Sentenza n. 82/2000
Altra decisione · depositata il 24/03/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 30
settembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Abrami,
promosso con ricorso del Tribunale di Roma notificato il 26 luglio
1999, depositato in cancelleria il 2 agosto 1999 ed iscritto al n. 26
del registro conflitti 1999;
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico
dell'on. Vittorio Sgarbi, imputato del reato di diffamazione per le
dichiarazioni rilasciate nei confronti del dott. Antonio Abrami,
pretore di Venezia, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1°
dicembre 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 30
settembre 1998 con la quale quest'ultima ha dichiarato che le
suddette opinioni sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle
funzioni di parlamentare, e quindi coperte da insindacabilità ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il Tribunale ricorrente osserva che la Camera, senza alcuna
motivazione, ha contraddetto il parere espresso dalla Giunta per le
autorizzazioni a procedere, che aveva invece proposto di escludere
l'insindacabilità in conseguenza del carattere prettamente personale
della polemica intercorsa tra l'on. Sgarbi ed il pretore Abrami.
Nel caso specifico, il deputato aveva usato espressioni ritenute
diffamatorie nei confronti di detto giudice a causa di una sentenza
penale di condanna da quest'ultimo emessa nei suoi confronti. Da ciò
consegue, secondo il ricorrente, che tali dichiarazioni (tra le
quali: "Quel pretore è un ignorante, un provocatore, 186 pagine di
delirio giuridico. Abrami dovrebbe tornare in terza elementare."),
profferite in ambito estraneo al Parlamento, debbono ritenersi
null'altro che una questione personale, alla quale non può
ricollegarsi in alcun modo l'esercizio delle funzioni di deputato.
Osserva peraltro il Tribunale che la delibera di
insindacabilità, benché illegittima, conserva comunque la sua
efficacia e preclude al giudice di merito di formulare una
qualsivoglia pronuncia senza aver prima sollevato il conflitto di
attribuzione. Pertanto, il Tribunale di Roma ha denunziato lo
scorretto uso del potere della Camera nell'accertare la sussistenza
dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione nei confronti dell'on. Sgarbi.
2. - Con ordinanza n. 363 del 22 luglio 1999 la Corte
costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto in parola,
assegnando al Tribunale di Roma il termine di sessanta giorni per la
notifica del provvedimento alla Camera dei deputati.
Il ricorrente ha effettuato la notifica il 26 luglio ed ha quindi
depositato il ricorso notificato, presso la cancelleria della Corte
costituzionale, il 2 agosto 1999.
3. - Costituendosi in giudizio, la Camera dei deputati ha chiesto
che la Corte costituzionale rigetti il ricorso per conflitto di
attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, annullando gli atti
compiuti dall'autorità giudiziaria. In una successiva memoria
difensiva depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica di
discussione, la Camera ha concluso per l'inammissibilità e, in
subordine, per il rigetto del ricorso stesso. Essa sottolinea che la
deliberazione oggetto del conflitto non sarebbe immotivata, dovendosi
ricercare le ragioni di essa nel dibattito che l'ha preceduta, dal
quale emergerebbe anche il nesso delle opinioni espresse
dall'on. Sgarbi con le funzioni parlamentari.
Secondo la difesa della Camera, occorrerebbe prendere le mosse
dall'eccessiva ampiezza della sentenza emessa dal dott. Abrami e
dall'estraneità del suo contenuto rispetto al fatto oggetto del
giudizio penale, costituito da presunte assenze dall'ufficio e dalle
relative false certificazioni mediche. Tale abnorme dilatazione della
motivazione avrebbe investito l'intera esistenza dell'on. Sgarbi, con
indagini sulla sua vita, sulle sue ricerche e sulla sua produzione
scientifica. E tutto ciò solo perché si giudicava per il reato di
diffamazione un noto parlamentare, critico e studioso d'arte.
Ci si troverebbe dunque, ad avviso della Camera, di fronte ad una
"motivazione politica", che rappresenterebbe un'indebita fuoriuscita
dalle attribuzioni dell'autorità giurisdizionale: al che avrebbe
legittimamente reagito l'on. Sgarbi, denunciando, attraverso la
critica della motivazione e del suo estensore, una palese disfunzione
giudiziaria; denuncia che rientrerebbe nell'esercizio del mandato
politico di parlamentare, con la conseguente applicabilità
dell'art. 68 della Costituzione.
Su tale fondamentale aspetto del conflitto di attribuzione non
avrebbe preso posizione il Tribunale di Roma, omettendo l'esame della
situazione venutasi a creare con la sentenza del Pretore. Il ricorso
risulterebbe, quindi, inammissibile per difetto di motivazione, ai
sensi dell'art. 16 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
4. - In ogni caso, il ricorso sarebbe infondato anche nel merito:
la Camera sostiene che verrebbe qui in discussione "non solo una
disfunzione, ma un eccesso della funzione giudiziaria, che non si
vede come possa sottrarsi alla valutazione del Parlamento, per
stabilire se e come sia stata invasa l'area della personalità e
della libertà di apprezzamento che la qualifica di parlamentare
comporta. Ciò specie in presenza dell'eccesso qualitativo e
dimensionale dell'accertamento in cui la funzione giudiziaria si è
espressa in concreto". Né l'invasione della sfera e della
personalità del politico sarebbe dequalificata dalla forma dell'atto
giudiziario in cui si sarebbe concretata, perché la motivazione
della sentenza pretorile non troverebbe "alcuna base nelle norme e
nei fatti che avrebbero dovuto esserne il supporto, eccedendo
manifestamente i limiti segnati dalla contestazione e dall'art. 424
c.p.p.".
Si conclude, pertanto, nel senso che la delibera di
insindacabilità della Camera sostanzialmente rivendicherebbe al
parlamentare "la libertà, propria di ogni soggetto di diritto, da
giudizi che non rientrino nel valore legalità-giurisdizione",
menzionato e tutelato anche nella sentenza n. 11 del 2000 della Corte
costituzionale. Infatti, la motivazione della sentenza del pretore di
Venezia sarebbe "invasiva della personalità del parlamentare e della
sua reputazione", intaccando così anche la credibilità
dell'esercizio del mandato politico e, con esso, dell'apporto del
singolo parlamentare alla funzione della Camera cui appartiene. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° dicembre 1998, ha
sollevato conflitto di attribuzione, per menomazione, nei confronti
della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 30
settembre 1998 con la quale quest'ultima ha dichiarato che le
opinioni formulate dall'on. Vittorio Sgarbi nei riguardi del pretore
di Venezia, dott. Antonio Abrami, sono da ritenersi espresse
nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
2. - Deve essere innanzitutto confermata l'ammissibilità, sotto
i profili sia soggettivo che oggettivo, del conflitto di attribuzione
in esame, già dichiarata da questa Corte, in sede di sommaria
delibazione, con l'ordinanza n. 363 del 1999.
La forma dell'ordinanza, utilizzata per la proposizione del
conflitto, non comporta l'irricevibilità, in quanto l'atto possiede
tutti i requisiti stabiliti dagli artt. 37 della legge n. 87 del 1953
e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale ed è quindi idoneo a conseguire lo scopo cui è
preordinato, consentendo la valida instaurazione del contraddittorio
(cfr. le sentenze n. 10, 11, 56 e 58 del 2000).
Il ricorso risulta, inoltre, sufficientemente motivato ai sensi
dell'art. 16 delle predette norme integrative, non essendo
necessario, nell'ambito del presente conflitto, che esso valuti le
caratteristiche della sentenza emessa dal giudice Abrami, per le
ragioni che si esporranno.
3. - Nel merito il ricorso è fondato.
Il conflitto di attribuzione in esame trae origine da alcune
dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rese dal deputato Sgarbi
ad organi di stampa e ad emittenti televisive nei riguardi del dott.
Abrami, dichiarazioni che formano oggetto di giudizio penale davanti
al Tribunale di Roma.
La giurisprudenza costituzionale ha precisato che questa Corte ha
il compito di verificare, in un conflitto per menomazione, se dal
potere esercitato dalla Camera di appartenenza in base all'art. 68,
primo comma, della Costituzione sia derivata o meno la lamentata,
illegittima interferenza nella sfera di attribuzione dell'autorità
giudiziaria ricorrente.
In particolare - trattandosi, nella specie, di opinioni espresse
al di fuori del Parlamento - deve accertarsi se esista il nesso
funzionale con le attività parlamentari. Tale nesso consiste non
già in una semplice forma di collegamento - di argomento o di
contesto - fra attività parlamentare e dichiarazioni, ma più
precisamente nella "identificabilità della dichiarazione stessa
quale espressione di attività parlamentare" (sentenze n. 10 e n. 58
del 2000): occorre, quindi, che nell'opinione manifestata all'esterno
"sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con
l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una
mera comunanza di tematiche" (sentenza n. 11 del 2000).
Non è perciò coperta da insindacabilità quella opinione che
non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni
parlamentari, ancorché riguardi temi al centro di un dibattito
politico e parlamentare (sentenza n. 56 del 2000).
4. - In questo senso, nella vicenda in esame, si era pronunciata
la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei
deputati, la quale aveva proposto di dichiarare che le opinioni in
questione non erano state espresse nell'esercizio delle funzioni
parlamentari, poiché "la polemica iniziata dal deputato Sgarbi aveva
un carattere prettamente privato e personale". Ma tale proposta è
stata respinta dall'Assemblea, nella seduta del 30 settembre 1998,
dopo un dibattito in cui sono state, peraltro, esplicitate dagli
intervenienti le argomentazioni contrarie, riconducibili alla
convinzione che la pur vivace reazione dell'on. Sgarbi alla sentenza
di condanna emessa dal giudice Abrami derivasse non tanto dal suo
coinvolgimento personale, quanto dall'esercizio del diritto di
critica del modo di svolgimento della funzione giudiziaria.
Su tale aspetto insiste anche la difesa della Camera, secondo cui
l'on. Sgarbi avrebbe legittimamente reagito ad una palese ed indebita
fuoriuscita del pretore dalle sue attribuzioni denunciando,
attraverso la critica della motivazione e del suo estensore, detta
esorbitanza dalle funzioni giudiziarie, invasiva della libertà e
personalità del deputato. Tale denuncia, secondo la difesa,
rientrerebbe nei diritti del parlamentare nell'esercizio del suo
mandato politico, con la copertura della insindacabilità garantita
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
In proposito deve, anzitutto, precisarsi che il presente
conflitto non si incentra sulla giustificatezza o meno della reazione
del parlamentare ad una asserita invasione della sua libertà
attraverso l'eccedenza del comportamento del pretore dalle
attribuzioni giurisdizionali (ciò che forma o può formare oggetto
di altri giudizi). Il conflitto, invece, è sorto e si svolge
unicamente tra il Tribunale di Roma, che intende esercitare le sue
funzioni nel giudicare sull'imputazione di diffamazione, e la Camera,
che oppone alla prosecuzione di tale giudizio l'insindacabilità
delle opinioni espresse dal parlamentare in quanto connesse
all'esercizio del suo mandato.
Con stretto riguardo, allora, alla verifica dell'esistenza di
questo nesso funzionale - a prescindere dalla valutazione se le
predette dichiarazioni del deputato, anche per il linguaggio non
consentito nemmeno in Parlamento, consistano unicamente in mere
offese personali - è sufficiente e decisivo rilevare che le stesse,
rese fuori delle Camere, non riproducono né divulgano il contenuto
di alcuno specifico atto di natura parlamentare, cosicché non sono
identificabili come espressione dell'attività del deputato, ma
semmai di critica politica. Delle ragioni che possano eventualmente
giustificare quelle dichiarazioni potrà e dovrà, dunque, conoscere
l'autorità giudiziaria, con le cui attribuzioni ha interferito la
Camera dei deputati ravvisando inesattamente il nesso funzionale di
quelle opinioni con l'attività parlamentare.
La deliberazione di insindacabilità adottata da quest'ultima
deve, quindi, essere annullata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei
deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato
Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è pendente avanti il Tribunale
di Roma il giudizio penale indicato in epigrafe; di conseguenza
annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella
seduta del 30 settembre 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte