Sentenza n. 81/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/04/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 66/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, del
d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale)
convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144,
promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dal tribunale di Pisa
nel procedimento civile vertente tra Benvenuti Sergio e il comune di
Pisa, iscritta al n. 1250 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione
(notificata l'11 luglio 1990) all'avviso di accertamento di omesso
versamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e
professioni (ICIAP) per l'anno 1989, il tribunale di Pisa, con
ordinanza emessa l'11 aprile 1996 (r.o. n. 1250 del 1996), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
8, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale)
convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144,
nella parte in cui (attraverso il richiamo all'art. 20 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 638) non prevede l'esperibilità dell'azione
giudiziaria avverso l'avviso di accertamento di imposta anche in
mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
Appare al collegio rimettente in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione il subordinare la proponibilità dell'azione giudiziaria
alla preventiva proposizione del ricorso in via amministrativa.
Il tribunale si fa carico dell'orientamento consolidato della Corte
di cassazione inteso a ridimensionare la portata della pregiudiziale
amministrativa, escludendola nel caso in cui il contribuente intenda
contestare in radice il potere impositivo dell'ente, o qualora la
pretesa tributaria sia stata avanzata direttamente mediante
iscrizione a ruolo senza la preventiva notifica dell'avviso di
accertamento. Nell'ordinanza di rimessione viene precisato,
peraltro, che nel caso di specie non si versa in alcuna di tali
ipotesi.
Ad avviso del collegio rimettente, la norma denunciata
presenterebbe il medesimo carattere di ingiustificata ed eccessiva
compressione del diritto di azione, che ha già indotto la Corte
costituzionale a dichiarare illegittime altre disposizioni analoghe a
quella in questione. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta
all'esame della Corte ha per oggetto l'art. 4, comma 8, del d.-l. 2
marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia
impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in
cui, attraverso il richiamo all'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 638, subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria avverso
l'avviso di accertamento di omesso versamento dell'imposta per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) alla
preventiva proposizione del ricorso in via amministrativa.
Il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 24 della
Costituzione per l'ingiustificata ed eccessiva compressione del
diritto di azione.
2. - Preliminarmente deve essere rilevato che l'art. 71 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413) ha espressamente abrogato una serie di
disposizioni, tra le quali l'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 638 del 1972, nonché la norma denunciata (a sua volta
modificata dall'art. 42-ter del d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85).
Tuttavia l'effetto abrogativo decorre dalla data di insediamento
delle commissioni tributarie provinciali e regionali (art. 80 del
decreto legislativo n. 546 del 1992, modificato dall'art. 69 del
d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 ottobre 1993, n. 427), e cioè dal 1 aprile 1996 (secondo
quanto stabilito dall'art. 42 del decreto legislativo n. 545 del
1992, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera b),
del d.-l. 26 settembre 1995, n. 403, convertito in legge 20 novembre
1995, n. 495), in logica connessione con l'attribuzione alla
giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie
concernenti i tributi comunali e locali (art. 2, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo n. 546 del 1992). Anzi, è prevista
l'ultrattività delle disposizioni abrogate con l'art. 71 perfino per
i procedimenti contenziosi amministrativi pendenti avanti
all'intendente di finanza o al Ministro. Pertanto, in assenza di
diversa disposizione transitoria, l'abrogazione anzidetta non può
influire sulla questione proposta: il procedimento giurisdizionale
avanti al giudice ordinario continua, infatti, ad essere svolto
secondo le norme sulla giurisdizione vigenti al tempo della domanda
e, quindi, ad essere regolato dai termini e modalità anteriormente
previsti (art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989,
convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144, con
rinvio, nel testo previgente alla modifica di cui all'art. 42-ter del
d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella
legge 22 marzo 1995, n. 85, all'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 638 del 1972).
3. - La questione è fondata.
La norma denunciata comporta che la tutela giurisdizionale del
soggetto contribuente, nei cui confronti è stato notificato avviso
di accertamento per omesso versamento dell'imposta per l'esercizio di
imprese e di arti e professioni (ICIAP), per i quali non è ammesso
ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo
esperimento del ricorso amministrativo.
Questa Corte, investita dell'esame di costituzionalità di altre
norme coeve, sempre nel settore tributario, strutturate in maniera
sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641, tassa sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 640, imposta sugli spettacoli, art. 33 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642, imposta di bollo), ha sempre ritenuto che
l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo
esperimento di rimedi amministrativi con conseguente differimento
della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla
data di presentazione del ricorso, è legittimo solo se giustificato
da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia,
non ritenute esistenti nei casi considerati (sentenze n. 233 del
1996; n. 56 del 1995; n. 360 del 1994; n. 406 del 1993).
4. - La violazione del parametro costituzionale invocato risulta
ulteriormente evidenziata quando, come in base alla legge denunciata
in questa sede, il ricorso amministrativo non sospenda la riscossione
dell'imposta (sentenza n. 62 del 1998) essendo attribuito alla
facoltà discrezionale dell'autorità amministrativa che decide il
ricorso il potere di sospensione, con provvedimento motivato, in
presenza di gravi motivi. Solo per le pene pecuniarie e le
sovrattasse è previsto un automatico rinvio della riscossione dopo
la decisione della controversia (art. 4, comma 9, del decreto-legge
n. 66 del 1989, art. 16, comma 3, della legge n. 408 del 1990).
5. - Di conseguenza, anche nel presente caso, si impone la
dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della norma
denunciata nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione
giudiziaria avverso l'avviso di accertamento di imposta ICIAP anche
in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
6. - Giova, infine, richiamare anche nella presente occasione le
precisazioni della precedente sentenza n. 233 del 1996 (confermate
nella sentenza n. 62 del 1998) in ordine alla ragionevolezza del
rispetto dei termini di decadenza, qualora il soggetto contribuente
si sia avvalso del procedimento amministrativo in una libera scelta
della specifica ulteriore forma di tutela riconosciutagli, nonché in
ordine ai poteri del giudice, avanti al quale l'azione è proposta,
di verificare le modalità e il termine della concreta esperibilità
della stessa azione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, del
d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale)
convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144,
nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione
giudiziaria avverso l'avviso di accertamento dell'imposta per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) anche in
mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte