Sentenza n. 82/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72r.d. 3269/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza
emessa il 20 marzo 1962 dalla Corte d'appello di Milano nel
procedimento civile vertente tra De Lorenzi Antonio e Monfrini Adriano,
iscritta al n. 107 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.
Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile promosso contro De Lorenzi Antonio e Canzi
Giulio innanzi al Tribunale di Milano da Monfrini Adriano, il quale si
assumeva creditore nei confronti di entrambi del compenso per l'opera
di mediazione prestata in occasione di un negozio tra essi stipulato,
avendo il Tribunale dichiarato l'esistenza del negozio e condannato i
convenuti al pagamento del richiesto compenso, e avendo il De Lorenzi
proposto appello per far dichiarare l'inesistenza del negozio, senza
depositare peraltro copia della sentenza di primo grado in forma
autentica, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza 20 marzo 1962,
deferiva a questa Corte, a seguito di eccezione del De Lorenzi, la
questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3,
24 e 113 della Costituzione, dell'art. 72 della legge di registro (R.D.
30 dicembre 1923, n. 3269), il quale dispone che "quando le sentenze
pronunziano su domande che si basano su convenzioni non ridotte in
iscritto o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati, si
applica oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, anche la tassa alla
quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura
se fosse stata precedentemente registrata".
Osserva l'ordinanza che "il vigente ordinamento, pur non imponendo
esplicitamente l'onere del pagamento della tassa di titolo come
condizione di procedibilità del gravame, perviene a stabilirlo come
requisito implicito mediante l'onere di acquisire al giudizio di
appello una copia autentica della sentenza appellata (artt. 347, comma
secondo, e 348, comma secondo, del C. P. C.) e l'obbligo del
cancelliere del giudice a quo di non rilasciare tale copia se non sia
stata eseguita la registrazione della sentenza (artt. 117 della legge
di registro e 473 del C.P.C.)". Ed aggiunge che "l'obbligo imposto alla
parte (oltre al pagamento della tassa di sentenza, su di che non vi è
questione) di corrispondere la così detta tassa di titolo, prevista
dall'art. 72 della legge di registro, anche su sentenze non passate in
giudicato e neppure (come nel caso) provvisoriamente esecutive,
implica, logicamente e praticamente, un onere del tutto simile
all'istituto (previsto dal secondo comma dell'art. 6 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, all. E) del solve et repete, non essendo
consentita la procedibilità dell'appello mediante il quale il
cittadino può ottenere l'accertamento dell'inesistenza della
convenzione in tal modo tassata, se non dopo aver provveduto a pagare
la relativa tassa; quanto dire che per accertare l'inesistenza
dell'obbligazione tributaria attraverso l'accertamento dell'inesistenza
della convenzione sottoposta a tassazione (ciò che non è possibile
esperire se non mediante il giudizio di impugnazione) il cittadino deve
innanzitutto corrispondere il tributo al fine di rendere procedibile,
mediante la produzione di copia autentica della sentenza gravata,
l'impugnazione; salvo poi, nel caso di esito favorevole del gravame
(che accerti l'inesistenza della convenzione) ripetere, come dalla
prevalente interpretazione si afferma, la somma pagata".
l'ordinanza precisa che la sollevata questione di legittimità
costituzionale "non investe l'art. 72 della legge di registro nella sua
totalità, ma limitatamente alla sua applicazione alle sentenze non
passate in cosa giudicata (ovvero, gradatamente, non provvisoriamente
esecutive)".
L'ordinanza è stata notificata ai procuratori delle parti
costituite, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Pubblico
Ministero presso la Corte d'appello di Milano rispettivamente in data
14, 16 e 17 maggio 1962; inoltre ne è stata data comunicazione ai
Presidenti dei due rami del Parlamento in data 10 maggio 1962. Essa è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1962, n. 164.
Nessuno si è costituito nel giudizio innanzi a questa Corte; onde
ne è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi
dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
L'art. 72 della legge di registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269)
dispone: "Quando le sentenze pronunziano su domande che si basano su
convenzioni non ridotte in iscritto o per le quali non siano stati
enunciati titoli registrati, si applica, oltre alla tassa dovuta sulla
sentenza, anche la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto
assoggettarsi secondo le sua natura se fosse stata precedentemente
registrata".
L'ordinanza della Corte d'appello di Milano ha deferito all'esame
di questa Corte la disposizione anzidetta, considerandola in contrasto
col principio, risultante dagli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,
in base al quale tutti i cittadini, senza distinzioni, hanno il diritto
di agire in giudizio in difesa dei propri diritti e interessi
legittimi. A tal fine essa argomenta dal fatto che, in base alla legge
di registro, nel caso di impugnativa di sentenze, le quali,
pronunziando su domande che si basino su una convenzione non ridotta in
iscritto o per la quale non siano stati enunciati titoli registrati,
abbiano dichiarato l'esistenza della convenzione stessa, il rilascio in
forma autentica della copia della sentenza impugnata, occorrente per
depositarla, al fine di non incorrere in inammissibilità o
improcedibilità, nel giudizio d'impugnazione - strumento unico e
indispensabile per conseguire la dichiarazione di inesistenza della
convenzione -, non può essere effettuato dall'ufficio competente,
qualora non sia stata pagata, oltre alla tassa di registro cui è
soggetta (ai sensi degli artt. 68-71 della legge di registro) la
sentenza, altresì l'imposta di registro sul titolo posto a base della
sentenza e formante oggetto della contestazione (così detta "tassa di
titolo"). Di conseguenza, oltre che condizionare gli ulteriori gradi di
giudizio volti a ottenere la dichiarazione di inesistenza della
convenzione, il pagamento del tributo viene a condizionare la stessa
azione giudiziaria volta a far affermare l'inesistenza del debito
tributario, concretando un vero e proprio solve et repete.
Osserva però questa Corte che l'effetto (inammissibilità o
improcedibilità dell'impugnativa) dal quale muove l'ordinanza, per
desumerne la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale con essa sollevata, non discende dall'impugnato art. 72,
il quale si limita a disporre la così detta "tassa di titolo", senza
nulla statuire in ordine alle conseguenze del mancato assolvimento
dell'obbligazione tributaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 72 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte