Sentenza n. 821/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 152/1968
usata come parametro
- art. 8d.P.R. 1034/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8
marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali), in relazione all'art. 8, n. 7, del
d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Regolamento per l'amministrazione e
l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle Finanze), a seguito delle sentenze della Corte costituzionale
nn. 115/1979 e 110/1981, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre
1986 dal Pretore dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra
Vella Anna Vincenza ed altri e l'INADEL, iscritta al n. 49 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, 1ª s.s. dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'INADEL
dai superstiti (collaterali) di un dipendente che aveva maturato il
diritto all'indennità premio di servizio (superstiti non in possesso
dei requisiti di legge per vedersi riconosciuta la predetta
indennità in forma indiretta), il Pretore dell'Aquila, con ordinanza
in data 23 dicembre 1986, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per
violazione degli artt. 3 e 37 Cost.
Ha ritenuto il giudice remittente che la norma denunciata, nella
parte in cui richiede, ai fini dell'erogazione in forma indiretta
della predetta indennità, per i fratelli e sorelle dell'iscritto
all'INADEL, i requisiti della permanente inabilità a lavoro
proficuo, della nullatenenza e della convivenza a carico
dell'iscritto medesimo, crei una disparità di trattamento rispetto
ai superstiti (collaterali) del dipendente statale (d.P.R. 21
dicembre 1984, n. 1034, - "Regolamento per l'amministrazione e
l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle Finanze" - art. 8, n. 7; legge 29 aprile 1976, n. 177,
"Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del
personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti
di previdenza" - art. 7) per i quali tali requisiti non sono
prescritti e che sono destinatari del beneficio anche se abili,
occupati e non conviventi.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1987, n.
13.
Non vi sono stati costituzioni né interventi. Considerato in diritto
1. - Il Pretore dell'Aquila dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, così
come integrato e modificato dalle sentenze della Corte costituzionale
n. 115/79 e n. 110/81, nella parte in cui include, tra le categorie
dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella
forma indiretta, i soli fratelli e sorelle inabili permanentemente a
proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto, in
riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., stante la disparità di
trattamento che si verifica con le stesse categorie di superstiti di
dipendenti dello Stato (d.P.R. n. 1034/84, art. 8, n. 7, e legge n.
177/1976, art. 7) che hanno diritto all'indennità di buonuscita
nella forma indiretta solamente per la loro qualità di fratello o
sorella dell'iscritto deceduto, anche se abili ed occupati e non
conviventi.
2. - La questione è fondata.
Come questa Corte ha di recente affermato (sent. n. 763/88), la
disciplina legislativa dell'indennità premio di servizio, che in
varie altre sentenze (nn. 46/83, 115/79, 110/81) è stata ritenuta,
nella struttura e nelle finalità analoga all'indennità di
buonuscita erogata ai dipendenti dello Stato dall'ENPAS, ha subito
una radicale modifica.
È stato disposto che, in deroga agli artt. 2, 3 e 4 della legge
n. 152/68, l'indennità de qua è dovuta in relazione agli anni di
servizio prestati e valutabili ai fini della sua misura al personale
iscritto all'Istituto da almeno un anno al momento della risoluzione
del rapporto, comunque motivata ed indipendentemente dal
conseguimento del diritto a pensione, sia a favore dei dipendenti che
a favore dei loro superstiti, senza alcuna condizione o limitazione,
così come avviene per i dipendenti statali (artt. 6, legge n. 29/79,
e 22, legge n. 440/87, di conversione del d.-l. 352/87). Sicché, in
buona sostanza, le due indennità (premio di servizio e buonuscita)
risultano ormai completamente equiparate.
Pertanto, non trovano più razionale e adeguata giustificazione le
norme che le assoggettavano, in parte qua, ad un differente
trattamento, tanto più che questa Corte più volte aveva segnalato
al legislatore la necessità di dettare una disciplina delle
indennità di fine servizio erogate agli impiegati di enti pubblici e
ai loro superstiti uniforme rispetto a quella propria della
indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali.
E proprio in riferimento all'art. 3 Cost. la questione sollevata
va accolta, rimanendo assorbita la censura prospettata in riferimento
all'art. 37 Cost., peraltro non motivata dal giudice remittente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8
marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali), nella parte in cui subordina il diritto
dei collaterali dell'iscritto all'INADEL all'erogazione
dell'indennità premio di servizio nella forma indiretta alle
condizioni della loro inabilità a proficuo lavoro, della
nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:821 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte