Sentenza n. 81/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/03/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile promosso
con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal giudice istruttore del
Tribunale di Lecce nei procedimenti civili vertenti tra ABITA.RE
s.r.l. ed altra e comune di Nardò, iscritta al n. 356 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice
relatore Renato Granata.
Motivazione
Ritenuto in fatto In due giudizi riuniti di opposizione a precetto (notificato dal
comune di Nardò ad altrettante cooperative edilizie per il pagamento
di somme risultanti da convenzioni ex art. 35 della legge n.865 del
1971), il giudice istruttore del Tribunale di Lecce adito ha ritenuto
rilevante, al fine della decisione (che ha espressamente reputato
"virtualmente di sua competenza") sulla istanza preliminare delle
opponenti di sospensione della esecutività dei titoli azionati, e
non manifestamente infondata in relazione all'art. 24 della
Costituzione, - e quindi ha sollevato (con ordinanza del 29 marzo
1995) - questione incidentale di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 cod.proc.civ. nella
parte in cui - secondo l'"unanime interpretazione giurisprudenziale",
non scalfita dalla contraria opinione di parte della dottrina - detta
normativa esclude che il giudice dell'opposizione a precetto possa
disporre la sospensione dell'esecuzione "in quanto quest'ultima, nel
periodo intercorrente tra la notifica del precetto ed il
pignoramento, non è per definizione, ancora iniziata".
Secondo il giudice a quo, "solo consentendo di inibire (anche)
l'inizio dell'esecuzione sarebbe possibile, infatti, rispettare il
diritto di difesa del debitore, tutelato dall'art. 24 della
Costituzione, a livello di effettività", atteso "il carattere
traumatico del pignoramento, rispetto al quale la sospensione per
opposizione all'esecuzione costituisce riparazione spesso solo
tardiva e parziale, tenuto pure conto della modesta portata
applicativa dell'art. 96 cod.proc.civ.".
Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di
parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto
1. - Gli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile,
denunciati in combinato disposto dall'autorità rimettente nella
interpretazione consolidata in giurisprudenza ed assumibile come
diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a
precetto (ex art. 615 cit.) il potere di sospendere l'esecuzione
forzata perché - attribuendosi al precetto (per altrettanto ferma
opzione concettuale) natura di atto preliminare all'esecuzione
(estraneo, come tale al processo esecutivo) - il giudice di quella
opposizione non può identificarsi con il "giudice dell'esecuzione"
cui, viceversa, i successivi artt. 623,624 riservano il potere di
disporre, con proprio provvedimento, siffatta sospensione (fuori dai
casi in cui essa sia prevista direttamente dalla legge o venga
concessa dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo
esecutivo).
Ne consegue, nel sistema così congegnato, l'impossibilità di
ottenere la sospensione della esecuzione forzata - o, meglio, della
esecutività del titolo - all'interno dell'arco di tempo che va dalla
notifica del precetto all'inizio dell'esecuzione. Nel che appunto il
giudice a quo ravvisa quel vuoto di tutela in contrasto con le
garanzie costituzionali della difesa, cui chiede a questa Corte di
porre riparo con una pronuncia manipolativa-additiva.
2. - Ma la questione così prospettata, quale che ne sia il
fondamento, è inammissibile in quanto esorbita dai limiti del
sindacato esercitabile dalla Corte in relazione alla sfera di
discrezionalità riservata al legislatore.
3. - Molteplici ed alternative sono infatti, in tesi, le vie per
eliminare il vulnus denunciato.
3.1 - Una prima alternativa possibile riguarda la individuazione
del "giudice" al quale conferire il potere di sospensione: se al
giudice della opposizione o ad altro giudice; ad esempio al giudice
della esecuzione, già investito in principio del potere di
sospensione dopo l'inizio della esecuzione.
In verità, nell'attuale sistema, l'ipotesi di una sospensione -
prima dell'inizio della esecuzione - ad opera del giudice della
esecuzione non è configurabile, posto che alla nomina del giudice
della esecuzione si provvede solo dopo l'inizio dell'esecuzione
stessa (artt. 484, 488, 518 ultimo comma, 543, ultimo comma, 557
ultimo comma, cod. proc. civ.). Ma il rilievo non è risolutivo, non
essendo ignota al vigente sistema l'ipotesi della attribuzione del
potere di "sospensione preventiva" ad un giudice "in sede diversa
tanto da quella dell'opposizione che da quella della esecuzione" come
rilevato da questa Corte con riguardo all'art. 64 della legge
cambiaria, nonché all'art. 56 della legge assegni (sentenza n. 587
del 1990).
Né potrebbe escludersi la possibilità per il legislatore - ove
ritenesse l'opportunità di investire dell'intero problema della
sospensione, sia dopo che prima dell'inizio della esecuzione, il
giudice della esecuzione - di prevedere la investitura e la nomina di
siffatto giudice in un momento precedente e propedeutico all'inizio
della esecuzione. In tal guisa, anzi, sarebbe evitato lo
sbilanciamento che altrimenti si verificherebbe ove il potere di
sospensione fosse attribuito al giudice della opposizione, quando
invece questo medesimo giudice ne è privo nella fase successiva
all'inizio della esecuzione stessa.
3.2. - Ma pur quando si opti per l'attribuzione del potere di
sospensione (prima dell'inizio dell'esecuzione) al (solo) giudice
della opposizione a precetto e anche si postuli - in conformità alla
lettura proposta dal giudice rimettente - la identificazione
dell'organo competente, nel caso di ufficio collegiale, nella persona
del giudice istruttore, ancora residuano altri spazi di ampia
discrezionalità, sia in ordine alla fissazione dei presupposti e
delle condizioni da richiedere per la concessione della sospensione,
che potrebbero genericamente individuarsi nei "gravi motivi" di cui,
ad esempio, agli artt. 624 e 629, o più specificamente nel "grave ed
irreparabile danno" di cui all'art. 373, o ancora - in concorso, o
non, con questi - nella delibazione della fondatezza della
opposizione; sia in ordine alla introduzione nella fattispecie di
ulteriori elementi cautelari di controgaranzia eventualmente
obbligatori, e non facoltativi quale quello previsto dall'art. 624,
come la cauzione "necessaria" richiesta dal già citato art. 64 della
legge cambiaria per la concessione di analoga "sospensione
preventiva" (sent. 587 del 1990 cit.).
3.3. - Il rilevato carattere non obbligato dell'eventuale reductio
ad legitimitatem rende pregiudizialmente inammissibile l'intervento
della Corte, postulando una scelta tra più soluzioni possibili,
riservata in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di
procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte