Sentenza n. 82/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/07/1966 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 991/1956
citata
- art. 27r.d. 954/1940
- art. 28r.d. 954/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della
legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8
gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore degli avvocati e dei procuratori, promosso con ordinanza emessa
il 26 aprile 1965 dal Pretore di Moncalieri nel procedimento penale a
carico di Guzzon Natale, iscritta al n. 199 del Registro ordinanze 1965
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13
novembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito della impugnazione proposta da Guzzon Natale avverso la
sentenza di condanna del Pretore di Moncalieri del 25 febbraio 1965 per
violazione delle norme del Codice della strada, il difensore
dell'imputato presentava i motivi di appello senza apporre sul relativo
atto la marca della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli
avvocati e procuratori, prescritta dagli artt. 27 e seguenti del R.D.
25 giugno 1940, n. 954, e dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata
dalla legge 31 luglio 1956, n. 991. Con provvedimento del 14 aprile
1965, il cancelliere dirigente dichiarava, ai sensi degli artt. 5 e 17
della legge 31 luglio 1956, n. 991, di non ricevere l'atto per l'omesso
pagamento del contributo dovuto alla Cassa. Ed il Pretore, dovendo
decidere sulla ammissibilità o meno dei motivi di appello giusta
l'art. 207 del Codice di procedura penale, sollevava, con ordinanza 26
aprile 1965, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17
della suindicata legge, motivando la rilevanza di tale questione ai
fini della suindicata decisione.
L'ordinanza pone in rilievo che il provvedimento del cancelliere di
non ricevere l'atto, determina la "totale paralisi del diritto di
azione", e che "il sacrificio" di tale diritto è effettuato soltanto
allo scopo di soddisfare l'interesse all'assistenza e alla previdenza
della categoria degli avvocati e procuratori, onde la norma viola il
diritto di agire in giudizio sancito dall'art. 24 della Costituzione.
L'ordinanza impugna altresì il terzo comma dello stesso articolo
17, che attribuisce al cancelliere il potere di decidere, in caso di
contestazione, con provvedimento non soggetto ad impugnazione,
sull'obbligo di applicare la marca, rilevando in proposito che, qualora
si voglia ritenere che il cancelliere eserciti una funzione
giurisdizionale, la norma violerebbe il precetto dell'art. 102 della
Costituzione, che vuole tale funzione sia esercitata soltanto da
magistrati ordinari; e violerebbe altresì il secondo comma dell'art.
111 della Costituzione non ammettendo impugnazione contro un
provvedimento suscettibile di determinare il passaggio in giudicato di
una sentenza di condanna a pena detentiva ed incidente quindi sulla
libertà personale dei cittadini. Qualora invece si ritenga che il
provvedimento del cancelliere abbia carattere amministrativo, la norma
sarebbe in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, per cui è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica
amministrazione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13
novembre 1965, ma non vi è stata costituzione di parti nel giudizio
dinanzi questa Corte, la quale ha deciso in camera di consiglio a
termini dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
L'ordinanza di rimessone impugna l'art. 17 della legge 31 luglio
1956, n. 991, che fa obbligo ai cancellieri e ai segretari di non
ricevere gli atti sprovvisti della marca relativa al contributo per la
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e
dei procuratori. Poiché il divieto di ricevere tali atti
determinerebbe, come suo effetto normale, non già una mera
indisponibilità di mezzi di prova delle situazioni giuridiche
soggettive fatte valere in giudizio, ma la totale paralisi del diritto
di azione, la norma violerebbe il diritto di agire in giudizio
garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Dovendo questa Corte esaminare soltanto l'ipotesi degli atti di
parte non ricevibili dai competenti uffici, non entrano in discussione
né la legittimità né la natura del contributo dovuto, per ogni grado
di giurisdizione di ciascun processo o per determinati atti
giurisdizionali, dalle parti a favore della Cassa di previdenza ed
assistenza degli avvocati e procuratori. Ed essendo inoltre la
questione proposta sotto il profilo del diritto di agire in giudizio,
essa non ha alcun riferimento ai provvedimenti del cancelliere relativi
agli atti amministrativi ed ai certificati, elencati nell'art. 4 della
legge 5 luglio 1965, n. 798.
La questione è fondata.
A norma degli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954, il
contributo per la Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli
avvocati e procuratori, nei procedimenti civili ed amministrativi, è
corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante
applicazione della marca sulla nota di iscrizione a ruolo o sul verbale
che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per
assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione
della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto
introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore,
ed, in mancanza, sul processo verbale o altro documento, relativi al
primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore.
La medesima modalità di pagamento è prescritta per le istanze, gli
atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti e presentati dalle parti
personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.
In materia penale, il contributo viene corrisposto in ogni stato e
grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto
processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi
sia intervento dello stesso difensore. Allo scopo, poi, di obbligare
la parte a corrispondere il contributo previdenziale, la norma
impugnata fa ricorso ad una misura sbrigativa ed energica, imponendo al
cancelliere l'obbligo di non ricevere l'atto sprovvisto della marca.
Va subito rilevato che la non ricezione dell'atto presentato dalla
parte o dal difensore assume carattere sanzionatorio, non proporzionato
alla portata ed entità del precetto, e non giustificabile alla stregua
di quelle guarantigie giuridiche che lo stato di diritto offre ai
singoli per la tutela dei loro diritti od interessi legittimi. Ed
appare opportuno tenere conto in proposito della circostanza che la
legge 18 giugno 1955, n. 517, ha modificato la norma dell'art. 186 del
Codice di procedura penale, per dichiarare espressamente che, in
materia penale, la "inammissibilità" dell'atto non è consentita per
la inosservanza delle norme sulla tassa di bollo.
Ma quel che conta in modo decisivo nell'esame della proposta
questione è la valutazione delle conseguenze che la non ricezione
apporta sul corso del procedimento. Ed invero, poiché la marca
suindicata va applicata sugli atti indispensabili per l'esercizio
dell'azione, di guisa che, in mancanza di essi, il giudizio non può
essere iniziato o proseguito, rimane paralizzato l'inizio oppure viene
troncato immediatamente il corso di esso allorquando la presentazione
dell'atto è prescritta entro termini di decadenza, come in tutti i
casi di impugnazione.
Mentre le normali funzioni del cancelliere sono quelle di ricevere
gli atti, di registrarli, di tenerli in deposito e di rilasciarne copia
o certificati, la norma impugnata affida alla responsabilità del
medesimo l'eccezionale potere di determinare, con la non ricezione
dell'atto, una situazione processuale gravissima per il corso del
procedimento. Il che è quanto dire che la sorte dell'azione può
essere compromessa irrimediabilmente da un provvedimento di un organo
diverso dal giudice.
La norma impugnata viola pertanto il diritto di agire in giudizio
garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione. Al che si
può aggiungere, che per quanto riguarda la materia penale, rimane
violato anche il diritto di difesa sotto il profilo precisato in altre
sentenze di questa Corte, perché il fatto che un organo diverso dal
giudice possa impedire che abbia corso il "primo atto processuale
sottoscritto o presentato dal difensore in ogni stato e grado del
procedimento", preclude l'esercizio del diritto garantito dal secondo
comma dell'art. 24.
La dichiarazione di illegittimità della norma assorbe ogni altra
questione, proposta dalla ordinanza di rimessione, in merito alla
natura ed alla impugnabilità del provvedimento del cancelliere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge
31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6,
sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli
avvocati e dei procuratori) limitatamente agli atti previsti dagli
artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte