Sentenza n. 81/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 524/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 4 agosto 1977, n. 524 (Disposizioni per il collocamento
delle esattorie vacanti), promosso con l'ordinanza emessa l'11
novembre 1981 dal Tribunale di Sulmona nel procedimento civile
vertente tra Iannessa Clara e la S.p.A. Esattorie Vacanti, iscritta
al n. 820 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 11 novembre 1981, il Tribunale di
Sulmona, adito in sede di gravame avverso la sentenza con la quale il
giudice di primo grado aveva negato il diritto di Iannessa Clara,
già dipendente dalla Ditta Gasbarro (che gestiva il servizio
esattoriale di Introdacqua) ed ancora in servizio alla data del 31
dicembre 1974, di essere confermata nel suo posto di lavoro dalla
S.p.A. S.E.V., succeduta alla menzionata ditta nella gestione
esattoriale, dichiarata vacante ai sensi della legge 4 agosto 1977 n.
524, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, di
tale legge.
Ha osservato che la norma censurata, nel garantire al personale
dipendente dalla cessata gestione esattoriale il diritto alla
conservazione del posto di lavoro presso il nuovo gestore, lo
subordina alle condizioni dell'attualità del rapporto alla data del
31 dicembre 1974 e dell'iscrizione del personale stesso, nei tre mesi
antecedenti, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. La
norma, cioè, esclude tale diritto nei casi in cui, pur essendosi il
rapporto di lavoro continuativamente svolto fino alla data suddetta
per almeno tre mesi, non vi sia stata iscrizione del dipendente al
menzionato fondo di previdenza, per non avere il datore di lavoro
provveduto a regolare la posizione contributiva del dipendente
medesimo.
In tal guisa, ad avviso del giudice a quo, si determina
un'irrazionale disparità di trattamento fra il personale che per
fatto omissivo di terzi si trovi nell'esposta condizione preclusiva
del diritto alla conservazione del posto di lavoro e quello nei cui
confronti il datore di lavoro abbia assolto ai propri obblighi
contributivi.
La rilevanza della questione viene affermata osservandosi che
nella specie la pretesa della lavoratrice è stata disconosciuta, con
la sentenza impugnata, proprio a cagione del difetto del requisito
dell'iscrizione al fondo esattoriale nei tre mesi antecedenti il 31
dicembre 1974, pur in presenza di effettivo svolgimento del rapporto
di lavoro durante tale periodo.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per
il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha sollecitato la
declaratoria di infondatezza della questione; Considerato in diritto
1. - La questione è infondata a seguito della interpretazione
logica e sistematica della norma censurata.
2. - Il legislatore, prescrivendo, ai fini della conferma, il
requisito (previsto anche dall'art. 140 del T.U. delle leggi sui
servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con d.P.R.
15 maggio 1963 n. 858) dell'iscrizione al fondo da almeno tre mesi,
ha inteso solo far riferimento ad uno strumento probatorio della
reale instaurazione del presupposto sostanziale, costituito dal
rapporto di lavoro, al fine di prevenire fenomeni di fittizia e
fraudolenta creazione del presupposto stesso. Ciò, tuttavia, non
infirma la considerazione che proprio l'effettiva preesistenza di un
rapporto di lavoro costituisca la causa valutata dal legislatore come
determinante per la tutela della continuità dell'occupazione del
dipendente, rappresentando la posizione previdenziale di questi un
mero riflesso di tale presupposto sostanziale.
La norma considerata, pertanto, non esclude di per sé il diritto
alla conferma quando, anche e sopratutto in sede giudiziaria, venga
accertato che il rapporto di lavoro effettivamente sussisteva alla
data del 31 dicembre 1974 con i prescritti requisiti di durata
(sebbene l'iscrizione obbligatoria al fondo sia mancata per
inadempimento del datore di lavoro o per altre evenienze) e si possa
provvedere alla necessaria regolarizzazione contributiva.
Alla stregua di tale interpretazione, va conseguentemente esclusa
l'ipotizzata disparità di trattamento e la questione esaminata va
dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 4 agosto 1977, n. 524, sollevata, in riferimento all'art.
3 Cost., dal Tribunale di Sulmona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte