Sentenza n. 82/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
- art. 20legge 841/1950
- art. 8legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4208, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, supplemento n. 4, promosso con
ordinanza della Corte di appello di Napoli, emessa il 28 giugno 1956
nel procedimento civile tra Cosimini Nella, Cosimini Lina e la Sezione
speciale dell'Opera Nazionale Combattenti per la riforma fondiaria
nella Campania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
227 dell'8 settembre 1956 e iscritta al n. 253 del Registro ordinanze
del 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita, nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957, la relazione del
giudice Antonio Manca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco
Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Risulta dall'ordinanza emessa il 28 giugno 1956 dalla Corte di
appello di Napoli, nella causa fra la Sezione speciale della Opera
Nazionale Combattenti per la riforma fondiaria nella Campania e
Cosimini Nella e Lina, che, in base all'atto pubblico di divisione
ereditaria in data 19 maggio 1951, a Nella Cosimini fu attribuito un
quarto del fondo Caselle in territorio di Pontecagnano-Faiano, del
quale era già proprietaria per tre quarti; che la Sezione per la
riforma fondiaria il 18 dicembre 1951, ai sensi della legge n. 841 del
21 ottobre 1950, pubblicò il piano particolareggiato di espropriazione
nei confronti di Lina Cosimini, tenuto conto della consistenza della
proprietà terriera al 15 novembre 1949, e determinò in concreto la
quota da espropriare in una zona di terreno di ettari 15.75.96 facente
parte del predetto fondo Caselle assegnato invece a Nella Cosimini; che
il piano fu approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1952, n. 4208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4
gennaio 1953, essendo stata respinta l'opposizione proposta da Lina
Cosimini, la quale sosteneva che non era proprietaria né esclusiva,
né pro indiviso, del fondo da espropriare e di non possedere, nella
zona, alcun cespite soggetto all'applicazione della legge sulla riforma
fondiaria.
Risulta altresì dall'ordinanza che Nella Cosimini, con atto 9
febbraio 1953, convenne davanti al Tribunale di Napoli la Sezione
speciale per la riforma fondiaria dell'Opera Nazionale Combattenti, il
Ministero dell'Agricoltura e la sorella Lina, deducendo: in via
principale, la illegittimità del decreto di espropriazione, essendo
opponibile all'Ente espropriante l'atto di divisione, data la natura
dichiarativa dell'atto stesso; ed, in subordine, la illegittimità del
decreto, perché si sarebbe dovuto disporre prima la divisione. Chiese
inoltre il risarcimento dei danni. La sorella Lina aderì alla domanda.
La Corte di Napoli ha premesso che la questione circa l'eccesso di
delega del decreto di esproprio, che ha valore di legge, per la
violazione dei criteri direttivi e dei limiti fissati dalla legge di
delegazione, è devoluta alla competenza della Corte costituzionale, ed
ha osservato che nella specie la questione aveva carattere incidentale,
poiché non esauriva la materia del contendere in relazione alle
domande che, come si è accennato, erano state proposte.
Respinte pertanto, come manifestamente infondate, altre questioni
sollevate dall'Avvocatura dello Stato, ha ritenuto invece non
manifestamente infondata quella se il decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4208, non avendo tenuto conto
dell'atto di divisione sopra indicato, sia in contrasto con gli artt. 4
e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e con l'art. 8 della legge 18
maggio 1951, n. 333, e sia perciò viziato di eccesso di delega in
riferimento all'articolo 76 della Costituzione. Ha sospeso quindi il
giudizio ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera e del
Senato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre
1956.
In questa sede si è costituita la Sezione speciale per la riforma
fondiaria presso l'Opera Nazionale Combattenti a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, depositando deduzioni, il 28 luglio 1956.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, pure
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato
nella cancelleria il 28 luglio 1956, aderendo alle conclusioni prese
nell'interesse della Sezione speciale dell'Opera Nazionale Combattenti.
L'Avvocatura deduce preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
per difetto del presupposto necessario per investire questa Corte della
questione di legittimità costituzionale, nel senso che, nel caso,
sarebbe stata proposta un'impugnazione diretta ed autonoma del decreto
di espropriazione, mentre tale questione non può essere sollevata se
non in via incidentale, come presupposto necessario ai fini della
definizione della causa.
Nel merito sostiene la insussistenza dell'eccesso di delega,
perché l'atto di divisione del 19 maggio 1951, sebbene stipulato prima
della pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione e
cioè prima del 18 dicembre 1951, non era opponibile all'Ente
espropriante. Ciò per i seguenti motivi:
1) ai sensi dell'art. 4 della legge n. 841, del 1950, la
consistenza della proprietà va calcolata alla data del 15 novembre
1949, onde non può ritenersi rilevante qualsiasi atto che,
successivamente a tale data modifichi l'anzidetta consistenza nella
estensione e nella produttività. Inoltre, dal collegamento
dell'articolo 4 con l'art. 20 della legge anzidetta, risulta
l'inefficacia, ai fini dell'espropriazione, di tutti gli atti onerosi
(tra i quali la divisione), stipulati posteriormente al 15 novembre
1949;
2) la natura dichiarativa, e quindi l'effetto retroattivo della
divisione, non hanno rilevanza nei confronti dell'Ente, perché l'art.
4 della legge stralcio ha considerato la proprietà privata nella sua
realtà storica al 15 novembre 1949; onde, poiché la divisione, come
fatto storico, si è attuata posteriormente a tale data, non può
ritenersi idonea a modificare la situazione giuridica, restando perciò
esclusa anche la possibilità di valutarne l'effetto retroattivo;
3) l'Ente di riforma, nel predisporre il piano, deve rigorosamente
attenersi ai dati catastali al 15 novembre 1949, con assoluto divieto
di tener conto di qualsiasi modificazione che, anche con effetto
retroattivo, modifichi siffatta situazione.
L'Avvocatura dello Stato ha chiesto pertanto: in via principale che
si dichiari improponibile, o quanto meno inammissibile, la questione di
legittimità costituzionale, e in subordine che si dichiari infondata
la questione stessa.
Nella memoria depositata il 14 marzo 1957 l'Avvocatura dello Stato
illustra le tesi prospettate nelle deduzioni, insistendo nelle
conclusioni già enunciate. Considerato in diritto :
L'Avvocatura dello Stato, come si è in precedenza accennato, anche
nell'attuale giudizio ripropone, in via preliminare, l'eccezione di
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale,
perché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n.
4208, sarebbe stato impugnato come costituzionalmente illegittimo per
eccesso di delega, in via principale, e non già in via incidentale,
quale presupposto per la definizione del giudizio di merito.
Tale eccezione è infondata pure per quanto attiene all'attuale
giudizio. Essa è stata già respinta con la sentenza n. 59 del 13
maggio 1957, alla quale pertanto basta fare riferimento per la
decisione e per la motivazione.
Nel merito la questione deferita all'esame di questa Corte riguarda
la opponibilità, o meno, all'Ente espropriante, dell'atto di divisione
ereditaria, stipulato il 19 maggio 1951 fra Cosimini Nella e Lina, col
quale fu assegnata a Cosimini Nella la stessa zona di terreno, oggetto
del decreto di espropriazione, emesso nei confronti di Cosimini Lina,
in attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Nella sentenza n. 67 del 14 maggio 1957 questa Corte ha osservato
che, nel sistema delle leggi concernenti la trasformazione fondiaria o
agraria (la così detta legge Sila 12 maggio 1950, n. 230, e la così
detta legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841), la data del 15 novembre
1949 ha importanza fondamentale ai fini dell'accertamento della
consistenza della proprietà terriera privata; aggiungendo che, a
questa data, si riferiscono le disposizioni contenute rispettivamente
negli artt. 27 e 20 delle due leggi citate e nell'art. 4, primo comma,
della legge 18 maggio 1951, n. 333, riguardanti l'efficacia degli atti
a titolo oneroso e gratuito. I quali, se stipulati successivamente, non
sono opponibili agli enti incaricati della riforma. La Corte ha
ritenuto quindi che la data anzidetta costituisce un termine costante
di riferimento sia per determinare la situazione obiettiva della
proprietà stessa, sia per individuare i titolari delle proprietà
soggette ad espropriazione.
Ora, l'atto di divisione per sé considerato, in quanto riguarda
l'assegnazione in concreto ai singoli condomini della quota ideale di
cui sono titolari come partecipanti alla comunione, non può essere
sicuramente compreso tra gli atti a titolo oneroso o a titolo gratuito,
poiché difettano gli elementi caratteristici dell'una e dell'altra
categoria di negozi giuridici, cioè lo scambio delle prestazioni e la
causa di liberalità.
Non è dubbio d'altra parte il carattere dichiarativo della
divisione ereditaria, i cui effetti risalgono al momento dell'apertura
della successione, così come dispone l'art. 757 del Codice civile.
Ad avviso della Corte peraltro, la divisione ereditaria, qualora,
come nel caso, sia stata stipulata successivamente al 15 novembre 1949,
pur non essendo compresa tra gli atti indicati nell'art. 20 della legge
n. 841, non può essere opposta all'Ente espropriante. Ciò si deduce
dalle disposizioni dell'art. 4, seconda comma, che regolano gli
espropri dei terreni appartenenti in comunione al proprietario
espropriando, in relazione al sistema adottato nello stesso articolo,
primo comma, per la determinazione delle quote di scorporo.
È anzitutto da osservare che, per le leggi di riforma,
l'appartenenza dei terreni a titolo di comunione, non è di ostacolo al
procedimento di espropriazione. Lo si deduce chiaramente dal citato
art. 4 della legge n. 841 e dell'art. 2, primo comma, della legge n.
230.
Ora, dal testo dell'art. 4, oltre all'espropriabilità dei terreni
indivisi, risulta altresì che, anche in tale ipotesi, il procedimento
di espropriazione nei confronti del partecipante alla comunione,
perché possa essere attuato mediante il decreto di trasferimento, deve
riferirsi ad una zona di terreno completamente determinata. Se ne ha
espressa conferma nell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il
quale, non innovando alle disposizioni contenute nel secondo comma
dell'art. 4 della legge n. 841, ma chiarendone la portata e precisando
le modalità di esecuzione, stabilisce che, nel caso di terreni
indivisi, il piano particolareggiato è intestato al singolo condomino
e che l'Ente può provvedere alla espropriazione dei terreni della
comunione fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante a
detto condomino. Aggiunge poi che "la porzione espropriata sarà
imputata alla quota del condomino colpito da espropriazione".
Queste disposizioni si inquadrano, come già si è accennato, nel
sistema della legge, poiché, secondo il primo comma dello stesso art.
4, nei territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, la
percentuale di scorporo, determinata secondo la tabella allegata alla
legge, si basa su due coefficienti di carattere concreto, cioè il
reddito complessivo e medio dell'intera proprietà terriera intestata
all'espropriando e la consistenza effettiva della proprietà alla data
del 15 novembre 1949.
Pertanto il contenuto dei due articoli ora citati dimostra non solo
che il procedimento espropriativo non può subire limitazione o ritardo
in presenza della comunione, ma altresì che si è preveduto anche il
caso della divisione, disponendo l'imputazione della quota scorporata
nel modo anzidetto; e ciò per evitare pregiudizi agli altri condomini
immuni dall'applicazione della legge di riforma. Poiché questo è il
sistema seguito dalla legge, ne discende chiara la conseguenza che
all'atto di divisione, stipulato, come nella specie, dopo il 15
novembre 1949, non può riconoscersi rilevanza rispetto all'esproprio
medesimo, e che tale atto non può essere perciò opposto all'Ente che
vi procede. Il che risponde ad una grave esigenza inerente
all'attuazione delle leggi di riforma, quella cioè che la
stabilizzazione della proprietà terriera soggetta a scorporo, non
subisca modificazioni per volontà del privato, dopo la data anzidetta,
la quale, come si desume agevolmente dalle disposizioni delle leggi n.
230 e n. 841 del 1950 e n. 333 del 1951, ricordate in precedenza,
costituisce uno dei cardini fondamentali per l'esecuzione delle leggi
stesse.
Ed è palese che l'atto di divisione potrebbe in tutto o in parte
compromettere l'attuazione dello scorporo, incidendo sulla quota ad
esso soggetta, come nel caso in cui al condividente siano assegnati
terreni al di fuori del territorio considerato suscettibile di riforma,
oppure beni mobili o immobili diversi dalla proprietà terriera. Di
ciò si è evidentemente preoccupato il legislatore, che ha considerato
specificamente, come si è veduto, la procedura da seguire quando
l'Ente incaricato della riforma si trovi in presenza di terreni
indivisi.
Con le osservazioni finora esposte resta quindi superata la
obiezione, di cui pure è cenno nell'ordinanza della Corte di appello,
nel senso che, dato il carattere eccezionale delle disposizioni degli
artt. 27 della legge n. 230 e 20 della legge n. 841, la divisione, che
non vi è compresa, debba perciò ritenersi immune dalla sanzione di
inefficacia. Ciò perché, giova ripeterlo, la soluzione dell'attuale
controversia discende da norme diverse da quelle ora ricordate. Ed
occorre aggiungere, ad ulteriore chiarimento, che queste norme non
limitano affatto il diritto dei condomini di sciogliere la comunione,
purché, come si è già accennato, non si alterino le situazioni già
stabilizzate nel piano di esproprio.
Si deve pertanto concludere che il decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4208, che ha disposto, nei
confronti di Lina Cosimini, l'espropriazione di una zona di terreno,
che, con l'atto di divisione ereditaria stipulato il 19 maggio 1951,
era stato assegnato a Nella Cosimini, non può ritenersi viziato di
eccesso di delega, in relazione agli articoli 4 e 20 della legge n. 841
del 1950 e 8 della legge n. 333 del 1951.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello
Stato,
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del 28
giugno 1956 dalla Corte di appello di Napoli, sulla legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1952, n. 4208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953,
in relazione agli artt. 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e
all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento agli
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte