Sentenza n. 82/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1992
dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di
Ruzzante Reno Marco, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di appello di Milano, nel corso del giudizio di
impugnazione promosso dal Procuratore generale avverso una sentenza
con la quale il giudice per le indagini preliminari, all'esito della
udienza preliminare, ha dichiarato non luogo a procedere "perché il
fatto non costituisce reato", ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella
parte in cui prevede, tra le diverse formule con le quali può essere
adottata la sentenza di non luogo a procedere, anche quella del fatto
che non costituisce reato, deducendo, a tal proposito, la violazione
dell'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma delegata verrebbe
a porsi in contrasto con la direttiva di cui al numero 52) dell'art.
2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale "limita le
ipotesi di emissione di sentenza di non luogo a procedere
all'estinzione del reato, alla mancanza di una condizione di
procedibilità, al fatto non previsto dalla legge come reato ovvero
ai casi di evidenza dell'insussistenza del fatto e della non
commissione del fatto da parte dell'imputato".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura, dopo aver premesso, alla luce delle affermazioni che
questa Corte ha più volte enunciato in tema di raffronto fra legge
di delega e legge delegata, che "il legislatore delegato non è privo
di poteri discrezionali nell'attuazione della delega e che il limite
non valicabile è quello del rispetto dei princip/' e delle finalità
poste dalla legge di delega", ha osservato come nella vigenza del
codice abrogato la formula "il fatto non è previsto dalla legge come
reato", che compariva in più disposizioni, avesse generato non pochi
dubbi sulla sua portata. Tali dubbi, peraltro, sarebbero stati
dissolti da questa Corte con la sentenza n. 175 del 1971, essendo
stato ivi affermato che la formula medesima dovesse essere
interpretata "come comprensiva di tutte le situazioni di non
punibilità diverse dalla sussistenza o commissione del fatto". Ed è
proprio facendo leva su tale ultima interpretazione, dunque, ritenuta
come quella costituzionalmente più corretta, che il legislatore
delegato ha incluso nell'art. 425 del codice di rito la formula "il
fatto non costituisce reato", in quanto desumibile da quella "il
fatto non è previsto dalla legge come reato" che compare nella
direttiva di cui al numero 52) della legge-delega. Considerato in diritto
1. - Il dubbio di legittimità costituzionale che solleva la Corte
rimettente si incentra sulla compatibilità tra l'art. 425 del codice
di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere "quando risulta evidente
.. che il fatto non costituisce reato", e l'art. 2, numero 52), sesto
periodo, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, ove si enuncia
il principio che il giudice, all'esito dell'udienza preliminare,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti .."
se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando
risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso". Ponendo così a raffronto i due enunciati normativi e
sulla base del contrasto che, su di un piano squisitamente testuale,
è dato cogliere tra le formule "in fatto" che compaiono nell'art.
425 del codice rispetto a quelle indicate dal legislatore delegante,
il giudice a quo desume il mancato rispetto dei limiti imposti dalla
legge-delega e, conseguentemente, la violazione dell'art. 76 della
Costituzione.
All'assunto del rimettente l'Avvocatura oppone argomentazioni
anch'esse fondate sull'analisi testuale della direttiva della legge-delega che si assume violata: posto, infatti, sostiene l'Avvocatura,
che tale direttiva espressamente prevede la formula del fatto non
previsto dalla legge come reato, e tenuto conto che questa Corte ha
avuto modo di affermare, nella sentenza n. 175 del 1971, che a detta
formula dovesse essere attribuito un significato generico,
comprensivo anche delle ipotesi riconducibili alla formula del fatto
non costituente reato, se ne deve concludere che, tale essendo
l'interpretazione secundum Constitutionem, nessun eccesso di delega
può ritenersi nella specie realizzato.
2. - Così delineate le contrapposte tesi, va subito rilevato
come, ai fini di una compiuta disamina della questione oggetto del
presente giudizio, non possano ritenersi in sé risolutive né le
considerazioni di natura meramente formale che sostengono la censura
del giudice a quo, né la estensione interpretativa che propone
l'Avvocatura estrapolando i dicta enunciati in tema di formule di
proscioglimento nella richiamata sentenza n. 175 del 1971. Quanto al
primo aspetto, infatti, se, da un lato, la verifica della conformità
o meno delle disposizioni del codice di rito ai princip/' ed ai
criteri formulati nella legge di delegazione non può prescindere dal
dato testuale in cui risulta espressa la volontà del delegante, è
altrettanto vero che l'analisi non può dirsi correttamente esaurita
ove al raffronto dei testi non si sovrapponga il necessario controllo
circa la compatibilità dei fini che fonte delegante e norma delegata
hanno inteso perseguire, nel quadro di ciascun istituto e del sistema
nel suo assieme. In un tessuto così composito, quale è quello in
cui risulta articolata la legge-delega per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale, ove a previsioni di carattere generale si
trovano non di rado affiancati criteri di dettaglio che circoscrivono
in confini assai ristretti i margini entro i quali può essere
esercitata la discrezionalità del legislatore delegato, le scelte
operate dal Parlamento possono pertanto ricevere coerente lettura
solo nei limiti in cui ogni singola "prescrizione", impartita a norma
dell'art. 76 della Costituzione, venga interpretata in stretta
aderenza alla funzione che la stessa è destinata a svolgere
nell'ambito di quello specifico modello processuale che il delegante
stesso ha inteso tracciare.
D'altra parte, per giungere alla soluzione del dubbio avanzato dal
giudice a quo, non può neppure ritenersi sufficiente un generico
rinvio a quanto questa Corte ha avuto modo di affermare nella
sentenza n. 175 del 1971 circa l'equivalenza delle formule che
vengono qui in discorso, posto che le considerazioni ivi svolte si
riferivano alla portata da annettere alla regola dettata dall'art.
152 cpv. del codice di rito abrogato, la cui ratio era "quella di
evitare, di fronte all'evidenza delle prove, l'adozione della formula
di proscioglimento per cause di estinzione del reato, che presuppone
o può far presupporre l'esistenza, o per lo meno l'astratta
possibilità, di fatti in sé suscettibili di sanzione penale". Un
contesto, dunque, troppo specifico per poter desumere, senza
ulteriore verifica, l'automatica estensibilità di quelle
affermazioni ad un istituto che, come l'udienza preliminare, presenta
anch'esso una fisionomia del tutto peculiare.
3. - Assorbente diviene, allora, l'esame di quale sia la funzione
che l'udienza preliminare è destinata a svolgere nel quadro del
sistema delineato dalla delega, per verificare, all'esito, se la
mancata previsione della formula "il fatto non costituisce reato",
tra quelle che la direttiva di cui al numero 52) enuncia in tema di
sentenza di non luogo a procedere, possa intendersi come espressione
di una volontà del legislatore intesa ad escluderla dal novero delle
cause che legittimano il giudice ad adottare quella pronuncia che si
pone come alternativa al rinvio a giudizio.
Non v'è dubbio, al riguardo, che nella sequenza procedimentale
scandita dalla legge di delegazione l'udienza preliminare sia stata
contrassegnata dai caratteri tipici della fase giurisdizionale, in
cui le parti, in contraddittorio fra loro, si misurano su un
determinato thema decidendum, la cui delibazione è affidata ad un
giudice di regola estraneo alla raccolta degli elementi sulla cui
base è chiamato ad adottare la pronuncia conclusiva. Ciò significa
che l'udienza, proprio perché è la sede in cui si introduce per la
prima volta la dialettica processuale dinanzi ad un giudice che si
colloca in una funzione di sostanziale terzietà, è destinata a
svolgere essenzialmente una funzione di garanzia, quale certamente è
quella di consentire all'imputato di difendersi e contrastare la
richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Che
l'udienza preliminare possa poi concludersi con una sentenza di non
luogo a procedere, e quindi svolgere anche una funzione di economia
processuale, è aspetto che non interferisce con quanto si è detto,
rappresentandone, semmai, il naturale corollario: a fronte della
domanda di giudizio infondata, infatti, sta anzitutto l'esigenza di
assicurare il pronto ristoro dei diritti dell'inquisito, e non certo
quella, secondaria e conseguenziale, di impedire una superflua
prosecuzione dell'attività processuale. D'altra parte, che questa
sia stata la linea prescelta dal legislatore, lo si desume con
certezza dalla stessa direttiva 52), la quale, assicurando
all'imputato la facoltà "di chiedere il giudizio immediato
rinunciando all'udienza preliminare", pone in evidenza come, anche
nella ipotesi di imputazione priva di fondamento e che pertanto
avrebbe potuto rinvenire una "economica" soluzione all'interno della
udienza preliminare, sia assegnato risalto esclusivo alla scelta
dell'imputato di esercitare in sede dibattimentale la propria difesa.
4. - Tale essendo, dunque, la funzione che l'udienza preliminare
è destinata a svolgere nel sistema, e considerato che gli epiloghi
cui l'udienza stessa è volta non possono prescindere dalla ratio
dell'istituto, costituendone, anzi, l'emblematica proiezione
attuativa, l'analisi delle formule con le quali può essere adottata
la sentenza di non luogo a procedere e la correlativa ricostruzione
della volontà del delegante andrà condotta sulla falsariga dei
"diritti" e dei "poteri" che i soggetti dell'udienza sono chiamati ad
esercitare, nel quadro dei profili funzionali che, come accennato,
caratterizzano quella specifica fase del processo.
La sentenza di non luogo a procedere, si è detto, è
l'alternativa decisoria offerta al giudice rispetto all'adozione del
provvedimento che dispone il giudizio: entrambe le opzioni, peraltro,
assumono a comune denominatore l'atto di esercizio della azione
penale che si esprime attraverso la richiesta di rinvio a giudizio.
La domanda del pubblico ministero, dunque, evocando l'intervento del
giudice, per un verso soddisfa il presupposto in rito che consente la
celebrazione dell'udienza, mentre, sotto altro profilo, traccia i
confini del "merito" sul quale il giudice stesso è chiamato a
pronunciarsi. Come recita, infatti, la direttiva 48), e come
ribadisce quella di cui al numero 52), alla richiesta del pubblico
ministero è coessenziale la formulazione della imputazione, sicché
è proprio quest'ultima a costituire "l'oggetto" sul quale si
misurano il contraddittorio e il tema devoluto all'organo della
giurisdizione. Il diritto dell'imputato, quindi, deve necessariamente
calibrarsi in funzione di tutto ciò che l'atto di imputazione
enuncia a suo carico, senza potersi a tal fine parcellizzare o,
peggio, dissolvere, prendendo a riferimento aspetti che solo
parzialmente esauriscono il fatto ed i suoi connotati di
antigiuridicità. Se l'udienza preliminare è sede di garanzia e se,
ancora, quest'ultima è naturale espressione dell'inviolabile diritto
di difesa che l'art. 24 della Costituzione riconosce in ogni stato e
grado del procedimento, è di tutta evidenza, allora, che né di
garanzia né di difesa potrebbe correttamente parlarsi ove
all'imputato fosse consentito di contrastare alcuni soltanto dei
profili in cui si articola l'atto contestativo: tra contestazione e
difesa, dunque, corre un nesso di corrispondenza biunivoca che rende
l'una funzionale all'altra.
Così ricostruiti i contrapposti diritti e poteri delle parti, ad
essi dovrà quindi necessariamente saldarsi la tipologia degli
epiloghi cui l'udienza preliminare può pervenire, posto che, se la
difesa è destinata a svolgersi sulla integralità della imputazione,
la stessa risulterebbe del tutto sterile ove al giudice fosse poi
inibito di raccoglierne i risultati. Se, pertanto, la legge-delega
espressamente abilita il giudice a pronunciare sentenza di non luogo
a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste o
l'imputato non lo ha commesso, ciò non equivale affatto ad escludere
dalla sfera delibativa quelle restanti cause che parimenti incidono
sul fatto contestato e che il legislatore delegato ha sussunto sotto
la formula del fatto che non costituisce reato. Ove, infatti,
l'enunciato della delega ricevesse una lettura riduttiva al punto da
far desumere che il controllo del giudice debba limitarsi al
controllo dei soli elementi materiali del reato, della ascrivibilità
del fatto all'imputato, e della riconducibilità del fatto medesimo
alla ipotesi-tipo legalmente determinata, qualsiasi difesa che
intendesse contestare, ad esempio, l'esistenza dell'elemento
psicologico del reato o dedurre la presenza di una causa di
giustificazione sarebbe privata di qualsiasi "risposta"
giurisdizionale, proprio perché - come mostra di ritenere il
rimettente - mancherebbe nella delega una previsione esplicita circa
la corrispondente formula. Ma una simile conclusione, palesemente in
contrasto con i più elementari princip/' di garanzia, non è
consentita né dalla lettera né dallo spirito della legge di
delegazione, che, anzi, si è sforzata di modellare l'intero quadro
del processo e la stessa udienza preliminare in funzione di quelle
esigenze di parità tra accusa e difesa che rappresentano un aspetto
essenziale del prescelto modello accusatorio.
La previsione della delega che assegna al giudice il potere di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente
che il fatto non sussiste, non comporta, infatti, né sul piano
logico né su quello lessicale, l'automatica esclusione di qualsiasi
potere del delegato di scandire in autonome formule le ipotesi in cui
quel fatto, così come contestato, risulta essere privo dei requisiti
propri della fattispecie dedotta nella imputazione. Se difetta il
dolo o la colpa e l'ipotesi contestata è rispettivamente di natura
dolosa o colposa, è il fatto in sé a non potersi dire conforme al
modello legale, sicché l'insussistenza del fatto ipotizzata dalla
delega certamente consentiva, anche sul piano letterale, la scelta
del legislatore delegato di ricondurre quelle ipotesi nella formula
che, per tradizione, è loro propria. Allo stesso modo, se è
l'antigiuridicità del fatto a venire in discussione per la presenza
di una scriminante, è il fatto "colpevole" a non potersi dire
sussistente, con l'ovvio corollario di rendere pure sotto questo
profilo conforme alla delega la norma impugnata. Ma al di là di
qualsiasi teorizzazione circa la reale portata da annettersi all'una
o all'altra formula, sta il dato incontrovertibile che, essendo enunciate per la sentenza di non luogo a procedere talune ipotesi "in
fatto", la legge di delega ha con esse certamente inteso consentire
all'imputato di difendersi sulla integralità del fatto contestato ed
al giudice di pronunciarsi in conformità. D'altra parte, se si
ammette, come si ammetteva sotto la vigenza del codice abrogato, che
il difetto dell'elemento psicologico del reato o la presenza di una
causa di giustificazione legittimino il pubblico ministero a
richiedere l'archiviazione, sarebbe del tutto incoerente escludere
qualsiasi rilevanza delle medesime situazioni sol perché emerse
nella udienza preliminare, giacché si perverrebbe al paradosso di
imporre un dibattimento negli stessi casi in cui non è imposta
neppure l'azione penale.
Da quanto detto, peraltro, non consegue che alla valutazione della
integralità del fatto debba necessariamente corrispondere un
giudizio di pieno merito, fondato sugli stessi parametri delibativi
alla stregua dei quali il giudice del dibattimento è chiamato a
decidere se pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna.
Diverse sono, infatti, la struttura e la funzione della udienza
preliminare rispetto a quelle che caratterizzano la fase del
dibattimento, così come diversi sono, per tipologia e denominazione,
i relativi epiloghi decisor/'. Ciò spiega la ragione per la quale il
legislatore delegante ha ritenuto di limitare ai soli casi di
"evidenza" le ipotesi in cui il giudice può apprezzare
l'infondatezza della imputazione e pronunciare sentenza di non luogo
a procedere con le formule in fatto, così precludendo una sorta di
giudizio anticipato che incrinerebbe non poco quella marcata
"autonomia" del dibattimento che lo stesso sistema accusatorio
ontologicamente postula. Ma la diversità "quantitativa" che
caratterizza l'apprezzamento del merito che si compie nella udienza
preliminare rispetto a quello riservato all'organo del dibattimento,
e che si esprime attraverso la peculiare regola di giudizio di cui si
è detto, non solo non esclude ma, anzi, dimostra che è l'intero
merito a dover essere valutato dal giudice, giacché altrimenti non
sarebbe l'imputazione a costituire il tema del giudizio ma solo parti
della stessa che sarebbe arbitrario enucleare.
In un simile quadro d'assieme, finisce allora per divenire
superfluo esaminare se ed in quale misura possano utilmente
soccorrere i princip/' affermati nella sentenza n. 175 del 1971, sui
quali, invece, si è integralmente attestata l'Avvocatura.
Può semmai osservarsi che la regola della prevalenza delle
formule di merito rispetto alla causa estintiva del reato ha trovato
puntuale recepimento nella direttiva di cui al numero 11), ultima
parte, dell'art. 2 della legge-delega, cosicché, assumendo quella
regola connotazioni tali da farla assurgere a valore di principio
generale, se ne può trarre il convincimento che la stessa si renda
applicabile in tutte le ipotesi in cui il medesimo delegante ha -
come nel caso dell'udienza preliminare - affidato al giudice il
compito di pronunciarsi sul merito e sulla causa estintiva. Essendo
dunque "merito", per stare agli esempi già fatti, l'accertata
inesistenza dell'elemento psicologico del reato o la presenza di una
causa di giustificazione, e dovendo queste situazioni prevalere sulla
eventuale causa di estinzione del reato, sempre che si propongano in
termini di "evidenza", può desumersi, anche per questa via, la
compatibilità della norma impugnata con le direttive tracciate dal
legislatore delegante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di appello di
Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte