Sentenza n. 81/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1982 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 943Codice della navigazione
- art. 22legge 841/1932
- art. 11legge 1832/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della
Convenzione di Varsavia, resa esecutiva in Italia con la legge 19
maggio 1932, n. 841 (Unificazione di alcune regole relative al
trasporto aereo internazionale), come modificato dall'art. 11 del
Protocollo dell'Aja, reso esecutivo in Italia con la legge 3 dicembre
1962, n. 1832, e dell'art. 943 del codice della navigazione, promosso
con ordinanza emessa il 27 dicembre 1978 dal Tribunale di Roma, nel
procedimento civile vertente tra Coccia Ugo ed altra e la Soc. Turkish
Airlines, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del 6 giugno 1979.
Visti l'atto di costituzione di Coccia Ugo e della Soc. Turkish
Airlines e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
uditi l'avv. Guido Rinaldi Baccelli, per Coccia Ugo, l'avv. Carlo
Sparri, per la Soc. Turkish Airlines, e l'avvocato dello Stato Renato
Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Coccia Ugo ed
altra e la Società Turkish Airlines, il Tribunale di Roma ha promosso
innanzi alla Corte l'eccezione di costituzionalità sollevata dagli
attori con riferimento all'art. 22 della Convenzione di Varsavia (per
l'unificazione delle regole del traffico aereo internazionale) recepita
in Italia con la legge 19 maggio 1932, n. 841, e all'art. 11 del
Protocollo dell'Aja, reso esecutivo in Italia con la legge 3 dicembre
1962, n. 1832, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Il
Tribunale ha altresì, sollevato di ufficio, la questione di
costituzionalità dell'art. 943 del codice della navigazione, in
relazione al medesimo parametro.
L'ordinanza di rimessone, emessa il 27 dicembre 1978, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1979, n. 154.
2. - I coniugi Coccia avevano convenuto avanti al giudice a quo la
Società Turkish Airlines per sentirla dichiarare responsabile civile
del disastro avvenuto in Turchia il 20 settembre 1976, nel quale è
deceduta la loro unica figlia.
Con riferimento all'eccezione sollevata dalla difesa degli attori,
il Tribunale rileva che, mentre le norme da quest'ultima censurate
prevedono un limite alla responsabilità e vettore aereo nei confronti
del passeggero trasportato, quando tale responsabilità non sia dovuta
a dolo o colpa grave, nessuna limitazione è per contro prevista nel
settore dei trasporti terrestri e marittimi; inoltre l'art. 22 della
Convenzione di Varsavia non terrebbe conto "della diversa capacità di
reddito, in dipendenza della diversità delle condizioni economiche e
sociali dei passeggeri di un aeromobile". Di qui il prospettato
contrasto con l'art. 2 e con l'art. 3 della Costituzione.
Il Tribunale rileva, peraltro, che il limite previsto dal
Protocollo dell'Aja è stato elevato a favore degli USA dall'Accordo di
Montreal del 1966 e dal Protocollo di Guatemala del 1971, sottoscritto
anche dall'Italia, ma non ancora entrato in vigore, e che in base a
tali accordi il vettore rinuncia ad avvalersi dell'esonero dalla
responsabilità previsto dall'art. 20 della Convenzione di Varsavia.
Per i medesimi motivi il giudice a quo solleva di ufficio la
questione di costituzionalità dell'art. 943 del codice della
navigazione.
3. - Si costituiscono nel presente giudizio di costituzionalità i
coniugi Coccia, la cui difesa rileva che la società convenuta non ha
contestato la propria responsabilità, ma ha invocato la limitazione
del proprio debito; tale limitazione è fissata nella cifra di cinque
milioni e duecentomilalire per passeggero dall'art. 943 c.n. e in
duecentocinquantamila franchi francesi oro, costituiti da 65
milligrammi e mezzo di oro, al titolo di 900/1000 di fino, dall'art. 22
della Convenzione di Varsavia, come modificato dall'art. XI del
Protocollo dell'Aja.
La difesa dei coniugi Coccia, nel sollevare la suddetta eccezione
di costituzionalità, chiedeva, ai sensi degli artt. 278 e segg. del
c.p.c., la condanna della convenuta al pagamento della somma richiesta
come risarcimento a titolo di provvisionale.
Il giudice a quo, nel sollevare le questioni di costituzionalità
nei termini indicati, condannava la Turkish Airlines al pagamento della
somma di cinque milioni a ciascuno dei due attori come provvisionale.
Quanto alla pretesa fondatezza delle questioni, la difesa degli
attori sostiene che il vettore aereo gode di una situazione giuridica
di privilegio, in quanto i vettori di superficie non possono limitare
il proprio debito conseguente alla responsabilità per danni alle
persone.
Tale presunta situazione, non più compatibile con l'attuale
sviluppo del traffico aereo, andrebbe considerata come un "rudimento
storico in conflitto con gli interessi della collettività"; se il
numero dei passeggeri che utilizzano oggigiorno il mezzo aereo è certo
inferiore a quello di coloro i quali, per esempio, fanno uso del
trasporto ferroviario, bisogna però osservare che la media dei
chilometri percorsi dai primi è dieci volte superiore.
Quando il sistema di limitazione della responsabilità è stato
introdotto, osserva ancora la difesa degli attori, si era ai primordi
dell'aviazione civile, e i passeggeri costituivano una elite
consapevole dei gravi rischi che comportava allora il volo.
La suddetta limitazione era dunque inquadrata nell'ambito del
regime della responsabilità allora dominante, quella per colpa.
Mentre l'art. 17 della Convenzione stabilisce la responsabilità
del vettore per i danni occorsi al passeggero dal momento dell'imbarco,
l'art. 20 consente l'esonero di responsabilità al vettore, il quale
dimostri che egli o i suoi dipendenti hanno adottato tutte le misure
atte ad evitare il danno, o che è stato impossibile adottarle.
La normativa convenzionale costituisce una scelta intermedia tra il
diritto continentale per il quale la responsabilità del vettore è di
tipo contrattuale e la Common law, che configura la responsabilità
conseguente al danno delle persone come extra contrattuale.
Il principio accolto dalla Convenzione di Varsavia sta, peraltro,
alla base di tutta la normativa interna sulla responsabilità dei
vettori. Il limite dei centoventicinquemila franchi francesi oro poteva
essere superato nell'ipotesi di dolo o colpa grave. In tale ipotesi,
però, la norma convenzionale prevedeva il rinvio alla lex fori.
Con il Protocollo dell'Aja del 1955 è stato sancito, oltre al
raddoppio del massimale, un più ristretto concetto di colpa grave, che
è equiparata al dolo: il limite previsto dall'art. 22 non è quindi
applicabile nei casi di atto compiuto temerariamente e con la
consapevolezza che un danno "probabilmente ne risulterà".
La crisi del sistema fondato sulla Convenzione di Varsavia si è
manifestata all'inizio degli anni sessanta, soprattutto per
l'insufficienza del limite di risarcimento, previsto appunto dall'art.
22; negli Stati Uniti la cifra ivi stabilita è stata ritenuta del
tutto inadeguata, anche nella misura prevista dal Protocollo dell'Aja.
Nel 1964 il Governo statunitense ha deciso di non ratificare il
Protocollo dell'Aja, e di denunziare altresì la Convenzione di
Varsavia.
L'aviazione civile era già avviata a divenire mezzo di
comunicazione di massa, e la forte diminuzione del rischio di volo
riduceva di molto l'ammontare dei prezzi. Il Governo statunitense ha
poi ritirato la denunzia della Convenzione, ma solo a seguito della
stipulazione fra il Civil Aeronautics Board e le compagnie aderenti
alla IATA, del cosiddetto accordo di Montreal, con il quale le
compagnie si impegnavano ad elevare il limite di responsabilità fino a
75.000 dollari, e rinunziavano altresì al mezzo di difesa previsto
dall'art. 20 della Convenzione, accettando in pratica il principio
della responsabilità obiettiva per i voli che interessavano il
territorio degli Stati Uniti.
L'Accordo di Montreal ha peraltro posto le premesse di quella
radicale trasformazione del sistema convenzionale uniforme, la quale,
successivamente adottata mediante il Protocollo di Guatemala dell'8
marzo 1971, si basa sui seguenti criteri:
1) Il limite di responsabilità è elevato a 1.500.000 franchi; 2)
è prevista la responsabilità assoluta a carico del vettore aereo; 3)
il nuovo limite non può essere in alcun caso superato; 4) le spese
legali sono a carico del vettore aereo che non abbia fatto una
ragionevole offerta di risarcimento; 5) il limite di responsabilità
può, mediante conferenze periodiche all'uopo convocate, essere
tuttavia aumentato, in misura non superiore a 187.500 franchi; 6) ogni
Stato, del resto, può applicare sul proprio territorio un sistema di
risarcimento complementare, in quanto compatibile con quello previsto
dalla Convenzione, in caso di morte o lesione fisica del passeggero.
Il Protocollo di Guatemala non è ancora entrato in vigore, perché
a tal fine è necessario che il traffico aereo, svolto dalle compagnie
aeree dei cinque Stati che lo hanno ratificato, rappresenti almeno il
40% del traffico aereo internazionale regolare complessivamente svolto
dalle compagnie aeree dei Paesi membri dell'OACI, e registrato nel
corso dello stesso anno.
Nel frattempo, l'Accordo di Montreal è stato esteso
convenzionalmente dalla maggior parte delle compagnie aeree a tutti i
voli internazionali, anche estranei al territorio degli Stati Uniti.
Alla stregua di tali considerazioni andrebbe valutata la seconda
censura, mossa in relazione all'art. 2 della Costituzione, che impone a
tutti l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale, tra i quali va
certamente ricompreso quello della tutela delle vittime.
Il codice della navigazione prevede ancor oggi un limite di
cinquemilioni e duecentomilalire che sfiora addirittura l'esonero di
responsabilità. Lo stesso vettore di bandiera Alitalia ha
spontaneamente chiesto al Ministero dei Trasporti di modificare le
proprie condizioni e tariffe per adeguarle all'Accordo di Montreal del
1966.
Tale comportamento costituirebbe sicuro indice del fatto che il
limite del codice della navigazione è desueto.
4. - Il problema relativo alla Convenzione di Varsavia richiede,
d'altra parte, una ulteriore precisazione. In base all'ultimo capoverso
dell'art. 22 la larga maggioranza degli Stati ha provveduto a
convertire la cifra ivi prevista in moneta nazionale; il legislatore
italiano non ha però operato tale conversione; e in mancanza di
apposita norma, la giurisprudenza è stata indotta a rapportare la
predetta unità monetaria al valore dell'oro, al mercato libero. Il
sistema pone così i parenti delle vittime di fronte all'incertezza
dell'applicazione giurisprudenziale e alla fluttuazione del valore
dell'oro, e perciò è stata introdotta, pure in materia di
responsabilità civile aeronautica, la nuova unità monetaria
rappresentata dai diritti speciali di prelievo.
La proposta questione investe dunque, avverte la difesa delle parti
private, la legge di esecuzione del Trattato, sotto il riflesso della
mancata conversione del franco-oro in moneta nazionale. Le censure in
esame, sono, in conclusione, così argomentate:
a) la limitazione del risarcimento crea una situazione di
privilegio a favore del vettore aereo nei confronti degli altri vettori
di superficie;
b) l'industria del trasporto aereo deve oggi considerarsi industria
di massa; se alcun limite dovesse ancora ammettersi, esso dovrebbe
consentire il risarcimento integrale di tutti i cittadini; anche i
limiti posti dall'Accordo di Montreal nel 1966 sono ormai da
considerarsi del tutto inadeguati, ed è evidente che una legge, la
quale si adeguasse a tali limiti., sarebbe suscettibile di un'analoga
censura di incostituzionalità.
Non è comunque possibile - conclude la difesa della parte privata
- imporre un limite inferiore a cento milioni di lire, sia per i
trasporti internazionali, sia per quelli interni, rimanendo preclusa,
in virtù degli invocati precetti costituzionali, qualsiasi
discriminazione fra le due categorie di passeggeri.
5. - La Società Turkish Airlines (Turk Hava Yollari A.O.)
presentava una memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte
il 22 settembre 1981, quindi largamente fuori termine.
6. - Interviene nel presente giudizio di costituzionalità il
Presidente del Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato,
la quale eccepisce l'inammissibilità della censura mossa all'art. 943
del codice della navigazione, che sarebbe inapplicabile al caso di
specie, deducendo poi l'infondatezza della questione concernente le
norme pattizie internazionali.
Il limite previsto dall'art. 22 trova applicazione, osserva
l'Avvocatura, solo quando l'evento dannoso, non sia stato causato dal
vettore o dai suoi dipendenti e preposti, da dolo o colpa grave.
Spetta, secondo l'Avvocatura dello Stato, provare che questi estremi
difettino allo stesso vettore.
Risulterebbe così chiara la differenza fra trasporto aereo e
trasporto marittimo e terrestre, nei quali ultimi la responsabilità
del vettore ha come presupposto la colpa.
D'altro lato il limite della responsabilità del vettore aereo è
dovuto al diverso grado di rischio. La rilevata disparità di
discipline sarebbe pertanto pienamente legittima.
In mancanza di dolo o colpa, rileva poi l'Avvocatura, non può
farsi ricorso a criteri di proporzionalità del risarcimento del danno.
7. - In prossimità dell'udienza la difesa dei coniugi Coccia
produce altre deduzioni, sviluppando le tesi sostenute nell'atto di
costituzione. È così ribadita la presunta lesione del principio
costituzionale di eguaglianza, che si assume strettamente connessa con
quella dell'art. 2 del testo fondamentale: il diritto all'integrità
personale, nel suo particolare ma intrinseco aspetto della pretesa di
ottenere la restaurazione delle lesioni patite, si atteggerebbe come un
diritto inviolabile dell'uomo, di fronte al quale deve ritenersi che
ceda - in sede di comparazione dei valori costituzionalmente protetti -
la confliggente istanza di tutelare il vettore aereo.
8. - Nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 la difesa della
parte privata e l'Avvocatura dello Stato hanno insistito sulle
conclusioni prese in precedenza. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Roma censura - in relazione agli artt. 2 e 3
della Costituzione - due disposizioni, rispettivamente contenute
nell'art. 22 della Convenzione conclusa a Varsavia, per l'unificazione
delle regole del trasporto aereo internazionale, il 12 ottobre 1929,
resa esecutiva in Italia con la legge 19 maggio 1932, n. 841, e
nell'art. 943 del codice della navigazione. La prima di dette norme
statuisce, per quel che interessa il presente giudizio, che, nel
trasporto di persone, la responsabilità del vettore è limitata, nei
confronti di ciascun passeggero, alla somma di centoventicinquemila
franchi francesi (raddoppiata in forza della successiva previsione del
Protocollo dell'Aja 28 settembre 1955, resa esecutiva in Italia con la
legge 3 dicembre 1962, n. 1832). L'art. 943 del codice della
navigazione, dal canto suo, così, al primo comma, testualmente recita:
"il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non
determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti,
non può superare, per ciascuna persona, le lire centosessantamila"
(elevate a lire cinquemilioniduecentomila, ai sensi dell'art. 4 della
legge 16 aprile 1954, n. 202). L'anzidetto giudice promuove innanzi
alla Corte, assumendone la non manifesta infondatezza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della Convenzione di Varsavia,
che nel procedimento a quo era stata incidentalmente sollevata dalla
difesa della parte attrice. Ciò sull'assunto, com'è spiegato in
narrativa, che il denunziato disposto della Convenzione di Varsavia,
divenuto efficace nell'ordinamento interno, contiene la responsabilità
del vettore aereo nei limiti sopra ricordati, laddove analoga
limitazione non è stabilita con riguardo ai sinistri derivanti dal
trasporto terrestre e marittimo. La regola pattizia, si soggiunge, non
tiene poi conto della differente capacità di reddito dei passeggeri
dell'aeromobile, connessa con la diversità delle loro condizioni
economiche e sociali. Di qui si fa discendere la prospettata disparità
di trattamento tra gli aventi diritto al risarcimento del danno, con la
conseguente lesione dell'art. 2 Cost., che garantirebbe la pretesa alla
reintegrazione delle lesioni subite, annoverandola tra i diritti
fondamentali e inviolabili dell'uomo. Per ciò stesso sarebbe altresì
leso il principio costituzionale di eguaglianza.
Il giudice a quo osserva, peraltro, che la consistenza del limite
posto alla responsabilità del vettore è stata, in seguito, più volte
riveduta: prima, dall'Accordo di Montreal (13 maggio 1966), con
riferimento ai voli effettuati, nelle ipotesi ivi definite, sull'area
territoriale degli Stati Uniti; poi, in via generale, dal Protocollo
del Guatemala (8 marzo 1971) sottoscritto anche dall'Italia, ma non
ancora entrato in vigore (cfr. art. III). Ai sensi di quest'ultimo
strumento internazionale, si aggiunge nell'ordinanza di rinvio, il
vettore aereo è, nei limiti della cifra all'uopo stabilita (un
milionecinquecentomila franchi), sempre e comunque tenuto al
risarcimento del danno, scaturente dalla morte, o da lesione personale
del passeggero: mentre l'art. 20 della Convenzione di Varsavia esonera
dalla responsabilità il vettore, il quale provi che egli e i suoi
preposti hanno adottato tutte le misure necessarie per evitare il
danno, o che era loro impossibile adottarle.
Identica eccezione di incostituzionalità è sollevata d'ufficio,
per i motivi ed in relazione ai parametri sopra indicati, con riguardo
all'art. 943 del codice della navigazione.
2. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'irrilevanza prima facie
della questione che ha per oggetto l'art. 943 del codice della
navigazione. Tale norma, si rileva, non concerne la specie sottoposta
all'esame del Tribunale di Roma, che è quella tipica del volo
internazionale.
La Corte ritiene di dover preliminarmente osservare che
nell'ordinanza di rinvio non è nemmeno individuata la norma
applicabile alla controversia, di cui è investito il giudice a quo:
sono infatti denunziati, sia il disposto della Convenzione, sia quello
del codice della navigazione, ai quali si è fatto sopra riferimento; e
si dice da un canto che la regola desunta dalla Convenzione di Varsavia
è stata impugnata dalla parte attrice nel giudizio di merito,
dall'altro che la società convenuta deduce l'applicazione, nella
specie, della norma del codice. Ma si tratta, va subito detto, di norme
diverse, che non possono essere coinvolte nella censura di
incostituzionalità unicamente e indistintamente allo stesso titolo,
come si fa nel provvedimento di rimessione. Ciascuna delle regole
censurate pone, precisamente, un proprio precetto, ed ha un autonomo
campo di operatività. Ché anzi, l'una può ricevere applicazione, nel
caso in esame, solo ad esclusione dell'altra, secondo se la fattispecie
sia ricondotta nella sfera in cui vengono in rilievo la Convenzione di
Varsavia e le successive modifiche, (sempre in quanto, beninteso,
internamente efficaci), ovvero sia sussunta sotto la generale
previsione del codice della navigazione. Una simile operazione
ermeneutica, indispensabile perché l'oggetto del sindacato di
costituzionalità sia definito e la questione possa ritualmente salire
innanzi a questa Corte, spetta, evidentemente, solo al giudice
sottordinato; il Tribunale di Roma ha invece trascurato di compierla, e
così ha anche mancato di delibare - come gli imponeva il vigente
ordinamento - la rilevanza del problema che si prospetta in questa
sede, limitandosi ad un semplice e inconferente richiamo degli opposti
assunti difensivi delle parti in ordine all'individuazione della norma
regolatrice della specie. La questione deve essere quindi dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della Convenzione di Varsavia (resa esecutiva in Italia
con la legge 19 maggio 1932, n. 841) come modificato dall'art. XI del
Protocollo dell'Aja (reso esecutivo in Italia con la legge 3 dicembre
1962, n. 1832) e dell'art. 943 del codice della navigazione, sollevata
dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte