Sentenza n. 81/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 1339/1962
applicata al caso
- art. 1legge 9/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti degli artigiani e loro familiari) e dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dal Pretore di Siena nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Caroni Giuliana ed altro e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 576 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel
procedimento civile vertente tra Sbardellati Nello e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di due procedimenti in cui i ricorrenti - titolari di
pensioni di riversibilità a carico del Fondo speciale per gli
artigiani ed anche di pensioni d'invalidità erogate,
rispettivamente, dalla medesima gestione, nonché dal Fondo pensioni
lavoratori dipendenti - avevano richiesto l'integrazione al minimo
del trattamento indiretto, il Pretore di Siena, con due ordinanze
emesse entrambe il 2 settembre 1988, ha sollevato, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto
1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al
minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale
per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) dell'art. 1,
secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui
non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, nell'ipotesi di contitolarità di pensione diretta
a carico dello stesso Fondo, allorché, per effetto del cumulo, venga
in tutti e due i casi superato il trattamento minimo garantito.
Il giudice a quo ha osservato come, malgrado le numerose decisioni
della Corte sul tema, la permanenza in vigore delle norme denunziate
era ostativa, nelle fattispecie di causa, dell'integrazione al minimo
della pensione, così determinandosi un'evidente disparità di
trattamento tra chi si trovasse nelle condizioni dei ricorrenti ed i
beneficiari delle precedenti sentenze. Considerato in diritto Le due questioni, attesa la sostanziale analogia, possono essere
riunite.
1. - Con la prima di esse il giudice a quo propone a questa Corte
una delle molteplici, possibili combinazioni di cumulo di due
pensioni, individuando nella persistente vigenza dell'art. 1, secondo
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti degli artigiani e loro familiari), con riguardo
all'ipotesi considerata, l'ostacolo all'integrazione al minimo del
trattamento indiretto.
La questione è fondata.
La norma censurata è stata oggetto di declaratoria
d'illegittimità costituzionale in riferimento al diverso caso di
cumulo tra pensione di riversibilità erogata dalla Gestione
artigiani e pensione diretta a carico dello Stato (sentenza n. 184
del 1988).
Nella decisione citata, nonché in numerose altre pronunce, la
Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione
all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché
per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo
garantito) "così rendendo possibile la titolarità di più
integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia"
(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 1086 del 1988).
Anche nel caso in esame va seguita la medesima ratio, in quanto le
residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente
incompatibili con il principio d'eguaglianza. Deve essere perciò
dichiarata - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -
l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 1, secondo comma,
in tutte le ulteriori, possibili ipotesi in cui essa, negli indicati
limiti temporali, non consenta l'integrazione al minimo delle
pensioni erogate dalla Gestione speciale per l'assicurazione
obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e
loro familiari per i titolari degli altri trattamenti specificati
nella disposizione citata.
2. - L'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle
norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e
mezzadri), denunciato con la seconda ordinanza nella parte in cui non
consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a
carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, nell'ipotesi di contitolarità di pensione diretta a carico
dello stesso Fondo, è stato già dichiarato illegittimo con sentenza
n. 1144 del 1988.
La relativa questione è pertanto manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui non
consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a
carico del Fondo speciale per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo
con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale, sotto ogni profilo
residuo, dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n.
1339;
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte