Sentenza n. 81/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.P.R. 1077/1970
- art. 150d.P.R. 1077/1970
- art. 11legge 249/1968
- art. 9legge 775/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 16,
commi primo, secondo e nono, e 150 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
(Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) e
dell'art. 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nella parte in cui ha
sostituito l'art. 11, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 249
(Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello
Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), promossi con le
ordinanze emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio in
data 10 marzo e 30 giugno 1975, 21 febbraio 1977 (quattro ordinanze) e
19 giugno 1978, rispettivamente iscritte ai nn. 83 e 183 del registro
ordinanze 1976, ai nn. da 524 e 527 del registro ordinanze 1978 e al n.
17 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 92 e 99 del 1976 e nn. 24 e 80 del 1979.
Visti gli atti di costituzione di Scalabrino Giovanni, di
Cotticelli Alfredo ed altri, di Porreca Silvino ed altro e del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella pubblica udienza del 19 maggio 1982 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte, per Cotticelli Alfredo ed
altri, Giuseppe Guarino, per Porreca Silvino ed altro, e gli avvocati
dello Stato Giovanni Albisinni, per il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per il Presidente del Consiglio dei ministri, e
Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio in cui era stata contestata la
legittimità di bandi di concorsi a direttore di sezione in prova nel
ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del
Ministero delle finanze, riservati agli impiegati della carriera di
concetto, bandi che prevedevano la retrodatazione delle promozioni, il
TAR del Lazio, con ordinanza 10 marzo 1975, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, delle norme in base alle quali detti concorsi erano stati
banditi e cioè gli artt. 16, commi primo, secondo e nono, e l'art.
150 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché l'art. 9 della legge
28 ottobre 1970, n. 775, nella parte in cui ha sostituito l'art. 11,
quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249.
Si espone che l'art. 9 della legge n. 775 del 1970, nel modificare
il quarto comma dell'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249,
stabilì il principio che il passaggio alla carriera superiore fosse
consentito, anziché alla qualifica iniziale delle carriere direttive e
di concetto, alle qualifiche o classi o posizioni corrispondenti alle
qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario od assimilate,
mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti
disponibili. A questa direttiva si adeguò il Governo, con l'art. 16,
primo e secondo comma, del d.P.R. n. 1077 del 1970, disponendo,
inoltre, nel nono comma, che la nomina a direttore di sezione dei
vincitori del concorso riservato agli impiegati della carriera di
concetto (in possesso dei titoli e requisiti di cui ai commi secondo e
sesto) decorre a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno successivo
a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a
concorso, e che i vincitori seguono nel ruolo gli impiegati (già
appartenenti alla stessa categoria direttiva) promossi mediante
scrutinio con la stessa decorrenza.
Secondo il TAR tale normativa comporterebbe senza alcuna razionale
giustificazione e in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione
il riconoscimento di una più favorevole posizione al personale di
concetto immesso per saltum nel ruolo della carriera direttiva con
qualifica intermedia e non iniziale, con grave pregiudizio degli
impiegati che, pur avendo superato con priorità nel tempo il concorso
nell'ambito interno della categoria direttiva, nondimeno sarebbero
scavalcati nel ruolo organico di appartenenza.
Inoltre la stessa previsione della possibilità di accesso alla
qualifica direttiva, direttamente da una qualifica intermedia, per gli
impiegati della carriera di concetto, comporterebbe violazione
dell'art. 97 della Costituzione.
I1 Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la questione
sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura dello Stato osserva che non sussiste alcun principio
costituzionale che vincoli il legislatore ordinario a disporre
l'accesso alle varie carriere al grado iniziale di ciascuna di esse.
Quando, come nella specie, l'accesso diretto alla qualifica intermedia
di una data carriera è riservato al personale della carriera
immediatamente inferiore in possesso di determinati e particolari
requisiti (titolo di studio, anzianità di servizio), non può
ritenersi violato il principio di uguaglianza, data la difformità
delle situazioni esistenti fra gli impiegati che posseggono tali
requisiti e quelli che non li possiedono; né è compromesso il
principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché,
come è lasciato al legislatore di fare eccezione all'accesso mediante
concorso, così deve considerarsi rimesso alla discrezionalità del
legislatore ordinario di valutare se l'aver già superato un concorso
di accesso all'impiego ed avere acquisito ulteriori requisiti possano
costituire titolo di ammissione ad altro concorso per l'accesso ad una
qualifica intermedia di una carriera superiore.
Per quanto riguarda, poi, la retrodatazione della nomina dei
vincitori del concorso di accesso alla indicata qualifica intermedia,
l'ordinanza di rimessione trascura che analoga retrodatazione è
prevista dall'art. 15 dello stesso decreto n. 1077 del 1970, che fa
decorrere la promozione a direttore di sezione dalla data del
compimento dell'anzianità necessaria per l'ammissione allo scrutinio,
cosicché il principio di uguaglianza è invocato senza ragione, dal
momento che la retrodatazione della promozione deve dirsi elevata a
sistema generale per quanto riguarda la qualifica di direttore di
sezione di cui si tratta.
Inoltre, gli impiegati della carriera direttiva che partecipano
agli scrutini per la copertura dei posti di direttore di sezione resisi
disponibili nello stesso anno sono tutelati dalla norma di cui
all'ultima parte del comma nono dell'art. 16 del d.P.R. n. 1077/1970,
che dispone espressamente che i vincitori del concorso riservato sono
collocati in ruolo dopo i promossi per scrutinio.
Infine, gli impiegati della carriera direttiva che partecipano agli
scrutini di promozione per la copertura dei posti resisi disponibili
negli anni successivi, non possono dolersi di essere iscritti in ruolo
successivamente ai vincitori del concorso riservato, relativo alle
vacanze degli anni precedenti. È evidente infatti che in tale caso il
preteso scavalcamento nel ruolo è soltanto formale, perché i promossi
per scrutinio hanno concorso per la copertura dei posti resisi
disponibili in epoca successiva a quella in cui si è operata la
riserva di posti degli anni precedenti.
Si è costituita pure la parte privata, la quale ha insistito
perché la questione sia ritenuta fondata.
Analoga questione è stata sollevata con ordinanza 30 giugno 1975
del TAR del Lazio, nel corso di analogo giudizio dinanzi a sé promosso
da taluni direttori di sezione del ruolo dell'Ispettorato del lavoro
per contestare la legittimità di bandi di concorsi a posti di
ispettore superiore nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato
del lavoro, riservato agli impiegati della carriera di concetto.
L'ordinanza è in tutto simile alla precedente, limitandosi in
questa il TAR a chiarire peraltro che la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 150 del d.P.R. n. 1077 del 1970, viene
sollevata "nella parte in cui determina all'1 gennaio 1971 la
decorrenza degli effetti della nomina da attribuirsi al vincitore del
primo dei concorsi da espletare".
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro
(parte nel giudizio a quo), chiedono che la questione sia dichiarata
non fondata.
Nella memoria depositata si contesta che le norme impugnate rendano
possibile il conseguimento di qualifiche non iniziali in posti di
organico di una carriera superiore, quella direttiva, senza
salvaguardia per le posizioni dei dipendenti già in possesso di dette
qualifiche, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Si deduce al riguardo che esiste una sostanziale diversità di
posizioni tra i consiglieri che, avendo compiuto quattro anni e sei
mesi di effettivo servizio nella qualifica, conseguono a ruolo aperto
la promozione a direttore di sezione mediante scrutinio per merito
comparativo, e i vincitori di concorso riservato per passaggio di
carriera, con diritto alla nomina a direttore di sezione, giacché -
tra l'altro - per l'ammissione al concorso dei secondi è richiesta la
condizione che essi abbiano già maturato una considerevole anzianità
di effettivo servizio in carriera di concetto dalla quale provengono.
Quanto all'art. 97 della Costituzione, per l'immissione degli
impiegati della carriera di concetto, per saltum, in quella direttiva,
la si contesta sottolineando che il passaggio alla carriera direttiva
richiede non solo una valutazione del Consiglio di amministrazione in
ordine all'attitudine alle funzioni direttive, ma anche della qualità
del servizio prestato, del rendimento e del risultato conseguito nei
corsi di integrazione (art. 16, sesto comma).
Inoltre è richiesta una considerevole anzianità di effettivo
servizio nella carriera di provenienza.
Dopo l'ammissione al concorso i candidati debbono risultare
vincitori, superando esami a carattere teorico-pratico, tendenti ad
accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti
alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico (art.
16, quinto comma), il cui programma è stabilito con decreto del
Ministro, sentito il Consiglio superiore della P.A. e deve comprendere
prove dirette ad accertare il possesso di una adeguata cultura
economico- giuridica o tecnica del candidato (art. 16, commi quinto e
sesto).
Le parti private Botticelli, D'Angeli, Esposito, Sogliano e
Terracciano hanno chiesto la declaratoria d'illegittimità
costituzionale dell'art. 150, terzo comma, del d.P.R. n. 1077 del 1970.
Le parti private Porreca e Amendola hanno chiesto che la questione
sollevata sia dichiarata non fondata, insistendo sul carattere
differenziato della posizione dei consiglieri della carriera direttiva,
i quali, avendo compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio
nella qualifica, conseguono a ruolo aperto la promozione a direttore di
sezione mediante scrutinio per merito comparativo, e vincitori di
concorso riservato per passaggio di carriera con diritto alla nomina a
direttore di sezione.
Essi hanno sostenuto, altresì, in relazione alla dedotta
violazione dell'art. 97 della Costituzione, che il passaggio alla
carriera direttiva previo concorso è garanzia di adeguata selezione
ed, infine che la retrodatazione prevista dalle norme impugnate trova
riscontro, per coloro che già appartengono alla carriera direttiva in
analoga retrodatazione prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 1077 del
1970 e che lo stesso art. 16 impugnato, col suo meccanismo, impedisce
irragionevoli scavalcamenti.
Questione analoga è stata sollevata pure dal TAR del Lazio con
altre cinque ordinanze, quattro identiche del 21 febbraio 1977 e una
del 19 giugno 1978. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le sette ordinanze di cui in epigrafe,
avendo ad oggetto le medesime disposizioni di legge e sollevando
identiche questioni di legittimità costituzionale, vanno riuniti ai
fini di un'unica pronuncia.
2. - Alla Corte vengono sottoposte le seguenti questioni:
a) - se l'art. 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ("Modifiche e
integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249"), nella parte in cui ha
sostituito l'art. 11, quarto comma della legge 18 marzo 1968, n. 249
("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello
Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali") e gli artt. 16,
primo, secondo e nono comma, e 150 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
("Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato"),
prevedendo il passaggio alla qualifica intermedia della carriera
immediatamente superiore dei dipendenti civili della Amministrazione
dello Stato, siano costituzionalmente legittimi in relazione agli artt.
3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
b) - se lo stesso art. 150, terzo comma, del d.P.R. n. 1077/1970,
nella parte in cui dispone in via transitoria che nella prima
applicazione dell'art. 16 dello stesso d.P.R. i passaggi alla cennata
qualificata intermedia avranno effetto dall'1 gennaio 1971, sia
costituzionalmente legittimo in relazione agli artt. 3, primo comma, e
97, primo comma della Costituzione.
Le questioni non sono fondate
3. - Quanto alla prima osserva la Corte che non può negarsi al
legislatore un'ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le
procedure per la costituzione del rapporto di pubblico impiego e per la
progressione in carriera; il limite a questa discrezionalità è dato
essenzialmente dall'art. 97, primo comma, Cost., dal quale discende la
necessità che le norme siano tali da garantire il buon andamento della
P.A.; il che, per quanto attiene al momento della costituzione del
rapporto d'impiego, consiste nel far sì che nella P.A. siano immessi
soggetti i quali dimostrino convenientemente la loro generica
attitudine a svolgere le funzioni che vengono affidate a chi deve agire
per la P.A. e, per quanto attiene alla progressione, consiste nel
valutare congruamente e razionalmente la attività pregressa del
dipendente, sì da trarne utili elementi per ritenere che egli possa
bene svolgere anche le funzioni superiori.
A tal fine lo stesso art. 97, terzo comma, ritiene che il sistema
preferibile per la prima ammissione in carriera, e cioè per
l'accertamento della predetta generica attitudine sia quello del
pubblico concorso: ma non lo eleva a regola assoluta, lasciando libero
il legislatore di adottare sistemi diversi, purché anch'essi congrui e
ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere ed all'interesse da
soddisfare.
Ora non sembra alla Corte che nel caso di specie queste regole
siano state travalicate o trascurate.
Con l'art. ll, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249,
modificato dall'art. 9 della legge n. 775 del 1970, e con l'art. 16 del
d.P.R. n. 1077 del 1970, si è posta in essere una forma di
progressione in carriera dei dipendenti civili dell'Amministrazione
dello Stato che, superando le disposizioni già contenute negli artt.
161, quarto comma, e 173, quarto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3 ("T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato"), ha consentito agli impiegati di categorie
inferiori, in aggiunta alla ammissione ai concorsi per la qualifica
iniziale della carriera superiore, anche se privi del normale titolo di
studio, il passaggio alla qualifica intermedia della stessa carriera
superiore.
Si tratta indubbiamente di un sistema non soltanto nuovo, ma
altresì eccezionale, il quale si traduce (e lo stesso legislatore se
ne è reso conto) in un particolare, rilevantissimo beneficio per i
dipendenti.
Proprio perciò, con l'art. 11 della legge n. 249 del 1968, che ha
preveduto il nuovo istituto, il legislatore ha voluto "adeguate
garanzie", che poi sono state adottate con l'art. 16 del d.P.R. n.
1077, che ha disciplinato in concreto il medesimo istituto.
Il passaggio, limitato numericamente ad un sesto dei posti
disponibili nel ruolo organico della carriera superiore, deve avvenire,
infatti, attraverso un apposito concorso per esami circondato da
notevoli cautele.
Al concorso per la carriera direttiva (che qui interessa) sono
ammessi soltanto coloro i quali abbiano raggiunto la qualifica di
segretario capo, segretario principale o qualifiche equiparate ed
abbiano qui prestato cinque anni di effettivo servizio (si prescinde da
tale anzianità solo per coloro i quali possiedano il prescritto titolo
di studio). L'ammissione è poi subordinata (per chi non sia in
possesso del titolo di studio) al parere favorevole del consiglio di
amministrazione, parere il quale deve essere fondato sulla valutazione
delle attitudini all'esercizio delle funzioni della carriera direttiva
e del risultato conseguito nei corsi di integrazione.
Ancora, gli esami devono avere carattere teorico-pratico e devono
tendere ad accertare sia la preparazione professionale sia la
attitudine alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o
tecnico: il relativo programma deve essere stabilito con i criteri e
con le modalità proprie di ogni altro concorso di ammissione di cui
all'art. 3 del medesimo d.P.R. n. 1077/1970. Ma non par dubbio che la
prova sia più severa, in quanto l'art. 3 si riferisce a concorsi
svolgentisi fra persone estranee alla P.A. che aspirano ad entrare nei
ruoli di questa e che, pertanto, non possono avere alle loro spalle un
bagaglio di preparazione e di esperienze simile a quello di coloro i
quali già appartengono alla P.A.
Il legislatore ha definito "nomina" la immissione dei soggetti in
questione nella qualifica intermedia della carriera superiore e, in
coerenza con tale definizione, ha stabilito ancora che i vincitori del
concorso sono soggetti al normale periodo di prova di sei mesi, al
termine del quale sono restituiti al ruolo di provenienza se la prova
fallisce (art. 16, ultimo comma).
Infine i vincitori del concorso (nono comma) conseguono la nomina,
a tutti gli effetti, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo
a quello nel quale si è verificata la disponibilità dei posti messi a
concorso, ma seguiranno nel ruolo gli impiegati promossi mediante
scrutinio, e cioè provenienti dalla stessa carriera direttiva ai sensi
dell'art. 15.
In tal modo il legislatore non ha trascurato di adottare misure e
cautele idonee a salvaguardare gli interessi della P.A., per cui,
accomunando norme relative alla prima immissione nei ruoli e norme più
proprie alle promozioni, gli appartenenti alla carriera di concetto
possono conseguire la "nomina" alla qualifica di direttore di sezione a
seguito di una duplice procedura: in primo tempo si ha una valutazione
preventiva del servizio già prestato in seno alla P.A. e in un secondo
tempo (salvi coloro che possiedono il necessario titolo di studio) si
ha il vaglio di un concorso il cui contenuto, come si è detto, è più
severo di ogni altro concorso di prima ammissione all'impiego pubblico.
Con questi accorgimenti e con queste limitazioni si può ritenere
che sia stata osservata la esigenza di fornire alla P.A., anche nei
gradi intermedi, persone atte a svolgere adeguatamente le loro funzioni
e che le condizioni previste non siano inferiori, nella loro sostanza,
a quelle poste dall'art. 15 per l'avanzamento alla qualifica di
direttore di sezione degli appartenenti alla carriera direttiva.
Né appare violato il principio di uguaglianza per non avere
ammesso a tali concorsi coloro i quali appartengono alla carriera
direttiva, poiché costoro sono presi in esame ai fini della promozione
dopo quattro anni e sei mesi e sono valutati con il più semplice
sistema dello scrutinio per merito comparativo, sicché non devono
ulteriormente sottoporsi a prove di esame: sono, cioè, diverse le
situazioni prese in considerazione dal legislatore, per cui anche a
parte la considerazione che l'allargamento di un beneficio particolare
rientra nella discrezionalità del medesimo legislatore, sta di fatto
che il sistema escogitato per gli appartenenti a carriera inferiore mal
si adatterebbe ai fini della promozione nell'ambito della medesima
carriera.
Non esatta, infine, è l'affermazione che sulla base del nono comma
dell'art. 16 si verificherebbe uno scavalcamento rispetto a coloro che
sono promossi ex art. 15.
Il d.P.R. n. 1077 ha adottato il sistema (non di rado seguito dal
legislatore e che anzi si va estendendo) di ancorare a data fissa
alcuni provvedimenti attinenti alla progressione in carriera: così
l'art. 40 ha stabilito che gli scrutini per la promozione alla
qualifica intermedia devono avere luogo entro il 30 giugno ed il 31
dicembre di ogni anno, in modo che le promozioni siano disposte con
decorrenza, rispettivamente, 1 luglio e 1 gennaio successivi. L'art.
16, a sua volta, ha fissato all'1 gennaio di ogni anno la decorrenza
delle "nomine" alla qualifica intermedia della carriera superiore.
Questa ultima norma appare razionale, dato che le nomine medesime sono
collegate al numero dei posti disponibili entro il 31 dicembre
precedente. Ma lo stesso art. 16 (nono comma) ha anche avuto cura di
stabilire che coloro i quali sono nominati ex art. 16 devono seguire
nel ruolo coloro i quali siano promossi, sotto la stessa data, ex art.
15: i primi, pertanto, precedono soltanto coloro i quali saranno
scrutinati ex art. 15 entro il 30 giugno successivo, il che è del
tutto ovvio, trattandosi di posti resisi disponibili successivamente a
quelli coperti ex art. 16.
4. - Quanto alla seconda questione si deve premettere che l'art. 16
del d.P.R. n. 1077, al fine di precisare in ogni dettaglio forme e
termini del procedimento relativo alle "nomine" di cui al medesimo
articolo, ha stabilito che, dovendo queste riferirsi ai posti
disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno e dovendo le nomine avere
decorrenza dall'1 gennaio successivo, la procedura ha inizio entro il
mese di febbraio con l'accertamento del numero dei posti disponibili e
con la emanazione del relativo bando di concorso.
In questo quadro deve essere esaminato il disposto dell'art. 150,
che forma oggetto della seconda censura e che si riferisce alla prima
applicazione di questo nuovo tipo di nomine, cioè a quelle da
conferire con decorrenza 1 gennaio 1971.
Il primo comma dell'art. 11 della legge di delega, nel testo
risultante dalla legge n. 775 del 1970, aveva stabilito che il
riordinamento delle carriere da attuare con i provvedimenti delegati
ivi previsti avesse decorrenza dall'1 luglio 1970: la norma (che in
ogni caso non è stata censurata dai giudici a quibus) è conforme al
criterio, normalmente seguito quando si procede a riforme nello stato
giuridico dei pubblici dipendenti, di fissare una data precisa alla
quale riferire le modifiche.
Consegue da ciò che le disposizioni del decreto delegato avrebbero
dovuto avere effetto a partire dall'1 luglio 1970: ed infatti l'art.
153, secondo comma, del d.P.R. n. 1077, esplicitamente stabilisce che
detto decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sulla G. U. (e cioè l'8 gennaio 1971) ma "ha effetto dal
1 luglio 1970".
Consegue ancora che dalla ripetuta data 1 luglio 1970 decorreva il
computo delle vacanze utili per la prima applicazione delle "nomine" e
perciò l'art. 150, terzo comma, da un lato parla, per la prima
applicazione, di concorsi da riferire a posti disponibili entro il
secondo semestre del 1970, e dall'altro (pur non avendone bisogno, non
potendo discostarsi dalle norme della legge di delega) tiene ferma la
decorrenza delle nomine dall' 1 gennaio 1971.
Senonché l'art. 150 (compreso in un decreto emanato dal Capo dello
Stato il 28 dicembre 1970 e pubblicato successivamente, come si è
detto) ha dovuto tenere conto della circostanza che sarebbe stato
difficile per l'Amministrazione procedere alla puntuale e tempestiva
applicazione dell'art. 16: conseguentemente, pur tenendo ferma la
decorrenza 1 gennaio 1971 (data da osservare necessariamente per il
disposto dell'art. 11 citato), ha spostato al settembre 1971, per la
prima applicazione in parola, il termine normale del febbraio.
In tal modo non si è disposto retroattivamente, ma soltanto s'è
stabilito uno spostamento nel tempo degli atti procedurali del caso,
spostamento dovuto ad una situazione di necessità, che non poteva
influire sulla norma sostanziale che ha posto il criterio fondamentale
per le "nomine".
Senonché in punto di fatto i termini fissati dall'art. 150 non
sono stati osservati dalle Amministrazioni interessate al presente
giudizio: come risulta dalle ordinanze di rimessione, infatti, il
Ministero delle finanze ha bandito il primo concorso, relativo ai posti
disponibili al 31 dicembre 1970, soltanto il 18 aprile 1974 (ord. n.
83/1976) ed il Ministero del lavoro ha bandito anch'esso il concorso
per i posti del 1970 il 12 marzo 1974 (ord. n. 183/1976), lasciando
inalterata la decorrenza delle nomine all' 1 gennaio 1971.
Analogamente è avvenuto anche per gli anni successivi: infatti il
Ministero del lavoro ha bandito il concorso per il 1971 con decreto del
23 aprile 1975 (ord. n. 17/1979); l'Amministrazione dei Monopoli di
Stato ha bandito i concorsi relativi ai posti degli anni 1972, 1973 e
1974 con separati decreti tutti datati però 24 settembre 1975 (ord.
nn. 524/1978; 525/1978 e 526/1978) e con decreto dell'8 marzo 1976 ha
bandito quello relativo ai posti dell'anno 1975 (ord. n. 527/1978). In
ogni caso-ovviamente-sono state sempre lasciate ferme le decorrenze
delle nomine dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le
vacanze si erano verificate.
Nel frattempo, però, le stesse Amministrazioni avevano provveduto
ad effettuare gli scrutini e le promozioni ai sensi dell'art. 15 con la
dovuta tempestività, sicché, sempre in linea di fatto, è avvenuto
che, quando sono stati banditi i concorsi ex art. 16 (impugnati dinanzi
al giudice amministrativo e che hanno dato luogo al presente giudizio
incidentale di legittimità costituzionale), già erano stati promossi
alla qualifica di direttore di sezione vari impiegati i quali, in
prosieguo di tempo, hanno veduto inserirsi nel ruolo, con una
anzianità anteriore, altri dipendenti, e precisamente coloro i quali
avevano superato gli esami in parola: ma costoro, come si è detto,
aveva diritto a conseguire la nomina con la decorrenza 1 gennaio 1971
(e, per qualcuno, 1 gennaio 1972, 1973, 1974, 1975 o 1976), non avendo
rilievo alcuno, ai fini del presente giudizio, il ritardo
dell'Amministrazione nello eseguire le procedure.
Nella specie si tratta solo della necessaria regolarizzazione di
una situazione anomala creata dalla P.A. e la cui legittimità,
ovviamente, può essere sindacata solo dal giudice amministrativo.
Ne consegue che l'art. 150, terzo comma, non ha violato le norme
costituzionali richiamate e ciò anche a prescindere dal considerare
che, in ogni caso, la retroattività è vietata dalla Costituzione solo
in materia penale, e questa Corte ha ritenuto che per le restanti
materie la osservanza del principio è rimessa alla prudente
valutazione del legislatore, sempre che la retroattività non
comporti-evenienza che nella specie non ricorre-la violazione di uno
specifico precetto costituzionale (cfr. sentenza n. 194 del 1976).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16, primo, secondo e nono comma, e dell'art. 150 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077
("Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato")
nonché dell'art. 11, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249
("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello
Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"), così come
modificato dall'art. 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ("Modifiche
ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249"), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con le ordinanze del
TAR del Lazio indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN- ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI- GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte