Sentenza n. 81/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1979 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 352/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 10 maggio 1976, n. 352, recante: "Attuazione della
direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone
svantaggiate", promossi con ricorsi della Regione Valle d'Aosta, delle
Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Sardegna,
notificati il 1, 3 e 5 luglio 1976, depositati in cancelleria il 9, 12
e 15 successivi ed iscritti ai nn. 26, 27,28 e 30 del registro ricorsi
1976.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta,
l'avvocato Giuseppe Guarino per le Province autonome di Trento e
Bolzano e per la Regione Sardegna ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La legge 10 maggio 1976, n. 352, detta, in applicazione della
direttiva n. 75/268 emanata il 28 aprile 1975 dal Consiglio della
C.e.e., un regime di aiuti volto a preservare ed a incrementare
l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello
adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale
delle zone montane e di talune zone svantaggiate. L'art. 1 della legge
dispone che le Regioni disciplinino con proprie leggi e pongano in atto
l'anzidetto regime: le Regioni a statuto ordinario - è detto nella
disposizione testé citata - provvedono al riguardo entro sei mesi, ai
sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché a norma delle
disposizioni poste nella stessa legge n. 352; le Regioni a statuto
speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, dal
canto loro, ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, e a norma dei
rispettivi statuti speciali, nonché a norma della direttiva
comunitaria, alla quale viene data attuazione. L'art. 2 della legge
conferisce, poi, al Consiglio dei ministri la facoltà di adottare i
relativi provvedimenti in sostituzione degli organi regionali, qualora
risulti, nei modi ivi previsti, un'accertata inattività di tali organi
nel disciplinare con legge e nell'attuare il regime prescritto dalla
direttiva, al punto di comportare inadempimento agli obblighi
comunitari.
Avverso quest'ultima disposizione hanno proposto questione di
legittimità costituzionale la Regione Valle d'Aosta, con ricorso 1
luglio 1976, le Province autonome di Trento e Bolzano, con ricorso 3
luglio 1976 e la Regione Sardegna, con ricorso 5 luglio 1976.
La Regione Valle d'Aosta deduce che la previsione del potere, o
controllo sostitutivo dello Stato, confliggerebbe con gli artt. 2, 4,
48 del suo statuto speciale di autonomia, nonché con gli artt. 116,
117, 118 e 126 della Costituzione. Le direttive comunitarie, osserva la
ricorrente, vincolano immediatamente, anche nella sfera
dell'ordinamento interno, i soggetti interessati alla loro osservanza;
gli organi regionali sono tenuti ad attuarle - come lo sono gli organi
statali - nell'ambito delle rispettive competenze: restando fermo,
però, che il rimedio contro le eventuali inadempienze della Regione
deve essere compatibile con l'ordinamento costituzionale. Tale
sarebbe, sempre che ne ricorrano gli estremi a norma della Costituzione
e dello statuto della Valle d'Aosta, lo scioglimento del Consiglio
regionale. In nessun caso sarebbe invece consentito, né potrebbe
dunque essere introdotto con legge ordinaria, il controllo sostitutivo
dello Stato nei confronti della Regione. Sarebbe poi infondata la
pretesa, che l'Avvocatura generale ha avanzato in questa e in
precedenti controversie, di riconoscere allo Stato il potere di attuare
le direttive comunitarie, anche quando si tratti di materia attribuita,
secondo Costituzione, alla competenza regionale.
Nella specie, la competenza primaria e costituzionalmente garantita
alla Regione in materia di agricoltura, verrebbe progressivamente erosa
dal crescente numero, oltre che delle norme, delle stesse direttive
della C.e.e., dovendo queste ultime ricevere attuazione
nell'ordinamento interno necessariamente per il tramite degli organi
centrali.
L'incostituzionalità della disposizione impugnata sarebbe,
inoltre, tanto più grave ed evidente, in quanto il potere sostitutivo
dello Stato è istituito con riferimento all'inattività sia degli
organi amministrativi, sia del legislatore regionale, ma affidato
nell'uno e nell'altro caso al Consiglio dei ministri. Con ciò
risulterebbe violata la sfera costituzionalmente assegnata alla
Regione, e al tempo stesso verrebbe vulnerato, sul piano
dell'organizzazione centrale dello Stato, il fondamentale principio
della separazione dei poteri: il Governo viene investito di una
funzione, la quale, anche se spettasse allo Stato, dovrebbe comunque
ritenersi propria degli organi legislativi.
Analoghe considerazioni sono esposte nei ricorsi delle Province
autonome di Trento e Bolzano e della Regione Sardegna: anche queste
ricorrenti deducono l'incostituzionalità del citato art. 2 della legge
352 del 1976 per asserito contrasto con le norme che nei rispettivi
statuti stabiliscono la loro competenza esclusiva in materia di
agricoltura, e con il sistema costituzionale dei controlli, che
circondano l'esercizio di tale competenza.
La Presidenza del Consiglio si è costituita in giudizio in data 16
luglio 1976, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Questa
Corte, sostiene l'Avvocatura, ha - sin dalla sentenza n. 46 del 1961 -
ritenuto incontrovertibile il principio secondo cui spetta allo Stato,
ed esclusivamente ad esso, eseguire gli obblighi internazionali
nell'ordinamento interno. Essa deduce, dunque, che la competenza
statale sussiste, anche quando la materia regolata dalla direttiva
dovrebbe, come nel caso in esame, ritenersi attribuita alla Regione, se
non operasse il limite degli obblighi internazionali. Questo limite
sarebbe previsto negli statuti delle ricorrenti, e comunque connaturato
al sistema delle autonomie, nel senso, non di presupporre la competenza
delle Regioni, sia pure per vincolarne l'esercizio al rispetto delle
prescrizioni comunitarie, ma di escluderla in radice. L'Avvocatura
riconosce, tuttavia, che le norme e le stesse direttive comunitarie
disciplinano sempre più largamente le materie oggetto delle competenze
regionali, e che, dunque, la sfera di queste ultime competenze subisce
una progressiva limitazione, mentre viene correlativamente ampliandosi
quella delle competenze statali, necessarie per l'attuazione delle
prescrizioni comunitarie nell'ordinamento interno. Senonché, proprio
per prevenire siffatta conseguenza, la norma impugnata, e quelle
analoghe di altre leggi statali di ricezione delle direttive
comunitarie, avrebbero provveduto a distribuire le necessarie
competenze attuative anche a favore delle Regioni. Così, nella specie,
la legge n. 352 del 1976, lungi dal comprimere la sfera delle
ricorrenti, sarebbe nel suo complesso diretta ad allargarla, e a meglio
garantirla. Quanto al potere sostitutivo dello Stato, esso sarebbe
previsto in quanto unico ed indispensabile mezzo per assicurare il
rispetto degli obblighi comunitari, nelle ipotesi in cui le Regioni
abbiano mancato di adempiervi. La soluzione, in questi termini sancita
dal legislatore, troverebbe sicuro fondamento costituzionale nelle
responsabilità di cui lo Stato è internazionalmente investito, ed, in
definitiva, nel connesso potere di eseguire nell'ordinamento interno
gli obblighi comunitari. La competenza statale, sulla quale riposerebbe
la norma impugnata, riguarda, si assume, la sfera della legislazione
non meno che quella della funzione amministrativa, e costituisce quindi
il presupposto del potere sostitutivo riconosciuto al Consiglio dei
ministri anche nell'inerzia del legislatore regionale. Si tratterebbe
di un potere, di cui lo Stato dispone costituzionalmente, e che esso
può delimitare, e demandare alle Regioni, nel modo ritenuto più
opportuno. La natura della normativa che le Regioni sono abilitate ad
emanare - di attuazione delle direttive comunitarie e, insieme, della
legislazione nazionale - consentirebbe, infine, che il potere
legislativo sia nella specie attribuito agli organi di Governo,
anziché al Parlamento. La Regione Valle d'Aosta ha presentato una
successiva memoria, sviluppando le tesi in precedenza sostenute.
All'udienza pubblica, la difesa delle ricorrenti e l'Avvocatura dello
Stato hanno insistito nelle rispettive deduzioni. Considerato in diritto :
1. - La Regione Valle d'Aosta, le Province autonome di Trento e
Bolzano e la Regione Sardegna hanno con i ricorsi in epigrafe sollevato
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10
maggio 1976, n. 352 ("Attuazione della direttiva comunitaria
sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate"), così
testualmente formulato: "Qualora risulti un'accertata inattività degli
organi regionali nel disciplinare con legge e nell'attuare il regime di
aiuti prescritto nella direttiva n. 75/268 C.e.e., al punto di
comportare inadempimento agli obblighi comunitari, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, previo
parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali,
sentita la Regione interessata, ha facoltà di prescrivere un congruo
termine alla Regione per provvedere, e di adottare, trascorso
inutilmente il termine predetto, i provvedimenti relativi in
sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo ove occorra le
opportune variazioni di bilancio".
Tale disposizione viene censurata per asserito contrasto con gli
artt. 116,117, 118 e 126 della Costituzione e con le norme che negli
statuti speciali delle ricorrenti prevedono la competenza esclusiva
della Regione, o Provincia autonoma, in materia di agricoltura, o
governano i controlli dello Stato sull'esercizio dei poteri di
autonomia: rispettivamente, gli articoli 2,4,48 dello statuto della
Regione Valle d'Aosta; gli articoli 3, comma terzo, 8, n. 21, 16, 26,
33, 38, 49, 51 e 84 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e
delle Province autonome di Trento e Bolzano; gli artt. 3, lett. d),
6,27, 31, 32, 34, 37 e 50 dello statuto della Regione Sardegna.
Il potere sostitutivo dello Stato costituirebbe un controllo
statale sugli enti autonomi non previsto né consentito
dall'ordinamento costituzionale, e abbraccerebbe peraltro l'intero
ambito delle loro competenze, essendo previsto che esso operi con
riferimento all'inattività non soltanto degli organi amministrativi,
ma anche dei legislatori regionali. È inoltre dedotta la violazione
del principio della separazione dei poteri: si assume che al Governo,
facultato ad intervenire in sostituzione degli organi legislativi delle
Regioni, verrebbe nella specie attribuita quella funzione normativa, la
quale, posto che essa spetti allo Stato, sarebbe comunque propria del
Parlamento. Rimarrebbe, così, anche preclusa la tutela
giurisdizionale concessa alla Regione ex art. 32 della legge n. 87 del
1953, mediante l'impugnazione in via di azione delle leggi o degli atti
aventi forza di legge dello Stato. Infine, il potere sostitutivo dello
Stato sarebbe previsto in luogo dello scioglimento del Consiglio
regionale; e con ciò si verrebbe altresì a precludere il ricorso al
corpo elettorale, che segue allo scioglimento del Consiglio e che nella
Costituzione e negli statuti speciali delle ricorrenti sarebbe
preordinato come criterio risolutivo dei più gravi conflitti fra Stato
e Regioni, in conformità del principio della sovranità popolare.
Data l'identità della questione, i giudizi possono essere riuniti
e decisi con unica sentenza.
2. - La questione non è fondata. La disposizione censurata prevede
il potere sostitutivo dello Stato con riferimento all'inattività vuoi
degli organi amministrativi vuoi degli organi legislativi delle Regioni
e Province autonome ricorrenti. Essa viene dunque in rilievo sotto due
profili. Giova al corretto esame della specie indagarli distintamente.
3. - In altro giudizio, con sentenza n. 182 del 1976, questa Corte
ha riconosciuto il fondamento costituzionale del potere sostitutivo del
Governo - qual è configurato nell'articolo 27 della legge n. 153 del 9
maggio 1975 ("Attuazione delle direttive comunitarie per la riforma
dell'agricoltura"), disposizione della cui legittimità si
controverteva - in caso di "persistente inadempimento" degli organi
regionali "nello svolgimento delle attività amministrative di
attuazione delle direttive comunitarie". L'intervento sostitutivo del
Governo, è stato detto con la pronunzia citata, non lede la sfera
delle Regioni, nemmeno di quelle a statuto speciale. in quanto trova
giustificazione nel generale interesse nazionale ad un puntuale e
tempestivo adempimento degli obblighi comunitari nell'intero territorio
dello Stato. Diversamente, non vi sarebbe nel nostro ordinamento alcun
mezzo per rimediare alla mancata attuazione delle direttive della
C.e.e. da parte delle Regioni, né, dunque, per prevenire la
conseguente insorgenza di un illecito sul piano dell'ordinamento
comunitario, della quale, in quanto soggetto di diritto internazionale,
lo Stato è il solo responsabile. D'altra parte, tale considerazione,
si impone nella specie a maggior ragione che nel caso previsto
dall'art. 27 della legge n. 153 del 1975. Rispetto a quest'ultima
norma, la disposizione qui impugnata aggrava infatti, evidentemente al
fine di garantire la consultazione ed in definitiva la stessa autonomia
della Regione interessata, le modalità richieste per l'intervento
sostitutivo del Governo. Così, è prescritto il previo parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, lo stesso organo
che secondo Costituzione è sentito prima dello scioglimento del corpo
legislativo della Regione, atto di penetrante ingerenza dello Stato
nella sfera degli enti autonomi. Inoltre, il Governo è tenuto, sentita
la Regione interessata, ad assegnarle un congruo termine per provvedere
alla attuazione della direttiva, ed è facultato ad intervenire in
sostituzione degli organi inadempienti soltanto dopo che detto termine
sia inutilmente trascorso. Ed ancora: a giustificare l'intervento
sostitutivo del Governo non basta il persistente inadempimento della
Regione; deve trattarsi di inattività accertata, e protratta fino "al
punto di comportare inadempimento agli obblighi comunitari". Occorre
al riguardo osservare che le direttive comunitarie fissano di regola il
termine entro il quale gli Stati destinatari sono tenuti ad attuarle
nei rispettivi ordinamenti interni. Così accade nella specie. L'art.
17 della direttiva 76/268 del Consiglio della C.e.e., della quale la
norma impugnata disciplina l'applicazione, dispone che gli Stati membri
"pongono in essere" i necessari provvedimenti di attuazione "entro il
termine di un anno a decorrere dalla sua notificazione". Ora,
costituisce violazione di un obbligo comunitario, l'inosservanza non
soltanto del contenuto precettivo della direttiva, ma anche del termine
da essa stabilito per la sua applicazione nell'ordinamento dello Stato
destinatario. Se si considera il necessario decorso temporale delle
attività che nella specie devono precedere l'intervento del Governo,
risulta chiaro che il potere sostitutivo è stato introdotto dove, in
effetti, esso diviene indispensabile per sollevare lo Stato dalla
responsabilità internazionale: siamo di fronte a un'ipotesi, che è
stata rigorosamente circoscritta dal legislatore, e nella quale si può
ragionevolmente presumere che - se gli organi dello Stato non fossero
in grado di porvi rimedio - l'inadempienza della direttiva, risultante
dall'inattività della Regione, sarebbe denunziata ed accertata nelle
competenti sedi comunitarie, ai sensi degli artt. 169,170 e 171 del
Trattato istitutivo della C.e.e.
Per le ragioni già spiegate nella sentenza n. 182 del 1976, è poi
infondata la censura che nella specie sarebbe stato instaurato un
controllo statale, non consentito dalla Costituzione e lesivo della
sfera dell'autonomia, quindi delle competenze amministrative della
Regione. Col prevedere l'intervento sostitutivo dello Stato, il
legislatore ordinario non ha illegittimamente alterato il sistema
dell'organizzazione costituzionale, e si è d'altronde uniformato ad un
orientamento ormai costante della recente prassi normativa statuale con
riguardo all'attuazione delle direttive comunitarie. Basta ricordare,
in merito, che lo stesso schema della sostituzione del Governo alle
amministrazioni regionali inadempienti, così com'è congegnato dalla
disposizione censurata, figura, oltre che nel citato art. 27 della
legge n. 153 del 1975, in altre disposizioni legislative di carattere
generale: l'art. 1, comma terzo n. 5, della legge n. 382 del 22 luglio
1975 ("norme sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della
pubblica amministrazione"), in virtù della quale il Governo è stato
delegato a trasferire alle Regioni, nelle materie a queste spettanti ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni amministrative
relative all'attuazione dei regolamenti della C.e.e. e di sue
direttive; l'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, emanato in
attuazione della delega suddetta. Nel caso in esame, il legislatore
statale ha voluto assicurare il pieno e tempestivo adempimento degli
obblighi comunitari, ed ha provvisto gli organi centrali dello
strumento che serve a questo scopo: esso ha disciplinato l'esercizio di
un potere-dovere, che residua necessariamente allo Stato, anche quando
la materia oggetto della direttiva comunitaria cada nell'ambito delle
competenze trasferite, e non semplicemente delegate alla Regione. Come
la Corte ha affermato nella sentenza n. 142 del 1972, il presupposto
giustificativo di "ogni distribuzione" - e così anche del
trasferimento - "dei poteri di applicazione delle norme comunitarie,
che si effettui a favore di enti minori diversi dallo Stato" sta
appunto in ciò, che gli organi centrali devono in ogni caso disporre
degli strumenti idonei a rimediare all'eventuale inerzia delle Regioni,
e garantire il buon adempimento degli obblighi, di cui lo Stato assume
la responsabilità di fronte alla Comunità europea. Il potere
sostitutivo del Governo trae così, nell'ambito dell'amministrazione
regionale, specifico fondamento dalla competenza riconosciuta agli
organi centrali nella sentenza da ultimo citata; e ciò sempre in
ragione dei preminenti interessi dell'intera collettività statuale,
che presiedono alla conclusione dei trattati internazionali ed alla
loro esecuzione nell'ordinamento interno. Va inoltre osservato che il
limite derivante dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato,
inerisce alla competenza di tutte indistintamente le Regioni. Ciò
conferma che la norma impugnata non lede lo speciale statuto di
autonomia di cui godono le ricorrenti.
4. - Analogo ordine di considerazioni conduce a ritenere
l'infondatezza della questione anche con riferimento al potere
sostitutivo dello Stato, che è previsto di fronte all'inerzia degli
organi legislativi regionali. Le ricorrenti deducono che, così, è
lesa la massima delle attribuzioni nella sfera loro riconosciuta e
garantita. L'asserita violazione di questa sfera sarebbe, dunque, anche
più rilevante che nell'altro caso, in cui il Governo è abilitato ad
agire in sostituzione degli organi amministrativi delle Regioni. La
difesa dello Stato contesta questa affermazione; essa si richiama
all'incontrovertibile principio, enunciato in altra occasione da questa
Corte (sentenza n. 46 del 1961), secondo cui l'esecuzione all'interno
dello Stato, degli obblighi assunti nei rapporti con altri soggetti di
diritto internazionale spetta, anche nelle materie che sarebbero
altrimenti attribuite alla competenza regionale, esclusivamente agli
organi centrali: e dunque al Parlamento, dove si tratti di modificare
la legislazione preesistente, non soltanto dello Stato ma anche delle
Regioni.
Senonché, la questione sottoposta alla Corte sorge sul particolare
terreno dell'applicazione interna di un atto, che promana da
un'organizzazione a carattere sovrannazionale. Come è stato in
precedenza avvertito (sentenza n. 183 del 1973; sentenza n. 232 del
1975; sentenza n. 182 del 1976), l'adesione dell'Italia alla C.e.e., e
le limitazioni che nella sfera statuale ne discendono anche per i
poteri degli enti autonomi, sono sicuramente fondate sull'art. 11 della
Costituzione. Non si può, tuttavia, ignorare che il fenomeno della
normazione, e specificamente delle direttive comunitarie, incide con
crescente rilievo - e piu largamente e frequentemente degli obblighi
scaturenti dal diritto internazionale pattizio - sulle materie
riservate alla competenza legislativa della Regione: specialmente nel
settore qui considerato dell'agricoltura. Se i poteri necessari per la
relativa attuazione nell'ordinamento interno fossero esclusivamente
accentrati in capo al legislatore nazionale, ne seguirebbe - come
ammette la stessa difesa dello Stato - l'erosione di quella sfera di
autonomia che alle Regioni è invece garantita. E, dunque, una esigenza
del nostro sistema costituzionale che l'attuazione in via legislativa
delle direttive comunitarie non prescinda dall'osservanza dei
fondamentali principi dell'autonomia e del decentramento: ma ad avviso
della Corte tale esigenza è pienamente soddisfatta dal criterio
secondo cui la norma impugnata ha previsto che le competenze normative
occorrenti nella specie siano ripartite tra Stato e Regioni. Criterio
razionale, peraltro, e suffragato dall'esperienza di sistemi stranieri,
anche del tipo federale, nei quali l'intervento sostitutivo è lo
strumento di cui dispongono gli organi centrali, se le unità
costitutive della federazione non hanno tempestivamente adempiuto agli
obblighi internazionali nella sfera delle proprie attribuzioni
legislative. Nel nostro caso, il potere sostitutivo del Governo, pur
con le opportune e idonee cautele che ne circondano l'esercizio, è il
mezzo indispensabile per assicurare il pieno e tempestivo adeguamento
della legislazione interna alle prescrizioni comunitarie. Anche qui,
come nell'ambito della funzione amministrativa, si tratta dunque di un
potere, che non travalica la sfera comunque riservata agli organi
centrali: né vale ad inficiarne il fondamento costituzionale il
rilievo delle ricorrenti che esso sia stato previsto nei confronti
delle Regioni dotate di speciale autonomia, allo stesso modo che per le
altre Regioni. Si può del resto osservare, se si guarda al contesto
dell'atto legislativo in cui è posta la disposizione censurata, che le
Regioni a statuto speciale, o le Province autonome rimaste inattive,
disattendono l'obbligo di disciplinare con legge e di rendere operante
il regime di aiuti prescritto dalla direttiva, mentre avrebbero potuto
e dovuto adempierlo nell'esercizio dei propri poteri: poteri che la
legge statale non ha affatto inteso disconoscere. Altra disposizione
della legge n. 352 del 1976 distingue infatti, nel distribuire le
competenze in attuazione della direttiva comunitaria, tra Regioni a
statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto
speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, dispone l'art. 1
di detta legge, provvedono all'attuazione della direttiva "ai sensi
dell'art. 116 della Costituzione", nonché "a norma dei rispettivi
statuti speciali": il titolo della loro competenza è identificato dal
legislatore in un'autonomia, differenziata da quella che è propria
delle Regioni a statuto ordinario. In conseguenza, nella disposizione
citata è anche detto che queste ultime Regioni provvedono in ordine
alla direttiva "ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione".
Peraltro, sono soltanto le Regioni a statuto ordinario, nel sistema
della legge n. 352 del 1976, a dover attuare la direttiva in
conformità delle norme, poste in questa stessa legge in aggiunta alle
prescrizioni comunitarie, e che di queste concretano ulteriormente il
disposto, sempre al fine di regolarne l'applicazione nell'ordinamento
interno.
Fino a quando non opera il potere sostitutivo dello Stato, le
ricorrenti sono, dunque, abilitate ad esercitare pienamente la propria
autonomia, con il solo ed inevitabile limite del rispetto della
direttiva comunitaria.
5. - La norma in esame è censurata anche sotto il riflesso del
presunto contrasto con il principio della separazione dei poteri. Dato
e non concesso che la competenza ad attuare la direttiva comunitaria
possa nella specie legittimamente devolversi allo Stato - si osserva
dalle ricorrenti - essa andrebbe comunque riconosciuta agli organi
legislativi, laddove ne è investito il Consiglio dei ministri. Anche
questa censura non è fondata. Dal combinato disposto della norma
impugnata e del citato art. 1 della stessa legge n. 352 del 1976,
risulta che le disposizioni poste da questa legge in attuazione delle
prescrizioni, dal canto loro già dettagliate, della direttiva
comunitaria, vincolano non soltanto le Regioni a statuto ordinario, ma
anche il Consiglio dei ministri: e lo vincolano, precisamente, nel
momento in cui esso, ricorrendone i presupposti, emana i provvedimenti
normativi che rimediano all'inerzia degli organi legislativi di tutte
le Regioni inadempienti, non importa se a statuto speciale o a statuto
ordinario. L'esercizio del potere sostitutivo dello Stato viene,
quindi, necessariamente a concretarsi in una normazione, la quale, per
i limiti che ne condizionano la potenzialità precettiva, e per i
caratteri di secondarietà e di dipendenza che deve assumere nei
confronti della legge statale, non eccede la sfera della competenza
regolamentare del Governo.
6. - Nessun fondamento ha poi l'assunto che, una volta emanate le
norme di attuazione della direttiva comunitaria da parte del Governo,
le ricorrenti rimarrebbero prive della tutela giurisdizionale loro
garantita dalla legge 11 marzo 1953, n. 87. È vero che, a norma
dell'art. 32 di quest'ultima legge, le Regioni, che lamentino
l'invasione della propria sfera di competenza, possono promuovere la
questione di costituzionalità soltanto avverso leggi, od atti aventi
forza di legge, dello Stato. Le ricorrenti trascurano, tuttavia, che,
quando ad invaderne la sfera sia un atto del Governo, è concesso alla
Regione di promuovere conflitto di attribuzione, come dispone l'art. 39
della stessa legge n. 87 del 1953 da esse invocata. Infine, è
ugualmente infondato che la disposizione censurata, come si assume nel
ricorso della Valle d'Aosta, possa in qualche modo confliggere con il
principio della sovranità popolare, precludendo il ricorso allo
scioglimento del Consiglio regionale, e la conseguente consultazione
del corpo elettorale. L'esercizio del potere sostitutivo dello Stato,
qual è configurato dalla norma in esame, non può produrre il
lamentato effetto preclusivo, né altrimenti influire sullo
scioglimento del Consiglio regionale, che è diverso istituto, ha
autonoma sfera di applicazione ed altre finalità da quelle perseguite
dal legislatore nella specie: né può quindi la norma censurata
ostare per alcun verso all'applicazione del principio della sovranità
popolare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 352 "Attuazione della
direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone
svantaggiate", promossa con i ricorsi indicati in epigrafe dalla
Regione Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e
dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117,118 e 126
della Costituzione; 2,4,48 dello statuto della Regione Valle d'Aosta;
3, comma terzo, 8, n. 21, 16, 26, 33, 38, 49, 51 e 84 dello statuto
della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e
Bolzano; 3, lett. d), 6, 27, 31, 32, 34, 37 e 50 dello statuto della
Regione Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte