Sentenza n. 82/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 108/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, della legge
11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali),
promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1991 dal Pretore di
Milano nel procedimento civile vertente tra De Zordo Matteo e la
s.r.l. Cenacolo professionale, iscritta al n. 605 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 13 luglio 1990 Matteo De Zordo,
cameriere, esponeva di essere stato licenziato, dopo soli quattro
giorni di lavoro, dal suo datore di lavoro (una società con nove
dipendenti) e senza che ricorresse un'ipotesi di giusta causa o di
giustificato motivo.
La società resistente (Cenacolo professionale s.r.l.) si
costituiva con memoria depositata il 28 dicembre 1990 eccependo
preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi
dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
Con ordinanza del 16 gennaio 1991, il Pretore di Milano, rilevato
che la procedura conciliativa non era stata esperita, sollevava, per
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, eccezione di
incostituzionalità dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108,
nella parte in cui prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione
(secondo le procedure stabilite dai contratti e accordi collettivi
ovvero dagli artt. 410 e 411 codice di procedura civile) come
condizione di procedibilità dell'azione.
2. - Osserva il giudice remittente che il rito del lavoro già
prevede, all'art. 420 codice di procedura civile, il tentativo
obbligatorio di conciliazione ad opera del giudice del lavoro
(conciliazione obbligatoria giudiziaria).
Con l'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, invece, si è
reso obbligatorio anche il tentativo di conciliazione davanti
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (ma
non solo) già facoltativo secondo la previsione degli artt. 410 e
411 codice di procedura civile (conciliazione obbligatoria
extragiudiziaria).
Secondo il Pretore di Milano tale procedimento conciliativo
sarebbe un "inutile doppione" del tentativo giudiziale ex art. 420
codice di procedura civile. Come tale il meccanismo introdotto, lungi
dallo snellire il contenzioso, lo ritarderebbe e lo aggraverebbe. Ne
risulterebbe una "violazione del diritto di difesa ex art. 24 (sotto
il profilo del ritardo)" della Costituzione che non potrebbe trovare
la giustificazione della pretesa di riduzione del contenzioso.
La fattispecie sarebbe diversa da quella prevista dall'art. 443
codice di procedura civile, dettato in tema di controversie in
materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, che pure, nel
preventivo esaurimento della procedura amministrativa, individuerebbe
una condizione di procedibilità della domanda, perché "nel caso di
specie l'interlocutore del ricorrente è sempre lo stesso ..e quindi
la fase amministrativa non può offrire alcuna eventualità in più
rispetto a quelle che possono emergere in fase conciliativa davanti
al pretore del lavoro".
La norma inoltre violerebbe anche il principio di uguaglianza,
poiché non potrebbe trovarsi alcuna giustificazione alla disparità
di trattamento tra il ricorrente in una causa di lavoro (che sarebbe
penalizzato dalla detta condizione di procedibilità) e l'attore in
una causa ordinaria (che così risulterebbe avvantaggiato
dall'assenza di simili ostacoli procedurali).
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a
mezzo dell'Avvocatura dello Stato ed ha chiesto la declaratoria di
non fondatezza della questione con ordinanza.
L'Avvocatura ha sostanzialmente argomentato soltanto in
riferimento al profilo relativo all'art. 24 della Costituzione. E ha
sostenuto che la legge n. 108 del 1990, mentre pone le premesse per
un aumento delle controversie, ha, di contro, costruito anche un
filtro volto ad evitare un eccessivo sovraccarico della giustizia
civile, in crisi di efficienza, con il pregiudizio delle stesse
posizioni tutelate. In questa direzione il tentativo di conciliazione
giudiziale ex art. 420 codice di procedura civile non è idoneo a
soddisfare le esigenze di celerità processuale, presupponendo
l'incardinamento del processo e, quindi, lo svolgimento di una
faticosa attività a cura del giudice.
L'Avvocatura ha così ricordato la giurisprudenza della Corte che
ha più volte affermato la legittimità di quella legge che subordina
"l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purché non
vengano imposti oneri o modalità tali da rendere impossibile o
estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo
svolgimento dell'attività processuale". E in particolare ha
richiamato l'ordinanza n. 73 del 1988 con la quale la Corte ha
stabilito che il tentativo di conciliazione riguardo alle cause
agrarie non costituisce "adempimento vessatorio di difficile
osservanza né un'insidiosa complicazione processuale tale da ledere
il diritto di difesa dell'attore". Considerato in diritto
1. - È stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui prevede il
tentativo obbligatorio di conciliazione (secondo le procedure
stabilite dai contratti e accordi collettivi ovvero dagli artt. 410 e
411 codice di procedura civile) come condizione di procedibilità
dell'azione.
2. - La questione non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che
il rigore con cui è tutelato il diritto di azione, secondo la
previsione dell'art. 24 della Costituzione, non comporta l'assoluta
immediatezza del suo esperimento (si vedano le sentenze n. 47 del
1964, nn. 56, 83 e 113 del 1963, n. 40 del 1962).
Se alcune limitazioni tendono, infatti, ad evitare l'abuso del
diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno l'adempimento di un
onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della
pretesa sostanziale, rappresenta il modo di soddisfazione della
posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso (sentenza n. 46
del 1974). Evitare l'abuso, o ancor meglio l'eccesso della
giurisdizione, in vista di un interesse della stessa funzione
giurisdizionale, è stato sovente la ratio espressa della
"giurisdizione condizionata". Il principio di economia processuale,
inteso come più efficace e pronta soluzione dei conflitti, ha
solitamente fondato la rispondenza dei condizionamenti censurati alla
previsione costituzionale del diritto di azione.
In altri casi, e particolarmente nell'esame degli oneri imposti ai
lavoratori nell'esperimento dei rimedi giurisdizionali nei confronti
di enti pubblici, questa Corte ha più volte giustificato gli oneri
previsti dalle norme impugnate ove posti a salvaguardia di "interessi
generali" non contrastanti con i diritti costituzionali di azione e
di difesa ( cfr. le sentenze n. 57 del 1972, n. 47 del 1964, n. 113
del 1963, n. 83 del 1963).
3. - In dottrina si è negato, per vero, che mere tecniche endo-processuali, ispirate a principi d'economia, possano fornire adeguato
fondamento alle limitazioni ed ai condizionamenti del diritto
d'azione. L'amministrazione della giustizia, infatti, non avrebbe
carattere costituzionale o, comunque, ai suoi interessi non
potrebbero essere sacrificate altre esigenze di pari o superiore
rilevanza. In tal modo si ridurrebbero fortemente ed
ingiustificatamente le garanzie del cittadino, specie dove il ricorso
a forme rudimentali di procedimenti contenziosi, simulanti il
processo "giustiziale", renderebbe il ruolo del giudice del tutto
subordinato o sussidiario. Ma così si rischia di svilire la
soluzione tecnica da tempo proposta da questa Corte in ordine al
concreto punto di equilibrio tra l'effettiva garanzia dell'azione e
il limite al suo condizionamento. E non si tiene nel dovuto conto
l'inversione di tendenza operata dal legislatore, che con la riforma
del processo del lavoro ha abrogato il vecchio art. 460 codice di
procedura civile, e ha sostituito l'improcedibilità all'originaria
improponibilità della domanda, conciliando "l'inviolabilità
dell'accesso alle Corti" con le finalità della "giurisdizione
condizionata".
4. - Già la sentenza n. 57 del 23 marzo 1972 aveva dichiarato
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata (nella specie
l'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148) nella parte in
cui sanciva l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di
mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico per le
controversie di lavoro aventi per oggetto diritti patrimoniali. E
nella stessa linea si era iscritta la pronuncia n. 93 del 12 luglio
1979 (dichiarando l'illegittimità costituzionale dello stesso art.
10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dalla
legge n. 633 del 1957, "nella parte in cui dispone l'improponibilità
e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata
o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie
aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica" e "nelle
controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto
"non esclusivamente patrimoniale" diverso da" quelli sopra indicati).
Ciò che caratterizza queste pronuncie è il fatto che gli oneri e
le modalità che condizionano l'esercizio dell'azione non debbono
tradursi in una secca subordinazione dell'azione al previo
esperimento di una diversa tutela non giurisdizionale, costringendo
il singolo, in un primo tempo, a rivolgersi ad un organo non
giudiziale.
5. - La strada seguita dal legislatore con la legge n. 108 dell'
11 maggio 1990 ha fatto tesoro di queste indicazioni (come si evince
dalla relazione ad una delle proposte di legge e da alcuni interventi
nel corso dei lavori parlamentari). Infatti, la mancata richiesta di
conciliazione, avanzata secondo le procedure previste dai contratti e
accordi collettivi di lavoro o dagli artt. 410 e 411 del codice di
procedura civile, non impedisce la proposizione dell'azione che così
rischia soltanto la sanzione dell'improcedibilità, praticamente
equivalente alla sospensione del giudizio ed alla fissazione di un
termine perentorio (non superiore a 60 giorni) per la proposizione
della richiesta del tentativo di conciliazione e di un altro termine
(del pari perentorio) per la riassunzione entro 180 giorni dalla
cessazione della causa di sospensione.
Né appare suscettibile di censure la mancata previsione d'un
termine entro il quale deve esaurirsi il procedimento conciliativo.
Perché la domanda sia procedibile è infatti sufficiente che la
richiesta sia stata inoltrata, qualunque sia il suo destino. E non
v'è dubbio che la mera richiesta di conciliazione non comporta un
tempo seriamente apprezzabile.
La mancanza d'un riferimento temporale (esaurimento del tentativo
di conciliazione, inutile decorso d'un termine massimo di legge
prefissato, ecc.) può ben essere risolto in via interpretativa
ritenendo l'evento integrato dalla semplice richiesta del tentativo
di conciliazione. Spetterà poi al giudice definire la controversia
tenendo conto di un accordo intervenuto medio tempore (sia esso
munito o meno del decreto di esecutività) oppure senza di esso.
In questo senso appare del tutto priva di fondamento la
preoccupazione espressa nell'ordinanza di remissione circa una
duplicazione di tempi fra il tentativo di conciliazione
stragiudiziale e quello giudiziale, fra loro pur diversissimi per
funzione e significato.
6. - La ragione giustificatrice del condizionamento dell'azione
negli indicati termini, secondo l'orientamento consolidato della
Corte, può ben essere ravvisata nell'esigenza di " evitare abusi od
eccessi, o salvaguardare interessi generali" (sentenza n. 57 del
1972). Ma non può, tale motivo, essere disgiunto dalla
considerazione di specifiche ragioni giustificatrici della
limitazione del diritto di azione nell'alternativa che, in armonia
con altro principio costituzionale, la legge n. 108 dà
all'imprenditore consentendogli la scelta fra riassunzione e
monetizzazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei
licenziamenti individuali) in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte