurazione dei consiglieri regionali contro gli
infortuni, con il parziale concorso finanziario della Regione. La
Commissione di controllo annullò le suddette delibere e i consiglieri
regionali restituirono le somme anticipate dalla Regione.
3) La procura della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila
iniziò indagini, emettendo avviso di procedimento in data 20 ottobre
1972, al fine di accertare se gli indicati consiglieri regionali
fossero incorsi nel reato di peculato nell'adottare le delibere sopra
descritte. La difesa dei consiglieri regionali eccepì la carenza di
giurisdizione invocando l'immunità derivante dall'art. 122, quarto
comma, della Costituzione; senonché il giudice istruttore,
disattendendo la richiesta di assoluzione formulata dal pubblico
ministero, dispose, con l'impugnato provvedimento, la formalizzazione
dell'istruttoria.
La difesa della Regione, a sostegno delle proprie istanze, svolge
in diritto le seguenti argomentazioni:
1) La proponibilità di un conflitto di attribuzioni avverso un
atto giurisdizionale è stata ripetutamente affermata dalla Corte
costituzionale.
2) La Regione è legittimata a proporlo quando sia in corso un
giudizio penale a carico di propri consiglieri per voti dati
nell'esercizio delle proprie funzioni.
3) L'art. 122, quarto comma, Cost. - secondo cui i consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - è norma
del tutto analoga all'art. 68, primo comma, della Costituzione, che
stabilisce una corrispondente immunità per i membri del Parlamento, ed
è ispirata alla ratio di garantire la piena indipendenza degli organi
politico-legislativi e di assicurare la libertà da interferenze
esterne per coloro che li impersonano.
4) Le citate delibere del Consiglio regionale attinenti al
trattamento dei consiglieri ed a spese di funzionamento del Consiglio,
appartengono a quel tipo di atti per i quali la Corte costituzionale
(sentenza n. 143 del 1968) e il Ministro per il coordinamento
dell'attuazione delle Regioni (circolare n. 200 del 1972) hanno escluso
la sottoposizione alla Commissione statale di controllo.
5) La stessa conclusione si impone per la delibera 19 ottobre 1971
della Giunta regionale, ove si consideri che nella prima fase di vita
della Regione l'intera gestione contabile dell'Ente era stata affidata
alla Giunta per disposizione del Ministro del tesoro presa sulla base
dell'art. 15 della legge n. 281 del 1970. Non sussistendo ancora la
separazione della gestione contabile, attinente al funzionamento
autonomo ed interno del Consiglio, rispetto alla gestione del
patrimonio generale della Regione, la Giunta regionale, quale unico
organo competente a deliberare, era chiamata a sostituirsi al Consiglio
per provvedere in ordine alle spese di funzionamento di quest'ultimo. I
suoi componenti, nell'esercizio di tali funzioni vicarie, non avrebbero
potuto incorrere in responsabilità maggiori di quelle previste per i
componenti del Consiglio, il che esclude la necessità di considerare
se l'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. si riferisca
anche all'attività amministrativa dei componenti la Giunta regionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio con
atto depositato il 25 luglio 1973 chiedendo che la Corte costituzionale
voglia dichiarare inammissibile il ricorso della Regione, o respingerlo
nel merito. La difesa dello Stato osserva che per la prima volta viene
promosso da una Regione conflitto di attribuzione in ordine ad atti di
giurisdizione penale. Ove si assuma, come nella specie, che vi è
assoluto difetto di giurisdizione penale, soccorre la precisa
disposizione dell'art. 524, n. 2, cod. proc. pen., secondo cui è
ammesso ricorso in cassazione per carenza di potere giurisdizionale.
Spetterebbe pertanto in primo luogo alla Corte regolatrice della
competenza e della giurisdizione decidere se sussista o meno l'invocato
difetto di giurisdizione penale per immunità ex art. 122, quarto
comma, della Costituzione. Nella ipotesi, sotto certi aspetti analoga,
di sottoposizione di un membro del Parlamento a processo penale per la
sua attività di iniziativa legislativa, il Parlamento, ove avesse
ravvisato un attentato alla sua indipendenza nell'azione dell'autorità
giudiziaria penale, non avrebbe potuto promuovere conflitto di
attribuzione innanzi alla Corte costituzionale se non a seguito di una
presa di posizione confermativa della suprema Corte di cassazione.
Pertanto apparirebbe inconcepibile, pur nella diversità delle
situazioni, che l'ordinamento consenta ai Consigli regionali un
trattamento più favorevole di quello concesso al Parlamento per la
tutela dell'immunità dei propri membri. La Corte costituzionale
dovrebbe quindi adattare la propria giurisprudenza alla peculiarità
del caso, dichiarando l'inammissibilita del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato rileva peraltro che alla medesima
decisione dovrebbe pervenirsi, in via alternativa, qualora si
ammettesse l'immediata proponibilità del conflitto di attribuzioni,
non preceduta dal previsto ricorso in cassazione. Invero secondo tale
ipotesi l'autonomia regionale sarebbe stata lesa dal primo atto di
esercizio dell'azione penale, sicché il termine per proporre il
ricorso in oggetto sarebbe scaduto entro il 19 dicembre 1972, e cioè
decorsi i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di procedimento a carico
dei 37 consiglieri regionali, tra cui il Presidente della Giunta. Il
ricorso sarebbe quindi inammissibile per tardività.
Nel merito l'Avvocatura non disconosce che l'art. 122, quarto
comma, della Costituzione, sancisce un'immunità per le opinioni
espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni dai
consiglieri regionali, ma rileva che l'immunità ricollega i voti dati
alle manifestazioni del pensiero, finalizzate alla produzione di atti
determinati. Questi possono essere di natura politica, eligente,
legislativa, autoregolamentare, o meramente amministrativa.
L'incensurabilità copre tutti i suddetti tipi di atti, tranne quelli
amministrativi, espressamente soggetti, ex art. 125 della
Costituzione, a controllo di legittimità e a volte di merito.
L'eventuale annullamento degli atti illegittimi da parte della
Commissione di controllo non consente di escludere la responsabilità
penale degli autori dell'atto, qualora ne ricorrano gli estremi, pena
l'alterazione dell'equilibrio costituzionale che esige l'eguaglianza di
tutti i cittadini particolarmente di fronte alla legge penale.
L'immunità invocata non può concernere le delibere amministrative,
come emerge dalla considerazione che anche i ministri sono responsabili
per i reati ministeriali e che gli stessi componenti delle Giunte
regionali sono assoggettabili a giudizi di responsabilità (sentenza
Corte cost. n. 211 del 1972).
La Regione Abruzzo, con memoria del 3 dicembre 1974, contesta
diffusamente la fondatezza delle questioni di inammissibilità e
insiste nel merito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :
1. - La Corte deve decidere se sussista o meno difetto assoluto di
giurisdizione dell'autorità giudiziaria che procede a vagliare
l'eventuale responsabilità penale dei consiglieri della Regione
Abruzzo e dei componenti della relativa Giunta in ordine alle delibere
19 ottobre 1971, n. 176, della Giunta e 26-27 luglio 1971, nn. 95 e
103, del Consiglio (concernenti il pagamento del conto di un ristorante
e il concorso finanziario della Regione nell'onere assunto dai
consiglieri per la stipula dell'assicurazione contro gli infortuni), in
relazione all'art. 122, quarto comma, della Costituzione, secondo cui
"i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".
2. - Per affrontare il merito della questione, occorre in primo
luogo dare atto dell'infondatezza delle eccezioni di rito sollevate
dalla difesa dello Stato, riassumibili nei seguenti termini: 1) il
conflitto di attribuzione potrebbe essere inammissibile sotto il
profilo che il provvedimento del giudice istruttore che ha disposto
procedersi contro 37 consiglieri regionali per il reato di peculato
ravvisato nell'adozione delle delibere suddette, non è stato
previamente impugnato in Cassazione, ex art. 524, n. 2, c.p.p., per
difetto assoluto di giurisdizione; 2) il ricorso sarebbe inammissibile
per tardività perché notificato ben oltre 60 giorni dalla data in cui
i consiglieri regionali ricevettero gli avvisi di procedimento (20
ottobre 1972).
La prima eccezione si rivela inconsistente giacché, a parte ogni
altro rilievo, decisiva è la considerazione che la Regione non avrebbe
potuto, in base al diritto vigente, promuovere una pronunzia della
Cassazione in ordine all'assunto difetto di giurisdizione.
Parimenti infondata appare la seconda eccezione, in quanto non
risulta che la Regione, come tale, abbia avuto conoscenza di atti
processuali anteriori di almeno 60 giorni alla proposizione del
conflitto.
3. - Nel merito il ricorso della Regione risulta fondato nella
parte concernente il divieto di accertare la penale responsabilità dei
consiglieri regionali che approvarono le citate delibere consiliari.
Per una adeguata interpretazione dell'immunità sancita dall'art.
122, quarto comma, della Costituzione, occorre confrontare tale norma
con le più ampie guarentigie concesse ai membri del Parlamento
dall'art. 68 della Carta. Al fine di tutelare la piena indipendenza del
Parlamento, in relazione all'altissima funzione ad esso riservata, la
Costituzione stabilisce che nessun membro del Parlamento può esser
sottoposto a procedimento penale né esser privato della libertà
personale senza autorizzazione della Camera cui appartiene (art. 68,
secondo e terzo comma, Cost.). All'ulteriore scopo di rendere
pienamente libere le discussioni che si svolgono nelle Camere, per il
soddisfacimento del superiore interesse pubblico connessovi, i
parlamentari non sono responsabili per le opinioni espresse e per i
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (art. 68, primo comma,
Cost.). Siffatte eccezionali deroghe all'attuazione della funzione
giurisdizionale, considerate necessarie a salvaguardia dell'esercizio
delle funzioni sovrane spettanti al Parlamento, risultano legittime in
quanto sancite dalla Costituzione. Le attribuzioni dei Consigli
regionali si inquadrano, invece, nell'esplicazione di autonomie
costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di
sovranità. Così il legislatore costituente ha previsto all'art. 122,
quarto comma, Cost., la non responsabilità dei consiglieri regionali
per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni. Le attribuzioni del Consiglio regionale sono in parte
disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti
normative cui la prima rinvia: spiccano tra esse la funzione
legislativa e di indirizzo politico. La irresponsabilità in esame
comprende quindi certamente le opinioni ed i voti manifestati
nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio.
Ritiene quindi questa Corte che la forma amministrativa che connota
le deliberazioni consiliari del 26-27 luglio 1971 (assicurazioni
connesse allo stato giuridico dei consiglieri regionali) non valga ad
escludere l'irresponsabilità di coloro che le adottarono
nell'esercizio di competenze spettanti al Consiglio. Pertanto deve
dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria
procedente, che ha ritenuto di ravvisare, in quella votazione, gli
elementi del reato di peculato.
4. - Diversa soluzione si impone in ordine alla pretesa immunità
dei membri della Giunta regionale. La norma invocata riferisce e limita
l'irresponsabilità dei consiglieri regionali alle opinioni espresse e
ai voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. L'immunità copre
quindi esclusivamente quelle attività che costituiscono esplicazione
di una funzione consiliare, per garantire, come sopra chiarito,
l'autonomia del Consiglio. L'ipotizzata estensione alle funzioni della
Giunta regionale contrasta sia con l'interpretazione letterale
dell'art. 122 Cost., sia con la ratio dell'istituto. È appena il caso
di ricordare che la contrapposizione tra funzioni della Giunta e
funzioni del Consiglio risulta evidenziata dalla Costituzione, che all
art. 121 configura la Giunta quale organo esecutivo della Regione. Essa
è ripresa da molteplici altre disposizioni tra cui possono
particolarmente menzionarsi quelle che prevedevano, in taluni casi, la
sospensione dei consiglieri dalle sole cariche di membri della Giunta
regionale e non dalle funzioni di componenti il Consiglio regionale. La
circostanza che i membri della Giunta debbano essere scelti tra i
consiglieri è irrilevante sia in relazione alla chiara formulazione
dell'art. 122, quarto comma, Cost. - che in quanto norma eccezionale
deve essere interpretata rigorosamente - sia a cagione della natura
funzionale dell'immunità in esame, che è prevista a tutela delle
funzioni riservate al Consiglio regionale.
Né ha pregio la tesi della ricorrente secondo cui dovrebbe
riconoscersi ai membri della Giunta della Regione Abruzzo l'immunità
per i voti espressi con l'approvazione della citata delibera del 19
ottobre 1971, sotto il particolare profilo che essa venne adottata, in
via provvisoria, in base ad un decreto del Ministro del tesoro, emesso
ex art. 15 della legge n. 281 del 1970: ché anzi proprio tali
disposizioni consentivano alla Giunta di poter deliberare spese
indifferibili ed urgenti anche prima dell'istituzione della Commissione
statale di controllo, ma soltanto sotto la sua responsabilità e salva
la successiva approvazione da parte della Commissione, la quale al
contrario, nella specie, annullò la delibera.
Pertanto il ricorso della Regione Abruzzo deve essere respinto
nella parte in cui chiede si dichiari il difetto di giurisdizione
dell'autorità giudiziaria procedente per i voti dati dai membri della
Giunta regionale con la citata delibera 19 ottobre 1971.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ad
accertare la penale responsabilità dei consiglieri della Regione
Abruzzo per i voti da essi espressi con l'approvazione delle delibere
consiliari 26 e 27 luglio 1971, nn. 95 e 103, e annulla gli atti
processuali adottati nei confronti dei consiglieri della Regione
Abruzzo per le predette delibere;
dichiara che spetta agli organi giurisdizionali dello Stato
procedere per l'accertamento della eventuale responsabilità penale dei
componenti la Giunta della Regione Abruzzo in ordine alla delibera n.
176, da essa adottata il 19 ottobre 1971.
Così deciso in Roma, nella sede Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 21 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte