Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del

codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14

aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di

Fiocco Antonio, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia, con

l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

articoli 169 e 170 del codice penale militare di pace;

che la questione investe le richiamate disposizioni nella parte

in cui esse prevedono la punibilità, con la reclusione militare fino

a sei mesi, dei fatti di deterioramento colposo di cose mobili "anche

di scarsissimo rilievo economico" appartenenti all'amministrazione

militare, ciò che contrasterebbe con il parametro costituzionale

invocato sotto un duplice profilo:

a) per la ingiustificata disparità di trattamento che le

norme determinerebbero, nel raffronto con il sistema del diritto

penale comune che non contempla una forma colposa del reato di

danneggiamento, tra i militari e i cittadini (nonché, segnatamente,

tra i militari e i dipendenti civili dell'amministrazione militare)

rispetto alla commissione di analoghi fatti, a svantaggio dei primi;

b) per irragionevolezza della disciplina, che appresterebbe in

tal modo tutela penale al patrimonio militare non già in rapporto a

criteri coerenti con l'oggetto della tutela stessa, bensì soltanto

in dipendenza di una circostanza estrinseca rispetto al medesimo

oggetto, come è la qualifica di militare - o meno - del soggetto

attivo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o

infondata.

Considerato che la questione è indirizzata ad eliminare dal

novero delle fattispecie punibili catalogate dall'art. 169 del codice

penale militare di pace quella del "deterioramento" di cose mobili

appartenenti all'amministrazione militare, allorché commesso per

colpa ( ex art. 170 dello stesso codice);

che una prospettiva del genere involge, all'evidenza, una

selezione e una scelta nell'ambito di plurime opzioni possibili,

giacché la determinazione di sub-fattispecie equivalenti nell'ambito

della stessa disposizione incriminatrice costituisce una

manifestazione di volontà del legislatore, cui compete stabilire

quali fatti debbano essere sanzionati penalmente, e in che modo, nel

limite della non-irragionevolezza della scelta;

che, infatti, la connotazione discrezionale della prospettata

eliminazione della sub-fattispecie del "deteriorare cose mobili" si

rivela laddove si consideri lo sbilanciamento dell'equilibrio

normativo, sia interno che esterno alla norma impugnata, che ne

deriverebbe: un equilibrio, sia nella definizione delle condotte

causative di danno ex artt. 169-170 citati, sia nella calibratura di

altre fattispecie contigue o in rapporto di specificazione con quella

impugnata (come ad es. gli artt. 164 e 165 del codice penale militare

di pace), che verrebbe ad essere alterato dalla richiesta ablazione;

che, d'altra parte, proprio la prospettazione del rimettente,

allorché ripetutamente sottolinea lo "scarsissimo valore economico"

delle cose deteriorate, quale elemento rafforzativo di censura delle

norme in rapporto alla concreta vicenda del giudizio a quo, indica un

ulteriore profilo di discrezionalità legislativa sottesa alla scelta

di selezionare in modo diverso le condotte punibili, molteplici

essendo i criteri e i parametri ai quali, in ipotesi, sarebbe

possibile accordare rilevanza a tal fine (e lo stesso giudice

rimettente ne enumera alcuni: valore del bene, funzione specifica di

esso, coefficiente di responsabilità del soggetto attivo, e così

via);

che, su quest'ultimo punto, si deve osservare sia che il dato

obiettivo della tenuità del danno trova riscontro nella previsione

dell'attenuante di cui all'art. 171, n. 2) del codice in argomento,

sia che la prospettiva tutta e solo patrimoniale da cui muove il

rimettente non è pienamente coerente con il carattere plurioffensivo

del reato, collocato nell'ambito dei reati contro il servizio

militare;

che è dunque espressione delle attribuzioni del legislatore, in

sede di revisione della disciplina penale militare, l'accennato

profilo dell'eventuale rilievo da annettere al grado di effettiva

offensività del fatto; un profilo che attualmente, oltre

all'attenuante sopra ricordata, può essere utilmente valutato

attraverso un uso più ragionevole ed attento dell'istituto della

richiesta di procedimento, necessario per la punibilità del reato a

norma dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di

pace, in modo da escludere dal novero della sfera del penalmente

apprezzabile fattispecie del genere di quella che ha dato luogo al

presente giudizio;

che, pertanto, la questione, come già ritenuto da questa Corte

con riguardo a prospettazioni in parte coincidenti (ord. n. 216 del

1989; sent. n. 280 del 1987), involge scelte - non costituzionalmente

obbligate - affidate alla discrezionalità legislativa, e va perciò

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 169 e 170 del codice

penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte