Sentenza n. 81/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992
dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Viele
Soccorsa, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio penale, instaurato a seguito
dell'opposizione proposta dall'imputata Viele Soccorsa avverso il
decreto penale di condanna con il quale la si accusava, tra l'altro,
del reato di molestia o disturbo alle persone commesso con il mezzo
del telefono, a fronte della richiesta del pubblico ministero di
produrre in giudizio un tabulato recante l'indicazione delle ore e
dei giorni nei quali dall'utenza telefonica intestata all'imputata, o
comunque nella disponibilità della stessa, erano state effettuate
chiamate dirette ad altra utenza, intestata alla persona offesa e
querelante, la difesa dell'imputata aveva dedotto l'irritualità e,
quindi, l'inammissibilità di tale mezzo di prova, in quanto
acquisito dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari
senza le particolari garanzie assicurate dal codice di rito a cautela
delle intercettazioni telefoniche. Nell'esaminare la fondatezza di
tale contestazione, il pretore di Macerata, tenuto a provvedere circa
l'ammissibilità delle prove richieste dalle parti per l'udienza
dibattimentale, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha ritenuto
rilevante per la risoluzione di tale controversia preliminare e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 266 c.p.p. in riferimento all'art. 15 della Costituzione.
Il giudice rimettente riconosce che la norma impugnata, così come
interpretata costantemente dalla giurisprudenza formatasi anche sotto
il vigore del precedente codice di procedura penale, definisce come
intercettazione telefonica soltanto l'azione diretta a consentire la
presa di cognizione del contenuto di una conversazione intercorrente
tra altre persone e, conseguentemente, esige solo per operazioni di
tale genere le cautele assicurate dagli artt. 266 e seguenti c.p.p.,
negando altresì la applicabilità delle stesse garanzie processuali
per la esecuzione di ogni altra operazione tecnica che consenta
l'acquisizione di informazioni diverse dal contenuto della
conversazione. Ma, proprio in virtù di tale interpretazione, il
giudice a quo ritiene che l'art. 266 c.p.p. sia in contrasto con il
principio di inviolabilità e segretezza della corrispondenza,
sancito dall'art. 15 della Costituzione.
È opinione del pretore rimettente, infatti, che la norma
costituzionale, nel tutelare l'inviolabilità della libertà e della
segretezza d'ogni forma di comunicazione, consentendone la
limitazione solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei
casi e nei modi stabiliti dalla legge, considera l'oggetto di tale
tutela nel suo contenuto più esteso, come un aspetto della
fondamentale condizione di libertà della persona. A suo avviso, si
impone, pertanto, che, a norma dell'art. 15 della Costituzione, sia
assicurato, non solo che estranei non vengano a conoscenza del
contenuto di una certa conversazione, ma anche che resti riservato il
fatto stesso che una persona abbia voluto comunicare con altra
persona in una determinata occasione.
È vero, continua il giudice a quo, che parte della dottrina ha
negato che tale interesse al segreto abbia una copertura
costituzionale. Ma questa affermazione, fatta per lo più in
relazione alla corrispondenza epistolare o postale in genere (laddove
il mezzo esige che siano noti i nomi del destinatario e del
mittente), non può valere quando la comunicazione sia effettuata con
il telefono, cioè con un mezzo la cui scelta come strumento tecnico
di conversazione denota la volontà del soggetto di mantenere
riservata l'identità delle persone tra le quali intercorre la
comunicazione.
Se così è, conclude il giudice a quo, anche le informazioni
esterne alla conversazione (destinatario, tempo, frequenza, ecc.)
possono possedere una accentuata valenza divulgativa di notizie
caratterizzanti la personalità dell'autore, tale da essere oggetto
di un diritto costituzionale della persona a mantenerle riservate.
Sicché deve ritenersi di dubbia conformità rispetto all'art. 15
della Costituzione la norma contenuta nell'art. 266 c.p.p., nella
parte in cui limita alle sole operazioni di intercettazione del
contenuto di conversazioni telefoniche le garanzie e le cautele
stabilite nel capo quarto del titolo terzo del libro terzo (artt. 266
- 271) del codice di procedura penale.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito in
giudizio per chiedere che la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal pretore di Macerata sia dichiarata non fondata.
Dopo aver dato atto che anche da parte del giudice rimettente non
si contesta che la definizione normativa di intercettazione
telefonica, intesa univocamente dalla giurisprudenza come
registrazione o presa di conoscenza di una conversazione intercorsa
tra altre persone, non ricomprende l'acquisizione di informazioni
relative al fatto storico della conversazione telefonica e che,
quindi, la relativa operazione tecnica non è, allo stato, assistita
dalle garanzie apprestate dagli artt. 266 e seguenti c.p.p., la
difesa erariale afferma che nella previsione dell'art. 15 della
Costituzione non è ricompresa anche la tutela circa la riservatezza
della notizia dell'avvenuto collegamento tra due utenze telefoniche.
A sostegno di questa convinzione, l'Avvocatura dello Stato ricorda
la estrema facilità con cui avvengono tali acquisizioni documentali,
in relazione a fatti di cui l'ente gestore del servizio ha la normale
disponibilità principalmente per ragioni di contabilità e che,
pertanto, sono ordinariamente a disposizione dell'utente quando
questi desidera controllare l'uso del proprio apparecchio. Si
tratterebbe, dunque, di acquisizioni documentali che, ove rilevanti a
fini probatori, sarebbero regolate dalle disposizioni degli artt. 187
e seguenti c.p.p. e, particolarmente, dall'art. 256, primo comma,
c.p.p., che consente all'autorità giudiziaria di richiedere atti e
documenti di cui i soggetti indicati negli artt. 200 e 201 c.p.p.
(tra i quali potrebbe farsi rientrare anche l'ente gestore del
servizio pubblico di telefonia) abbiano la disponibilità in ragione
del loro ufficio. Considerato in diritto
1. - Nel corso di un giudizio penale instaurato a seguito di
un'opposizione a un decreto di condanna per molestie o disturbo alle
persone a mezzo del telefono, il pretore di Macerata, trovandosi a
decidere dell'ammissibilità come mezzo di prova di un tabulato,
recante l'indicazione delle telefonate effettuate dalla persona
imputata a quella offesa con specificazione dei giorni e delle ore
delle stesse, e avendo constatato che il tabulato medesimo era stato
acquisito dal pubblico ministero durante le indagini preliminari
senza le particolari cautele assicurate dal codice di rito alle
intercettazioni telefoniche, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 15 della Costituzione, nei
confronti dell'art. 266 c.p.p., nella parte in cui limita alle sole
operazioni di intercettazione del contenuto di conversazioni
telefoniche le garanzie stabilite nel libro terzo, titolo terzo, capo
quarto (artt. 266 - 271) del codice di procedura penale.
Tale pronunzia additiva, precisa il giudice a quo, è richiesta
sul presupposto che l'art. 266 c.p.p., essendo circoscritto, per
costante orientamento giurisprudenziale, all'intercettazione del
contenuto di una conversazione telefonica intercorrente tra altre
persone, ometterebbe di tutelare con le stesse garanzie applicabili
alle intercettazioni telefoniche anche il diritto al segreto sul
fatto storico dell'intervenuta comunicazione e sulla identità dei
soggetti autori della conversazione telefonica, diritto che, a parere
del giudice rimettente, rientra nella protezione accordata dall'art.
15 della Costituzione alla inviolabilità e alla libertà di ogni
forma di comunicazione.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.
Come questa Corte ha da tempo affermato (v. sentenza n. 34 del
1973), nell'art. 15 della Costituzione "trovano protezione due
distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza
delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della
personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e
quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a
dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale" (v.
anche sentt. nn. 120 del 1975, 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del
1991).
L'art. 266 c.p.p. e, più in generale, le disposizioni contenute
nel capo quarto, del titolo terzo, libro terzo, del codice di
procedura penale costituiscono un'attuazione per via legislativa dei
predetti principi, che, al pari delle norme similari previste nel
codice di rito previgente, stabilisce una disciplina complessiva
delle intercettazioni telefoniche in relazione ai poteri d'indagine a
fini di repressione penale e alla loro utilizzabilità come mezzi di
prova in giudizio. Più precisamente le anzidette disposizioni
stabiliscono i limiti di ammissibilità delle intercettazioni
telefoniche (art. 266), i presupposti e le forme dei provvedimenti
che ne dispongono l'effettuazione (art. 267), lo svolgimento puntuale
delle conseguenti operazioni (art. 268), i modi e i limiti di
conservazione della documentazione delle intercettazioni stesse (art.
269) e, infine, l'utilizzabilità di queste ultime in altri
procedimenti e i relativi divieti (artt. 270 e 271).
Le speciali garanzie previste dalle norme appena ricordate a
tutela della segretezza e della libertà di comunicazione telefonica
rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile
dovere di prevenire e di reprimere reati deve essere svolto nel più
assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene,
l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle
comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo
essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della
personalità nelle formazioni sociali (art. 2 della Costituzione).
In altri termini, il particolare rigore delle garanzie previste
dalle disposizioni prima citate intende far fronte alla formidabile
capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati
per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, al fine di
salvaguardare l'inviolabile dignità dell'uomo da irreversibili e
irrimediabili lesioni.
3. - Ciò posto, non vi può esser dubbio che, conformemente a
quanto afferma la giurisprudenza di merito, la particolare disciplina
predisposta dagli artt. 266-271 c.p.p. sulle intercettazioni di
conversazioni o di comunicazioni telefoniche si applica soltanto a
quelle tecniche che consentono di apprendere, nel momento stesso in
cui viene espresso, il contenuto di una conversazione o di una
comunicazione, contenuto che, per le modalità con le quali si
svolge, sarebbe altrimenti inaccessibile a quanti non siano parti
della comunicazione medesima.
Questa delimitazione del campo di applicabilità degli articoli
contenuti nel capo quarto, titolo terzo, libro terzo, del codice di
procedura penale non è, come sembra presupporre il giudice a quo, la
conseguenza logica di un particolare orientamento interpretativo,
vòlto a caratterizzare in senso restrittivo un concetto, quale
quello di intercettazione, astrattamente suscettibile di
interpretazioni più estensive. Al contrario, la riferibilità delle
disposizioni indicate esclusivamente all'intercettazione del
contenuto di conversazioni telefoniche si deduce con estrema
chiarezza dal complesso delle norme previste in quegli articoli, le
quali descrivono operazioni e modalità di azione in grado di
assumere un qualche significato normativo soltanto ove siano poste in
relazione con l'apprensione e l'acquisizione del contenuto di
comunicazioni (v. specialmente gli artt. 268 e 269 c.p.p., nonché
anche gli artt. 89 e 90 disp. att. c.p.p.).
Sotto il profilo indicato, la richiesta del giudice a quo di una
pronunzia additiva, vòlta ad estendere le garanzie previste dagli
artt. 266-271 c.p.p. per l'intercettazione del contenuto di
conversazioni telefoniche a qualsiasi altra acquisizione a fini
probatori di notizie riguardanti il fatto storico della avvenuta
comunicazione, non può essere accolta. A tale conclusione, come si
è appena precisato, ostano i contenuti normativi delle disposizioni
della cui legittimità costituzionale dubita il giudice a quo, dal
momento che essi sono conformati esclusivamente a operazioni relative
all'intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) e
non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento
nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, né ad
aspetti diversi da quello attinente al contenuto delle comunicazioni
medesime (identità dei soggetti, tempo e luogo della conversazione).
4. - D'altra parte, fermi restando i limiti di oggetto e di
disciplina delle norme processuali sulle intercettazioni telefoniche,
non può non essere condivisa la prospettazione avanzata dal giudice
a quo in ordine alla ampiezza della tutela accordata dall'art. 15
della Costituzione alla libertà e alla segretezza della
comunicazione, la quale è sicuramente tale da ricomprendere fra i
propri oggetti anche i dati esteriori di individuazione di una
determinata conversazione telefonica. In altri termini, l'ampiezza
della garanzia apprestata dall'art. 15 della Costituzione alle
comunicazioni che si svolgono tra soggetti predeterminati entro una
sfera giuridica protetta da riservatezza è tale da ricomprendere non
soltanto la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche
quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo
e di luogo della comunicazione stessa.
Infatti, a partire dalla sentenza n. 34 del 1973, è costante
affermazione di questa Corte che "la libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono
un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi
costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art.
15 della Costituzione come diritto inviolabile" (v., da ultimo, sent.
n. 366 del 1991). Come la stessa Corte ha ribadito di recente (v.
sent. n. 10 del 1993), la stretta attinenza della libertà e della
segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della
personalità - attinenza che induce a qualificare il corrispondente
diritto "come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda
la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in
armonia con i postulati della dignità umana" (v. sent. n. 366 del
1991) - comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a
conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato
espansivo.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha desunto dall'art. 15
della Costituzione la protezione di una sfera privata attinente alla
comunicazione tra due o più soggetti, nella misura e nei limiti in
cui a tale sfera possa essere riferibile un valore espressivo e
identificativo della personalità umana e della vita di relazione
nella quale questa si svolge (art. 2 della Costituzione), assegnando
alla stessa una posizione privilegiata al fine di salvaguardare
l'intangibilità degli aspetti più significativi della vita intima
della persona (v. specialmente sent. n. 366 del 1991).
Per le ragioni ora esposte non può non concordarsi con il giudice
a quo allorché afferma che l'art. 15 della Costituzione, in mancanza
delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la
conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie
idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica
(autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento
che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla
tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza
della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio,
all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati.
Più precisamente, il riconoscimento e la garanzia costituzionale
della libertà e della segretezza della comunicazione comportano
l'assicurazione che il soggetto titolare del corrispondente diritto
possa liberamente scegliere il mezzo di corrispondenza, anche in
rapporto ai diversi requisiti di riservatezza che questo assicura sia
sotto il profilo tecnico, sia sotto quello giuridico. E non v'è
dubbio che, una volta che una persona abbia prescelto l'uso del mezzo
telefonico, vale a dire l'utilizzazione di uno strumento che
tecnicamente assicura una segretezza più estesa di quella riferibile
ad altri mezzi di comunicazione (postali, telegrafici, etc.), ad
essa, in forza dell'art. 15 della Costituzione, va riconosciuto il
diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano portare
all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli
relativi al tempo e al luogo dell'intercorsa comunicazione. Nello
stesso tempo, sempre in forza dell'art. 15 della Costituzione, non
può negarsi che al riconoscimento di tale diritto sia
coessenzialmente legata la garanzia consistente nel dovere, posto a
carico di tutti coloro che per ragioni professionali vengano a
conoscenza del contenuto e dei dati esteriori della comunicazione, di
mantenere il più rigoroso riserbo sugli elementi appena detti. Se
questa garanzia non ci fosse, infatti, risulterebbe vanificato il
contenuto del diritto che l'art. 15 della Costituzione intende
assicurare al patrimonio inviolabile di ogni persona in relazione a
qualsiasi forma di comunicazione, tanto più se quest'ultima
comporta, per la propria realizzazione, una consistente
organizzazione di mezzi e di uomini.
5. - Nelle norme del codice di procedura penale relative
all'acquisizione delle prove in giudizio i valori costituzionali ora
ricordati sono rappresentati in misura indubbiamente ampia e,
tuttavia, parziale.
Oltre agli articoli, precedentemente indicati, concernenti le
intercettazioni del contenuto di conversazioni telefoniche (artt. 266
- 271 c.p.p.), assume sicuramente rilievo l'art. 256 c.p.p., il
quale, nel regolare in via generale l'acquisizione di documenti
coperti dal segreto professionale (o dal segreto di Stato), pone una
disciplina applicabile anche all'ente gestore del servizio pubblico
della telefonia e, pertanto, costituisce, per l'aspetto considerato,
l'attuazione per via legislativa della tutela connessa al dovere di
riserbo, implicitamente contenuto nell'art. 15 della Costituzione
come garanzia istituzionale del diritto della persona alla libertà e
alla segretezza delle comunicazioni. Tuttavia, proprio in ragione
della sua natura giuridica, tale garanzia, contrariamente a quanto
suppone l'Avvocatura dello Stato, non può essere scambiata con la
tutela direttamente attribuita ai soggetti della comunicazione in
ordine alla segretezza della sfera privata che circonda l'esercizio
della relativa libertà, se non altro perché oggetto della
protezione accordata dall'art. 256 c.p.p. è immediatamente
l'interesse sottostante all'attività professionale, e non già
quello proprio dei soggetti della comunicazione, cioè degli utenti
del servizio professionalmente erogato.
Anche se la tutela relativa alla riservatezza dei dati di
identificazione dei soggetti, del tempo e del luogo della
comunicazione non si è finora tradotta in specifiche norme
processuali, tuttavia l'acquisizione come mezzi di prova dei dati
medesimi non può non avvenire nel più rigoroso rispetto delle
regole che la stessa Costituzione pone direttamente, con norme
precettive, a garanzia della libertà e della segretezza di ogni
forma di comunicazione. Infatti, come questa Corte ha implicitamente
riconosciuto (v. sent. n. 34 del 1973), non possono validamente
ammettersi in giudizio mezzi di prova che siano stati acquisiti
attraverso attività compiute in violazione delle garanzie
costituzionali poste a tutela dei fondamentali diritti dell'uomo o
del cittadino. E, con specifico riguardo al problema in esame, la
stessa Corte ha ripetutamente ribadito che, a norma dell'art. 15
della Costituzione, le informazioni o i dati comportanti
intromissioni nella sfera privata attinente al diritto inviolabile
della libertà e della segretezza della comunicazione possono essere
acquisiti soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria,
sorretto da "un'adeguata e specifica motivazione", diretta a
dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie vòlte
al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della
repressione dei reati (v. sentt. nn. 34 del 1973, 98 del 1976, 223
del 1987, 366 del 1991).
Ferma restando la libertà del legislatore di stabilire più
specifiche norme di attuazione dei predetti principi costituzionali,
il livello minimo di garanzie appena ricordato - che esige con norma
precettiva tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in
ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di
comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il
pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il
giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi
(sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini
probatori concretamente perseguiti) - pone un parametro di validità
che spetta al giudice a quo applicare direttamente al caso di specie,
al fine di valutare se l'acquisizione in giudizio del tabulato,
contenente l'indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e
spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere
considerata legittima e, quindi, ammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., sollevata, in
riferimento all'art. 15 della Costituzione, dal Pretore di Macerata,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte