Sentenza n. 82/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/03/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 622, ultimo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
10 giugno 1974 dal tribunale di Brindisi sull'incidente di esecuzione
proposto da Grimaldi Alberto, iscritta al n. 432 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del
6 novembre 1974.
Visto l'atto di costituzione di Grimaldi Alberto;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
uditi gli avvocati Aldo Sandulli ed Elio Fazzalari, per il
Grimaldi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del 22 marzo 1972 il procuratore della Repubblica di
Firenze ordinava il sequestro in tutto il territorio nazionale del film
"Nanà 70" ravvisando in esso un contenuto osceno. Con sentenza del 12
febbraio 1974 il tribunale di Brindisi, escluso il carattere di
oscenità del film, assolveva Grimaldi Alberto, rappresentante legale
della s.p.a. PEA distributrice in Italia della suddetta pellicola
dall'imputazione di cui all'art. 528 del codice penale, perché il
fatto non costituisce reato, ordinando nel contempo il dissequestro e
la restituzione del film. Avverso tale sentenza proponeva appello il
p.m. ed il film non veniva restituito all'avente diritto avendo il
tribunale ritenuto che, ai sensi degli artt. 622, ultimo comma, del
codice di procedura penale e 240, comma secondo, n. 2, del codice
penale, non possa disporsi la restituzione, prima della sentenza
definitiva di proscioglimento, di cose sequestrate delle quali va
ordinata la confisca in caso di condanna.
Il Grimaldi perciò con istanza del 6 aprile 1974 sollevava
incidente di esecuzione insistendo nella propria richiesta ed
eccependo, tra l'altro, l'incostituzionalità dell'art. 622, ultimo
comma, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 21,
27 e 33 della Costituzione.
L'eccezione è stata accolta dal tribunale di Brindisi che con
ordinanza 10 giugno 1974 ha in primo luogo osservato che la libera
circolazione di un'opera del pensiero può essere ritardata solo per il
tempo indispensabile ad assicurare in via preventiva sufficienti
garanzie alla tutela del buon costume (art. 21 Cost.) e deve
conseguentemente ritenersi contrario al precetto costituzionale
qualunque ritardo alla libera circolazione dell'opera che si verifica
dopo la pronuncia di una sentenza che, sia pure in via non definitiva,
accerta l'inesistenza di un contrasto tra l'opera suddetta ed il buon
costume.
Il mantenimento del sequestro di un'opera del pensiero anche dopo
una sentenza non definitiva di proscioglimento equivale ad una
pronunzia di colpevolezza a carico dell'imputato che si pone in
contrasto col disposto dell'art. 27, comma secondo, della Costituzione.
La norma denunziata, comporterebbe, infine, la violazione dell'art.
33, comma primo, della Costituzione in tutti quei casi in cui si è in
presenza di un'opera cinematografica alla quale l'autorità giudiziaria
abbia riconosciuto, anche in modo non definitivo, valore artistico o
scientifico.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Grimaldi
Alberto rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli e Elio
Fazzalari, i quali, nelle deduzioni depositate in cancelleria il 24
luglio 1974 ed in una successiva memoria del 4 gennaio 1975, sostengono
la fondatezza della proposta questione e chiedono che la Corte voglia
dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Sostiene la difesa del Grimaldi che il film, quale opera
dell'ingegno, gode di una particolare tutela costituzionale
privilegiata (artt. 2, 21 e 33 Cost.) e non può essere annoverato tra
le cose che possono formare oggetto di confisca obbligatoria. L'opera
dell'ingegno è, come il suo autore, immune da mende fino a quando non
ne sia accertata l'oscenità con sentenza passata in giudicato.
Il film, quale opera di pensiero, può essere tenuto sotto
sequestro soltanto nella misura in cui serve strettamente all'esigenza
del processo a norma dell'art. 337 del codice di procedura penale.
Il sequestro di tutti gli esemplari sarebbe quindi un modo abnorme
e illecito di punire l'opera e l'autore prima di averli condannati.
In conclusione, secondo la difesa, l'opera dell'ingegno può
divenire oggetto di misura repressiva soltanto se ed in quanto - dopo
una sentenza definitiva di condanna del suo autore - sia riconosciuta
"corpo di reato del quale debba essere disposta la confisca".
L'interpretazione data dalla giurisprudenza al combinato disposto
degli artt. 622 c.p.p. e 240, n. 2, c.p. sarebbe altresì in contrasto
con l'art. 27 Cost. che enuncia il principio della non colpevolezza
dell'imputato sino alla condanna definitiva.
I motivi d'incostituzionalità anzi svolti sono ancor più
appariscenti nel caso in esame in cui il film sottoposto a sequestro è
già stato ritenuto non osceno con sentenza di proscioglimento in primo
grado.
Caduto pertanto il sospetto di oscenità formulato dal p.m. ogni
ulteriore ostacolo alla libera diffusione del film si risolverebbe
nella violazione dell'art. 21 della Costituzione.
L'affermazione che, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il sequestro
debba essere mantenuto in quanto, a seguito dell'impugnazione del p.m.,
la sentenza di proscioglimento potrebbe essere riformata conduce
infatti ad una conclusione - inaccettabile sul piano costituzionale -
di lasciare prevalere, ai fini della circolazione dell'opera del
pensiero, il sospetto (tradotto in accusa) del p.m. sul giudizio (sia
pure non definitivo) di un giudice.
Conclude pertanto la difesa chiedendo che la Corte voglia
dichiarare l'incostituzionalità delle norme impugnate quanto meno
nella parte in cui legittimino il mantenimento del sequestro di un film
perfino dopo una sentenza non definitiva di proscioglimento. Considerato in diritto :
1. - Il problema posto alla Corte dal tribunale di Brindisi è se
il sequestro di tutte le copie di un film sull'intero territorio
nazionale, che il pubblico ministero suole ordinare quando promuove
procedimento penale per spettacolo osceno ai sensi dell'art. 528 del
codice penale, debba o non restare operante anche dopo una sentenza di
primo grado che abbia escluso il carattere di oscenità dell'opera
filmistica. La norma su cui si appuntano le censure di
incostituzionalità, in riferimento agli artt. 21, 27 e 33 Cost., è
quella contenuta nell'art. 622, ultimo comma, del codice di procedura
penale, la quale, secondo l'interpretazione ormai consolidata datane
dalla giurisprudenza, è intesa nel senso che non possa procedersi alla
restituzione di un film sequestrato prima della sentenza definitiva di
proscioglimento, dovendo il film considerarsi cosa di cui va ordinata
la confisca (ex art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.) allorché
successivamente intervenga sentenza di condanna.
Sulla base di siffatta interpretazione della norma impugnata la
Corte è pertanto chiamata ad esprimere il proprio giudizio di
legittimità costituzionale anzitutto in riferimento alle disposizioni
contenute nell'art. 21 Cost., le quali proclamano il fondamentale
diritto di tutti a manifestare liberamente il proprio pensiero con
qualsiasi mezzo di diffusione - tra i quali rientra innegabilmente
anche l'opera cinematografica - e nel contempo enunciano anche
espressamente il divieto di spettacoli contrari al buon costume,
demandando alla legge il compito di stabilire provvedimenti adeguati a
prevenire e reprimere le violazioni.
2. - È noto che la proiezione dei film non è libera. Un controllo
preventivo alla loro diffusione è infatti previsto dalla legge 21
aprile 1962, n. 161: questa subordina la circolazione dell'opera
cinematografica ad un nulla osta amministrativo rilasciato dal Ministro
competente previo parere di apposite commissioni, presiedute da
magistrati, che hanno appunto il compito di visionare il film.
La stessa legge contempla poi la possibilità di sequestro sia del
film che non è stato sottoposto alla prescritta revisione, sia di
quello a cui il nulla osta è stato negato.
Sul piano della tutela penale e sempre nell'interesse del bene
collettivo del buon costume un ulteriore mezzo di prevenzione è
costituito dal sequestro del film che il pubblico ministero può
disporre ex art. 337 cod. proc. pen. sulla base di un semplice sospetto
di oscenità dell'opera. Sebbene non previsto da alcuna specifica
disposizione di legge questo sequestro, secondo una prassi ormai in
atto, coinvolge tutte le copie del film che sono in proiezione sul
territorio nazionale. L'estensione di efficacia di siffatta misura si
suole giustificare non già in relazione ad esigenze probatorie
processuali - per le quali sarebbe sufficiente il sequestro di una o
più copie soltanto della pellicola - bensì per esigenze cautelari,
volte ad impedire che con la potenzialità offensiva di numerose copie
della pellicola contemporaneamente proiettate in luoghi diversi vengono
a perpetrarsi più violazioni del medesimo precetto penale.
ora è di tutta evidenza che se il diritto di manifestare e
divulgare il proprio pensiero mediante la proiezione di un film può
essere in via preventiva e provvisoria compresso mediante l'indicata
misura per la tutela del buon costume fin tanto che il giudice non
abbia dissipato il sospetto di oscenità prospettato dal p.m., nessun
motivo sussiste per tener fermi gli effetti limitativi di tale mezzo di
cautela quando sia in prosieguo intervenuto l'accertamento giudiziale
che esclude l'oscenità dell'opera.
Il sequestro, infatti, quale strumento di prevenzione diretto a
tutelare il buon costume, può trovare fondamento costituzionale
nell'art. 21, u.c., Cost. quando venga disposto prima di una sentenza
di proscioglimento oppure quando sia tenuto fermo in caso di sentenza
di condanna, ma non ha più ragione d'essere e va quindi revocato se la
decisione emessa dal giudice, sebbene gravata d'appello, abbia
accertato l'assenza di antigiuridicità nella condotta dell'imputato e
la non oscenità del bene sequestrato. In presenza di una decisione del
genere cade il fumus boni iuris dell'accusa; viene meno l'esigenza di
tutela del buon costume e, cessati i presupposti che giustificarono
l'adozione della misura cautelare, sorge l'obbligo di restituire tutte
le copie del film sequestrato - salvo naturalmente quelle necessarie
per finalità processuali degli ulteriori gradi di giudizio - non
essendo più giustificabile il ritardo della concreta attuazione del
diritto di manifestazione del pensiero che la Costituzione annovera tra
i fondamentali diritti dei cittadini in quanto costituisce uno dei
cardini del nostro sistema democratico.
Conservare lo stato di sequestro anche dopo la sentenza di
proscioglimento in relazione alla possibilità di una riforma di detta
sentenza e di definitiva condanna del film con conseguente applicazione
della misura di sicurezza della confisca, significa attribuire alla
semplice impugnazione del rappresentante dell'accusa una forza
superiore alla valutazione di non oscenità dell'opera espressa dal
giudice; significa altresì snaturare la funzione del sequestro
trasformandolo da misura preventiva cautelare in strumento di
provvisoria esecuzione dell'eventuale futuro provvedimento di confisca.
Conseguenze queste che non sono accettabili sia sul piano logico
che giuridico in quanto il film, quale opera del pensiero, non può
essere annoverato tra le cose di cui debba, in ogni caso, essere
ordinata la confisca a norma dell'art. 240, n. 2, cod. pen. (cose
delle quali "la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o
alienazione costituisce reato"), non avendo in sé quel connaturale
carattere di illiccità che la norma richiede per l'obbligatoria
adozione di tale misura. L'illiccità di un film non può basarsi sul
mero sospetto di oscenità da parte del p.m. ma va accertata con una
definitiva sentenza di condanna, per effetto della quale soltanto può
essere adottata e posta in esecuzione la confisca del film.
Alla stregua delle considerazioni anzi svolte deve pertanto
ritenersi in contrasto con l'art. 21 Cost. la norma impugnata nella
parte in cui, secondo l'interpretazione vivente, essa impedisce la
restituzione di un film sequestrato agli aventi diritto nel caso in cui
con sentenza non definitiva, perché impugnata dal p.m., sia stata dai
giudici esclusa l'oscenità dell'opera. Pronuncia questa che dispensa
la Corte dalla disamina degli ulteriori profili d'incostituzionalità
prospettati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 622, ultimo
comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui
- in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di oscenità,
impugnata dal pubblico ministero - non impone la restituzione del film
sequestrato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo
della Consulta, il 21 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte