Sentenza n. 82/1958
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1958 · relatore Antonio Manca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con i seguenti ricorsi:
1) ricorso notificato il 9 aprile 1958, depositato il 18 aprile
1958 nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 8
del Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e
la Regione siciliana sorto per effetto del decreto 23 novembre 1957, n.
418, dell'Assessore all'industria e commercio della Regione siciliana,
col quale è stato concesso alla Società p. a. Mediterranea
Raffineria Siciliana Petroli di impiantare e gestire in Milazzo una
raffineria per il trattamento industriale di oli minerali;
2) ricorso notificato il 14 luglio 1958, depositato il 24 luglio
1958 nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 21
del Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e
la Regione siciliana sorto per effetto del decreto 19 maggio 1958, n.
1115, dell'Assessore all'industria e commercio della Regione siciliana,
col quale è stato concesso alla Società p.a. A.N.I.C. di impiantare
e gestire nella zona portuale di Gela uno stabilimento per la
distillazione di olio minerale greggio, e del successivo decreto 17
giugno 1958, n. 1216, col quale la concessione predetta è stata
trasferita dalla Società A. N. I. C. alla Società p.a. A.G.I.P.
Mineraria.
Udita nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1958 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Giuseppe
Guarino, Mario Rotondi e Luigi Maniscalco Basile per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto 23 novembre 1957, n. 418, l'Assessore all'industria e
commercio della Regione siciliana, ha concesso alla Società per azioni
Mediterranea Raffineria Siciliana Petroli, con sede in Palermo, di
impiantare e gestire in Milazzo, in provincia di Messina, una
raffineria per il trattamento industriale degli oli minerali.
In relazione a tale decreto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
proposto ricorso per conflitto di attribuzione avanti alla Corte
costituzionale, con atto notificato il 9 aprile 1958 e depositato nella
cancelleria il 18 aprile successivo, sostenendo che compete allo Stato
la potestà di emanare l'atto di concessione per l'installazione di
impianti per la lavorazione degli oli industriali anche nel territorio
della Regione siciliana.
L'Avvocatura dello Stato ha dedotto che la materia stessa delle
concessioni in esame esula dalla competenza regionale, e in particolare
dalla materia dell'industria e commercio, devoluta, ai sensi
rispettivamente degli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto siciliano,
alla potestà legislativa esclusiva ed alla potestà amministrativa
della Regione.
Né si possono intendere concretamente trasferiti agli organi
regionali - ha precisato la difesa dello Stato - le funzioni relative
alla materia stessa per effetto delle disposizioni di attuazione
emanate col D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, concernente il passaggio
all'Amministrazione regionale delle attribuzioni del Ministro
dell'industria e commercio; poiché, nell'ordinamento dello Stato,
l'art. 5 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 (convertito nella legge 8
febbraio 1934, n. 367), prevede che la competenza del Ministro
dell'industria e commercio è esercitata di concerto con il Ministro
per le finanze. Da ciò deriverebbe che l'atto di concessione
costituirebbe un atto complesso, con la partecipazione non soltanto
degli organi preposti all'industria e commercio, ma anche di quelli
finanziari dello Stato, ai quali spetta valutare gli interessi che si
connettono allo speciale regime doganale, cui sono sottoposte le
importazioni di oli grezzi destinati alla lavorazione industriale nelle
raffinerie di cui trattasi; interessi espressamente sottratti alla
potestà finanziaria della Regione dall'art. 39 dello Statuto.
Aggiunge l'Avvocatura che l'atto di concessione deve essere emanato
previo parere del Ministero della difesa, in luogo della soppressa
Commissione di difesa, circa la scelta del luogo più opportuno per
l'installazione degli impianti di raffineria, in relazione
all'importanza degli stessi ai fini della difesa nazionale.
Da questo particolare procedimento in base al quale è emanato il
provvedimento di concessione, ed inoltre dalla natura degli interessi
le cui valutazioni concorrono nell'emanazione dell'atto stesso,
l'Avvocatura dello Stato desume l'impossibilità che, alle concessioni
previste dal ricordato R. D. 2 novembre 1933, n. 1741, provveda,
nell'ambito delle attribuzioni devolute con le sopracitate disposizioni
statutarie e di attuazione, l'Assessore regionale all'industria e
commercio, e tanto meno che questi possa emanare atti di concerto con
gli organi del Governo centrale, preposti alle amministrazioni
finanziarie, non essendo sufficiente, in ipotesi, neanche il benestare
degli organi finanziari periferici.
La difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri osserva infine
che l'attività amministrativa svolta nella materia dà luogo
giuridicamente ad un conflitto di attribuzione di competenza di questa
Corte. Ma fa pure notare che da tale attività derivano effetti
analoghi a quelli conseguenti all'esercizio di una potestà normativa
da parte della Regione, e che potrebbe comportare - così si esprime
l'Avvocatura - non soltanto il sorgere di una questione di legittimità
costituzionale, ma altresì il sorgere di un conflitto di merito per il
contrasto con gli interessi nazionali. Conclude pertanto perché sia
dichiarato che non compete ad alcuno degli organi regionali di
rilasciare, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 2 novembre
1933, n. 1741, concessioni per l'impianto e gestione di raffinerie di
oli minerali e, in conseguenza, sia annullato il decreto 23 novembre
1957, n. 418, dell'Assessore dell'industria e commercio della Regione
siciliana.
Il Presidente della Regione si è costituito davanti alla Corte, a
mezzo degli avvocati Luigi Maniscalco Basile, prof. Mario Rotondi e
prof. Giuseppe Guarino, depositando in cancelleria le deduzioni in
data 28 aprile 1958.
In via pregiudiziale la difesa della Regione ha eccepito che il
ricorso sarebbe irricevibile, perché proposto tardivamente, dopo cioè
la scadenza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 39
della legge n. 87 del 1953.
Deduce, al riguardo, che il provvedimento di concessione sarebbe
stato trasmesso in copia e quindi portato a conoscenza delle
Amministrazioni interessate, cioè: all'Ufficio tecnico delle imposte
di fabbricazione, organo periferico del Ministero delle finanze, il 4
dicembre 1957; al Ministero dell'industria e commercio, Direzione
generale affari generali, Ufficio petroli, il 28 dicembre 1957, e al
Ministero della marina mercantile, Direzione generale demanio e pesca,
il 4 dicembre 1957, oltre che alla Capitaneria di porto di Messina ed
al Comando dei vigili del fuoco di detta città.
La difesa della Regione ha eccepito inoltre l'irricevibilità del
ricorso per acquiescenza da parte dell'Amministrazione statale, non
soltanto al provvedimento ora impugnato, ma anche agli altri
provvedimenti di concessione (prodotti in copia tra i documenti
allegati alle deduzioni) che l'Assessore regionale aveva
precedentemente emanati.
Ha rilevato altresì, in relazione all'atto ora impugnato, che gli
organi dello Stato avrebbero in modo esplicito riconosciuto, nella
corrispondenza con la Regione, la competenza dell'Assessore regionale.
Il ricorso sarebbe pure irricevibile e inammissibile, in quanto,
nella specie, lo Stato prospetterebbe in sostanza la violazione delle
disposizioni di attuazione contenute nel D.P.R. 5 novembre 1949, n.
1182, e quindi la violazione di una legge ordinaria e non già di
alcuna norma costituzionale. Mancherebbe quindi il presupposto per la
proposizione del conflitto di attribuzione, così come disciplinato
dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953.
Nel merito la difesa della Regione sostiene la infondatezza del
ricorso, osservando anzitutto che le attribuzioni dell'Assessore
all'industria e al commercio hanno fondamento nelle disposizioni
costituzionali degli articoli 14, lett. d, e 20 dello Statuto
siciliano, nonché nelle ricordate norme di attuazione del 1949, che
hanno disposto il passaggio all'Amministrazione regionale delle
attribuzioni già spettanti, nella materia, al competente Ministero.
Quanto alla tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, nel senso
che la concessione per l'impianto di raffineria, come atto da emanarsi
di concerto fra più organi preposti a diversi dicasteri, non
consentirebbe il decentramento ad organi regionali, rileva, in linea
generale, che l'istituto del concerto non darebbe luogo ad un nuovo
organo di carattere collegiale; onde, dato che le competenze attribuite
dalla legge ai vari organi che concorrono all'emanazione dell'atto
conserverebbero il loro originario carattere, ne deriverebbe che la
competenza del Ministro per l'industria e commercio ad emanare l'atto
stesso avrebbe carattere prevalente, mentre la partecipazione all'atto
da parte del Ministro delle finanze avrebbe carattere accessorio e
subordinato, con la conseguenza che la competenza anzidetta sarebbe
passata alla Regione, in base al decreto del 1949, senza alcuna
limitazione. D'altra parte, sempre secondo la difesa della Regione,
l'emanazione di atti di concerto sarebbe ammissibile fra organi
regionali e organi dello Stato, a prescindere dalle norme e dalle
modalità, che peraltro non riguarderebbero la questione di
costituzionalità. Parimenti esulerebbe dal tema del dibattito davanti
a questa Corte l'illegittimità del provvedimento, in quanto emanato
senza il parere del Ministero della difesa, poiché si tratterebbe di
vizio deducibile davanti al giudice amministrativo; a parte il rilievo
che la Commissione suprema di difesa, cui si riferisce l'art. 15 della
legge del 1933, è stata soppressa e che non sussisterebbe alcuna norma
in base alla quale le funzioni, già attribuite a detta Commissione,
sarebbero state devolute al Ministero competente.
Nota infine la difesa della Regione che, non essendo contestata la
competenza regionale a rilasciare le licenze per le ricerche
petrolifere e ad emanare le concessioni di sfruttamento, sarebbe
illogico e pregiudizievole agli interessi della Regione non ammettere
anche la competenza per le concessioni degli impianti di raffinerie.
La difesa della Regione ha concluso quindi per il rigetto del
ricorso.
Con successivo atto notificato il 14 luglio 1958 il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha pure proposto ricorso per conflitto di attribuzione, nella
stessa materia di cui al precedente ricorso, in relazione ad altro
provvedimento del 19 maggio 1958, n. 1115, dell'Assessore
dell'industria e commercio, con il quale è stato concesso alla
Società p. a. A.N.I.C., con sede legale in Roma, di impiantare e
gestire nella zona portuale di Gela uno stabilimento per la
distillazione di olio minerale grezzo, e in relazione altresì al
successivo decreto 17 giugno 1958, n. 1216, con il quale la predetta
concessione è stata trasferita dalla Soc. A.N.I.C. alla Soc. per
azioni A.G.I.P. Mineraria.
Anche di tali decreti il ricorrente ha chiesto l'annullamento, per
violazione degli articoli 14, lett. d, e 20 dello Statuto siciliano e
dell'art. 1 del D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182.
Con le deduzioni, depositate nella cancelleria della Corte il 24
luglio 1958, l'Avvocatura dello Stato enuncia motivi analoghi a quelli
già esposti nel ricorso n. 8.
Costituitasi in giudizio la Regione siciliana, a mezzo degli stessi
difensori sopra ricordati, con deduzioni depositate il 31 luglio 1958,
eccepisce l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso nei
confronti del decreto dell'Assessore 19 maggio 1958, n. 1115, nei
termini già prospettati in replica al ricorso n. 8, e in quanto al
merito conclude per il rigetto del ricorso in base alle stesse
argomentazioni già svolte nelle precedenti deduzioni.
Riguardo poi al successivo decreto di trasferimento della
concessione, emanato dall'Assessore regionale in data 17 giugno 1958,
n. 1216, deduce l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di un
provvedimento di carattere strumentale ed esecutivo del precedente
provvedimento di concessione.
L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria difensiva il 19
novembre 1958.
In ordine alle eccezioni pregiudiziali dedotte dalla Regione,
esclude che, nei giudizi davanti a questa Corte, possa verificarsi
acquiescenza, trattandosi di un'eccezione preclusiva propria dei
processi davanti le giurisdizioni ordinarie e amministrative.
Sostiene, d'altra parte, che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, gli organi costituzionali legittimati a proporre il ricorso per
conflitto di attribuzione sono soltanto, rispettivamente, il Presidente
del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale. Di
guisa che, secondo l'Avvocatura, da un lato, nessun effetto, ai fini
del riconoscimento della competenza dello Stato o della Regione ad
emanare determinati provvedimenti, potrebbe legittimamente attribuirsi
ad atti o comportamenti di organi diversi da quelli indicati; e,
dall'altro, la decorrenza del termine di sessanta giorni stabilito dal
secondo comma dell'art. 39 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, non
potrebbe verificarsi se non dalla notificazione del provvedimento che
si assume lesivo della competenza, o dalla piena conoscenza del
medesimo da parte del Presidente del Consiglio o del Presidente della
Giunta regionale, non avendo alcuna rilevanza la conoscenza del
provvedimento anzidetto da parte di organi diversi e tanto meno
periferici. Sussisterebbero, d'altra parte, anche i presupposti
necessari per sollevare il conflitto davanti a questa Corte, poiché i
due ricorsi riguardano non già la validità degli atti di concessione
o di trasferimento della concessione stessa, in sé considerati, ma in
quanto emanati da organi privi di competenza.
Nel merito conferma ed illustra le ragioni esposte nelle deduzioni
per ribadire, in particolare, la tesi fondamentale sostenuta nel
ricorso. L'Avvocatura insiste tra l'altro nel rilevare che alla
Regione sono stati trasferiti soltanto i poteri spettanti al Ministero
dell'industria e commercio; e non anche le attribuzioni di competenza
del Ministero delle finanze e del Ministero della marina mercantile,
che riguardano rispettivamente il regime doganale, le imposte di
fabbricazione e il demanio marittimo. Dal che deriverebbe, in linea
generale, che nel caso di attribuzione di poteri da esercitare
congiuntamente da più organi statali, con unico atto, diretto ad una
stessa finalità, da un lato l'atto sarebbe giuridicamente inscindibile
e dall'altro ciascuno degli organi che vi partecipano non potrebbe da
solo esercitare tale potere.
In tale situazione, a parte la necessità di sentire anche i pareri
delle altre Amministrazioni eventualmente interessate, la Regione non
avrebbe competenza a provvedere sulle concessioni anzidette, essendo da
escludere, sia che gli organi regionali possano adottare provvedimenti
di concerto con gli organi dell'Amministrazione centrale, dato che la
legislazione vigente prevede soltanto l'emanazione di atti delle
Amministrazioni statali sentita la Regione, sia che ad un provvedimento
da emanare di concerto si possa sostituire un provvedimento da emanare
su parere.
Anche la difesa della Regione ha depositato una memoria il 20
novembre 1958, insistendo sulle eccezioni d'irricevibilità e di
inammissibilità dei ricorsi, già proposte nelle deduzioni.
Aggiunge peraltro, in relazione al ricorso n. 8, che la prova della
conoscenza del provvedimento di concessione emanato dall'Assessore
regionale risulterebbe anche da due altre circostanze:
1) l'emanazione, in data 9 gennaio 1958, da parte del Prefetto di
Messina, del decreto di occupazione di urgenza della zona di terreno
necessaria per l'impianto della raffineria;
2) la notificazione, in data 27 gennaio 1958, alle Amministrazioni
interessate, del ricorso della Società Rasion al Consiglio di
giustizia amministrativa contro il provvedimento dell'Assessore.
Insiste, d'altra parte, nel rilevare che la Regione avrebbe
esercitato soltanto le attribuzioni del Ministero dell'industria,
trasferite alla Regione siciliana con il decreto legislativo del 1949;
che perciò non ha invaso le attribuzioni di altre Amministrazioni,
attribuzioni non comprese nel trasferimento; e che posto ciò, oltre
alla mancanza di interesse a impugnare il provvedimento, i motivi di
illegittimità posti a fondamento del ricorsi costituirebbero, se mai,
violazione di leggi ordinarie, e non di norme di carattere
costituzionale; vale a dire violazione della legge 2 novembre 1933, n.
1741, e relativo regolamento, per il mancato concerto col Ministero
delle finanze e perché non sarebbe intervenuto il parere del Ministero
della difesa; e violazione delle disposizioni di attuazione del 5
novembre 1949, qualora si ritenesse che queste escludessero per le
Regioni la competenza ad emanare provvedimenti, per i quali fosse
richiesto il concerto con altri dicasteri statali.
Nel merito, illustrando ampiamente le tesi prospettate nelle
deduzioni per contrastare quelle sostenute dalla difesa dello Stato,
insiste particolarmente nel porre in rilievo che, poiché in base alla
disposizione dell'art. 14, lett. d, dello Statuto ed al decreto
legislativo di attuazione del 1949, sarebbero indubbiamente passate
alla Regione le attribuzioni del Ministero dell'industria e commercio,
ciò porterebbe a ritenere che la materia rientrasse nella sfera di
competenza della Regione. E non potrebbe costituire ostacolo al
trasferimento di tale competenza, né il fatto che la materia
attribuita al Ministro dell'industria sia obiettivamente collegata con
materie rientranti nella competenza di amministrazioni diverse, e
neppure la circostanza che i provvedimenti devoluti al Ministro
dell'industria debbano essere emanati di concerto con altri dicasteri
del Governo centrale.
Secondo la difesa della Regione infatti non sussisterebbero né dal
punto di vista logico, né in base al diritto positivo, difficoltà per
ammettere che anche la Regione possa emanare atti di concerto con altre
Amministrazioni dello Stato, data la possibilità che alla formazione
dell'atto di concerto, come atto complesso, concorrano manifestazioni
di volontà ineguali e promananti da enti pubblici diversi.
Tutto ciò a parte il rilievo, prospettato in linea subordinata,
che l'obbligo del provvedimento di concerto, nella materia in esame,
sarebbe stato abolito in base a varie leggi ricordate nella memoria. Considerato in diritto :
I due ricorsi, riguardando le stesse questioni, devono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
La Corte non ritiene fondata l'eccezione di irricevibilità dei
ricorsi, preliminarmente dedotta dalla difesa della Regione, perché
proposti dopo la scadenza del termine di sessanta giorni stabilito dal
secondo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La difesa della Regione sostiene, come si è già in precedenza
accennato, che i due decreti del 23 novembre 1957, n. 418, e del 19
maggio 1958, n. 1115, emanati dall'Assessore per l'industria e
commercio della Regione siciliana sono stati comunicati alle
Amministrazioni statali interessate, cioè, in particolare, al
Ministero dell'industria e commercio, al Ministero della marina
mercantile ed al Ministero delle finanze per il tramite dell'Ufficio
tecnico delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) in Palermo. Di guisa
che, secondo la difesa della Regione, le amministrazioni stesse
avrebbero avuto conoscenza dei provvedimenti, e si sarebbe quindi
verificata la condizione necessaria e sufficiente per far decorrere il
termine utile per proporre l'impugnazione, in base appunto alla
disposizione sopra citata.
La Corte osserva al riguardo che, nell'art. 39 della legge n. 87
del 1953, è delineato, quanto all'oggetto e ai soggetti chiamati a
parteciparvi, il giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e
Regione e fra Regioni. Si stabilisce infatti, nel primo comma, in
quali casi si può proporre, davanti alla Corte costituzionale, il
regolamento di competenza; nel terzo comma si indicano gli organi degli
enti anzidetti legittimati ad agire e a contraddire; e, nel quarto, si
precisa quale sia la materia contenziosa da sottoporre all'esame della
Corte. Tra queste disposizioni si inserisce, nel secondo comma, quella
che fissa il termine entro il quale si può sollevare il conflitto,
stabilendone la decorrenza dalla notificazione o pubblicazione, ovvero
dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato. La stessa formulazione
dell'articolo, quindi, già dimostra un logico collegamento di
quest'ultima disposizione, circa il termine e la sua decorrenza, con le
altre contenute nello stesso articolo e particolarmente con la
disposizione del terzo comma. Nel senso cioè che (a parte la
pubblicazione dell'atto, la quale, nei casi indicati dalla legge, ha
gli effetti propri della notificazione) la notificazione o la
conoscenza del provvedimento debbano intendersi riferite agli organi
legittimati a proporre il ricorso, cioè, per lo Stato, al Presidente
del Consiglio dei Ministri e, per la Regione, al Presidente della
Giunta regionale. Ciò in applicazione del principio generale di
diritto processuale secondo cui l'atto, che può formare oggetto di
impugnazione, deve essere portato a conoscenza del soggetto cui la
legge attribuisce la potestà di agire.
Che d'altronde la disposizione contenuta nel secondo comma
dell'art. 39 debba essere intesa nel senso rigoroso sopra accennato,
discende logicamente dall'interpretazione che, al terzo comma della
stessa norma, ha dato questa Corte con giurisprudenza costante. La
Corte ha ritenuto (sentenze nn. 8 e 17 del 1957) che ai giudizi per
conflitto di attribuzione possono partecipare soltanto lo Stato e la
Regione, come titolari dei poteri rispetto ai quali è sorto il
conflitto; ed ha precisato, nella sentenza n. 9 del 1957, che soltanto
al Presidente del Consiglio dei Ministri, o ad un Ministro da lui
delegato, per lo Stato, e soltanto al Presidente della Giunta
regionale, in seguito a deliberazione di questa, spetta la
legittimazione ad agire e a contraddire nei giudizi anzidetti.
Dalle suesposte osservazioni deriva quindi che il termine di
sessanta giorni utile per proporre il ricorso non può decorrere se non
dalla notificazione dell'atto agli organi predetti o dalla data in cui
ne abbiano avuto conoscenza; e che non può avere alcuna rilevanza il
fatto che il provvedimento, che ha dato luogo al conflitto, sia stato
notificato o comunicato ad altri organi dell'Amministrazione centrale o
regionale, diversi da quelli indicati espressamente nel terzo comma
dell'art. 39. Se così non fosse si giungerebbe all'inaccettabile
conseguenza che il termine di sessanta giorni, che la legge vuole che
resti libero a favore dell'organo legittimato a ricorrere, potrebbe
subire riduzioni più o meno notevoli, a seconda della maggiore o
minore tempestività, da parte degli organi dell'Amministrazione
centrale o regionale, nel dare comunicazione dell'atto rispettivamente
al Presidente del Consiglio, o al Presidente della Giunta regionale.
Data pertanto la situazione di fatto prospettata dalla difesa della
Regione, nella specie, il termine di sessanta giorni non può ritenersi
decorso, rispetto ai ricorsi nn. 8 e 21, che rispettivamente si
riferiscono ai decreti emanati dall'Assessore il 23 novembre 1957, n.
418, e 19 maggio 1958, n. 1115; ricorsi che devono quindi dichiararsi
ammissibili, restando assorbita l'eccezione di inammissibilità del
ricorso n. 21, proposta dalla difesa della Regione, nella parte che
riguarda il successivo decreto del 17 giugno 1958, n. 1216, che
concerne il trasferimento della concessione oggetto del precedente
decreto del 19 maggio 1958.
Non può essere neppure accolta l'eccezione di irricevibilità ed
inammissibilità dei due ricorsi, pure dedotta in via pregiudiziale
dalla difesa della Regione, sotto il profilo dell'acquiescenza da parte
dello Stato, non soltanto nei confronti dei provvedimenti
dell'Assessore ora impugnati, ma anche rispetto a quelli
precedentemente emanati. È da ricordare in proposito la giurisprudenza
di questa Corte, che deve essere confermata, secondo la quale è stata
respinta ripetute volte l'eccezione di inammissibilità per
acquiescenza, ritenendosi che nei giudizi davanti a questa Corte non
possono avere rilievi istituti, come quello dell'acquiescenza, quali
sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa.
È da notare comunque che non risulta e neppure si accenna ad un
atto o a un comportamento, riferibili al Presidente del Consiglio dei
Ministri, unico organo legittimato ad agire, che possano ritenersi
incompatibili con la volontà di proporre l'impugnazione.
Passando al merito dei due ricorsi, è da premettere che la
Regione, com'è pacifico, non ha emanato alcuna legge che riguardi la
materia in contestazione, in base alla potestà normativa prevista
nella lett. d dell'articolo 14 dello Statuto speciale.
La questione centrale della causa quindi, se e in quali limiti
abbia competenza l'Assessore regionale in ordine alle concessioni per
raffinerie, deve essere esaminata, alla stregua delle disposizioni
emanate dallo Stato con il decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
(convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367) e con il relativo
regolamento del 20 luglio 1934, n. 1303, sulla base delle disposizioni
dello Statuto speciale e del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 1949, n. 1182, contenente le norme di attuazione dello Statuto
medesimo nella materia relativa all'industria e al commercio.
Questo decreto, nell'art. 1, stabilisce che le attribuzioni del
Ministero nella materia anzidetta sono esercitate, nel territorio della
Regione siciliana, dall'Amministrazione regionale nei limiti dell'art.
20 dello Statuto speciale.
Il decreto legge del 1933 (al quale del resto si fa espresso
riferimento anche nei decreti emanati dall'Assessore regionale per
l'industria e il commercio) nell'articolo 4 dispone che le concessioni
per trasformare, rettificare o comunque elaborare gli oli minerali,
devono essere chieste al Ministro per le corporazioni (ora Ministro per
l'industria e per il commercio); il quale - precisa l'art. 5 -
provvede, a suo insindacabile giudizio, di concerto col Ministro delle
finanze. Aggiunge, nella lett. a del secondo comma dello stesso art.
5, che, pure di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro
dell'industria dà la sua approvazione circa il luogo e le modalità
secondo le quali devono essere costruiti gli impianti. Dispone
inoltre, nell'art. 7, che gli opifici ai quali è rilasciata la
concessione per la raffineria degli oli minerali provenienti
dall'estero sono considerati fuori della linea doganale; che la
franchigia doganale è limitata alle materie prime, alla cui
classificazione procede il Ministro dell'industria sempre di concerto
con quello delle finanze; e che sui prodotti ottenuti, immessi in
consumo, saranno applicati i dazi e i diritti accessori che saranno
stabiliti nella tariffa doganale. Secondo il citato decreto legge
inoltre (art. 16) e secondo l'art. 40 del regolamento occorre il
provvedimento del Ministro per l'industria di concerto con quello delle
finanze per il trasferimento delle concessioni. Come pure, in base
all'art. 18, primo comma, del decreto e all'art. 43, secondo comma, del
regolamento, in relazione all'art. 52 del Codice della navigazione, è
necessario che il provvedimento del Ministero dell'industria sia
emanato di concerto con quello della marina mercantile, quando la
concessione interessa il demanio marittimo.
Riferendosi appunto alla disciplina stabilita dalle disposizioni
ora ricordate, l'Avvocatura dello Stato sostiene che, con le norme di
attuazione contenute nel decreto legislativo del 5 novembre 1949, n.
1182, sarebbero state trasferite alla Regione soltanto le attribuzioni
del Ministero dell'industria e non quelle che rientrano nella
competenza delle altre amministrazioni interessate e, in particolare,
dei dicasteri delle finanze e della marina mercantile. E come quindi
il Ministero dell'industria non avrebbe competenza esclusiva nella
materia, e non potrebbe perciò emanare decreti di concessione, se non
col concorso degli altri organi dell'Amministrazione centrale, in
specie previo concerto con gli organi indicati dal decreto predetto,
così, precisa l'Avvocatura dello Stato, si deve ritenere che alla
Regione non sia stato trasferito il potere di emanare decreti del
genere di quelli impugnati. Poiché sarebbe da escludere, allo stato
della legislazione, la configurabilità di atti emanati di concerto fra
l'Assessore regionale ed i Ministri sopra indicati.
La Corte è d'avviso che la tesi prospettata in termini tali, che
porterebbero a negare in modo assoluto ogni competenza della Regione
nella materia, non può essere accolta. Tale tesi infatti pone alle
norme dello Statuto regionale e a quelle di attuazione limiti che non
appaiono giustificati. Nelle materie attinenti all'industria e al
commercio spetta alla Regione un'ampia potestà normativa, di carattere
così detto esclusivo, ai sensi dell'art. 14, lett. d, dello Statuto
speciale, con espressa esclusione dei rapporti di diritto privato. Il
decreto legislativo del 5 novembre 1949, d'altra parte, in aderenza
alla predetta norma statutaria trasferisce, senza apportarvi eccezioni,
agli organi regionali le attribuzioni già spettanti al Ministero
dell'industria; che anzi vi comprende anche la materia delle
assicurazioni sulla vita e sugli infortuni (art. 4, secondo comma),
nella quale la Regione, dati i riflessi sul piano nazionale, agisce
previa intesa col Ministero dell'industria, sentita la Commissione
consultiva istituita con il decreto legislativo del 15 settembre 1946,
n. 349. Una restrizione quindi in ordine al trasferimento della
competenza, per quanto attiene alle concessioni delle raffinerie
petrolifere da impiantare nel territorio della Regione, non potrebbe
essere introdotta, in via di interpretazione, senza modificare
arbitrariamente la portata delle disposizioni statutarie e di
attuazione. Non si può perciò fondatamente disconoscere (come del
resto non è stato disconosciuto da organi delle Amministrazioni
centrali, secondo quanto risulta dalla corrispondenza prodotta dalla
difesa della Regione) che anche le attribuzioni del Ministero
dell'industria, nella materia di cui si discute, siano passate alla
Regione.
Appare chiaro peraltro che al trasferimento agli organi regionali
della detta competenza, in quanto essa trae origine, come si
è accennato, da norme statutarie e di attuazione, non è di ostacolo,
come osserva la Regione, la circostanza - posta invece in rilievo
dall'Avvocatura dello Stato - che il Ministro dell'industria, nella
materia, non può provvedere da solo, ma deve agire di concerto con il
Ministero delle finanze, e, nei casi indicati dalla legge, anche con
quello della marina mercantile. Tale circostanza, invero, non può
incidere sulla competenza regionale, se non nel senso che la competenza
stessa, poiché sostituisce, in base alle norme di attuazione, quella
del Ministero dell'industria, ne subisce le stesse limitazioni. Anche
alla Regione quindi spetta, come espressione della propria autonomia,
l'iniziativa per emanare i decreti di concessione; ma, allo stesso modo
che l'organo dello Stato non può provvedere al riguardo se non col
concorso delle altre amministrazioni interessate, così anche la
Regione, dovendo osservare le disposizioni del decreto legge del 1933 e
del regolamento del 1934, non potrebbe emanare un provvedimento di
concessione senza la partecipazione di quegli organi delle
Amministrazioni centrali il cui concorso è richiesto dalle norme
predette: partecipazione che deve attuarsi mediante accordi fra Stato e
Regione ad integrazione dei poteri di questa ultima nella materia di
che trattasi.
Resta in tal modo soddisfatta, nella sostanza, l'esigenza della
legge, anche se tale accordo, ai fini dell'emanazione del provvedimento
da parte dell'amministrazione regionale, venga manifestato senza la
forma tipica del concerto, quale è adottata per i provvedimenti dello
Stato. Che se invece la Regione (come si è verificato nella specie),
nell'emanare il provvedimento, prescinde dall'anzidetto accordo,
esorbita dai limiti delle proprie attribuzioni, incidendo sulle materie
riservate agli organi dello Stato. Ed è da notare a questo proposito
che, contrariamente a quanto sostiene la difesa della Regione, non si
tratta di vizio dell'atto da dedursi davanti agli organi della
giustizia amministrativa, ma di illegittimità che ha rilevanza
costituzionale, posto che il trasferimento di funzioni dallo Stato alla
Regione, dotata di autonomia, si risolve in un'attribuzione di
competenze che si attuano in concreto sul piano costituzionale, e può
perciò dar luogo ad un conflitto di attribuzione, sul quale deve
decidere questa Corte, al sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
Non ha d'altra parte fondamento la tesi, pure prospettata dalla
difesa della Regione nell'ultima parte della memoria, secondo la quale,
in base ad alcune leggi emanate durante la guerra, il Ministero
dell'industria non sarebbe più obbligato ad agire di concerto. È da
osservare al riguardo che il decreto-legge del 7 settembre 1942, n. 975
(sul quale specialmente si fonda tale tesi) ha istituito, per la durata
della guerra, un Commissariato generale per i combustibili liquidi, i
carburanti e i lubrificanti, devolvendogli (art. 2), oltre le funzioni
dell'Ufficio combustibili liquidi, istituito con decreto-legge del 30
gennaio 1941, n. 271, anche tutte le attribuzioni demandate ad altri
organi dello Stato. Non vi furono comprese però quelle riguardanti la
materia fiscale, contrariamente a quanto sostiene la difesa della
Regione, rimanendo immutato per queste l'obbligo del concerto. Al
quale ha ottemperato il Commissario generale, come è dato anche
desumere, ad esempio, dal decreto n. 618 del 12 giugno 1943, relativo
alla revoca di una concessione; decreto emanato dal Commissario stesso
di concerto col Ministro delle finanze, la cui firma appare nell'atto a
fianco di quella del Commissario. Successivamente il decreto-legge del
6 aprile 1944, n. 106, sopprimendo il Commissariato, attribuì le
funzioni del medesimo all'Ufficio dei combustibili liquidi, organo del
Ministero dell'industria. La legge del 4 gennaio 1951, n. 5, da ultimo
ha abrogato tutte le disposizioni predette (art. 2) e ha restituito al
Ministero dell'industria le attribuzioni previste dalle leggi sulla
disciplina della produzione e del commercio dei combustibili liquidi,
già demandate al Commissariato generale prima ed all'Ufficio
combustibili liquidi poi. È chiaro perciò che nessuna disposizione
ha modificato la ripartizione delle competenze fra i dicasteri
interessati e l'obbligo del concerto.
Da tutte le osservazioni sopra esposte risulta palese che i
decreti, in riferimento ai quali è stato sollevato il conflitto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, devono ritenersi illegittimi e
devono quindi essere annullati.
È sufficiente rilevare che, per quanto riguarda la competenza
finanziaria in ordine al regime doganale e all'imposta di
fabbricazione, dal decreto n. 418 del 23 novembre 1957 non risulta
alcun intervento del Ministro delle finanze. Risulta soltanto, da una
lettera inviata il 26 settembre 1957 all'Assessore dell'industria
dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Messina, pure
esibita dalla difesa della Regione, che il Ministero stesso aveva
chiesto esaurienti e dattagliati ragguagli relativamente agli impianti
delle raffinerie di Milazzo.
Per quanto riguarda il decreto del 19 maggio 1958, n. 1115, risulta
dall'epigrafe il solo parere dell'Ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione di Palermo, che, oltre ad essere ufficio periferico, ha
competenza che non abbraccia la materia doganale, per la quale il
decreto-legge del 1933 richiede l'intervento del Ministro delle
finanze.
È chiaro inoltre che dall'annullamento di quest'ultimo decreto,
discende logicamente anche l'annullamento del successivo decreto del 17
giugno 1958, n. 1216, concernente il trasferimento della concessione
oggetto dello stesso provvedimento del 19 maggio 1958.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui ricorsi in data 4 aprile e 12
luglio 1958, notificati rispettivamente il 9 aprile e il 14 luglio
dello stesso anno, e iscritti ai numeri di ruolo 8 e 21 del Registro
ricorsi, proposti dallo Stato per conflitto di attribuzione circa i
decreti 23 novembre 1957, n. 418, 19 maggio 1958, n. 1115, e 17 giugno
1958, n. 1216, emanati dall'Assessore dell'industria e commercio della
Regione siciliana:
a) respinge le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità
dedotte in via pregiudiziale dalla Regione siciliana;
b) in parziale accoglimento dei ricorsi anzidetti dichiara la
incompetenza della Regione ad emanare provvedimenti di concessione di
raffinerie, senza la partecipazione degli organi dello Stato;
c) annulla i sopraindicati decreti emanati dall'Assessore
all'industria e commercio della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte