Sentenza n. 827/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/07/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali) promossi con n. 2 ordinanze emesse dal T.A.R. per
il Veneto in data 10 luglio 1986 sul ricorso proposto da Gasperoni
Silvana ed altre contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed
altri, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1987 ed in data 23 aprile 1987 sul ricorso proposto da
Alberton Leopolda ed altri contro la Commissione di controllo sulla
Amministrazione Regionale del Veneto ed altri, iscritta al n. 602 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Gasperoni Silvana ed
altre avverso l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del
personale del servizio sanitario addetto alle unità sanitarie locali
nella posizione funzionale di "Assistente Sociale collaboratrice", il
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza del
10 luglio 1986 (r.o. 786/86), ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'allegato
2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui equipara
fra loro le assistenti sociali con otto anni di servizio nella
qualifica provenienti dal personale ospedaliero, regionale e
parastatale, ma non quelle provenienti dagli enti locali, che debbono
invece avere la qualifica di assistente sociale capo.
Deducevano le ricorrenti di essere state dipendenti, per più di
otto anni, dell'Amministrazione provinciale di Venezia in qualità di
assistenti sociali, di essere state trasferite all'Unità Sanitaria
Locale n. 16 "Veneziana" e di essere quindi state inquadrate - con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1825 del 14 aprile 1982 - nei
ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario
addetto alle Unità Sanitarie Locali del Veneto - ruolo tecnico - nel
profilo professionale delle assistenti sociali e nella posizione
funzionale di "assistente sociale collaboratore".
Le stesse lamentavano di essere state inquadrate nella detta
posizione funzionale anziché in quella di Assistente coordinatore
che, in base alla citata tabella di equiparazione allegata al d.P.R.
n. 761 del 1979, spettava solo alle Assistenti Sociali provenienti
dagli enti locali con qualifica di Assistente Sociale capo, qualifica
che peraltro non si riscontrava in nessuno degli accordi di lavoro
del personale degli enti locali, essendo previsto solo il livello
retributivo funzionale dell'"assistente sociale".
Ad avviso del giudice a quo il d.P.R. n. 761 del 1979,
nell'allegato 1 (Ruolo tecnico) tab. D, ha previsto nell'ambito del
profilo professionale delle assistenti sociali uno sviluppo di
"carriera articolato su due posizioni funzionali: quella inferiore,
che è poi anche quella iniziale, denominata "assistente sociale
collaboratore", e quella superiore, che è la posizione funzionale di
'assistente sociale coordinatore'".
In sede di primo inquadramento, l'inserimento nei predetti profili
delle assistenti sociali trasferite alle UU.SS.LL. doveva avvenire
secondo la tabella di equiparazione di cui all'allegato 2, ai sensi
dell'art. 64 dello stesso d.P.R. La detta tabella ha previsto che
venissero collocate nella posizione funzionale di assistente sociale
coordinatore le assistenti aventi otto anni di servizio nella
qualifica solo se provenienti dai cessati enti ospedalieri, dalle
regioni e dagli enti parastatali. Per le assistenti sociali
provenienti dagli enti locali ha invece abbandonato l'anzidetto
criterio di anzianità nella carriera ed ha richiesto il possesso
della specifica qualifica di "assistente sociale capo".
Ciò comporta, secondo il giudice rimettente, una palese
disparità di trattamento, poiché mentre per le prime si viene a
configurare una specie di "promozione a ruolo aperto" e non si
pongono altri limiti al raggiungimento della posizione funzionale
apicale, per le seconde "invece si prevede una determinata qualifica
apicale che doveva per forza corrispondere a taluni limitati posti in
pianta organica e quindi era in ipotesi conseguibile solo da un
limitato numero di assistenti sociali che avessero vinto i relativi
concorsi".
Inoltre, secondo il giudice a quo, un'ulteriore diversità di
trattamento si rinviene nel fatto che i contratti collettivi che
negli ultimi anni hanno disciplinato il rapporto di lavoro del
personale degli enti locali (d.P.R. n. 191 del 1979 e d.P.R. n. 810
del 1980) "hanno sempre previsto l'inquadramento delle assistenti
sociali in un unico livello retributivo funzionale senza riconoscere
quindi la figura di un'ipotetica 'assistente sociale capo'".
Per cui solo nei confronti degli assistenti sociali provenienti
dagli enti locali, da un lato non assumerebbe rilievo l'anzianità di
servizio e dall'altro - non esistendo negli ordinamenti di
provenienza la detta qualifica - non sussisterebbero i requisiti per
poter venire inquadrato nella posizione di assistente sociale
coordinatore.
Tale situazione, a parere del giudice a quo, contrasta col
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e confligge anche
con il principio di buon andamento e imparzialità
dell'Amministrazione ex art. 97 Cost.
Sotto quest'ultimo profilo la irragionevolezza ed arbitrarietà
della normativa impugnata è desunta dal rilievo per cui nel concetto
di buon andamento deve "ricomprendersi anche l'esigenza di non
pregiudicare il concreto funzionamento dei pubblici uffici con delle
norme che, non avendo alcuna logica giustificazione e creando
irrazionali disparità fra dipendenti chiamati a svolgere le stesse
funzioni, non possono non determinare situazioni di tensione
nell'ambiente di lavoro destinate a riverberarsi anche sul suo
ordinato svolgimento".
1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è
intervenuto. Nessuna delle parti private si è costituita.
2. - Lo stesso T.A.R. del Veneto, nel corso di un giudizio
instaurato da Alberton Leopolda ed altri avverso l'annullamento
parziale della delibera relativa all'inquadramento nella posizione
funzionale di assistente sociale coordinatore - livello 7° -, ha
sollevato, con ordinanza del 23 aprile 1987 (r.o. 602/87), identica
questione di legittimità costituzionale, limitatamente alla
posizione delle ricorrenti che alla data del 20 dicembre 1979 avevano
maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni.
2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è
intervenuto. Nessuna delle parti private si è costituita. Considerato in diritto
1. - L'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, emanato in
attuazione dell'art. 47 della legge delega 23 dicembre 1978, per la
disciplina del personale delle unità sanitarie locali, stabilisce
che il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le
cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli
nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui
all'allegato 2.
Per effetto della tabella D dell'allegato 1 (Ruolo tecnico) al
predetto decreto del Presidente della Repubblica, si prevede,
all'interno del profilo professionale degli assistenti sociali, uno
sviluppo di carriera articolato su due posizioni funzionali, quella
inferiore (che è poi quella iniziale) denominata "assistente sociale
collaboratore", e quella superiore denominata "assistente sociale
coordinatore".
Le tabelle di equiparazione contenute nell'allegato 2, prevedono
il collocamento, nella posizione funzionale di assistente sociale
coordinatore, degli assistenti sociali aventi otto anni di servizio
nella qualifica solo se provenienti dai cessati enti ospedalieri,
dalle regioni e dagli enti parastatali. Per gli assistenti sociali
provenienti dagli enti locali il criterio dell'anzianità nella
carriera viene abbandonato ed in sua vece viene richiesto, sempre ai
fini del collocamento nella medesima posizione funzionale di
assistente sociale coordinatore, il possesso della preesistente
qualifica di "assistente sociale capo".
Le ordinanze del T.A.R. Veneto dubitano della legittimità
costituzionale dell'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la discriminazione - ad
avviso dei giudici remittenti ingiustificato - tra il trattamento
riservato - ai fini dell'inquadramento - agli assistenti sociali
trasferiti alle UU.SS.LL. a seconda della loro provenienza dai
cessati enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali
oppure dagli enti locali. Tale arbitraria disuguaglianza di
trattamento tra dipendenti chiamati ad effettuare le stesse funzioni,
inoltre, determinando situazioni di tensione capaci di compromettere
l'ordinato svolgimento del lavoro, contrasterebbe con i principi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
2. - La questione è fondata.
Invero la tabella impugnata introduce una disparità di
trattamento, priva di razionale fondamento, tra gli assistenti
sociali trasferiti alle UU.SS.LL., a seconda del diverso ente di
provenienza.
L'inquadramento nella posizione funzionale più elevata infatti,
mentre per gli assistenti sociali di altra provenienza è disposto
con il solo criterio dell'anzianità, per quelli dipendenti dagli
enti locali è invece subordinato all'avvenuto raggiungimento di una
determinata qualifica apicale (assistente sociale capo)
corrispondente necessariamente a limitati posti in pianta organica.
Tale diversità di criteri non trova alcuna plausibile
giustificazione, poiché, in tutti i casi, si tratta di personale che
svolgeva, nell'ente di provenienza, la medesima attività e che
identici compiti è chiamato ad adempiere nell'ente in cui è
trasferito ex lege.
L'irragionevole discriminazione in danno degli assistenti sociali
provenienti dagli enti locali, si manifesta anche sotto un altro
profilo. Nel contratto collettivo che ha disciplinato il rapporto di
lavoro degli enti locali (d.P.R. 1° giugno 1979, n. 191), infatti,
essendo tutti gli assistenti sociali inquadrati in un unico livello
retributivo-funzionale, non è prevista la qualifica di assistente
sociale capo. Di conseguenza, nessuno di costoro poteva averla
raggiunta. Pertanto essi, in applicazione dei criteri previsti dalla
tabella impugnata, non possono che essere inquadrati, nelle
UU.SS.LL., nella posizione inferiore di assistente sociale
collaboratore, con ciò trovandosi comunque, anche se di pari o
maggiore anzianità di servizio, in una situazione sottordinata
rispetto agli assistenti provenienti da enti diversi e con anzianità
di almeno otto anni, inquadrati nella qualifica di "assistente
sociale coordinatore".
Per questi motivi, deve considerarsi fondata la questione relativa
alla violazione dell'art. 3 Cost., e ritenersi assorbita la censura
formulata in riferimento all'art. 97 Cost.
Pertanto l'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 deve
ritenersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente
coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito
alle UU.SS.LL., che alla data del 20 dicembre 1979 aveva espletato
presso tali enti attività di servizio per almeno otto anni con la
qualifica di assistente sociale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa
alle assistenti sociali ricompresa nell'allegato 2 (contenente
disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli
funzionali del personale delle unità sanitarie locali) del d.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali), nella parte in cui non prevede l'inquadramento
nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del
personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL.
che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di
servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale
nell'ente di provenienza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:827 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte